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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8816 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11370/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice riunito in camera di consiglio in data 05.11.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Giulia Parte_1 C.F._1
Sapi con studio in Milano, viale Monte Nero n. 51, presso il quale ha eletto domicilio
ATTORE nei confronti di
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ON RI con studio in Milano, via Fontana n. 18/A, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: RICORSO PER LO DEL MATRIMONIO CP_2
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza del 05.11.2025 a seguito di discussione orale della causa)
Per parte attrice: Voglia il Tribunale adito: 1) pronunciare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in RG il 29 maggio Parte_1 Controparte_1
2014, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 12, parte I, anno 2014;
2) Affidare il figlio minore a entrambi i genitori, disponendo che la responsabilità Per_1 genitoriale venga esercitata congiuntamente in relazione alle decisioni di particolare rilevanza e disgiuntamente in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione;
3) Disporre che il figlio minore trascorra con il padre i seguenti tempi: Per_1
a) nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna il lunedì e il giovedì dalle ore 18 sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola;
b) nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna il lunedì dalle ore 18 sino alla mattina successiva e dal venerdì alle ore 18 fino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
c) durante il periodo estivo (periodo che viene convenzionalmente identificato con quello delle vacanze previste dal calendario scolastico), il figlio trascorrerà almeno 4 settimane, di cui 2 consecutive ad agosto, con ciascun genitore, nel periodo che i coniugi individueranno di comune accordo, entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione e/o in caso di disaccordo, prevarrà la volontà della madre negli anni dispari e la volontà del padre negli anni pari;
d) per il periodo natalizio (periodo che viene convenzionalmente identificato con quello delle vacanze previste dal calendario scolastico) il minore trascorrerà negli anni dispari la Vigilia di Natale con il padre ed il 25 dicembre con la madre e viceversa la Vigilia di Natale con la madre ed il 25 dicembre con il padre negli anni pari. Il periodo natalizio viene suddiviso in ogni caso in due frazioni: dal 23/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1 e i genitori trascorreranno con il figlio ad anni alterni il primo o il secondo periodo;
e) le ulteriori festività verranno alternate tra i genitori e qualora si creino dei ponti, questi verranno accorpati ai weekend di competenza;
4) Disporre che il padre corrisponda alla madre un assegno periodico per il mantenimento del figlio di importo non superiore a euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, dando atto dell'impegno del padre a sostenere in via esclusiva i costi dell'iscrizione del figlio all'Istituto Scolastico Maria Immacolata di RG fino al termine del ciclo della scuola media;
pagina 2 di 18 5) Porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le seguenti spese per il figlio:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza
pagina 3 di 18 della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 6) Accertare e dichiarare che la IG non ha diritto di ricevere Controparte_1 un assegno divorzile dal marito.
Per parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti più opportuni nell'interesse del minore, rimettere le parti avanti al Giudice Istruttore che sarà nominato per la prosecuzione del giudizio e pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la IG e il signor CP_1
in data 29/5/2014 e trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al Pt_1 registro: Anno 2014 atto n. 12 parte 1 in pari data ordinando ai competenti uffici dello stato civile di procedere alle annotazioni di legge dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1) Affidare il figlio minore a entrambi i genitori, disponendo che la responsabilità Per_1 genitoriale venga esercitata congiuntamente in relazione alle decisioni di particolare rilevanza e disgiuntamente in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2) disporre i diritti di visita del padre come previsti in sede di separazione con modifica del solo orario, come concordati in occasione dell'udienza del 18/9/2025 ovvero il Sig. Pt_1 vedrà il figlio e lo terrà con sé a week end alternati con la Sig.ra , il Per_1 CP_1 lunedì e il giovedì con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna;
il lunedì con pernotto e dal venerdì alle ore 18 fino al martedì mattina nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna;
3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario del figlio minore la somma di € 900,00 (novecento/00), Per_1 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra gli arretrati relativi agli Pt_1 CP_1 aggiornamenti ISTAT mai versati, con riserva di esatta quantificazione.
pagina 4 di 18 5) Il Sig. verserà altresì il 50% delle spese straordinarie, secondo il disposto delle Pt_1
Linee Guida del Tribunale di Milano, con la precisazione che per spese straordinarie si intendono le spese supportate da idonea documentazione fiscale da distinguersi, come indicato dal Protocollo di Milano del 14.11.2017, che si richiama integralmente, salvo quanto indicato al successivo punto. 6) In deroga al punto precedente il signor , per le motivazioni sopra indicate e in Pt_1 virtù di quanto dallo stesso già promesso e garantito, sosterrà il 100% delle spese scolastiche private (Iscrizione, gite, scolastiche, corsi/attività, centri estivi, materiale scolastico, libri, ripetizioni, divisa scolastica ecc.) sino alla conclusione del percorso di studi che in futuro vorrà scegliere, anche universitarie, e delle spese mediche, in Per_1 particolare relative alle dentista, psicoterapiche, psicopedagogiche e psichiatriche fino all'indipendenza economica , nonché quelle sportive;
Per_1
7) Il signor , verserà in favore della IG un assegno divorzile di Pt_1 CP_1 euro 800,00 senza limiti temporali, per le motivazioni esposte in narrativa, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. In particolare, detta misura è da ritenersi congrua sia per le limitazioni della capacità lavorativa-invalidità civile e le precarie condizioni di salute della convenuta che richiedono cure, stabilità e continuità, che non possono essere sostenute autonomamente con le risorse a lei disponibili, sia in quanto il signor , al contrario, dispone di una situazione economica più stabile e Pt_1 superiore, con reddito regolare e patrimonio rilevante che consente di sostenere un contributo più adeguato, ciò al fine di assolvere alla funzione perequativo – compensativa anche in relazione al contributo fornito dalla durante la vita di convivenza CP_1 prima e di matrimonio poi, per un totale di anni 15.
8) Si chiede il rigetto della richiesta avversaria di restituzione delle somme ricevute dalla IG “a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva CP_1 di scioglimento del matrimonio” di cui al punto 7 conclusioni avversarie.
9) Il signor verserà in favore della IG un importo una tantum di Pt_1 CP_1 euro 65.000,00 per saldare il debito attuale di euro 65.000,00 per l'acquisto del bilocale, residenza attuale della convenuta e del minore del quale ha la cura prevalente, quale contributo economico straordinario in forma di UNA TANTUM per il corretto riequilibrio della disparità economica delle parti.
10) In modifica del punto 5 della sentenza di separazione prevedere la possibilità della IG di spostare la propria residenza e quella del figlio collocatario presso CP_1 altra abitazione (tra l'altro, quella indicata in Via Leoncavallo 3 – RG non è più corrispondente al vero) senza il limite di 30 chilometri.
***
pagina 5 di 18 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, spese generali 15%, IVA e CPA. In via istruttoria, con la più ampia riserva:
• disporre fin da ora gli accertamenti della Polizia tributaria sui redditi del sig. Pt_2
, sul suo patrimonio e sul suo effettivo tenore di vita.
[...]
• Sulla richiesta di ascolto del minore, che si evidenzia lo esporrebbe a ulteriore carico emotivo e stress psicologico che potrebbe compromettere il suo equilibrio interno ed accrescere il suo disagio, ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice.
• Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova indicando come testimoni:
o residente in [...]- 20128 MILANO Testimone_1
o residente in [...] - 20064 Testimone_2
RG (MI)
o Dott.ssa con studio in Via Torino 24/2 - 20060 Gessate (MI) Testimone_3
o Dott.ssa con studio in via A. Grandi, 1/D - 20060 Masate Persona_2
o Dr. con studio in via Torino,10 - 20062 Cassano D'AD (MI) Controparte_3
o residente in [...] - 24069Trescore Persona_3
Balneario (BG)
o residente in [...] - Gessate 20060 (MI) Testimone_4
o ia Tintoretto 50 - 20093 OL NZ (MI) Persona_4
o residente in [...] CP_4
1) Vero che la IG veniva a conoscenza di una relazione extraconiugale del CP_1 marito, tradottasi in una vita parallela, che durava da oltre un anno, nel 2017?
2) Vero che la scoperta della relazione extraconiugale del marito ha influito sulla serenità del rapporto coniugale e ne ha causato la rottura?
3) Vero che il signor ha tenuto in diverse occasioni atteggiamenti offensivi, Pt_1 aggressivi e violenti nei confronti della IG , anche in presenza del figlio CP_1
? Per_1
4) Vero che a seguito della separazione di fatto i coniugi hanno cercato di recuperare il rapporto con un lungo percorso di terapia e supporto psicologico?
5) Vero che a seguito della scoperta del tradimento del marito la IG CP_1 accusava problemi di salute psico-fisici?
6) Vero che nel corso della separazione la IG subiva continui CP_1 peggioramenti clinici?
7) Vero che la IG ha un'invalidità civile e una inabilità al lavoro e che le CP_1 stesse sono conseguenti al peggioramento degli stati di ansia e attacchi di panico?
pagina 6 di 18 8) Vero che il signor si è impegnato a far fronte alle spese di mantenimento del Pt_1 figlio , ivi incluse le spese scolastiche, anche private, e mediche nella misura del Per_1
100%?
9) Vero che il minore ha necessità di essere seguito oltre che nei compiti, anche da Per_1 psicologo e psicomotricista?
10) Vero che la IG ha sempre contribuito alla vita familiare e alla CP_1 formazione del patrimonio comune?
11) Vero che la IG ha contribuito, con provviste proprie, anche CP_1 provvedendo a far fronte al pagamento del mutuo della casa coniugale?
12) Vero che il signor si è sempre dichiarato disposto a sostenere per il figlio Pt_1
il 100% delle spese scolastiche private (Iscrizione, gite, scolastiche, corsi/attività, Per_1 centri estivi, materiale scolastico, libri, ripetizioni, divisa scolastica ecc.) sino alla conclusione del percorso di studi che in futuro vorrà scegliere, anche universitarie, Per_1
e delle spese mediche, in particolare relative alle dentista, psicoterapiche, psicopedagogiche e psichiatriche fino all'indipendenza economica , nonché quelle Per_1 sportive?
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio civile a RG Parte_1 Controparte_1 il 29.05.2014 in regime di separazione dei beni (atto iscritto nei Registri di Stato Civile del Comune di RG al n. 12, Anno 2014, parte 1). Dal matrimonio è nato il [...]. Per_1
pagina 7 di 18 I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza 9501/2023 del Tribunale di Milano del 09.11.2023, che ha omologato le condizioni pattuite tra i coniugi prevedendo: l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso e con la madre;
l'assegnazione alla moglie della casa familiare sita in RG (MI) via Leoncavallo n. 3, di proprietà del sig. , fino al 30.06.2024, Pt_1 con successivo rilascio dell'immobile a fronte della corresponsione della somma una tantum di € 140.000,00; la regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e il figlio minore;
un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio minore dell'importo di
€ 800,00 mensili;
un assegno di mantenimento di € 500,00 a carico del sig. in Pt_1 favore della moglie a decorrere dalla data di licenziamento dall'azienda A.L.C. s.r.l. e fino all'assunzione della stessa con contratto che preveda una retribuzione pari o superiore ad € 800,00, ovvero fino all'avvio della convivenza con un soggetto terzo;
spese straordinarie interamente a carico del padre fino al reperimento di attività lavorativa da parte della sig.ra e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, con successiva CP_1 suddivisione al 50% tra i genitori (cfr. doc. 003 fasc. att.). Con ricorso depositato in data 24.03.2025, ha adito il Tribunale di Milano Parte_1 chiedendo la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con frequentazioni a settimane alterne, la previsione Per_1 di un contributo al mantenimento del figlio dell'importo di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'accertamento dell'insussistenza del diritto della moglie a ricevere un assegno divorzile e la condanna della stessa alla restituzione di eventuali somme ricevute a titolo di mantenimento dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Parte convenuta si è costituita con comparsa depositata l'11.07.2025, aderendo alla richiesta di pronuncia sullo status e chiedendo l'affidamento congiunto del figlio con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e il figlio minore, un contributo ordinario al mantenimento del figlio minore a carico del padre di € 900,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (salvo che con riferimento alle spese scolastiche private, da porsi interamente a carico del padre), la corresponsione degli arretrati relativi agli aggiornamenti ISTAT, un assegno divorzile di € 800,00, un importo una tantum di € 65.000,00 per saldare il debito contratto per l'acquisto della residenza attuale della sig.ra a titolo di contributo straordinario per il riequilibrio della CP_1 disparità economica delle parti, l'accertamento della possibilità per la sig.ra di CP_1 spostare la residenza propria e del figlio senza il limite dei 30 km dall'originaria casa familiare.
Le parti sono comparse personalmente davanti al GOT in data 18.09.2025.
pagina 8 di 18 In questa sede, hanno raggiunto un accordo in ordine al profilo della genitorialità, concordando quanto segue (cfr. verbale del 18.09.2025):
“1) che il Tribunale pronunci, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in RG il Parte_1 Controparte_1
29 maggio 2014, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 12, parte I, anno 2014; 2) rispetto alla sentenza di separazione i genitori concordano che il figlio minore Per_1 trascorra con il padre i seguenti tempi: a) il lunedì e il giovedì con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna;
il lunedì con pernotto e dal venerdì alle ore 18 fino al martedì mattina nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna;
Confermano la ulteriore regolamentazione delle frequentazioni con il padre concordate nella sentenza di separazione”. Non è stata trovata, invece, una soluzione condivisa in punto economico.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., celebrata il 05.11.2025, le parti sono state ampiamente sentite sui fatti di causa, rendendo dichiarazioni che si intendono integralmente in questa sede integralmente trascritte. Il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che prevedeva la conferma la conferma del contributo paterno al mantenimento del figlio minore per l'importo di € 800, Per_1 una ripartizione delle spese straordinarie in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, con la precisazione che le spese mediche e quelle relative all'istruzione scolastica fossero a carico del padre in ragione del 100%, e l'attribuzione alla madre in ragione del 100% dell'assegno unico universale e di ogni altra forma di contribuzione pubblica, comunque denominata, erogata in favore del minore. Parte attrice si è dichiarata disponibile ad aderire in via conciliativa alla proposta, mentre parte convenuta non l'ha accolta a fronte della mancata previsione dell'assegno divorzile. Il Giudice delegato, dato atto che la conciliazione non è riuscita, ha invitato i difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti. Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto superflue e ritenuta la causa matura per la decisone senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa, la quale è stata rimessa in decisione al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 05.11.2025.
*** La domanda di divorzio La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte attrice, a cui ha aderito pagina 9 di 18 anche parte convenuta, è fondata e deve trovare accoglimento. Le parti si sono separate consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano del 09.11.2023 (pubblicata il 27.11.2023). Essendosi protratto lo stato di separazione tra le stesse per il periodo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve, dunque, essere emessa la richiesta pronuncia.
L'esercizio della responsabilità genitoriale Le parti, all'udienza del 18.09.2025 tenutasi dinanzi al GOT, hanno raggiunto un accordo sulle questioni afferenti al regime di affidamento e collocamento del figlio minore nonché alle modalità di frequentazione del figlio con il padre. Nelle rispettive conclusioni, pertanto, hanno chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso e con Per_1 la madre. Quanto alle frequentazioni hanno pattuito che, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna, il minore trascorrerà con il padre il lunedì e il giovedì dalle ore 18 sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola;
nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna, il lunedì dalle ore 18 sino alla mattina successiva e dal venerdì alle ore 18 fino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Hanno confermato, infine, la ulteriore regolamentazione delle frequentazioni con il padre concordata nella sentenza di separazione. L'accordo raggiunto deve ritenersi congruo e rispondente ai principi di diritto vigenti in materia, così come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché non contrario all'ordine pubblico e a norme di carattere imperativo. Il regime di affidamento del figlio minore, il collocamento dello stesso, nonché le modalità di frequentazioni con ciascun genitore garantiscono ad l'effettivo accesso alla bi- Per_1 genitorialità ed una crescita equilibrata e serena.
L'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore Con riferimento al contributo paterno al mantenimento del figlio parte attrice ha Per_1 chiesto la rideterminazione dello stesso nella somma mensile di € 400,00 anche tenuto conto della richiesta, originariamente avanzata al Tribunale, di stabilire tempi di cura paritetici, o comunque più ampi di quelli statuiti nella sentenza di separazione.
pagina 10 di 18 Tale domanda è stata reiterata anche con la memoria ex art. 473bis.17, comma 1, c.p.c. e, da ultimo, in udienza. La convenuta, invece, ha chiesto l'aumento del contributo in € 900 mensili, a fronte della notevole divergenza delle situazioni economico-patrimoniali delle parti. Il dovere di mantenere, istruire e educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315bis e ss. c.c.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Ai sensi degli artt. 337ter c.c. il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: Il padre è un uomo di 55 anni, imprenditore nel settore edile e dell'impiantistica. Quanto alla capacità reddituale, egli percepisce un reddito netto mensile medio di circa € 6.000 mensili (cfr. dichiarazioni fiscali in atti, doc. nn. 007, 008, 009 fasc. att.). Tale reddito è composto in parte dall'emolumento che percepisce in qualità di amministratore unico della società A.L.C. s.r.l. (per circa € 3.500,00 al mese) e in parte dai canoni derivanti da alcuni immobili condotti in locazione (per circa € 2.700,00 al mese).
pagina 11 di 18 Quanto al patrimonio, il sig. è titolare dei seguenti immobili (cfr. visura Pt_1 catastale, doc. 014 fasc att.):
- un appartamento in RG, via Leoncavallo n. 1, e relative pertinenze (posto auto e taverna), dove abita;
- due appartamenti in RG, via Trieste n. 63, con relative pertinenze, in uso gratuito alle due figlie nate dal primo matrimonio;
- un appartamento in RG, via Molino Vecchio n. 4, con relativa cantina, condotto in locazione;
- quattro appartamenti in IO d'AD (in via Marconi, viale Monte Grappa, via XXIV Maggio), con relative pertinenze, condotti in locazione;
- due appartamenti in OZ d'AD (rispettivamente in via Tobagi e in via Taviani), con relative pertinenze, condotti in locazione;
L'appartamento di RG, via Leoncavallo n. 12, che da visura catastale risulta si proprietà del sig. , è stato venduto il 13.03.2025, come risulta dalla Pt_1 certificazione notarile allegata (cfr. doc. 016 fasc. att.). È titolare, inoltre, delle seguenti partecipazioni societarie (cfr. doc. 010 fasc. att.):
- quota del 98%, del valore nominale di € 49.000,00, della ALEARI CP_5
(in cui riveste altresì la carica di amministratore unico);
[...]
- quota del 100%, del valore nominale di € 119.500,00, della A.L.C. s.r.l. (in cui riveste altresì la carica di amministratore unico);
- quota del 10%, del valore nominale di € 10.000,00, della CP_6
Le tre società generano utili, come si desume dai bilanci depositati in atti (cfr. doc. nn. 011, 012 e 013 fasc. att.), che tuttavia non vengono redistribuiti, bensì destinati alla riserva legale e/o alla riserva straordinaria. Queste, in ogni caso, costituiscono una posta patrimoniale rilevante del sig. , attese soprattutto – con riguardo alle prime due Pt_1
– la proprietà della totalità (o quasi totalità) delle quote e la qualifica di amministratore unico rivestita, che gli consente di autodeterminare compensi e rimborsi spese. Infine, è titolare di un conto corrente presso Banco BPM s.p.a., con saldo attivo di € 188.540,42 alla data del 19.02.2025 (cfr. estratti conto in atti, doc. 017 fasc. att.), di un'automobile BMW X2 (cfr. doc. 018 fasc. att.), di un'automobile Renault Clio in uso alla figlia (cfr. doc. 019 fasc. att.) e del motociclo Honda SD (cfr. doc. 020 fasc. att.). La madre è una donna di 55 anni. Durante la vita coniugale ha lavorato come impiegata presso la A.L.C. s.r.l. di proprietà del sig. . Dopo la separazione, il rapporto di Pt_1 lavoro è stato interrotto e la convenuta ha dapprima percepito la NASPI dal dicembre 2024 fino al marzo 2025 e, infine, ha trovato una nuova occupazione.
pagina 12 di 18 Trattasi di un lavoro a tempo determinato e part-time come impiegata presso una società interinale, ove è stata assunta come categoria protetta a fronte della sua ridotta capacità lavorativa. Dall'ultima dichiarazione dei redditi, relativa all'anno d'imposta 2024, il reddito medio risulta essere di circa € 1.700,00 mensili;
tale documentazione, tuttavia, non rispecchia l'attuale condizione della sig.ra a fronte del cambio di occupazione, CP_1 avvenuto a partire dal marzo 2025. Parte convenuta ha dichiarato in udienza di percepire circa € 1.000 su 13 mensilità; dalla ricevuta di invio comunicazione di somministrazione depositata (cfr. doc. 21 fasc. conv.), risulta una retribuzione annuale lorda di circa € 17.000. Si deduce, pertanto, un reddito netto mensile medio di circa € 1.100. È, altresì, proprietaria di un immobile sito in RG, via Mantova n. 15, adibito ad abitazione principale della stessa e dei figli. Gli estratti del conto presso Intesa Sanpaolo s.p.a. evidenziano un saldo del conto corrente al 31.12.2024 di € 768.61. Dalla documentazione depositata si evince, inoltre, la titolarità di BOT per un valore nominale di € 10.000, acquistati nel maggio 2024 (cfr. doc. 27 fasc. conv). Infine, nel corso del processo è stato appurato che l'immobile di IO d'AD, via Campagnuolo n. 1, di proprietà della sig. e in passato condotto in locazione, CP_1
è stato venduto in data 14.10.2025 per l'importo di € 117.000,00 (cfr. verbale di udienza del 05.11.2025, doc. n. 29 fasc. conv.), di cui 65.000 sono stati utilizzati per ripianare un prestito contratto dalla convenuta per l'acquisto della casa di RG, via Mantova n. 15.
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie, le parti hanno pattuito che il collocamento sia presso la madre e che trascorra con il padre il lunedì e il Per_1 giovedì con pernotto, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna;
il lunedì con pernotto e dal venerdì alle ore 18 fino al martedì mattina, nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un ragazzino di 12 anni, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti – da cui emerge che il sig. ha capacità Pt_1 economiche significativamente maggiori rispetto alla sig.ra e che lo stesso ha CP_1 meno tempi di cura diretti –, la circostanza che le parti in sede di separazione hanno concordemente ritenuto congruo l'importo di € 800,00 quale contributo ordinario al pagina 13 di 18 mantenimento di il dato che la situazione patrirmoniale dei genitori è rimasta Per_1 sostanzialmente immutata rispetto alla sentenza di separazione e che l'aumento delle frequentazioni tra il padre e il figlio minore non è suscettibile di incidere significativamente sulla misura del dovere di contribuzione di ciascun genitore, porta a confermare il contributo ordinario paterno per il mantenimento del figlio minore già previsto in Per_1 sede di separazione nella misura di € 800,00 al mese, da versarsi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT a decorrere – attesa la conferma del quantum rispetto agli accordi di separazione – dall'anno successivo alla sentenza di separazione, e dunque dal mese di novembre 2024.
Quanto alle spese straordinarie, la comparazione della situazione economico, patrimoniale e reddituale delle parti impone di stabilire che il padre contribuisca nel mantenimento del figlio sostenendo nella misura dell'80% le spese extra assegno come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano, aggiornato a giugno 2025, con la precisazione che le spese di istruzione e le spese mediche saranno a carico del padre in ragione del 100%. Quanto alle spese di istruzione (comprese le gite) e alle spese mediche (compreso lo psicologo), queste saranno sostenute dal padre nella misura del 100%.
L'assegno divorzile Parte attrice ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza del diritto della moglie a ricevere un assegno divorzile. Parte convenuta, invece, ha domandato la condanna del sig. Pt_1 al versamento in favore della sig.ra di un assegno divorzile di € 800,00 senza CP_1 limiti temporali. A sostegno della propria domanda, la convenuta allega il rilevante squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali delle parti. Evidenzia che i requisiti perequativo e compensativo per il riconoscimento dell'assegno divorzile sono già stati valutati nel precedente giudizio di separazione e che non sono intervenuti mutamenti rispetto a quel momento. Infine, precisa che durante gli anni di vita matrimoniale ha costantemente contribuito alla vita familiare e lavorativa, lavorando nell'impresa del marito, rinunciando alla propria autonomia lavorativa al fine di tutelare e preservare il benessere e il buon andamento alla vita familiare. Parte attrice contesta una simile ricostruzione. Quanto alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, rileva che l'accordo di separazione ha previsto un contributo mensile al mantenimento della moglie subordinato alla mancanza di un reddito inferiore a euro 800,00 mensili: già in sede di separazione, pertanto, i coniugi avrebbero stabilito che i bisogni della IG non CP_1 superassero l'entità di € 1.300,00 mensili, vale a dire la somma di € 500,00, importo pagina 14 di 18 determinato quale assegno di mantenimento a carico del marito, ed € 800,00, pari allo stipendio massimo che poteva giustificare il riconoscimento di detto assegno. Sempre in sede di separazione i coniugi erano concordi in merito alla effettiva capacità lavorativa della IG , avendo stabilito in un tempo massimo di 24 mesi quello CP_1 necessario alla stessa a ricollocarsi nel mondo del lavoro. Quanto alla componente perequativo-compensativa, parte attrice sostiene che la sproporzione reddituale tra i coniugi non è dipesa dalle scelte fatte durante il matrimonio in funzione del progetto familiare: non si sarebbe verificato alcun sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della sig.ra da compensare, in quanto la stessa al CP_1 momento del matrimonio aveva 34 anni, un figlio nato da una precedente unione coniugale, e svolgeva l'attività di impiegata che ha continuato a svolgere anche durante il matrimonio. Osserva, infine, che parte convenuta non ha fornito alcun contributo morale e/o materiale alla crescita professionale del sig. , che quando l'ha conosciuta era già Pt_1 imprenditore, né ha contribuito alla formazione del patrimonio personale dello stesso, già sostanzialmente costituito al momento del matrimonio.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti la situazione economico-patrimoniale di si delinea come segue: Controparte_1
- dall'ultima dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2024 risulta un reddito medio di circa € 1.700,00 mensili;
tale documentazione, tuttavia, non rispecchia l'attuale condizione della convenuta a fronte del cambio di occupazione, avvenuto a partire dal marzo 2025. Attualmente, alla luce di quanto dichiarato in udienza e della ricevuta di invio comunicazione di somministrazione depositata (cfr. doc. 21 fasc. conv.), il reddito netto mensile medio è di circa € 1.100;
- è proprietaria di un immobile sito in RG, via Mantova n. 15, adibito ad abitazione principale della stessa e dei figli;
- gli estratti del conto presso Intesa Sanpaolo s.p.a. evidenziano un saldo del conto corrente al 31.12.2024 di € 768.61; è titolare di BOT per un valore nominale di € 10.000 (cfr. doc. 27 fasc. conv).
Quanto alla posizione economico-reddituale di , dalla documentazione Parte_1 acquisita agli atti risulta che lo stesso:
- percepisce un reddito netto mensile medio di circa € 6.000 (cfr. dichiarazioni fiscali in atti, doc. nn. 007, 008, 009 fasc. att.); tale reddito è composto in parte dall'emolumento che percepisce in qualità di amministratore unico della società A.L.C. s.r.l. e in parte dai canoni derivanti da alcuni immobili condotti in locazione (per circa € 2.700,00 al mese;
- è titolare dei seguenti immobili (cfr. visura catastale, doc. 014 fasc att.):
pagina 15 di 18 a) un appartamento in RG, via Leoncavallo n. 1, e relative pertinenze (posto auto e taverna), dove abita;
b) due appartamenti in RG, via Trieste n. 63, con relative pertinenze, in uso gratuito alle due figlie nate dal primo matrimonio;
c) un appartamento in RG, via Molino Vecchio n. 4, con relativa cantina, condotto in locazione;
d) quattro appartamenti in IO d'AD (in via Marconi, viale Monte Grappa, via XXIV Maggio), con relative pertinenze, condotti in locazione;
e) due appartamenti in OZ d'AD (rispettivamente in via Tobagi e in via Taviani), con relative pertinenze, condotti in locazione;
- è titolare delle seguenti partecipazioni societarie (cfr. doc. 010 fasc. att.): a) quota del 98%, del valore nominale di € 49.000,00, della Controparte_7
(in cui riveste altresì la carica di amministratore unico);
[...]
b) quota del 100%, del valore nominale di € 119.500,00, della A.L.C. s.r.l. (in cui riveste altresì la carica di amministratore unico); c) quota del 10%, del valore nominale di € 10.000,00, della CP_6
- è titolare di un conto corrente presso Banco BPM s.p.a., con saldo attivo di € 188.540,42 alla data del 19.02.2025 (cfr. estratti conto in atti, doc. 017 fasc. att.), di un'automobile BMW X2 (cfr. doc. 018 fasc. att.), di un'automobile Renault Clio in uso alla figlia (cfr. doc. 019 fasc. att.) e del motociclo Honda SD (cfr. doc. 020 fasc. att.).
Così ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti in atti, questo Tribunale ritiene che la domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata da parte convenuta non meriti accoglimento. In primo luogo, giova ricordare che, malgrado l'indubbia disparità reddituale esistente tra le parti, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di azzerare la disparità reddituale esistente tra gli ex coniugi equiparandone le posizioni, bensì quella di riequilibrare, in presenza di determinati presupposti previsti dalla legge, gli assetti economici tra le parti del disgregato nucleo familiare. Ciò detto, deve innanzitutto evidenziarsi che non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della convenuta dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, laddove si consideri che la convenuta possiede mezzi sufficienti a far fronte alle proprie esigenze di vita, in considerazione della retribuzione per l'attività lavorativa attualmente svolta e della titolarità dell'immobile in cui vive.
pagina 16 di 18 Avuto riguardo al profilo compensativo-perequativo dell'assegno divorzile, deve in primo luogo osservarsi che il patrimonio di parte attrice, certamente cospicuo, deriva dalla sua attività imprenditoriale, già esercitata quando il sig. ha conosciuto la convenuta, Pt_1 con la conseguenza che non si può ritenere che la moglie abbia contribuito alla relativa formazione. Inoltre la convenuta, prima del matrimonio e in costanza dello stesso, ha esercitato la professione che ancora oggi svolge (le parti si sono conosciute proprio in occasione di un colloquio di lavoro della sig.ra per la posizione di impiegata presso la società CP_1
A.L.C. s.r.l.), e non ha allegato rinunce ad ulteriori occasioni lavorative o prospettive di carriere diverse. Ha documentato, viceversa, l'intervenuta necessità di una riduzione dell'orario di lavoro, che certamente incide sulla retribuzione mensile, ma che allo stesso tempo va ricondotta alle sue condizioni di salute e non alle scelte fatte nel corso della vita matrimoniale (cfr. doc. nn. 11 e 12 fasc. conv.). Dallo stesso verbale sanitario per il riconoscimento del collocamento mirato, invero, si rileva che la convenuta “ha lavorato come impiegata amministrativa per circa 20 aa” ed ha una “discreta motivazione al lavoro, preferibilmente part time”; nella relazione finale, si suggerisce una “attività lavorativa di tipo impiegatizio senza eccessivo stress emotivo, no posture in piedi e deambulazione prolungate, no lavoro notturno e in altezza” (cfr. doc. n. 12, pag. 15, fasc. conv.). In altri termini, dalle allegazioni effettuate e dal compendio probatorio in atti non è possibile individuare le specifiche aspettative professionali sacrificate ovvero le chances reddituali perdute dalla convenuta e causalmente riconnesse al ruolo familiare rivestito. Pertanto, in mancanza di qualsivoglia prova che fondi il riconoscimento di tale diritto, la domanda riconvenzionale di assegno divorzile deve essere rigettata.
Le spese di lite Le spese relative al procedimento, considerata la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
pagina 17 di 18 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra ed Parte_1
a RG il 29.05.2014 (atto iscritto nei Registri di Controparte_1
Stato Civile del Comune di RG al n. 12, Anno 2014, parte 1);
2. Affida il minore , nato a Milano il [...], in [...] condivisa a Persona_5 entrambi i genitori, i quali, ai sensi dell'art. 337ter c.c., assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore;
3. Dà atto dell'accordo delle parti in ordine alle frequentazioni tra il padre e il figlio minore che avverranno secondo il seguente schema: “a) il lunedì e il giovedì con pernotto Per_1 nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna;
b) il lunedì con pernotto e dal venerdì alle ore 18 fino al martedì mattina nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna;
Confermano la ulteriore regolamentazione delle frequentazioni con il padre concordate nella sentenza di separazione”; 4. Conferma a carico di l'obbligo contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio minore nella misura di € 800,00 mensili da versarsi alla madre entro il giorno Per_1
5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT 5.Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio minore sostenendo in ragione dell'80% le spese straordinarie individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano aggiornato nel mese di giugno 2025, diverse da quelle scolastiche (compresi i costi delle gite) e da quelle mediche (compreso il costo dello psicologo) che sono poste a carico del padre in ragione del 100%;
5. Dispone che l'AUU e ogni altra forma di contribuzione pubblica, comunque denominata, erogata in favore del minore siano percepiti dalla madre in ragione del 100%;
6. Compensa le spese di lite. Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RG (MI), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Milano il giorno 05.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice riunito in camera di consiglio in data 05.11.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Giulia Parte_1 C.F._1
Sapi con studio in Milano, viale Monte Nero n. 51, presso il quale ha eletto domicilio
ATTORE nei confronti di
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ON RI con studio in Milano, via Fontana n. 18/A, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: RICORSO PER LO DEL MATRIMONIO CP_2
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza del 05.11.2025 a seguito di discussione orale della causa)
Per parte attrice: Voglia il Tribunale adito: 1) pronunciare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in RG il 29 maggio Parte_1 Controparte_1
2014, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 12, parte I, anno 2014;
2) Affidare il figlio minore a entrambi i genitori, disponendo che la responsabilità Per_1 genitoriale venga esercitata congiuntamente in relazione alle decisioni di particolare rilevanza e disgiuntamente in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione;
3) Disporre che il figlio minore trascorra con il padre i seguenti tempi: Per_1
a) nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna il lunedì e il giovedì dalle ore 18 sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola;
b) nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna il lunedì dalle ore 18 sino alla mattina successiva e dal venerdì alle ore 18 fino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
c) durante il periodo estivo (periodo che viene convenzionalmente identificato con quello delle vacanze previste dal calendario scolastico), il figlio trascorrerà almeno 4 settimane, di cui 2 consecutive ad agosto, con ciascun genitore, nel periodo che i coniugi individueranno di comune accordo, entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione e/o in caso di disaccordo, prevarrà la volontà della madre negli anni dispari e la volontà del padre negli anni pari;
d) per il periodo natalizio (periodo che viene convenzionalmente identificato con quello delle vacanze previste dal calendario scolastico) il minore trascorrerà negli anni dispari la Vigilia di Natale con il padre ed il 25 dicembre con la madre e viceversa la Vigilia di Natale con la madre ed il 25 dicembre con il padre negli anni pari. Il periodo natalizio viene suddiviso in ogni caso in due frazioni: dal 23/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1 e i genitori trascorreranno con il figlio ad anni alterni il primo o il secondo periodo;
e) le ulteriori festività verranno alternate tra i genitori e qualora si creino dei ponti, questi verranno accorpati ai weekend di competenza;
4) Disporre che il padre corrisponda alla madre un assegno periodico per il mantenimento del figlio di importo non superiore a euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, dando atto dell'impegno del padre a sostenere in via esclusiva i costi dell'iscrizione del figlio all'Istituto Scolastico Maria Immacolata di RG fino al termine del ciclo della scuola media;
pagina 2 di 18 5) Porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le seguenti spese per il figlio:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza
pagina 3 di 18 della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 6) Accertare e dichiarare che la IG non ha diritto di ricevere Controparte_1 un assegno divorzile dal marito.
Per parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti più opportuni nell'interesse del minore, rimettere le parti avanti al Giudice Istruttore che sarà nominato per la prosecuzione del giudizio e pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la IG e il signor CP_1
in data 29/5/2014 e trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al Pt_1 registro: Anno 2014 atto n. 12 parte 1 in pari data ordinando ai competenti uffici dello stato civile di procedere alle annotazioni di legge dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1) Affidare il figlio minore a entrambi i genitori, disponendo che la responsabilità Per_1 genitoriale venga esercitata congiuntamente in relazione alle decisioni di particolare rilevanza e disgiuntamente in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2) disporre i diritti di visita del padre come previsti in sede di separazione con modifica del solo orario, come concordati in occasione dell'udienza del 18/9/2025 ovvero il Sig. Pt_1 vedrà il figlio e lo terrà con sé a week end alternati con la Sig.ra , il Per_1 CP_1 lunedì e il giovedì con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna;
il lunedì con pernotto e dal venerdì alle ore 18 fino al martedì mattina nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna;
3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario del figlio minore la somma di € 900,00 (novecento/00), Per_1 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra gli arretrati relativi agli Pt_1 CP_1 aggiornamenti ISTAT mai versati, con riserva di esatta quantificazione.
pagina 4 di 18 5) Il Sig. verserà altresì il 50% delle spese straordinarie, secondo il disposto delle Pt_1
Linee Guida del Tribunale di Milano, con la precisazione che per spese straordinarie si intendono le spese supportate da idonea documentazione fiscale da distinguersi, come indicato dal Protocollo di Milano del 14.11.2017, che si richiama integralmente, salvo quanto indicato al successivo punto. 6) In deroga al punto precedente il signor , per le motivazioni sopra indicate e in Pt_1 virtù di quanto dallo stesso già promesso e garantito, sosterrà il 100% delle spese scolastiche private (Iscrizione, gite, scolastiche, corsi/attività, centri estivi, materiale scolastico, libri, ripetizioni, divisa scolastica ecc.) sino alla conclusione del percorso di studi che in futuro vorrà scegliere, anche universitarie, e delle spese mediche, in Per_1 particolare relative alle dentista, psicoterapiche, psicopedagogiche e psichiatriche fino all'indipendenza economica , nonché quelle sportive;
Per_1
7) Il signor , verserà in favore della IG un assegno divorzile di Pt_1 CP_1 euro 800,00 senza limiti temporali, per le motivazioni esposte in narrativa, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. In particolare, detta misura è da ritenersi congrua sia per le limitazioni della capacità lavorativa-invalidità civile e le precarie condizioni di salute della convenuta che richiedono cure, stabilità e continuità, che non possono essere sostenute autonomamente con le risorse a lei disponibili, sia in quanto il signor , al contrario, dispone di una situazione economica più stabile e Pt_1 superiore, con reddito regolare e patrimonio rilevante che consente di sostenere un contributo più adeguato, ciò al fine di assolvere alla funzione perequativo – compensativa anche in relazione al contributo fornito dalla durante la vita di convivenza CP_1 prima e di matrimonio poi, per un totale di anni 15.
8) Si chiede il rigetto della richiesta avversaria di restituzione delle somme ricevute dalla IG “a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva CP_1 di scioglimento del matrimonio” di cui al punto 7 conclusioni avversarie.
9) Il signor verserà in favore della IG un importo una tantum di Pt_1 CP_1 euro 65.000,00 per saldare il debito attuale di euro 65.000,00 per l'acquisto del bilocale, residenza attuale della convenuta e del minore del quale ha la cura prevalente, quale contributo economico straordinario in forma di UNA TANTUM per il corretto riequilibrio della disparità economica delle parti.
10) In modifica del punto 5 della sentenza di separazione prevedere la possibilità della IG di spostare la propria residenza e quella del figlio collocatario presso CP_1 altra abitazione (tra l'altro, quella indicata in Via Leoncavallo 3 – RG non è più corrispondente al vero) senza il limite di 30 chilometri.
***
pagina 5 di 18 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, spese generali 15%, IVA e CPA. In via istruttoria, con la più ampia riserva:
• disporre fin da ora gli accertamenti della Polizia tributaria sui redditi del sig. Pt_2
, sul suo patrimonio e sul suo effettivo tenore di vita.
[...]
• Sulla richiesta di ascolto del minore, che si evidenzia lo esporrebbe a ulteriore carico emotivo e stress psicologico che potrebbe compromettere il suo equilibrio interno ed accrescere il suo disagio, ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice.
• Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova indicando come testimoni:
o residente in [...]- 20128 MILANO Testimone_1
o residente in [...] - 20064 Testimone_2
RG (MI)
o Dott.ssa con studio in Via Torino 24/2 - 20060 Gessate (MI) Testimone_3
o Dott.ssa con studio in via A. Grandi, 1/D - 20060 Masate Persona_2
o Dr. con studio in via Torino,10 - 20062 Cassano D'AD (MI) Controparte_3
o residente in [...] - 24069Trescore Persona_3
Balneario (BG)
o residente in [...] - Gessate 20060 (MI) Testimone_4
o ia Tintoretto 50 - 20093 OL NZ (MI) Persona_4
o residente in [...] CP_4
1) Vero che la IG veniva a conoscenza di una relazione extraconiugale del CP_1 marito, tradottasi in una vita parallela, che durava da oltre un anno, nel 2017?
2) Vero che la scoperta della relazione extraconiugale del marito ha influito sulla serenità del rapporto coniugale e ne ha causato la rottura?
3) Vero che il signor ha tenuto in diverse occasioni atteggiamenti offensivi, Pt_1 aggressivi e violenti nei confronti della IG , anche in presenza del figlio CP_1
? Per_1
4) Vero che a seguito della separazione di fatto i coniugi hanno cercato di recuperare il rapporto con un lungo percorso di terapia e supporto psicologico?
5) Vero che a seguito della scoperta del tradimento del marito la IG CP_1 accusava problemi di salute psico-fisici?
6) Vero che nel corso della separazione la IG subiva continui CP_1 peggioramenti clinici?
7) Vero che la IG ha un'invalidità civile e una inabilità al lavoro e che le CP_1 stesse sono conseguenti al peggioramento degli stati di ansia e attacchi di panico?
pagina 6 di 18 8) Vero che il signor si è impegnato a far fronte alle spese di mantenimento del Pt_1 figlio , ivi incluse le spese scolastiche, anche private, e mediche nella misura del Per_1
100%?
9) Vero che il minore ha necessità di essere seguito oltre che nei compiti, anche da Per_1 psicologo e psicomotricista?
10) Vero che la IG ha sempre contribuito alla vita familiare e alla CP_1 formazione del patrimonio comune?
11) Vero che la IG ha contribuito, con provviste proprie, anche CP_1 provvedendo a far fronte al pagamento del mutuo della casa coniugale?
12) Vero che il signor si è sempre dichiarato disposto a sostenere per il figlio Pt_1
il 100% delle spese scolastiche private (Iscrizione, gite, scolastiche, corsi/attività, Per_1 centri estivi, materiale scolastico, libri, ripetizioni, divisa scolastica ecc.) sino alla conclusione del percorso di studi che in futuro vorrà scegliere, anche universitarie, Per_1
e delle spese mediche, in particolare relative alle dentista, psicoterapiche, psicopedagogiche e psichiatriche fino all'indipendenza economica , nonché quelle Per_1 sportive?
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio civile a RG Parte_1 Controparte_1 il 29.05.2014 in regime di separazione dei beni (atto iscritto nei Registri di Stato Civile del Comune di RG al n. 12, Anno 2014, parte 1). Dal matrimonio è nato il [...]. Per_1
pagina 7 di 18 I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza 9501/2023 del Tribunale di Milano del 09.11.2023, che ha omologato le condizioni pattuite tra i coniugi prevedendo: l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso e con la madre;
l'assegnazione alla moglie della casa familiare sita in RG (MI) via Leoncavallo n. 3, di proprietà del sig. , fino al 30.06.2024, Pt_1 con successivo rilascio dell'immobile a fronte della corresponsione della somma una tantum di € 140.000,00; la regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e il figlio minore;
un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio minore dell'importo di
€ 800,00 mensili;
un assegno di mantenimento di € 500,00 a carico del sig. in Pt_1 favore della moglie a decorrere dalla data di licenziamento dall'azienda A.L.C. s.r.l. e fino all'assunzione della stessa con contratto che preveda una retribuzione pari o superiore ad € 800,00, ovvero fino all'avvio della convivenza con un soggetto terzo;
spese straordinarie interamente a carico del padre fino al reperimento di attività lavorativa da parte della sig.ra e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, con successiva CP_1 suddivisione al 50% tra i genitori (cfr. doc. 003 fasc. att.). Con ricorso depositato in data 24.03.2025, ha adito il Tribunale di Milano Parte_1 chiedendo la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con frequentazioni a settimane alterne, la previsione Per_1 di un contributo al mantenimento del figlio dell'importo di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'accertamento dell'insussistenza del diritto della moglie a ricevere un assegno divorzile e la condanna della stessa alla restituzione di eventuali somme ricevute a titolo di mantenimento dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Parte convenuta si è costituita con comparsa depositata l'11.07.2025, aderendo alla richiesta di pronuncia sullo status e chiedendo l'affidamento congiunto del figlio con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e il figlio minore, un contributo ordinario al mantenimento del figlio minore a carico del padre di € 900,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (salvo che con riferimento alle spese scolastiche private, da porsi interamente a carico del padre), la corresponsione degli arretrati relativi agli aggiornamenti ISTAT, un assegno divorzile di € 800,00, un importo una tantum di € 65.000,00 per saldare il debito contratto per l'acquisto della residenza attuale della sig.ra a titolo di contributo straordinario per il riequilibrio della CP_1 disparità economica delle parti, l'accertamento della possibilità per la sig.ra di CP_1 spostare la residenza propria e del figlio senza il limite dei 30 km dall'originaria casa familiare.
Le parti sono comparse personalmente davanti al GOT in data 18.09.2025.
pagina 8 di 18 In questa sede, hanno raggiunto un accordo in ordine al profilo della genitorialità, concordando quanto segue (cfr. verbale del 18.09.2025):
“1) che il Tribunale pronunci, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in RG il Parte_1 Controparte_1
29 maggio 2014, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 12, parte I, anno 2014; 2) rispetto alla sentenza di separazione i genitori concordano che il figlio minore Per_1 trascorra con il padre i seguenti tempi: a) il lunedì e il giovedì con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna;
il lunedì con pernotto e dal venerdì alle ore 18 fino al martedì mattina nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna;
Confermano la ulteriore regolamentazione delle frequentazioni con il padre concordate nella sentenza di separazione”. Non è stata trovata, invece, una soluzione condivisa in punto economico.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., celebrata il 05.11.2025, le parti sono state ampiamente sentite sui fatti di causa, rendendo dichiarazioni che si intendono integralmente in questa sede integralmente trascritte. Il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che prevedeva la conferma la conferma del contributo paterno al mantenimento del figlio minore per l'importo di € 800, Per_1 una ripartizione delle spese straordinarie in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, con la precisazione che le spese mediche e quelle relative all'istruzione scolastica fossero a carico del padre in ragione del 100%, e l'attribuzione alla madre in ragione del 100% dell'assegno unico universale e di ogni altra forma di contribuzione pubblica, comunque denominata, erogata in favore del minore. Parte attrice si è dichiarata disponibile ad aderire in via conciliativa alla proposta, mentre parte convenuta non l'ha accolta a fronte della mancata previsione dell'assegno divorzile. Il Giudice delegato, dato atto che la conciliazione non è riuscita, ha invitato i difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti. Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto superflue e ritenuta la causa matura per la decisone senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa, la quale è stata rimessa in decisione al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 05.11.2025.
*** La domanda di divorzio La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte attrice, a cui ha aderito pagina 9 di 18 anche parte convenuta, è fondata e deve trovare accoglimento. Le parti si sono separate consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano del 09.11.2023 (pubblicata il 27.11.2023). Essendosi protratto lo stato di separazione tra le stesse per il periodo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve, dunque, essere emessa la richiesta pronuncia.
L'esercizio della responsabilità genitoriale Le parti, all'udienza del 18.09.2025 tenutasi dinanzi al GOT, hanno raggiunto un accordo sulle questioni afferenti al regime di affidamento e collocamento del figlio minore nonché alle modalità di frequentazione del figlio con il padre. Nelle rispettive conclusioni, pertanto, hanno chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso e con Per_1 la madre. Quanto alle frequentazioni hanno pattuito che, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna, il minore trascorrerà con il padre il lunedì e il giovedì dalle ore 18 sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola;
nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna, il lunedì dalle ore 18 sino alla mattina successiva e dal venerdì alle ore 18 fino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Hanno confermato, infine, la ulteriore regolamentazione delle frequentazioni con il padre concordata nella sentenza di separazione. L'accordo raggiunto deve ritenersi congruo e rispondente ai principi di diritto vigenti in materia, così come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché non contrario all'ordine pubblico e a norme di carattere imperativo. Il regime di affidamento del figlio minore, il collocamento dello stesso, nonché le modalità di frequentazioni con ciascun genitore garantiscono ad l'effettivo accesso alla bi- Per_1 genitorialità ed una crescita equilibrata e serena.
L'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore Con riferimento al contributo paterno al mantenimento del figlio parte attrice ha Per_1 chiesto la rideterminazione dello stesso nella somma mensile di € 400,00 anche tenuto conto della richiesta, originariamente avanzata al Tribunale, di stabilire tempi di cura paritetici, o comunque più ampi di quelli statuiti nella sentenza di separazione.
pagina 10 di 18 Tale domanda è stata reiterata anche con la memoria ex art. 473bis.17, comma 1, c.p.c. e, da ultimo, in udienza. La convenuta, invece, ha chiesto l'aumento del contributo in € 900 mensili, a fronte della notevole divergenza delle situazioni economico-patrimoniali delle parti. Il dovere di mantenere, istruire e educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315bis e ss. c.c.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Ai sensi degli artt. 337ter c.c. il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: Il padre è un uomo di 55 anni, imprenditore nel settore edile e dell'impiantistica. Quanto alla capacità reddituale, egli percepisce un reddito netto mensile medio di circa € 6.000 mensili (cfr. dichiarazioni fiscali in atti, doc. nn. 007, 008, 009 fasc. att.). Tale reddito è composto in parte dall'emolumento che percepisce in qualità di amministratore unico della società A.L.C. s.r.l. (per circa € 3.500,00 al mese) e in parte dai canoni derivanti da alcuni immobili condotti in locazione (per circa € 2.700,00 al mese).
pagina 11 di 18 Quanto al patrimonio, il sig. è titolare dei seguenti immobili (cfr. visura Pt_1 catastale, doc. 014 fasc att.):
- un appartamento in RG, via Leoncavallo n. 1, e relative pertinenze (posto auto e taverna), dove abita;
- due appartamenti in RG, via Trieste n. 63, con relative pertinenze, in uso gratuito alle due figlie nate dal primo matrimonio;
- un appartamento in RG, via Molino Vecchio n. 4, con relativa cantina, condotto in locazione;
- quattro appartamenti in IO d'AD (in via Marconi, viale Monte Grappa, via XXIV Maggio), con relative pertinenze, condotti in locazione;
- due appartamenti in OZ d'AD (rispettivamente in via Tobagi e in via Taviani), con relative pertinenze, condotti in locazione;
L'appartamento di RG, via Leoncavallo n. 12, che da visura catastale risulta si proprietà del sig. , è stato venduto il 13.03.2025, come risulta dalla Pt_1 certificazione notarile allegata (cfr. doc. 016 fasc. att.). È titolare, inoltre, delle seguenti partecipazioni societarie (cfr. doc. 010 fasc. att.):
- quota del 98%, del valore nominale di € 49.000,00, della ALEARI CP_5
(in cui riveste altresì la carica di amministratore unico);
[...]
- quota del 100%, del valore nominale di € 119.500,00, della A.L.C. s.r.l. (in cui riveste altresì la carica di amministratore unico);
- quota del 10%, del valore nominale di € 10.000,00, della CP_6
Le tre società generano utili, come si desume dai bilanci depositati in atti (cfr. doc. nn. 011, 012 e 013 fasc. att.), che tuttavia non vengono redistribuiti, bensì destinati alla riserva legale e/o alla riserva straordinaria. Queste, in ogni caso, costituiscono una posta patrimoniale rilevante del sig. , attese soprattutto – con riguardo alle prime due Pt_1
– la proprietà della totalità (o quasi totalità) delle quote e la qualifica di amministratore unico rivestita, che gli consente di autodeterminare compensi e rimborsi spese. Infine, è titolare di un conto corrente presso Banco BPM s.p.a., con saldo attivo di € 188.540,42 alla data del 19.02.2025 (cfr. estratti conto in atti, doc. 017 fasc. att.), di un'automobile BMW X2 (cfr. doc. 018 fasc. att.), di un'automobile Renault Clio in uso alla figlia (cfr. doc. 019 fasc. att.) e del motociclo Honda SD (cfr. doc. 020 fasc. att.). La madre è una donna di 55 anni. Durante la vita coniugale ha lavorato come impiegata presso la A.L.C. s.r.l. di proprietà del sig. . Dopo la separazione, il rapporto di Pt_1 lavoro è stato interrotto e la convenuta ha dapprima percepito la NASPI dal dicembre 2024 fino al marzo 2025 e, infine, ha trovato una nuova occupazione.
pagina 12 di 18 Trattasi di un lavoro a tempo determinato e part-time come impiegata presso una società interinale, ove è stata assunta come categoria protetta a fronte della sua ridotta capacità lavorativa. Dall'ultima dichiarazione dei redditi, relativa all'anno d'imposta 2024, il reddito medio risulta essere di circa € 1.700,00 mensili;
tale documentazione, tuttavia, non rispecchia l'attuale condizione della sig.ra a fronte del cambio di occupazione, CP_1 avvenuto a partire dal marzo 2025. Parte convenuta ha dichiarato in udienza di percepire circa € 1.000 su 13 mensilità; dalla ricevuta di invio comunicazione di somministrazione depositata (cfr. doc. 21 fasc. conv.), risulta una retribuzione annuale lorda di circa € 17.000. Si deduce, pertanto, un reddito netto mensile medio di circa € 1.100. È, altresì, proprietaria di un immobile sito in RG, via Mantova n. 15, adibito ad abitazione principale della stessa e dei figli. Gli estratti del conto presso Intesa Sanpaolo s.p.a. evidenziano un saldo del conto corrente al 31.12.2024 di € 768.61. Dalla documentazione depositata si evince, inoltre, la titolarità di BOT per un valore nominale di € 10.000, acquistati nel maggio 2024 (cfr. doc. 27 fasc. conv). Infine, nel corso del processo è stato appurato che l'immobile di IO d'AD, via Campagnuolo n. 1, di proprietà della sig. e in passato condotto in locazione, CP_1
è stato venduto in data 14.10.2025 per l'importo di € 117.000,00 (cfr. verbale di udienza del 05.11.2025, doc. n. 29 fasc. conv.), di cui 65.000 sono stati utilizzati per ripianare un prestito contratto dalla convenuta per l'acquisto della casa di RG, via Mantova n. 15.
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie, le parti hanno pattuito che il collocamento sia presso la madre e che trascorra con il padre il lunedì e il Per_1 giovedì con pernotto, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna;
il lunedì con pernotto e dal venerdì alle ore 18 fino al martedì mattina, nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un ragazzino di 12 anni, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti – da cui emerge che il sig. ha capacità Pt_1 economiche significativamente maggiori rispetto alla sig.ra e che lo stesso ha CP_1 meno tempi di cura diretti –, la circostanza che le parti in sede di separazione hanno concordemente ritenuto congruo l'importo di € 800,00 quale contributo ordinario al pagina 13 di 18 mantenimento di il dato che la situazione patrirmoniale dei genitori è rimasta Per_1 sostanzialmente immutata rispetto alla sentenza di separazione e che l'aumento delle frequentazioni tra il padre e il figlio minore non è suscettibile di incidere significativamente sulla misura del dovere di contribuzione di ciascun genitore, porta a confermare il contributo ordinario paterno per il mantenimento del figlio minore già previsto in Per_1 sede di separazione nella misura di € 800,00 al mese, da versarsi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT a decorrere – attesa la conferma del quantum rispetto agli accordi di separazione – dall'anno successivo alla sentenza di separazione, e dunque dal mese di novembre 2024.
Quanto alle spese straordinarie, la comparazione della situazione economico, patrimoniale e reddituale delle parti impone di stabilire che il padre contribuisca nel mantenimento del figlio sostenendo nella misura dell'80% le spese extra assegno come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano, aggiornato a giugno 2025, con la precisazione che le spese di istruzione e le spese mediche saranno a carico del padre in ragione del 100%. Quanto alle spese di istruzione (comprese le gite) e alle spese mediche (compreso lo psicologo), queste saranno sostenute dal padre nella misura del 100%.
L'assegno divorzile Parte attrice ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza del diritto della moglie a ricevere un assegno divorzile. Parte convenuta, invece, ha domandato la condanna del sig. Pt_1 al versamento in favore della sig.ra di un assegno divorzile di € 800,00 senza CP_1 limiti temporali. A sostegno della propria domanda, la convenuta allega il rilevante squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali delle parti. Evidenzia che i requisiti perequativo e compensativo per il riconoscimento dell'assegno divorzile sono già stati valutati nel precedente giudizio di separazione e che non sono intervenuti mutamenti rispetto a quel momento. Infine, precisa che durante gli anni di vita matrimoniale ha costantemente contribuito alla vita familiare e lavorativa, lavorando nell'impresa del marito, rinunciando alla propria autonomia lavorativa al fine di tutelare e preservare il benessere e il buon andamento alla vita familiare. Parte attrice contesta una simile ricostruzione. Quanto alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, rileva che l'accordo di separazione ha previsto un contributo mensile al mantenimento della moglie subordinato alla mancanza di un reddito inferiore a euro 800,00 mensili: già in sede di separazione, pertanto, i coniugi avrebbero stabilito che i bisogni della IG non CP_1 superassero l'entità di € 1.300,00 mensili, vale a dire la somma di € 500,00, importo pagina 14 di 18 determinato quale assegno di mantenimento a carico del marito, ed € 800,00, pari allo stipendio massimo che poteva giustificare il riconoscimento di detto assegno. Sempre in sede di separazione i coniugi erano concordi in merito alla effettiva capacità lavorativa della IG , avendo stabilito in un tempo massimo di 24 mesi quello CP_1 necessario alla stessa a ricollocarsi nel mondo del lavoro. Quanto alla componente perequativo-compensativa, parte attrice sostiene che la sproporzione reddituale tra i coniugi non è dipesa dalle scelte fatte durante il matrimonio in funzione del progetto familiare: non si sarebbe verificato alcun sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della sig.ra da compensare, in quanto la stessa al CP_1 momento del matrimonio aveva 34 anni, un figlio nato da una precedente unione coniugale, e svolgeva l'attività di impiegata che ha continuato a svolgere anche durante il matrimonio. Osserva, infine, che parte convenuta non ha fornito alcun contributo morale e/o materiale alla crescita professionale del sig. , che quando l'ha conosciuta era già Pt_1 imprenditore, né ha contribuito alla formazione del patrimonio personale dello stesso, già sostanzialmente costituito al momento del matrimonio.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti la situazione economico-patrimoniale di si delinea come segue: Controparte_1
- dall'ultima dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2024 risulta un reddito medio di circa € 1.700,00 mensili;
tale documentazione, tuttavia, non rispecchia l'attuale condizione della convenuta a fronte del cambio di occupazione, avvenuto a partire dal marzo 2025. Attualmente, alla luce di quanto dichiarato in udienza e della ricevuta di invio comunicazione di somministrazione depositata (cfr. doc. 21 fasc. conv.), il reddito netto mensile medio è di circa € 1.100;
- è proprietaria di un immobile sito in RG, via Mantova n. 15, adibito ad abitazione principale della stessa e dei figli;
- gli estratti del conto presso Intesa Sanpaolo s.p.a. evidenziano un saldo del conto corrente al 31.12.2024 di € 768.61; è titolare di BOT per un valore nominale di € 10.000 (cfr. doc. 27 fasc. conv).
Quanto alla posizione economico-reddituale di , dalla documentazione Parte_1 acquisita agli atti risulta che lo stesso:
- percepisce un reddito netto mensile medio di circa € 6.000 (cfr. dichiarazioni fiscali in atti, doc. nn. 007, 008, 009 fasc. att.); tale reddito è composto in parte dall'emolumento che percepisce in qualità di amministratore unico della società A.L.C. s.r.l. e in parte dai canoni derivanti da alcuni immobili condotti in locazione (per circa € 2.700,00 al mese;
- è titolare dei seguenti immobili (cfr. visura catastale, doc. 014 fasc att.):
pagina 15 di 18 a) un appartamento in RG, via Leoncavallo n. 1, e relative pertinenze (posto auto e taverna), dove abita;
b) due appartamenti in RG, via Trieste n. 63, con relative pertinenze, in uso gratuito alle due figlie nate dal primo matrimonio;
c) un appartamento in RG, via Molino Vecchio n. 4, con relativa cantina, condotto in locazione;
d) quattro appartamenti in IO d'AD (in via Marconi, viale Monte Grappa, via XXIV Maggio), con relative pertinenze, condotti in locazione;
e) due appartamenti in OZ d'AD (rispettivamente in via Tobagi e in via Taviani), con relative pertinenze, condotti in locazione;
- è titolare delle seguenti partecipazioni societarie (cfr. doc. 010 fasc. att.): a) quota del 98%, del valore nominale di € 49.000,00, della Controparte_7
(in cui riveste altresì la carica di amministratore unico);
[...]
b) quota del 100%, del valore nominale di € 119.500,00, della A.L.C. s.r.l. (in cui riveste altresì la carica di amministratore unico); c) quota del 10%, del valore nominale di € 10.000,00, della CP_6
- è titolare di un conto corrente presso Banco BPM s.p.a., con saldo attivo di € 188.540,42 alla data del 19.02.2025 (cfr. estratti conto in atti, doc. 017 fasc. att.), di un'automobile BMW X2 (cfr. doc. 018 fasc. att.), di un'automobile Renault Clio in uso alla figlia (cfr. doc. 019 fasc. att.) e del motociclo Honda SD (cfr. doc. 020 fasc. att.).
Così ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti in atti, questo Tribunale ritiene che la domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata da parte convenuta non meriti accoglimento. In primo luogo, giova ricordare che, malgrado l'indubbia disparità reddituale esistente tra le parti, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di azzerare la disparità reddituale esistente tra gli ex coniugi equiparandone le posizioni, bensì quella di riequilibrare, in presenza di determinati presupposti previsti dalla legge, gli assetti economici tra le parti del disgregato nucleo familiare. Ciò detto, deve innanzitutto evidenziarsi che non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della convenuta dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, laddove si consideri che la convenuta possiede mezzi sufficienti a far fronte alle proprie esigenze di vita, in considerazione della retribuzione per l'attività lavorativa attualmente svolta e della titolarità dell'immobile in cui vive.
pagina 16 di 18 Avuto riguardo al profilo compensativo-perequativo dell'assegno divorzile, deve in primo luogo osservarsi che il patrimonio di parte attrice, certamente cospicuo, deriva dalla sua attività imprenditoriale, già esercitata quando il sig. ha conosciuto la convenuta, Pt_1 con la conseguenza che non si può ritenere che la moglie abbia contribuito alla relativa formazione. Inoltre la convenuta, prima del matrimonio e in costanza dello stesso, ha esercitato la professione che ancora oggi svolge (le parti si sono conosciute proprio in occasione di un colloquio di lavoro della sig.ra per la posizione di impiegata presso la società CP_1
A.L.C. s.r.l.), e non ha allegato rinunce ad ulteriori occasioni lavorative o prospettive di carriere diverse. Ha documentato, viceversa, l'intervenuta necessità di una riduzione dell'orario di lavoro, che certamente incide sulla retribuzione mensile, ma che allo stesso tempo va ricondotta alle sue condizioni di salute e non alle scelte fatte nel corso della vita matrimoniale (cfr. doc. nn. 11 e 12 fasc. conv.). Dallo stesso verbale sanitario per il riconoscimento del collocamento mirato, invero, si rileva che la convenuta “ha lavorato come impiegata amministrativa per circa 20 aa” ed ha una “discreta motivazione al lavoro, preferibilmente part time”; nella relazione finale, si suggerisce una “attività lavorativa di tipo impiegatizio senza eccessivo stress emotivo, no posture in piedi e deambulazione prolungate, no lavoro notturno e in altezza” (cfr. doc. n. 12, pag. 15, fasc. conv.). In altri termini, dalle allegazioni effettuate e dal compendio probatorio in atti non è possibile individuare le specifiche aspettative professionali sacrificate ovvero le chances reddituali perdute dalla convenuta e causalmente riconnesse al ruolo familiare rivestito. Pertanto, in mancanza di qualsivoglia prova che fondi il riconoscimento di tale diritto, la domanda riconvenzionale di assegno divorzile deve essere rigettata.
Le spese di lite Le spese relative al procedimento, considerata la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
pagina 17 di 18 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra ed Parte_1
a RG il 29.05.2014 (atto iscritto nei Registri di Controparte_1
Stato Civile del Comune di RG al n. 12, Anno 2014, parte 1);
2. Affida il minore , nato a Milano il [...], in [...] condivisa a Persona_5 entrambi i genitori, i quali, ai sensi dell'art. 337ter c.c., assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore;
3. Dà atto dell'accordo delle parti in ordine alle frequentazioni tra il padre e il figlio minore che avverranno secondo il seguente schema: “a) il lunedì e il giovedì con pernotto Per_1 nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna;
b) il lunedì con pernotto e dal venerdì alle ore 18 fino al martedì mattina nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna;
Confermano la ulteriore regolamentazione delle frequentazioni con il padre concordate nella sentenza di separazione”; 4. Conferma a carico di l'obbligo contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio minore nella misura di € 800,00 mensili da versarsi alla madre entro il giorno Per_1
5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT 5.Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio minore sostenendo in ragione dell'80% le spese straordinarie individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano aggiornato nel mese di giugno 2025, diverse da quelle scolastiche (compresi i costi delle gite) e da quelle mediche (compreso il costo dello psicologo) che sono poste a carico del padre in ragione del 100%;
5. Dispone che l'AUU e ogni altra forma di contribuzione pubblica, comunque denominata, erogata in favore del minore siano percepiti dalla madre in ragione del 100%;
6. Compensa le spese di lite. Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RG (MI), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Milano il giorno 05.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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