TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 933/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
, con gli avv.ti Marcello Rotunno e Antonio Liverani Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Giovanni Colla Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione
1. e hanno domandato, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 cod. proc. civ., che il Tribunale pronunci la separazione personale
1 delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in IC NA
(RM) in data 24.11.2007, dal quale sono nati i figli il 31.5.2002, Per_1
e , il 4.5.2008. Per_2
2. Le parti hanno dunque articolato le seguenti condizioni di separazione:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) la casa coniugale sita a Sambuci (RM) in Strada Provinciale Sambuci
Cer-reto n. 2, di proprietà del signor è assegnata a quest'ultimo con quanto Pt_1
in essa contenuto;
4) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_2
esercite-ranno la responsabilità su di lui assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lo stesso figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, mentre eserciteranno la responsabilità sepa-ratamente per le sole decisioni di ordinaria amministrazione che si impor-ranno nei tempi di permanenza del minore presso ciascuno di loro;
5) il medesimo minore, unitamente alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, vivrà Per_1
con il padre per presso la residenza paterna. La madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore: a) durante l'anno, ogniqualvolta vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni (scolastici, sportivi o di altra natura) del minore, dietro congruo preavviso (anche telefonico); b) durante le vacanze natalizie 2025/2026,
dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre (con il padre dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio), salvo diversi accordi tra i genitori e sempre compatibilmente con eventuali esigenze del minore;
c) durante le vacanze pasquali
2025, il giorno di Pasqua e di Pasquetta (a giorni invertiti con il padre nel 2026),
d) durante le vacanze estive 2025, salvo diverso accordo, per 2 (due) settimane,
anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile;
6) i coniugi concordano che la signora verserà, quale contributo per il mantenimento CP_1
dei figli e , a far data dal mese in cui verranno depositate le note Per_1 Per_2
scritte in sostituzione d'udienza, un asse-gno mensile di € 100,00 (cento/00) per ciascun figlio (€ 200,00 complessivi). L'assegno per il minore verrà versato Per_2
2 al padre utilizzando il codice Iban [...], o,
alternativamente, su carta Poste Pay n. 4023601191790963, mentre quello per la maggiorenne sarà versato dalla madre direttamente alla medesima Per_1
utilizzando il codice Iban [...]. Detti assegni dovranno essere corri-sposti entro il giorno 10 di ogni mese e saranno aggiornati automatica-mente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. La
signora parteciperà pure, nella misura del 50%, alle spese straordinarie CP_1
relative ai figli così come determinate dal Protocollo d'intesa all'uopo sot-toscritto in data 29/10/2018 tra il Presidente del Tribunale di Tivoli e il Presidente del
Consiglio degli Avvocati di Tivoli, protocollo che le parti dichiarano di conoscere e accettare quale parte integrante del presente ac-cordo; 7) i coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore;
8) a regolamentazione definitiva dei rapporti economico patrimoniali tra i coniugi, il signor riconosce di essere Pt_1
debitore della moglie della somma di € 8.836,20 (ottomilaottocentotrentasei/20),
pari all'importo complessivo di n. 34 rate del finanziamento Compass n. 23621091
da ella versate da marzo 2021 a dicembre 2023, e ciò in quanto il denaro ottenutodal suddetto finanziamento è stato utilizzato per soddisfare esigenze personali del medesimo. A sua volta, la signora riconosce di essere debitrice nei CP_1
confronti del marito della somma di € 3.000,00 (tremila/00), corrispondente al prezzo di cessione dell'autovettura Smart tg. FM694VW da ella mai corrisposto.
Conseguentemente, il signor si impegna a versare alla moglie la somma Pt_1
residua di € 5.836,20 (cinquemilaottocentotrentasei/20) in n. 12 rate mensili consecutive, ciascuna di € 486,35 (quattrocentottantasei/35), a partire dal mese successivo a quello di deposito delle note scritte. Il medesimo si impegna, altresì a versare alla signora gli importi delle rate future del finanziamento sino CP_1
alla sua estinzione (febbraio 2028 incluso) attualmente ammontanti a € 260,89, con facoltà di fornirle il denaro necessario alla sua estinzione anticipata ove ne avesse la possibilità economica. Con spese legali compensate e con ordine al Comune di
3 IC Prene-stina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”.
3. Ciò posto, con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è
contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. Quanto alle condizioni rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto,
ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge ed agli interessi della prole.
5. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del giudizio,
stante la natura congiunta dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in IC NA (RM) in data
24.11.2007
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di IC NA (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, numero 8, parte II, serie A);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni di cui al ricorso congiunto indicate in parte motiva, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) nulla sulle spese del giudizio.
4 Così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 933/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
, con gli avv.ti Marcello Rotunno e Antonio Liverani Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Giovanni Colla Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione
1. e hanno domandato, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 cod. proc. civ., che il Tribunale pronunci la separazione personale
1 delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in IC NA
(RM) in data 24.11.2007, dal quale sono nati i figli il 31.5.2002, Per_1
e , il 4.5.2008. Per_2
2. Le parti hanno dunque articolato le seguenti condizioni di separazione:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) la casa coniugale sita a Sambuci (RM) in Strada Provinciale Sambuci
Cer-reto n. 2, di proprietà del signor è assegnata a quest'ultimo con quanto Pt_1
in essa contenuto;
4) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_2
esercite-ranno la responsabilità su di lui assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lo stesso figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, mentre eserciteranno la responsabilità sepa-ratamente per le sole decisioni di ordinaria amministrazione che si impor-ranno nei tempi di permanenza del minore presso ciascuno di loro;
5) il medesimo minore, unitamente alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, vivrà Per_1
con il padre per presso la residenza paterna. La madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore: a) durante l'anno, ogniqualvolta vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni (scolastici, sportivi o di altra natura) del minore, dietro congruo preavviso (anche telefonico); b) durante le vacanze natalizie 2025/2026,
dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre (con il padre dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio), salvo diversi accordi tra i genitori e sempre compatibilmente con eventuali esigenze del minore;
c) durante le vacanze pasquali
2025, il giorno di Pasqua e di Pasquetta (a giorni invertiti con il padre nel 2026),
d) durante le vacanze estive 2025, salvo diverso accordo, per 2 (due) settimane,
anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile;
6) i coniugi concordano che la signora verserà, quale contributo per il mantenimento CP_1
dei figli e , a far data dal mese in cui verranno depositate le note Per_1 Per_2
scritte in sostituzione d'udienza, un asse-gno mensile di € 100,00 (cento/00) per ciascun figlio (€ 200,00 complessivi). L'assegno per il minore verrà versato Per_2
2 al padre utilizzando il codice Iban [...], o,
alternativamente, su carta Poste Pay n. 4023601191790963, mentre quello per la maggiorenne sarà versato dalla madre direttamente alla medesima Per_1
utilizzando il codice Iban [...]. Detti assegni dovranno essere corri-sposti entro il giorno 10 di ogni mese e saranno aggiornati automatica-mente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. La
signora parteciperà pure, nella misura del 50%, alle spese straordinarie CP_1
relative ai figli così come determinate dal Protocollo d'intesa all'uopo sot-toscritto in data 29/10/2018 tra il Presidente del Tribunale di Tivoli e il Presidente del
Consiglio degli Avvocati di Tivoli, protocollo che le parti dichiarano di conoscere e accettare quale parte integrante del presente ac-cordo; 7) i coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore;
8) a regolamentazione definitiva dei rapporti economico patrimoniali tra i coniugi, il signor riconosce di essere Pt_1
debitore della moglie della somma di € 8.836,20 (ottomilaottocentotrentasei/20),
pari all'importo complessivo di n. 34 rate del finanziamento Compass n. 23621091
da ella versate da marzo 2021 a dicembre 2023, e ciò in quanto il denaro ottenutodal suddetto finanziamento è stato utilizzato per soddisfare esigenze personali del medesimo. A sua volta, la signora riconosce di essere debitrice nei CP_1
confronti del marito della somma di € 3.000,00 (tremila/00), corrispondente al prezzo di cessione dell'autovettura Smart tg. FM694VW da ella mai corrisposto.
Conseguentemente, il signor si impegna a versare alla moglie la somma Pt_1
residua di € 5.836,20 (cinquemilaottocentotrentasei/20) in n. 12 rate mensili consecutive, ciascuna di € 486,35 (quattrocentottantasei/35), a partire dal mese successivo a quello di deposito delle note scritte. Il medesimo si impegna, altresì a versare alla signora gli importi delle rate future del finanziamento sino CP_1
alla sua estinzione (febbraio 2028 incluso) attualmente ammontanti a € 260,89, con facoltà di fornirle il denaro necessario alla sua estinzione anticipata ove ne avesse la possibilità economica. Con spese legali compensate e con ordine al Comune di
3 IC Prene-stina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”.
3. Ciò posto, con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è
contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. Quanto alle condizioni rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto,
ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge ed agli interessi della prole.
5. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del giudizio,
stante la natura congiunta dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in IC NA (RM) in data
24.11.2007
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di IC NA (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, numero 8, parte II, serie A);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni di cui al ricorso congiunto indicate in parte motiva, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) nulla sulle spese del giudizio.
4 Così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
5