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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3452/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CE LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI GI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3452/2022 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra:
, C.F. nata a [...] il 9 settembre Parte_1 C.F._1
1975, residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv.ta Alessandra Antonacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Germanico n. 146, giusta procu ra in atti
RICORRENTE
e
, C.F. nato a [...] il 13 novembre Controparte_1 C.F._2
1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Anselmi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Flaminia n. 357, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18 luglio 2022, la sig.ra ha chiesto Parte_1 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 9 luglio 2005 con il sig. , esponendo che dall'unione sono nati i Controparte_1 figli (il 30 aprile 2009) e (il 14 maggio 2012) e precisando che dalla Per_1 Per_2 comparizione dei coniugi davanti al giudice della fase presidenziale nel procedimento di separazione personale delle parti, definito con decreto di omologazione n. 1943/201 8 del Tribunale di Tivoli, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio, la ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento prevalente presso di lei;
regolamentare le frequentazioni del padre con i minori;
porre a carico del sig.
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo Controparte_1 la somma mensile di euro 400 (euro 200 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5 ottobre 2022 è comparsa la ricorrente che ha insistito per la pronuncia di divorzio. Era altresì presente il convenuto privo di difesa tecnica. Il
Presidente del Tribunale, ritenuto non necessario adottare provvedimenti urgenti, stante la vigenza delle condizioni di separazione, ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, assegnando alle parti i termini di legge per i rispettivi adempimenti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30 dicembre 2022, si è costituito in giudizio il sig. , aderendo alle domande di pronuncia di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio e di collocamento prevalente della prole presso la madre, ma chiedendo il rigetto delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente. Il resistente ha, quindi, chiesto una diversa regolamentazione delle frequentazioni del padre con i figli e la riduzione della misura dell'assegno da lui dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei minori ad euro 300 me nsili (euro 150 per ciascuno)
e di porre a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli nella misura del 70%.
Nelle more del giudizio, le parti raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di divorzio:
“
1. Le parti continueranno a vivere separate, ciascuno nella propria abitazione;
2
2. i figli minori, e , rimangono affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione e residenza prevalente presso la madre;
3. in ordine alla gestione dei minori, Voglia la S.V. provvedere come segue:
- durante il periodo scolastico , il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana che, salvo diverso accordo, saranno da identificarsi nel lunedì e giovedì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 21:00, con impegno a riaccompagni presso l'abitazione materna;
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 19:00, con impegno a riaccompagni presso l'abitazione materna;
- durante il periodo non scolastico , il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana che, salvo diverso accordo, saranno da identificarsi nel lunedì e giovedì, prelevandoli alle ore 13:00 (o altro orario nel caso di frequentazione dei centri estivi) dal luogo in cui gli stessi trovano, con impegno a riaccompagnarli presso l'abitazione materna alle ore 22:00; a fine settimana alternati, prelevandoli il venerdì alle ore 13:00 dal luogo in cui gli stessi trovano, sino alla domenica, con impegno a riaccompagnarli presso l'abitazione materna alle ore 22:00;
- per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il giorno 1° maggio;
- durante le vacanze natalizie , il 24 ed il 25 dicembre ad anni alternati in modo che
i minori trascorreranno con il padre alternativamente il seguente periodo: il 24 dicembre e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio o dal 25 al 30 dicembre;
durante gli altri giorni delle vacanze scolastich e natalizie si seguirà la frequentazione ordinaria stabilita per il periodo estivo.
- durante le vacanze scolastiche pasquali , i minori trascorreranno con il medesimo genitore, ad anni alterni, sia la Pasqua che il Lunedì dell'Angelo; durante gli altri giorni delle vacanze scolastiche pasquali si seguirà la frequentazione ordinaria stabilita per il periodo estivo;
- i minori trascorreranno la festa del papà e la festa della mamma con il rispettivo genitore per il quale sussiste la ricorrenza;
trascorreranno con la mamma il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa e con il papà il giorno del compleanno
e dell'onomastico dello stesso, purchè, ricadendo i rispettivi onomastici nel mese di agosto, i figli non siano in vacanza con l'altro genitore;
nel giorno del compleanno
3 dei minori si seguirà, salvo diverso accordo, il diritto di visita ordinario di cui al punto precedente;
- le altre festività, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre e 1° novembre, saranno alternate ogni anno, cominciando con la madre, sig.ra ; Pt_1
4. Il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento dei figli, un importo mensile CP_1 pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, da recapitarsi a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate del c/c intestato alla sig.ra , entro il giorno 5 di ciascun mese. Pt_1
5. Per quanto concerne le spese straordinarie, preventivamente concordate, i genitori convengono che le stesse saranno divise in misura pari al 50% per ciascuno dei genitori. Per quanto concerne le spese e la loro precipua indicazione, in generale, comunque, si fa riferimento al Protocollo d'Intesa redatto dal Tribunale di Tivoli al quale si aderisce.
Le spese straordinarie di cui sopra saranno da rimborsarsi nella suindicata percentuale al genitore che le avrà anticipate entro quindici giorni dal ricevimento
e presentazione (tramite mail o mezzi equipollenti) della documentazione attestante
l'esborso, purché - ad eccezione delle spese sanitarie - previamente concordate.
6. Le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti ed indipendenti
e, pertanto, continueranno a provvedere ciascuno al proprio mantenimento, rinunciando all'assegno divorzile;
7. Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto
e del documento d'identità valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 7 novembre 2025, la giudice istruttrice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a cui le parti hanno rinunciato.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice della fase presidenziale nel procedimento di separazione consensuale, data da cui è perdurata la separazione, la quale deve presumersi ininterrotta.
4 La frattura determinatasi tra i coniugi appare inoltre irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti durante tutto il corso del giudizio.
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Le stesse possono pertanto essere fatte proprie dal Collegio e poste a fondamento della decisione.
4. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 9 luglio 2005 in Roma trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Roma, Atto n. 01046, P. 2, serie A01, anno
2005, alle condizioni da essi concordate e sopra trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI GI CE LU
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CE LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI GI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3452/2022 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra:
, C.F. nata a [...] il 9 settembre Parte_1 C.F._1
1975, residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv.ta Alessandra Antonacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Germanico n. 146, giusta procu ra in atti
RICORRENTE
e
, C.F. nato a [...] il 13 novembre Controparte_1 C.F._2
1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Anselmi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Flaminia n. 357, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18 luglio 2022, la sig.ra ha chiesto Parte_1 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 9 luglio 2005 con il sig. , esponendo che dall'unione sono nati i Controparte_1 figli (il 30 aprile 2009) e (il 14 maggio 2012) e precisando che dalla Per_1 Per_2 comparizione dei coniugi davanti al giudice della fase presidenziale nel procedimento di separazione personale delle parti, definito con decreto di omologazione n. 1943/201 8 del Tribunale di Tivoli, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio, la ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento prevalente presso di lei;
regolamentare le frequentazioni del padre con i minori;
porre a carico del sig.
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo Controparte_1 la somma mensile di euro 400 (euro 200 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5 ottobre 2022 è comparsa la ricorrente che ha insistito per la pronuncia di divorzio. Era altresì presente il convenuto privo di difesa tecnica. Il
Presidente del Tribunale, ritenuto non necessario adottare provvedimenti urgenti, stante la vigenza delle condizioni di separazione, ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, assegnando alle parti i termini di legge per i rispettivi adempimenti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30 dicembre 2022, si è costituito in giudizio il sig. , aderendo alle domande di pronuncia di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio e di collocamento prevalente della prole presso la madre, ma chiedendo il rigetto delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente. Il resistente ha, quindi, chiesto una diversa regolamentazione delle frequentazioni del padre con i figli e la riduzione della misura dell'assegno da lui dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei minori ad euro 300 me nsili (euro 150 per ciascuno)
e di porre a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli nella misura del 70%.
Nelle more del giudizio, le parti raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di divorzio:
“
1. Le parti continueranno a vivere separate, ciascuno nella propria abitazione;
2
2. i figli minori, e , rimangono affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione e residenza prevalente presso la madre;
3. in ordine alla gestione dei minori, Voglia la S.V. provvedere come segue:
- durante il periodo scolastico , il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana che, salvo diverso accordo, saranno da identificarsi nel lunedì e giovedì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 21:00, con impegno a riaccompagni presso l'abitazione materna;
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 19:00, con impegno a riaccompagni presso l'abitazione materna;
- durante il periodo non scolastico , il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana che, salvo diverso accordo, saranno da identificarsi nel lunedì e giovedì, prelevandoli alle ore 13:00 (o altro orario nel caso di frequentazione dei centri estivi) dal luogo in cui gli stessi trovano, con impegno a riaccompagnarli presso l'abitazione materna alle ore 22:00; a fine settimana alternati, prelevandoli il venerdì alle ore 13:00 dal luogo in cui gli stessi trovano, sino alla domenica, con impegno a riaccompagnarli presso l'abitazione materna alle ore 22:00;
- per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore entro il giorno 1° maggio;
- durante le vacanze natalizie , il 24 ed il 25 dicembre ad anni alternati in modo che
i minori trascorreranno con il padre alternativamente il seguente periodo: il 24 dicembre e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio o dal 25 al 30 dicembre;
durante gli altri giorni delle vacanze scolastich e natalizie si seguirà la frequentazione ordinaria stabilita per il periodo estivo.
- durante le vacanze scolastiche pasquali , i minori trascorreranno con il medesimo genitore, ad anni alterni, sia la Pasqua che il Lunedì dell'Angelo; durante gli altri giorni delle vacanze scolastiche pasquali si seguirà la frequentazione ordinaria stabilita per il periodo estivo;
- i minori trascorreranno la festa del papà e la festa della mamma con il rispettivo genitore per il quale sussiste la ricorrenza;
trascorreranno con la mamma il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa e con il papà il giorno del compleanno
e dell'onomastico dello stesso, purchè, ricadendo i rispettivi onomastici nel mese di agosto, i figli non siano in vacanza con l'altro genitore;
nel giorno del compleanno
3 dei minori si seguirà, salvo diverso accordo, il diritto di visita ordinario di cui al punto precedente;
- le altre festività, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre e 1° novembre, saranno alternate ogni anno, cominciando con la madre, sig.ra ; Pt_1
4. Il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento dei figli, un importo mensile CP_1 pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, da recapitarsi a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate del c/c intestato alla sig.ra , entro il giorno 5 di ciascun mese. Pt_1
5. Per quanto concerne le spese straordinarie, preventivamente concordate, i genitori convengono che le stesse saranno divise in misura pari al 50% per ciascuno dei genitori. Per quanto concerne le spese e la loro precipua indicazione, in generale, comunque, si fa riferimento al Protocollo d'Intesa redatto dal Tribunale di Tivoli al quale si aderisce.
Le spese straordinarie di cui sopra saranno da rimborsarsi nella suindicata percentuale al genitore che le avrà anticipate entro quindici giorni dal ricevimento
e presentazione (tramite mail o mezzi equipollenti) della documentazione attestante
l'esborso, purché - ad eccezione delle spese sanitarie - previamente concordate.
6. Le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti ed indipendenti
e, pertanto, continueranno a provvedere ciascuno al proprio mantenimento, rinunciando all'assegno divorzile;
7. Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto
e del documento d'identità valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 7 novembre 2025, la giudice istruttrice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a cui le parti hanno rinunciato.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice della fase presidenziale nel procedimento di separazione consensuale, data da cui è perdurata la separazione, la quale deve presumersi ininterrotta.
4 La frattura determinatasi tra i coniugi appare inoltre irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti durante tutto il corso del giudizio.
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Le stesse possono pertanto essere fatte proprie dal Collegio e poste a fondamento della decisione.
4. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 9 luglio 2005 in Roma trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Roma, Atto n. 01046, P. 2, serie A01, anno
2005, alle condizioni da essi concordate e sopra trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI GI CE LU
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