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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/12/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2076/2017 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, al termine dell'udienza del giorno 28/10/25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2076/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n.250/2017 del 2.05.2017, depositata in Cancelleria il 16.05.2017” e vertente TRA ( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Gennaro Pio Spagnoli e Alberto Foggia, elettivamente domiciliato come in atti
- APPELLANTE - E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Zingone, CP_3 elettivamente domiciliato come in atti
- APPELLATO - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con ricorso tempestivamente proposto, impugnava innanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Castrovillari il verbale di accertamento n. 3449T/2016- Prot. 3449/24/12/2026-078029, elevatogli dalla Polizia Municipale del Comune di Cassano all'Ionio, con cui gli si contestava la violazione dell'art. 142 c. 9 C.d.S. e, conseguentemente, irrogava la sanzione pecuniaria di euro 531,00 nonché quella accessoria della decurtazione di n.6 punti sulla patente di guida e la sospensione della patente stessa. A sostegno della propria domanda eccepiva: 1) la nullità del verbale per carenza dei suoi elementi essenziali, in quanto dal verbale non era evincibile la data in cui sarebbe stato effettuato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale di Cassano all'Ionio l'accertamento in questione;
2) la nullità del verbale per difetto di sottoscrizione come per legge;
3) la violazione del D.Lgs. n. 196/03 per inutilizzabilità dei dati personali ed in particolare del numero di targa del veicolo;
4) la nullità del verbale per mancata indicazione come per legge dell'adempimento di cui all'art. 4, c.1, legge n.168/2002, in quanto nel verbale non era indicato né se la cartellonistica indicante la presenza di autovelox contenesse tutte le prescrizioni di legge né il km preciso in cui sarebbe stata posta;
5) la nullità del verbale per difetto di taratura dell'apparecchio di rilevamento della velocità. Tanto dedotto, chiedeva, previa sospensione della sanzione amministrativa impugnata, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, di revocare il verbale impugnato, con vittoria delle spese di giudizio. Instaurato il contraddittorio, in data 12.04.2017 si costituiva in giudizio il Controparte_1
per il tramite del Comando di Polizia Municipale, depositando in cancelleria comparsa di
[...] costituzione e risposta nonché documentazione relativa all'accertamento compiuto. R.G. n.° 2076/2017 - Pag. 2 di 5
Nello specifico, parte resistente chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto. Con sentenza n. 250 del 2.05.2017, depositata in Cancelleria in data 16.05.2017, il Giudice di Pace di Castrovillari, ritenendo fondata la dedotta inesistenza della segnaletica, in quanto le produzioni fotografiche versate in atti dall'amministrazione risultavano generiche, prive di data e di riferimento al decreto prefettizio, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava il verbale, dichiarando la compensazione delle spese di lite. Con ricorso depositato in cancelleria il 7/07/2017, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza Giudice di Pace di Castrovillari n. 250/2017, contestando unicamente il capo della sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese di lite. L'appellante ha censurato la predetta decisione sostenendo che il Giudice di primo grado avesse errato nel disporre la compensazione delle spese di lite, vista la soccombenza del CP_1 resistente e senza indicare esplicitamente, ex art. 92, co. 2 c.p.c., i motivi a fondamento della propria decisione, limitandosi a far riferimento all' “esiguità dell'attività istruttoria”. L'appellante ha chiesto, pertanto, al Tribunale di “1. Accogliere il presente appello per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese di primo grado come notulate, pari ad euro 265,00 per compensi, euro 43,00 per spese, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
2. Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA anche di questo giudizio”. Instaurato il contraddittorio, in data 17.05.2018 si è costituito in giudizio il Controparte_1
mediante deposito in udienza della comparsa di costituzione in appello, con la quale ha
[...] chiesto al Tribunale di “rigettare l'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e di conseguenza confermare la sentenza di primo grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame proposto, ridurre il quantum richiesto nei limiti del giusto e dell'equo. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi”. Celebrata la prima udienza e acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 28/10/25, sostituita dal deposito di note scritte, ex art, 127 ter c.p.c., le parti discutevano la causa come segue:
- parte appellante: “
1. Accogliere il presente appello per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di primo grado come notulate, pari ad euro 265,00 per compensi, euro 43,00 per spese, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
2. Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA anche di questo giudizio”;
- parte appellata: “Si riporta a tutto quanto già esposto, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo del giudizio nonché alla giurisprudenza indicata in atti opponendosi a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto da parte dell'appellante poiché infondato in fatto ed in diritto. L'appello è infondato, in quanto basato su presupposti di fatto e di diritto del tutto erronei e va, pertanto, rigettato. Le tre ipotesi di compensazione delle spese legali di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., evidenziate da controparte nel libello introduttivo, sono in contrasto con il principio del giusto processo e di tutela giudiziale, impedendo al giudice di dare peso a tutta una serie di ipotesi che sono senz'altro meritevoli di tutela. In buona sostanza i suddetti criteri escludono dalla possibilità di compensazione tutta una serie di ipotesi in precedenza individuate dalla giurisprudenza e, comunque, meritevoli di garanzia. Da qui l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni". È quanto ha disposto la Consulta con la recentissima sentenza n. 77/2018 la quale, con tale pronuncia, ha introdotto "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" tra le possibilità di compensare le spese di giudizio, ampliando il perimetro dell'art. 92, 2° co., c.p.c., dichiarato in parte incostituzionale. In base alla pronuncia della Consulta che ha reso incostituzionale la tassatività prevista dalla legge ampliando, di conseguenza, il perimetro di compensazione delle spese non c'è chi non veda nel caso di specie la ragionevole e condivisibile condotta adottata dal Giudice di primo grado. Lo stesso, ad avviso di R.G. n.° 2076/2017 - Pag. 3 di 5
questa difesa, proprio in ossequio a quanto stabilito recentemente, al fine di giustificare la compensazione delle spese, non si è avvalso, per come controparte vorrebbe far intendere, di motivazioni apparenti e/o di stile ma ha correttamente svolto la sua attività ermeneutica. L'esiguità dell'attività istruttoria svolta nel procedimento di prime cure non solo è stata veritiera ma è stata considerata dallo stesso Giudicante una ragione effettivamente ed oggettivamente rilevante oltreché motivo specificatamente idoneo nel caso di specie a giustificare la compensazione delle spese. E' rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in quale misura debba darsi luogo alla compensazione. La pronuncia in merito alla compensazione delle spese soggiace al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, "enunci motivi palesemente e macroscopicamente illogici od erronei, tali da inficiare, per la loro inconsistenza ed erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale" (Cassazione 24/03/2021, n. 8274).Ferma ed impregiudicata la contestazione di ogni qualsiasi responsabilità dell'Ente nel caso de quo, per mero scrupolo difensivo si contesta decisamente il quantum della richiesta perchè arbitraria, oltre che palesemente esagerata ed esosa. Si insiste nelle conclusioni già formulate, da intendersi in questa sede riportate e integralmente ritrascritte, con condanna a quanto già enunciato e richiesto in atti chiedendo, nel contempo, che la causa venga introitata a sentenza.”. Il Tribunale, poiché il procedimento è stato correttamente introdotto con ricorso e solo per mero errore materiale rinviato per la precisazione delle conclusioni in luogo della discussione, ha deciso la causa come segue, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni.
2. Nel merito L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. Il Giudice di prime cure, pur avendo accolto il ricorso proposto dall'odierno appellante, ha compensato le spese di lite. Va, innanzitutto, chiarito che l'art. 92, secondo comma c.p.c., prevede che " Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero". La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente in motivazione per giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass. civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022). Ne deriva che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite può essere disposta oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2019, n.4696). Al di fuori di tali casi non è consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito, con riguardo all'art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, ma con argomentazioni riferibili anche all'attuale formulazione della norma, che “Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo R.G. n.° 2076/2017 - Pag. 4 di 5
sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente”. (Cassazione civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019). Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha accertato e dichiarato la fondatezza della domanda del ricorrente, così determinando la totale soccombenza della controparte e ha addotto a sostegno della decisione di compensazione delle spese “l'esiguità dell'attività istruttoria”. Ciò posto, la compensazione delle spese di causa operata dal Giudice di Pace con la gravata sentenza non trova alcun fondamento, non sussistendo né un'ipotesi di soccombenza reciproca né un caso di assoluta novità della questione trattata né di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
non sono, infine, ravvisabili quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che consentirebbero di derogare al generale principio della soccombenza. La formula adottata dal Giudice di prime cure, nella parte in cui fa riferimento alla “esiguità dell'attività istruttoria”, è, infatti, del tutto irrilevante ai fini della individuazione del soggetto sui cui devono gravare le spese di giudizio, potendo al più assumere rilievo ai soli fini di riduzione o esclusione del compenso previsto la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/14. Né, al di là di quanto emerge dal provvedimento del giudice di prime cure, sussistono altri motivi per compensare le spese processuali. Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, comma primo c.p.c. con conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali in favore dell'altra.
3. Le spese di giudizio Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo le tariffe di cui al D.M. n. 55/14 - tabelle 2014-2018 -, atteso che la prestazione difensiva relativa al giudizio di primo si è esaurita completamente sotto il vigore delle predette tariffe (cass. civ., sez. un., 12.10.2012, n. 17406). In applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi Giudice di Pace di valore inferiore a € 1.100,00, i compensi del primo grado di giudizio sono determinati, escludendo il compenso per la fase istruttoria - non tenutasi e comunque non richiesto - in € 265,00, oltre € 43,00 per esborsi (contributo unificato). Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellato e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo le tariffe di cui al D.M. n. 55/14, aggiornate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori medi e con esclusione del compenso per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 250/2017 del Giudice di Pace di Castrovillari, condanna il a rifondere, in favore di Controparte_1
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 43,00 per Parte_1 esborsi e in € 265,00 per compensi professionali, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
➢ Condanna il a rifondere, in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 104,43 per esborsi (c.u., marca da bollo e spese di notifica) e in € 462,00 per compensi professionali, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Castrovillari in data 12/12/25.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni È verbale. R.G. n.° 2076/2017 - Pag. 5 di 5
Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Maria Algieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, al termine dell'udienza del giorno 28/10/25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2076/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n.250/2017 del 2.05.2017, depositata in Cancelleria il 16.05.2017” e vertente TRA ( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Gennaro Pio Spagnoli e Alberto Foggia, elettivamente domiciliato come in atti
- APPELLANTE - E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Zingone, CP_3 elettivamente domiciliato come in atti
- APPELLATO - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con ricorso tempestivamente proposto, impugnava innanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Castrovillari il verbale di accertamento n. 3449T/2016- Prot. 3449/24/12/2026-078029, elevatogli dalla Polizia Municipale del Comune di Cassano all'Ionio, con cui gli si contestava la violazione dell'art. 142 c. 9 C.d.S. e, conseguentemente, irrogava la sanzione pecuniaria di euro 531,00 nonché quella accessoria della decurtazione di n.6 punti sulla patente di guida e la sospensione della patente stessa. A sostegno della propria domanda eccepiva: 1) la nullità del verbale per carenza dei suoi elementi essenziali, in quanto dal verbale non era evincibile la data in cui sarebbe stato effettuato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale di Cassano all'Ionio l'accertamento in questione;
2) la nullità del verbale per difetto di sottoscrizione come per legge;
3) la violazione del D.Lgs. n. 196/03 per inutilizzabilità dei dati personali ed in particolare del numero di targa del veicolo;
4) la nullità del verbale per mancata indicazione come per legge dell'adempimento di cui all'art. 4, c.1, legge n.168/2002, in quanto nel verbale non era indicato né se la cartellonistica indicante la presenza di autovelox contenesse tutte le prescrizioni di legge né il km preciso in cui sarebbe stata posta;
5) la nullità del verbale per difetto di taratura dell'apparecchio di rilevamento della velocità. Tanto dedotto, chiedeva, previa sospensione della sanzione amministrativa impugnata, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, di revocare il verbale impugnato, con vittoria delle spese di giudizio. Instaurato il contraddittorio, in data 12.04.2017 si costituiva in giudizio il Controparte_1
per il tramite del Comando di Polizia Municipale, depositando in cancelleria comparsa di
[...] costituzione e risposta nonché documentazione relativa all'accertamento compiuto. R.G. n.° 2076/2017 - Pag. 2 di 5
Nello specifico, parte resistente chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto. Con sentenza n. 250 del 2.05.2017, depositata in Cancelleria in data 16.05.2017, il Giudice di Pace di Castrovillari, ritenendo fondata la dedotta inesistenza della segnaletica, in quanto le produzioni fotografiche versate in atti dall'amministrazione risultavano generiche, prive di data e di riferimento al decreto prefettizio, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava il verbale, dichiarando la compensazione delle spese di lite. Con ricorso depositato in cancelleria il 7/07/2017, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza Giudice di Pace di Castrovillari n. 250/2017, contestando unicamente il capo della sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese di lite. L'appellante ha censurato la predetta decisione sostenendo che il Giudice di primo grado avesse errato nel disporre la compensazione delle spese di lite, vista la soccombenza del CP_1 resistente e senza indicare esplicitamente, ex art. 92, co. 2 c.p.c., i motivi a fondamento della propria decisione, limitandosi a far riferimento all' “esiguità dell'attività istruttoria”. L'appellante ha chiesto, pertanto, al Tribunale di “1. Accogliere il presente appello per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese di primo grado come notulate, pari ad euro 265,00 per compensi, euro 43,00 per spese, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
2. Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA anche di questo giudizio”. Instaurato il contraddittorio, in data 17.05.2018 si è costituito in giudizio il Controparte_1
mediante deposito in udienza della comparsa di costituzione in appello, con la quale ha
[...] chiesto al Tribunale di “rigettare l'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e di conseguenza confermare la sentenza di primo grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame proposto, ridurre il quantum richiesto nei limiti del giusto e dell'equo. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi”. Celebrata la prima udienza e acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 28/10/25, sostituita dal deposito di note scritte, ex art, 127 ter c.p.c., le parti discutevano la causa come segue:
- parte appellante: “
1. Accogliere il presente appello per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di primo grado come notulate, pari ad euro 265,00 per compensi, euro 43,00 per spese, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
2. Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA anche di questo giudizio”;
- parte appellata: “Si riporta a tutto quanto già esposto, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo del giudizio nonché alla giurisprudenza indicata in atti opponendosi a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto da parte dell'appellante poiché infondato in fatto ed in diritto. L'appello è infondato, in quanto basato su presupposti di fatto e di diritto del tutto erronei e va, pertanto, rigettato. Le tre ipotesi di compensazione delle spese legali di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., evidenziate da controparte nel libello introduttivo, sono in contrasto con il principio del giusto processo e di tutela giudiziale, impedendo al giudice di dare peso a tutta una serie di ipotesi che sono senz'altro meritevoli di tutela. In buona sostanza i suddetti criteri escludono dalla possibilità di compensazione tutta una serie di ipotesi in precedenza individuate dalla giurisprudenza e, comunque, meritevoli di garanzia. Da qui l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni". È quanto ha disposto la Consulta con la recentissima sentenza n. 77/2018 la quale, con tale pronuncia, ha introdotto "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" tra le possibilità di compensare le spese di giudizio, ampliando il perimetro dell'art. 92, 2° co., c.p.c., dichiarato in parte incostituzionale. In base alla pronuncia della Consulta che ha reso incostituzionale la tassatività prevista dalla legge ampliando, di conseguenza, il perimetro di compensazione delle spese non c'è chi non veda nel caso di specie la ragionevole e condivisibile condotta adottata dal Giudice di primo grado. Lo stesso, ad avviso di R.G. n.° 2076/2017 - Pag. 3 di 5
questa difesa, proprio in ossequio a quanto stabilito recentemente, al fine di giustificare la compensazione delle spese, non si è avvalso, per come controparte vorrebbe far intendere, di motivazioni apparenti e/o di stile ma ha correttamente svolto la sua attività ermeneutica. L'esiguità dell'attività istruttoria svolta nel procedimento di prime cure non solo è stata veritiera ma è stata considerata dallo stesso Giudicante una ragione effettivamente ed oggettivamente rilevante oltreché motivo specificatamente idoneo nel caso di specie a giustificare la compensazione delle spese. E' rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in quale misura debba darsi luogo alla compensazione. La pronuncia in merito alla compensazione delle spese soggiace al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, "enunci motivi palesemente e macroscopicamente illogici od erronei, tali da inficiare, per la loro inconsistenza ed erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale" (Cassazione 24/03/2021, n. 8274).Ferma ed impregiudicata la contestazione di ogni qualsiasi responsabilità dell'Ente nel caso de quo, per mero scrupolo difensivo si contesta decisamente il quantum della richiesta perchè arbitraria, oltre che palesemente esagerata ed esosa. Si insiste nelle conclusioni già formulate, da intendersi in questa sede riportate e integralmente ritrascritte, con condanna a quanto già enunciato e richiesto in atti chiedendo, nel contempo, che la causa venga introitata a sentenza.”. Il Tribunale, poiché il procedimento è stato correttamente introdotto con ricorso e solo per mero errore materiale rinviato per la precisazione delle conclusioni in luogo della discussione, ha deciso la causa come segue, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni.
2. Nel merito L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. Il Giudice di prime cure, pur avendo accolto il ricorso proposto dall'odierno appellante, ha compensato le spese di lite. Va, innanzitutto, chiarito che l'art. 92, secondo comma c.p.c., prevede che " Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero". La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente in motivazione per giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass. civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022). Ne deriva che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite può essere disposta oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2019, n.4696). Al di fuori di tali casi non è consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito, con riguardo all'art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, ma con argomentazioni riferibili anche all'attuale formulazione della norma, che “Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo R.G. n.° 2076/2017 - Pag. 4 di 5
sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente”. (Cassazione civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019). Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha accertato e dichiarato la fondatezza della domanda del ricorrente, così determinando la totale soccombenza della controparte e ha addotto a sostegno della decisione di compensazione delle spese “l'esiguità dell'attività istruttoria”. Ciò posto, la compensazione delle spese di causa operata dal Giudice di Pace con la gravata sentenza non trova alcun fondamento, non sussistendo né un'ipotesi di soccombenza reciproca né un caso di assoluta novità della questione trattata né di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
non sono, infine, ravvisabili quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che consentirebbero di derogare al generale principio della soccombenza. La formula adottata dal Giudice di prime cure, nella parte in cui fa riferimento alla “esiguità dell'attività istruttoria”, è, infatti, del tutto irrilevante ai fini della individuazione del soggetto sui cui devono gravare le spese di giudizio, potendo al più assumere rilievo ai soli fini di riduzione o esclusione del compenso previsto la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/14. Né, al di là di quanto emerge dal provvedimento del giudice di prime cure, sussistono altri motivi per compensare le spese processuali. Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, comma primo c.p.c. con conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali in favore dell'altra.
3. Le spese di giudizio Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo le tariffe di cui al D.M. n. 55/14 - tabelle 2014-2018 -, atteso che la prestazione difensiva relativa al giudizio di primo si è esaurita completamente sotto il vigore delle predette tariffe (cass. civ., sez. un., 12.10.2012, n. 17406). In applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi Giudice di Pace di valore inferiore a € 1.100,00, i compensi del primo grado di giudizio sono determinati, escludendo il compenso per la fase istruttoria - non tenutasi e comunque non richiesto - in € 265,00, oltre € 43,00 per esborsi (contributo unificato). Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellato e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo le tariffe di cui al D.M. n. 55/14, aggiornate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori medi e con esclusione del compenso per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 250/2017 del Giudice di Pace di Castrovillari, condanna il a rifondere, in favore di Controparte_1
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 43,00 per Parte_1 esborsi e in € 265,00 per compensi professionali, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
➢ Condanna il a rifondere, in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 104,43 per esborsi (c.u., marca da bollo e spese di notifica) e in € 462,00 per compensi professionali, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Castrovillari in data 12/12/25.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni È verbale. R.G. n.° 2076/2017 - Pag. 5 di 5
Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Maria Algieri