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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 9661 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.8.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gian Antonio Maggio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato AN (MI) il 9 agosto 1957 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gian Antonio Maggio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 3 settembre 1988
(anno 1988; atto n. 749; reg. 01; parte II;
serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 10 maggio 2012 (R.g. 7683/2012) omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 19 giugno 2012 con i seguenti figli: a) (Cod. Fisc. ), nata a [...] il 21 Parte_3 C.F._3 novembre 1990, cittadina italiana;
b) (Cod. Fisc. ), nato a [...] Parte_4 C.F._4 il 7 settembre 1993, cittadino italiano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 agosto 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La ex casa familiare sita in Milano, Via Tertulliano n. 55, di proprietà esclusiva del Signor
resta a lui definitivamente assegnata, con le relative pertinenze;
Pt_2
2. Il Signor si assume l'onere di contribuire al mantenimento ordinario del figlio , Pt_2 Pt_4 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, tramite liquidazione della somma di € 400,00 mensili, a decorrere dal mese successivo alla prima liquidazione della pensione a favore del Signor somma da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese Pt_2
e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat del costo vita: la prima rivalutazione si applicherà nell'anno 2025 a partire dal mese corrispondente a quello in cui è iniziata l'erogazione;
3. a titolo di contributo economico al suo mantenimento, il Signor verserà alla Signora Pt_2 la somma mensile di € 150,00, a decorrere dal mese successivo alla prima liquidazione Pt_1 della pensione a favore del Signor somma da corrispondere entro il giorno 10 di ogni Pt_2 mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat del costo vita: la prima rivalutazione si applicherà nell'anno 2025 a partire dal mese corrispondente a quello in cui è iniziata l'erogazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 3 settembre
1988 tra la Signora (Cod. Fisc. ), e il Parte_1 C.F._1
Signor (Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 20.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG