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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1082/23 R.G.
promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Calafiore ed elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio (FM),
C.so Garibaldi n. 168, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, e per essa quale procuratrice la
[...]
a socio unico ( c.f. e p. iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
procuratore speciale Dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 TO EM NT e con questi elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio alla
Via A. Costa n.2., presso lo studio del medesimo
APPELLATA
E nei confronti di
e CP_4 CP_5
APPELLATI non costituiti
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 24/09/25, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 851/2023, pubblicata dal Tribunale di
Fermo il 07/11/2023 (rg 354/2017)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n.851/2023, pubblicata il 07/011/2023, il Tribunale di Fermo, in accoglimento dell'azione revocatoria, dichiarava l'inefficacia nei confronti della nonché della cessionaria intervenuta Controparte_6 CP_1
l'atto di cessione dei diritti di usufrutto vitalizio con riserva dei diritti vitalizi
[...]
di abitazione ed uso, stipulato tra e con atto notaio Parte_1 CP_4
di Porto S. Elpidio rep. 222785 racc. 32630, trascritto il 23.3.2012 Persona_1
presso la Conservatoria di Fermo al n. 1429 R.P. e l'atto di costituzione di rendita vitalizia assistenziale ed alimentare mediante alienazione dei diritti di nuda proprietà, stipulato tra e con atto del notaio rep. 222786 CP_4 CP_5 Persona_1
racc. 32631, trascritto il 23.3.2012 presso la Conservatoria di Fermo al n. 1435 CP_7
entrambi aventi ad oggetto gli immobili siti in Montottone -Via Montebello, distinti al
NCEU di detto comune al Foglio 3 particella 28 sub 2 ( P. T-1- 2, cat. A/7, vani 10) e particella 28 sub 3 (P. T, cat. C/6, mq. 48); condannava , Parte_1 CP_4 e al pagamento delle spese di lite a favore di che
[...] CP_5 CP_1
liquida in € 7.052 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello , Parte_1
deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere che, nel merito, in totale riforma della gravata pronuncia, sia accertata e dichiarata l'efficacia nei confronti della società nonché della cessionaria intervenuta Controparte_6
dell'atto di cessione dei diritti di usufrutto vitalizio con riserva dei CP_1
diritti vitalizi di abitazione ed uso, stipulato tra e con Parte_1 CP_4
atto notaio di Porto S. Elpidio rep. 222785 racc. 32630, trascritto il Persona_2
23.3.2012 presso la Conservatoria di Fermo al n. 1429 R.P. sottoscritto dall'odierno appellante in favore della signora;
che, in ogni caso, Parte_1 CP_4
siano accolte le conclusioni già proposte nel giudizio di primo grado dal signor e, per l'effetto, sia respinta la domanda della società della società Parte_1
nonché della cessionaria intervenuta e Controparte_6 CP_1
per essa quale procuratrice la società a socio unico, Controparte_2
perché infondata sia in fatto che in diritto;
che, in via istruttoria, siano ammesse le istanze istruttorie già integralmente formulate, non ammesse in primo grado. Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 23 aprile 2024, si è costituita in giudizio la e per essa la procuratrice a socio CP_1 Controparte_2
unico, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto dell'appello con conseguente conferma integrale della gravata pronuncia e vittoria delle spese di lite del grado.
Con ordinanza del 29 maggio 2024 la Corte, dichiarata la contumacia di
[...]
e , fissava la data del 24 settembre 2025 per la rimessione della CP_4 CP_5
causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 3 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia in merito alla sussistenza del credito.
Deduce, a tal fine, che la pretesa di pagamento avanzata dalla già società
[...]
nei confronti del signor , quale garante Controparte_6 Parte_1
(unitamente all'altra convenuta signora ) della già società VA UR CP_4
CO Srl, originerebbe dal decreto ingiuntivo n. 1043 emesso dal Tribunale di
Macerata in data 25/05/2012 e notificato in data 03/07/2012 dell'importo di Euro
132.994,64 ed in particolare dal prestito chirografario n. 405462000 concesso dalla già alla stessa già VA UR CO Srl;
che il rogito Controparte_6
notarile con cui ha ceduto a il diritto di usufrutto sui Parte_1 CP_4
beni immobili siti in Montottone (FM) alla Via Montebello n. 1/A (distinti al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 3 con le particelle 28 sub 2 e 28 sub 3) è del 21/03/2012; che, conseguentemente, l'atto dispositivo de quo è temporalmente distante dalle rivendicazioni creditizie da parte della società appellata e, comunque, anteriore alla richiesta giudiziale di pagamento della somma de qua da parte della già società CP_6
che, pertanto, è erroneo ritenere che sussistesse in capo al debitore Controparte_6
la consapevolezza “di porre in essere un atto pregiudizievole per le ragioni del creditore” stante appunto l'anteriorità della stipula dell'atto dispositivo revocando rispetto al dec. ing. emesso dal Tribunale di Macerata.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (ex pluribus Corte di Cassazione
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020), l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte,
c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché
l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.
Facendo buon governo del principio richiamato, rilevato che non è contestato l'accreditamento delle somme derivanti dagli affidamenti concessi dall'istituto di credito alla debitrice principale VA UR CO Srl e garantite sia dall'odierno appellante che da attraverso il rilascio delle fideiussioni CP_4
(peraltro rilasciate in forma generica limitata nel 2007, confermate ed aumentate nell'ammontare garantito negli anni 2008 e 2011, relative alle due aperture di credito in c/c n. 1537 e per anticipo fatture in c/c n. 1585), la Corte adita condivide la gravata pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che il requisito della anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato andasse individuato in base al momento in cui il credito è sorto, ovvero, nello specifico, in base al momento del rilascio della garanzia fideiussoria da parte dei nominati garanti in favore della società debitrice contestualmente e relativamente alla linea di credito derivante dal prestito chirografario concesso con contratto del 18/11/2009 (n. 405462000), erogato e non restituito e pertanto oggetto dell'ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Macerata col n. 1043/2012. Le ragioni creditorie nei confronti dei fideiussori già sussistevano, dunque, al momento della stipula dei revocandi rogiti.
Con il secondo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia in merito ai requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione ex art. 2901 c.c.. Deduce, a tal fine, che, con riferimento all' atto di disposizione posto in essere dal signor in favore della signora a rogito Notaio Dott. Parte_1 CP_4
rep. n. 222785, racc. n. 32630 del 21/03/2012, risulti necessaria Persona_1
l'intenzione del debitore di pregiudicare il credito futuro (c.d. consilium fraudis), ovvero deve essere dimostrato il “dolo specifico” del debitore che ha posto in essere l'atto per rendersi insolvente in previsione di debiti futuri, la dolosa preordinazione da parte di questo nel ridurre le sue garanzie patrimoniali ma tale circostanza, rimasta indimostrata da parte della non ricorre nel caso di specie in quanto il signor CP_6
ha posto in essere il predetto atto circa quattro mesi prima della Parte_1
notifica del decreto ingiuntivo n. 1043 emesso dal Tribunale di Macerata in data
25/05/2012 e notificato allo stesso resistente – ricordiamo – in data 03/07/2012; che, inoltre, considerato il carattere oneroso dello stesso atto di cessione di diritti dell'intero usufrutto vitalizio stipulato da a favore di , affinché Parte_1 CP_4
possa configurarsi l'azione ex art. 2901 c.c. deve ricorrere, oltre al c.d. consilium fraudis, anche l'ulteriore elemento soggettivo della c.d. “partecipatio fraudis” del terzo acquirente (ovvero, in tal caso, di ), da intendersi non come la CP_4
generica consapevolezza del terzo del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così a repentaglio il soddisfacimento delle ragioni del creditore;
che sul punto il giudice di prime cure afferma erroneamente che la scientia damni deve ritenersi “…pure provata, in via presuntiva, anche in capo al ”, in maniera avulsa da qualsivoglia rigorosa prova;
che il ragionamento Pt_1
del Tribunale si basa sulla circostanza per cui il “…nel momento della Pt_1
stipulazione degli atti per cui è causa, era coniuge della e che pertanto appare CP_4
“… logico ritenere, in virtù del suddetto rapporto di coniugio, che la abbia CP_4
partecipato il marito in ordine alle conseguenze pregiudizievoli che l'atto stipulato arrecava alle ragioni della creditrice…” “…ciò soprattutto considerando la loro comune qualifica di fideiussori nonché la loro posizione gestoria …all'interno della società debitrice principale”, posizione che, invero, non rientra nella materia del contendere e non è mai stata allegata nemmeno dalla parte appellata: che il primo giudice continua ad errare quando dichiara altresì “…come sia di immediata evidenza,
e dunque percepibile da qualsiasi debitore disponente…che la sostituzione, a fronte di un esiguo importo…della titolarità di un usufrutto con i minori diritti di uso e di abitazione pregiudichi il proprio patrimonio…così ledendo le ragioni creditorie”; che, anche ove risultasse riscontrato in atti la presenza di qualsivoglia “sostituzione”, questa dovrà riferirsi non tanto alla tipologia dei diritti oggetto dell'atto di disposizione in questione ma, in specie, al soggetto fideiussore – dal alla – così di fatto Pt_1 CP_4
e giuridicamente non mutando la garanzia patrimoniale generica dei debitori stessi e tanto da non ledere minimamente le ragioni creditorie della società appellata, atteso che la signora risulta essere, unitamente all'odierno resistente, già CP_4
ugualmente fideiussore nei confronti della Banca.
Deduce, poi, con riferimento al requisito dell' eventus damni che tale elemento oggettivo va inteso come effettiva pericolosità dell'atto impugnato nei termini di una possibile od eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva sui beni del debitore;
che tale requisito manca nella fattispecie in quanto il revocando atto non ha determinato alcuna compromissione della garanzia nei confronti del credito vantato dalla già società
che, infatti, la società appellata in data 04/06/2012 al n. 640 Controparte_6
Reg. Part., n. 4197 Reg. Gen., ha iscritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Fermo ipoteca giudiziale sugli immobili de quibus - derivante dal decreto ingiuntivo n. 1043 emesso dal Tribunale di Macerata in data 25/05/2012 – a carico dei signori Parte_1
e a favore della già e che in data
[...] CP_4 Controparte_6
19/04/2012 al n. 416 Reg.Part., n. 2825 Reg.Gen., era già stata iscritta un'ulteriore ipoteca giudiziale sugli immobili de quibus - derivante dal decreto ingiuntivo n. 748 emesso dal Tribunale di Macerata in data 16/04/2012 – a carico degli stessi signori e a favore del medesimo Istituto di Credito;
che, come Parte_1 CP_4
noto, dette ipoteche potranno essere opposte anche nei confronti dei terzi acquirenti del bene in garanzia (e/o suoi relativi diritti immobiliari) in virtù dell'inerenza dell'ipoteca stessa al bene ed al conseguente diritto di seguito che può vantare il creditore ipotecario per cui risulta palese l'insussistenza del rischio di una diminuzione della garanzia del credito;
che, infine, per completezza, va considerato che il signor , Parte_1
in sede di interrogatorio formale in primo grado ha, tra l'altro, negato di aver stipulato lo stesso atto dispositivo al fine di arrecare un pregiudizio alle asserite ragioni creditorie della parte ricorrente.
Precisa, infine, di non argomentare nulla con riferimento alla richiesta avversaria di revoca dell'atto di costituzione di rendita vitalizia assistenziale ed alimentare del
21/03/2012 a rogito Notaio Dott. Rep. n. 222786, Racc. 32631 – Persona_1
stipulato tra i signori e - in quanto lo stesso risulta CP_5 CP_4 Pt_1
essere soggetto estraneo rispetto alla stipula del medesimo atto dispositivo ed ha citato i predetti nel presente giudizio di gravame solamente ai fini del c.d. “litisconsorzio necessario”.
Le censure che precedono, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondate e vanno per ciò respinte.
Varrà osservare, in via preliminare, che, alla luce della precisazione dell'odierno appellante di non argomentare nulla in merito alla revoca del rogito intercorso tra
[...]
e , la sentenza impugnata è passata in giudicato nella parte in cui CP_4 CP_5
ha dichiarato la revoca di detto atto in seguito alla mancata impugnazione della gravata pronuncia sul punto da parte dei nominati contraenti.
Ciò detto, premesso che l'atto di cessione di usufrutto, alla luce del prezzo corrisposto,
è a titolo oneroso ed è intervenuto successivamente al sorgere del credito, ovvero del debito in capo a e all'atto della stipula della Parte_1 CP_4
fideiussioni, il requisito soggettivo richiesto ai fini della fondatezza della domanda, la c.d. scientia damni, che deve sussistere sia in capo al cedente che in capo a
[...]
, deve consistere nella mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni CP_4
del creditore, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all' intenzione fraudolenta del debitore (Cass. 2011/3676).
La circostanza oggettiva che il e la fossero entrambi parimenti Pt_1 CP_4
coobbligati, unitamente alla debitrice principale, lascia ritenere, nell'immediatezza, che in loro non ci fosse consapevolezza di arrecare, in sostanza, un pregiudizio alle ragioni creditorie della attraverso la cessione dell'usufrutto con riserva di CP_6
abitazione ed uso, atteso che la creditrice avrebbe potuto soddisfarsi contemporaneamente nei confronti di entrambi, a nulla rilevando chi fosse titolare dell'usufrutto e/o dei diritti di abitazione ed uso. Tuttavia, l'elemento soggettivo va valutato, nella fattispecie, in relazione all'atto dispositivo stipulato lo stesso giorno, immediatamente dopo il primo (cfr numeri repertorio e raccolta), tra e CP_4
ed è proprio tale circostanza oggettiva che consente di ritenerlo accertato, CP_5
atteso che il primo rogito era evidentemente preordinato alla stipula del secondo, altrimenti non si comprende, non avendo le parti fornito una giustificazione al riguardo, per quale motivo i coniugi peraltro non separati neppure di fatto, Parte_2
avessero avuto la necessità di regolamentare tra loro i diritti in parola, prevedendo addirittura un prezzo la cui irrisorietà rende ancora più inverosimile l'intera pattuizione.
In definitiva, i vari elementi indiziari, adeguatamente valorizzati dal primo giudice con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, consentono di confermare la ricorrenza di tale requisito, in via presuntiva, atteso che la loro rivalutazione rende estremamente inverosimile che e non avessero avuto Parte_1 CP_4
percezione della situazione debitoria e quindi conoscenza, seppur generica, del pregiudizio che gli atti avrebbero arrecato alle ragioni creditorie, anche in ragione delle cariche ricoperte dai medesimi nell'ambito della società garantita.
Va osservato, poi, con specifico riferimento all'eventus damni, ossia il pregiudizio che l'atto oggetto di revocatoria ha arrecato alle ragioni del creditore, che tale requisito oggettivo non deve consistere in un danno effettivo ed attuale, nel senso che il depauperamento del patrimonio del debitore debba essere effettivo ed attuale o che la sua consistenza debba essere totalmente compromessa, essendo sufficiente che l'atto dispositivo del debitore abbia reso più difficoltosa o incerta o dispendiosa la realizzazione del credito. L'onere probatorio del creditore, dunque, si restringe per lo più alla dimostrazione della variazione patrimoniale, integrata dall'atto di disposizione oggetto di revocatoria, senza che debba provare la consistenza del patrimonio del debitore dopo la dismissione del bene, mentre graverà sulla parte convenuta provare l'insussistenza del pregiudizio, ossia dimostrare che non sussiste il rischio di una soddisfazione del credito più incerta o difficile in ragione delle residualità patrimoniali del debitore. Nel caso di specie la ha dato prova della variazione patrimoniale, CP_6
consistita appunto nelle cessioni del 2012, mentre parte convenuta avrebbe dovuto provare, anche in applicazione del principio della vicinanza della prova, che la capienza del patrimonio residuo fosse tale da escludere l'eventus damni (Cass. sez. II n.
1902/2015; sez. III n.218080/2015) ma tale prova è rimasta inevasa. A nulla, peraltro, rilevano le ipoteche in essere in quanto iscritte in epoca successiva agli atti dispositivi per cui è causa.
La cessione della nuda proprietà dell'immobile è un'operazione pregiudizievole alle ragioni del creditore in quanto comporta una modificazione sia qualitativa che quantitativa del patrimonio del debitore, sostituendo, nel caso specifico, la costituzione di una rendita vitalizia assistenziale ed alimentare all'immobile di proprietà, patrimonio sicuro e non occultabile.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa
(liquidazione tabellare ai valori minimi), che in caso di azione ex art. 2901 c.c. è dato dal credito per il quale il creditore agisce in giudizio (Cass. n. 3697/2020) (scaglione
52.000/260.000), seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Parte_1
in favore della .
[...] CP_1
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciano sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della e e per essa quale Controparte_1 CP_4 CP_5 procuratrice la a socio unico, avverso la sentenza Controparte_2
851/2023, pubblicata dal Tribunale di Fermo il 07/11/2023, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna l'appellante a rifondere alla le spese di lite del grado che CP_1
liquida in complessivi euro 7160,00=, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.
Ancona, così deciso li 26/11/2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1082/23 R.G.
promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Calafiore ed elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio (FM),
C.so Garibaldi n. 168, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, e per essa quale procuratrice la
[...]
a socio unico ( c.f. e p. iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
procuratore speciale Dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 TO EM NT e con questi elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio alla
Via A. Costa n.2., presso lo studio del medesimo
APPELLATA
E nei confronti di
e CP_4 CP_5
APPELLATI non costituiti
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 24/09/25, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 851/2023, pubblicata dal Tribunale di
Fermo il 07/11/2023 (rg 354/2017)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n.851/2023, pubblicata il 07/011/2023, il Tribunale di Fermo, in accoglimento dell'azione revocatoria, dichiarava l'inefficacia nei confronti della nonché della cessionaria intervenuta Controparte_6 CP_1
l'atto di cessione dei diritti di usufrutto vitalizio con riserva dei diritti vitalizi
[...]
di abitazione ed uso, stipulato tra e con atto notaio Parte_1 CP_4
di Porto S. Elpidio rep. 222785 racc. 32630, trascritto il 23.3.2012 Persona_1
presso la Conservatoria di Fermo al n. 1429 R.P. e l'atto di costituzione di rendita vitalizia assistenziale ed alimentare mediante alienazione dei diritti di nuda proprietà, stipulato tra e con atto del notaio rep. 222786 CP_4 CP_5 Persona_1
racc. 32631, trascritto il 23.3.2012 presso la Conservatoria di Fermo al n. 1435 CP_7
entrambi aventi ad oggetto gli immobili siti in Montottone -Via Montebello, distinti al
NCEU di detto comune al Foglio 3 particella 28 sub 2 ( P. T-1- 2, cat. A/7, vani 10) e particella 28 sub 3 (P. T, cat. C/6, mq. 48); condannava , Parte_1 CP_4 e al pagamento delle spese di lite a favore di che
[...] CP_5 CP_1
liquida in € 7.052 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello , Parte_1
deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere che, nel merito, in totale riforma della gravata pronuncia, sia accertata e dichiarata l'efficacia nei confronti della società nonché della cessionaria intervenuta Controparte_6
dell'atto di cessione dei diritti di usufrutto vitalizio con riserva dei CP_1
diritti vitalizi di abitazione ed uso, stipulato tra e con Parte_1 CP_4
atto notaio di Porto S. Elpidio rep. 222785 racc. 32630, trascritto il Persona_2
23.3.2012 presso la Conservatoria di Fermo al n. 1429 R.P. sottoscritto dall'odierno appellante in favore della signora;
che, in ogni caso, Parte_1 CP_4
siano accolte le conclusioni già proposte nel giudizio di primo grado dal signor e, per l'effetto, sia respinta la domanda della società della società Parte_1
nonché della cessionaria intervenuta e Controparte_6 CP_1
per essa quale procuratrice la società a socio unico, Controparte_2
perché infondata sia in fatto che in diritto;
che, in via istruttoria, siano ammesse le istanze istruttorie già integralmente formulate, non ammesse in primo grado. Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 23 aprile 2024, si è costituita in giudizio la e per essa la procuratrice a socio CP_1 Controparte_2
unico, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto dell'appello con conseguente conferma integrale della gravata pronuncia e vittoria delle spese di lite del grado.
Con ordinanza del 29 maggio 2024 la Corte, dichiarata la contumacia di
[...]
e , fissava la data del 24 settembre 2025 per la rimessione della CP_4 CP_5
causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 3 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia in merito alla sussistenza del credito.
Deduce, a tal fine, che la pretesa di pagamento avanzata dalla già società
[...]
nei confronti del signor , quale garante Controparte_6 Parte_1
(unitamente all'altra convenuta signora ) della già società VA UR CP_4
CO Srl, originerebbe dal decreto ingiuntivo n. 1043 emesso dal Tribunale di
Macerata in data 25/05/2012 e notificato in data 03/07/2012 dell'importo di Euro
132.994,64 ed in particolare dal prestito chirografario n. 405462000 concesso dalla già alla stessa già VA UR CO Srl;
che il rogito Controparte_6
notarile con cui ha ceduto a il diritto di usufrutto sui Parte_1 CP_4
beni immobili siti in Montottone (FM) alla Via Montebello n. 1/A (distinti al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 3 con le particelle 28 sub 2 e 28 sub 3) è del 21/03/2012; che, conseguentemente, l'atto dispositivo de quo è temporalmente distante dalle rivendicazioni creditizie da parte della società appellata e, comunque, anteriore alla richiesta giudiziale di pagamento della somma de qua da parte della già società CP_6
che, pertanto, è erroneo ritenere che sussistesse in capo al debitore Controparte_6
la consapevolezza “di porre in essere un atto pregiudizievole per le ragioni del creditore” stante appunto l'anteriorità della stipula dell'atto dispositivo revocando rispetto al dec. ing. emesso dal Tribunale di Macerata.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (ex pluribus Corte di Cassazione
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020), l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte,
c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché
l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.
Facendo buon governo del principio richiamato, rilevato che non è contestato l'accreditamento delle somme derivanti dagli affidamenti concessi dall'istituto di credito alla debitrice principale VA UR CO Srl e garantite sia dall'odierno appellante che da attraverso il rilascio delle fideiussioni CP_4
(peraltro rilasciate in forma generica limitata nel 2007, confermate ed aumentate nell'ammontare garantito negli anni 2008 e 2011, relative alle due aperture di credito in c/c n. 1537 e per anticipo fatture in c/c n. 1585), la Corte adita condivide la gravata pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che il requisito della anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato andasse individuato in base al momento in cui il credito è sorto, ovvero, nello specifico, in base al momento del rilascio della garanzia fideiussoria da parte dei nominati garanti in favore della società debitrice contestualmente e relativamente alla linea di credito derivante dal prestito chirografario concesso con contratto del 18/11/2009 (n. 405462000), erogato e non restituito e pertanto oggetto dell'ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Macerata col n. 1043/2012. Le ragioni creditorie nei confronti dei fideiussori già sussistevano, dunque, al momento della stipula dei revocandi rogiti.
Con il secondo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia in merito ai requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione ex art. 2901 c.c.. Deduce, a tal fine, che, con riferimento all' atto di disposizione posto in essere dal signor in favore della signora a rogito Notaio Dott. Parte_1 CP_4
rep. n. 222785, racc. n. 32630 del 21/03/2012, risulti necessaria Persona_1
l'intenzione del debitore di pregiudicare il credito futuro (c.d. consilium fraudis), ovvero deve essere dimostrato il “dolo specifico” del debitore che ha posto in essere l'atto per rendersi insolvente in previsione di debiti futuri, la dolosa preordinazione da parte di questo nel ridurre le sue garanzie patrimoniali ma tale circostanza, rimasta indimostrata da parte della non ricorre nel caso di specie in quanto il signor CP_6
ha posto in essere il predetto atto circa quattro mesi prima della Parte_1
notifica del decreto ingiuntivo n. 1043 emesso dal Tribunale di Macerata in data
25/05/2012 e notificato allo stesso resistente – ricordiamo – in data 03/07/2012; che, inoltre, considerato il carattere oneroso dello stesso atto di cessione di diritti dell'intero usufrutto vitalizio stipulato da a favore di , affinché Parte_1 CP_4
possa configurarsi l'azione ex art. 2901 c.c. deve ricorrere, oltre al c.d. consilium fraudis, anche l'ulteriore elemento soggettivo della c.d. “partecipatio fraudis” del terzo acquirente (ovvero, in tal caso, di ), da intendersi non come la CP_4
generica consapevolezza del terzo del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così a repentaglio il soddisfacimento delle ragioni del creditore;
che sul punto il giudice di prime cure afferma erroneamente che la scientia damni deve ritenersi “…pure provata, in via presuntiva, anche in capo al ”, in maniera avulsa da qualsivoglia rigorosa prova;
che il ragionamento Pt_1
del Tribunale si basa sulla circostanza per cui il “…nel momento della Pt_1
stipulazione degli atti per cui è causa, era coniuge della e che pertanto appare CP_4
“… logico ritenere, in virtù del suddetto rapporto di coniugio, che la abbia CP_4
partecipato il marito in ordine alle conseguenze pregiudizievoli che l'atto stipulato arrecava alle ragioni della creditrice…” “…ciò soprattutto considerando la loro comune qualifica di fideiussori nonché la loro posizione gestoria …all'interno della società debitrice principale”, posizione che, invero, non rientra nella materia del contendere e non è mai stata allegata nemmeno dalla parte appellata: che il primo giudice continua ad errare quando dichiara altresì “…come sia di immediata evidenza,
e dunque percepibile da qualsiasi debitore disponente…che la sostituzione, a fronte di un esiguo importo…della titolarità di un usufrutto con i minori diritti di uso e di abitazione pregiudichi il proprio patrimonio…così ledendo le ragioni creditorie”; che, anche ove risultasse riscontrato in atti la presenza di qualsivoglia “sostituzione”, questa dovrà riferirsi non tanto alla tipologia dei diritti oggetto dell'atto di disposizione in questione ma, in specie, al soggetto fideiussore – dal alla – così di fatto Pt_1 CP_4
e giuridicamente non mutando la garanzia patrimoniale generica dei debitori stessi e tanto da non ledere minimamente le ragioni creditorie della società appellata, atteso che la signora risulta essere, unitamente all'odierno resistente, già CP_4
ugualmente fideiussore nei confronti della Banca.
Deduce, poi, con riferimento al requisito dell' eventus damni che tale elemento oggettivo va inteso come effettiva pericolosità dell'atto impugnato nei termini di una possibile od eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva sui beni del debitore;
che tale requisito manca nella fattispecie in quanto il revocando atto non ha determinato alcuna compromissione della garanzia nei confronti del credito vantato dalla già società
che, infatti, la società appellata in data 04/06/2012 al n. 640 Controparte_6
Reg. Part., n. 4197 Reg. Gen., ha iscritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Fermo ipoteca giudiziale sugli immobili de quibus - derivante dal decreto ingiuntivo n. 1043 emesso dal Tribunale di Macerata in data 25/05/2012 – a carico dei signori Parte_1
e a favore della già e che in data
[...] CP_4 Controparte_6
19/04/2012 al n. 416 Reg.Part., n. 2825 Reg.Gen., era già stata iscritta un'ulteriore ipoteca giudiziale sugli immobili de quibus - derivante dal decreto ingiuntivo n. 748 emesso dal Tribunale di Macerata in data 16/04/2012 – a carico degli stessi signori e a favore del medesimo Istituto di Credito;
che, come Parte_1 CP_4
noto, dette ipoteche potranno essere opposte anche nei confronti dei terzi acquirenti del bene in garanzia (e/o suoi relativi diritti immobiliari) in virtù dell'inerenza dell'ipoteca stessa al bene ed al conseguente diritto di seguito che può vantare il creditore ipotecario per cui risulta palese l'insussistenza del rischio di una diminuzione della garanzia del credito;
che, infine, per completezza, va considerato che il signor , Parte_1
in sede di interrogatorio formale in primo grado ha, tra l'altro, negato di aver stipulato lo stesso atto dispositivo al fine di arrecare un pregiudizio alle asserite ragioni creditorie della parte ricorrente.
Precisa, infine, di non argomentare nulla con riferimento alla richiesta avversaria di revoca dell'atto di costituzione di rendita vitalizia assistenziale ed alimentare del
21/03/2012 a rogito Notaio Dott. Rep. n. 222786, Racc. 32631 – Persona_1
stipulato tra i signori e - in quanto lo stesso risulta CP_5 CP_4 Pt_1
essere soggetto estraneo rispetto alla stipula del medesimo atto dispositivo ed ha citato i predetti nel presente giudizio di gravame solamente ai fini del c.d. “litisconsorzio necessario”.
Le censure che precedono, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondate e vanno per ciò respinte.
Varrà osservare, in via preliminare, che, alla luce della precisazione dell'odierno appellante di non argomentare nulla in merito alla revoca del rogito intercorso tra
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e , la sentenza impugnata è passata in giudicato nella parte in cui CP_4 CP_5
ha dichiarato la revoca di detto atto in seguito alla mancata impugnazione della gravata pronuncia sul punto da parte dei nominati contraenti.
Ciò detto, premesso che l'atto di cessione di usufrutto, alla luce del prezzo corrisposto,
è a titolo oneroso ed è intervenuto successivamente al sorgere del credito, ovvero del debito in capo a e all'atto della stipula della Parte_1 CP_4
fideiussioni, il requisito soggettivo richiesto ai fini della fondatezza della domanda, la c.d. scientia damni, che deve sussistere sia in capo al cedente che in capo a
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, deve consistere nella mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni CP_4
del creditore, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all' intenzione fraudolenta del debitore (Cass. 2011/3676).
La circostanza oggettiva che il e la fossero entrambi parimenti Pt_1 CP_4
coobbligati, unitamente alla debitrice principale, lascia ritenere, nell'immediatezza, che in loro non ci fosse consapevolezza di arrecare, in sostanza, un pregiudizio alle ragioni creditorie della attraverso la cessione dell'usufrutto con riserva di CP_6
abitazione ed uso, atteso che la creditrice avrebbe potuto soddisfarsi contemporaneamente nei confronti di entrambi, a nulla rilevando chi fosse titolare dell'usufrutto e/o dei diritti di abitazione ed uso. Tuttavia, l'elemento soggettivo va valutato, nella fattispecie, in relazione all'atto dispositivo stipulato lo stesso giorno, immediatamente dopo il primo (cfr numeri repertorio e raccolta), tra e CP_4
ed è proprio tale circostanza oggettiva che consente di ritenerlo accertato, CP_5
atteso che il primo rogito era evidentemente preordinato alla stipula del secondo, altrimenti non si comprende, non avendo le parti fornito una giustificazione al riguardo, per quale motivo i coniugi peraltro non separati neppure di fatto, Parte_2
avessero avuto la necessità di regolamentare tra loro i diritti in parola, prevedendo addirittura un prezzo la cui irrisorietà rende ancora più inverosimile l'intera pattuizione.
In definitiva, i vari elementi indiziari, adeguatamente valorizzati dal primo giudice con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, consentono di confermare la ricorrenza di tale requisito, in via presuntiva, atteso che la loro rivalutazione rende estremamente inverosimile che e non avessero avuto Parte_1 CP_4
percezione della situazione debitoria e quindi conoscenza, seppur generica, del pregiudizio che gli atti avrebbero arrecato alle ragioni creditorie, anche in ragione delle cariche ricoperte dai medesimi nell'ambito della società garantita.
Va osservato, poi, con specifico riferimento all'eventus damni, ossia il pregiudizio che l'atto oggetto di revocatoria ha arrecato alle ragioni del creditore, che tale requisito oggettivo non deve consistere in un danno effettivo ed attuale, nel senso che il depauperamento del patrimonio del debitore debba essere effettivo ed attuale o che la sua consistenza debba essere totalmente compromessa, essendo sufficiente che l'atto dispositivo del debitore abbia reso più difficoltosa o incerta o dispendiosa la realizzazione del credito. L'onere probatorio del creditore, dunque, si restringe per lo più alla dimostrazione della variazione patrimoniale, integrata dall'atto di disposizione oggetto di revocatoria, senza che debba provare la consistenza del patrimonio del debitore dopo la dismissione del bene, mentre graverà sulla parte convenuta provare l'insussistenza del pregiudizio, ossia dimostrare che non sussiste il rischio di una soddisfazione del credito più incerta o difficile in ragione delle residualità patrimoniali del debitore. Nel caso di specie la ha dato prova della variazione patrimoniale, CP_6
consistita appunto nelle cessioni del 2012, mentre parte convenuta avrebbe dovuto provare, anche in applicazione del principio della vicinanza della prova, che la capienza del patrimonio residuo fosse tale da escludere l'eventus damni (Cass. sez. II n.
1902/2015; sez. III n.218080/2015) ma tale prova è rimasta inevasa. A nulla, peraltro, rilevano le ipoteche in essere in quanto iscritte in epoca successiva agli atti dispositivi per cui è causa.
La cessione della nuda proprietà dell'immobile è un'operazione pregiudizievole alle ragioni del creditore in quanto comporta una modificazione sia qualitativa che quantitativa del patrimonio del debitore, sostituendo, nel caso specifico, la costituzione di una rendita vitalizia assistenziale ed alimentare all'immobile di proprietà, patrimonio sicuro e non occultabile.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa
(liquidazione tabellare ai valori minimi), che in caso di azione ex art. 2901 c.c. è dato dal credito per il quale il creditore agisce in giudizio (Cass. n. 3697/2020) (scaglione
52.000/260.000), seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Parte_1
in favore della .
[...] CP_1
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciano sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della e e per essa quale Controparte_1 CP_4 CP_5 procuratrice la a socio unico, avverso la sentenza Controparte_2
851/2023, pubblicata dal Tribunale di Fermo il 07/11/2023, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna l'appellante a rifondere alla le spese di lite del grado che CP_1
liquida in complessivi euro 7160,00=, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.
Ancona, così deciso li 26/11/2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Paola Mureddu