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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 33672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33672 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
OPPOSIZIONE dott. Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Ud. 16/12/2025 P.U. dott. AE ROSSI Consigliere R.G. n. 12537/2025 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ SENTENZA nel procedimento per regolamento di competenza a istanza di parte iscritto al numero 12537 del ruolo generale dell’anno 2025, promosso da RI AN IO MA (C.F.: PRS NNB 02L22 F158F) rappresentato e difeso dall’avvocato Marco SI (C.F.: PRS MRC 67L23 F158O) -ricorrente- nei confronti di CONDOMINIO “PALAZZO SAN SEBASTIANO”, in Messina, Via San Sebastiano n. 25 (C.F.: 97118290838), in per- sona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore, Building Administration S.r.l.s. rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Santonocito (C.F.: [...]) -resistente- sull’istanza avanzata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., di fissazione di udienza a seguito del decreto di estinzione n. 26036/2025, pubblicato in data 24 settembre 2025, con riguardo al giudizio di regolamento di competenza promosso avverso ordinanza del Giudice di Pace di Messina, Civile Sent. Sez. 3 Num. 33672 Anno 2025 Presidente: SC RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 22/12/2025 Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 2 di 9 emessa nel procedimento civile iscritto al n. 115/2025 del R.G. (n. cronol. 5719/2025), in data 15 maggio 2025; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 dicembre 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per la dichiara- zione di inammissibilità del ricorso e la conferma del provvedi- mento di estinzione. Fatti di causa Nel corso di un giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso davanti al Giudice di Pace di Messina, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., dal Condominio “Palazzo San Sebastiano” di Messina nei confronti di AN IO MA SI, il quale ha sollevato eccezione di incompetenza per valore del giudice adìto, quest’ultimo, alla prima udienza di comparizione delle parti, ha disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione. Avverso tale provvedimento, il SI ha proposto istanza di re- golamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., con ri- corso diretto a questa Corte ai sensi dell’art. 47 c.p.c.. Ha resistito con controricorso il Condominio “Palazzo San Seba- stiano” di Messina. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., essendosene ravvi- sata l’inammissibilità. Non essendo intervenuta istanza di decisione della parte ricor- rente nel termine di cui al secondo comma della suddetta di- sposizione, è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di regola- mento. Con successiva istanza, avanzata ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza «poiché persiste l’interesse alla trattazione e/o prosecuzione e decisione dell’emarginato procedimento». Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 3 di 9 È stata, quindi, disposta la trattazione in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente chiede la decisione del suo ricorso per regola- mento di competenza, con istanza proposta ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., nonostante non abbia depositato l’istanza di decisione dello stesso nel termine di cui all’art. 380- bis, secondo comma, c.p.c., dopo la comunicazione della pro- posta di definizione accelerata di detto ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, c.p.c., con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio di regolamento, ai sensi del medesimo art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.. 2. L’indicata istanza del ricorrente non può ritenersi idonea ad impedire la dichiarazione di estinzione del giudizio, che va per- tanto confermata. 2.1 L’art. 391, terzo comma, c.p.c. (come novellato dall’art. 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40), secondo il con- solidato indirizzo di questa Corte, va interpretato nel senso che l’istanza di fissazione dell’udienza da esso prevista produce “ipso facto” la vanificazione del decreto di estinzione, quale che ne sia il contenuto: dunque, sia quando contenga, sia quando non contenga una statuizione sulle spese (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 19980 del 23/09/2014, §§ 7.3.3 e seguenti della mo- tivazione;
conf., ex multis: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31318 del 24/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 19234 del 12/07/2024; Sez. 5, Sentenza n. 15257 del 08/06/2025). Pertanto, una volta proposta la suddetta istanza, viene meno ogni effetto del decreto presidenziale di estinzione e resta affi- data al Collegio giudicante la statuizione sull’estinzione del giu- dizio, eventualmente la decisione nel merito, se l’estinzione viene esclusa, nonché quella sulle spese. 2.2 Peraltro, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 4 di 9 «in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l’istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell’udienza, formulata ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requi- siti di sostanza e di forma, all’istanza di cui al citato art. 380- bis, secondo comma, c.p.c.» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19234 del 12/07/2024). Ciò impone di confermare la dichiarazione di estinzione del giu- dizio di regolamento. 3. Per quanto sopra chiarito, non può assumere concreto ri- lievo, nella presente sede, onde resta impregiudicata, la con- troversa questione dell’applicabilità del procedimento per la de- finizione accelerata dei ricorsi di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche ai giudizi per regolamento di competenza a istanza di parte, di cui agli artt. 42 e 47 c.p.c. (della quale si dubita, in quanto il primo comma dell’art. 380-ter c.p.c. indica espressamente il procedimento da applicare per la decisione del regolamento di competenza, individuandolo in quello di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. e, a sua volta, il n. 4 dell’art. 375 c.p.c. prevede espres- samente a tal fine il suddetto procedimento in camera di consi- glio di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., salvo che ricorra il caso della pubblica udienza, ai sensi dello stesso primo comma dell’art. 375 c.p.c.). 3.1 In ogni caso, infatti, la comunicazione della proposta di de- finizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., produce sempre, quanto meno, il suo peculiare effetto processuale che, sostanziandosi nel sollecito alla parte di una valutazione, nor- mativamente imposta, del proprio persistente interesse alla de- cisione del ricorso, nel termine perentorio previsto, introduce Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 5 di 9 una peculiare fattispecie estintiva del giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione, fondata sull’equiparazione del man- cato tempestivo deposito dell’istanza di decisione di cui al se- condo comma dell’art. 380-bis c.p.c. ad una vera e propria rinuncia. Si è anche descritta la fattispecie in questione come «rinuncia tacita» o «rinuncia implicita»; la letterale formulazione dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., del resto, non lascia dubbi in proposito: in mancanza di tempestiva istanza di decisione, il ricorso «si intende rinunciato» (cfr. ad es.: Cass., Sez. 5, Sen- tenza n. 15257 del 08/06/2025, nella cui motivazione si af- ferma che «il silenzio serbato nel termine previsto» equivale a «una manifestazione tacita di rinuncia al ricorso, la quale segue la sorte procedimentale dell’ordinaria manifestazione di rinun- cia espressa disciplinata negli artt. 390 e 391 c.p.c. e comporta la definizione del giudizio», per poi successivamente aggiun- gersi che «nella disciplina del procedimento per la decisione ac- celerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifesta- mente infondati, si è inteso piuttosto attribuire significatività legale ad un determinato comportamento processuale omissivo del ricorrente, quale la mancata richiesta di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, intenden- dolo come equipollente alla manifestazione di una volontà ab- dicativa, e cioè di una tacita rinuncia, dell’impugnazione»). L’indicato effetto processuale si determina in ogni caso, anche laddove la proposta di definizione accelerata fosse adottata al di fuori dei presupposti di legge e anche se lo fosse in relazione ad una tipologia di ricorso per la quale essa, in astratto, non sarebbe consentita (purché si tratti di procedimento per il quale sia ammissibile una rinuncia del ricorrente con effetto estintivo del giudizio). 3.2 In altri termini, se la parte ricorrente, di fronte ad una pro- posta di definizione accelerata, corretta o meno che sia la Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 6 di 9 valutazione del presidente (o del giudice delegato) proponente, in relazione ai presupposti per la sua emissione (i quali non hanno alcun rilievo ai fini dell’esito del ricorso, se non con ri- guardo alla regolazione delle spese e ai fini della condanna di cui all’art. 96 c.p.c.), non propone tempestivamente l’istanza di decisione, manifestando così il suo persistente interesse alla definizione del ricorso nel merito, si determina una speciale fat- tispecie estintiva del giudizio, e ciò a prescindere dalla confor- mità a diritto della proposta, sia nei suoi presupposti di carat- tere sostanziale che in quelli di carattere processuale. L’effetto dell’omessa tempestiva istanza di decisione è, in defi- nitiva, il medesimo di una espressa rinuncia al ricorso formulata ai sensi dell’art. 390 c.p.c. ed opera nei medesimi termini e con analoghi limiti, imponendo la dichiarazione di estinzione del giu- dizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. («Pronuncia sulla rinuncia»). 3.3 Orbene, poiché nel giudizio di regolamento di competenza è certamente possibile la rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., la quale determina l’esito della dichiarazione di estinzione del giudizio stesso, ai sensi della medesima disposi- zione (cfr. ad es.: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15758 del 08/11/2002), deve ritenersi che, anche nell’ambito del proce- dimento di ricorso proposto per il regolamento della compe- tenza, ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c., in caso di formulazione di una proposta di definizione accelerata e di mancato tempe- stivo deposito dell’istanza di decisione, a prescindere dalla con- formità a diritto della proposta stessa (sia sotto il profilo so- stanziale che sotto il profilo processuale), si perfeziona una fat- tispecie estintiva del giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione, esattamente come avviene in caso di rinuncia al ricorso della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., che ne impone la relativa dichiarazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.. Di conseguenza, la dichiarazione di estinzione del giudizio, in tale ipotesi, deve sempre ritenersi legittima e regolare, a Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 7 di 9 prescindere dalla conformità a diritto della proposta (salvi ulte- riori e diversi impedimenti inderogabili alla definizione del rela- tivo procedimento nel senso dell’estinzione per rinuncia, nella specie, peraltro, insussistenti). 3.4 Laddove la parte intenda contestare i presupposti, di carat- tere sostanziale o processuale, che hanno indotto il giudice de- legato a formulare la proposta di definizione accelerata, deve necessariamente depositare nel termine previsto l’istanza di decisione, in caso contrario manifestando implicitamente, ma irreversibilmente, la propria intenzione di rinunciare al ricorso, con conseguente estinzione dello stesso, a prescindere da ogni altra considerazione. Non è, invece, possibile per la parte ricorrente, in nessun caso, depositare una tardiva istanza di decisione del ricorso per re- golamento, attraverso la richiesta di fissazione dell’udienza di cui all’art. 391, terzo comma, c.p.c., neanche laddove la pro- posta di definizione accelerata sia stata formulata al di fuori dei presupposti (sostanziali e processuali) che la giustificano, onde ottenere una valutazione nel merito del ricorso stesso. 4. Come già chiarito, ancorché la richiesta della parte di fissa- zione dell’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c. determini il superamento del decreto presidenziale di estin- zione, anche in ordine alla statuizione sulle spese in esso even- tualmente contenuta, a tanto consegue, comunque, che resta affidata al Collegio giudicante ogni decisione, sia sull’estinzione del giudizio, sia sulle spese (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19234 del 12/07/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31318 del 24/10/2022). Nella specie, il riscontro della sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di estinzione del presente giudi- zio, comporta che il Collegio debba dichiararne l’estinzione, con la condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese della presente fase del giudizio, come liquidate in dispositivo. Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 8 di 9 Deve, inoltre, rilevarsi: a) che l’originaria istanza di regola- mento era palesemente inammissibile, sia per le ragioni indi- cate nella proposta di definizione accelerata (e, cioè, per la na- tura non decisoria del provvedimento contestato), che il Colle- gio condivide integralmente, sia perché, ancor più in radice, ai sensi dell’art. 46 c.p.c. le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace;
b) altrettanto inammissibile risulta la richiesta, sostanzialmente tardiva, di decisione dell’istanza per regolamento di competenza, irritual- mente avanzata dal ricorrente, mediante l’istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., come am- piamente sin qui illustrato;
c) la stessa richiesta di fissazione di udienza ai sensi della norma da ultima richiamata, per le me- desime ragioni, non ha avuto e non avrebbe potuto avere alcun esito concreto favorevole per il ricorrente, non potendo che es- sere confermato il decreto presidenziale di estinzione conte- stato. Sussistono, quindi, i presupposti per farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché a quella prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c., in quanto sia la proposizione dell’originaria impugna- zione, sia la contestazione del decreto presidenziale di estin- zione costituiscono un evidente abuso dello strumento proces- suale da parte del ricorrente e non possono che considerarsi avanzati con colpa grave, dovendosi certamente ritenere, nella presente fattispecie, agevolmente percepibile dal legale abili- tato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente pro- fessionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infon- date, e comunque di avanzare istanze e impugnazioni non su- scettibili di accoglimento. Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 9 di 9 La Corte stima equo contenere la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., nella misura di € 1.500,00 (importo pari alla metà di quello liquidato per le spese del giudizio di legitti- mità), in favore della parte controricorrente, e quella ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., nella misura di € 1.000,00.
per questi motivi
La Corte: - dichiara estinto il giudizio di regolamento;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giu- dizio in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre € 200,00 (due- cento/00) per esborsi, spese generali ed accessori di legge;
- condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 1.500,00 (mille cinquecento/00) in favore dell’ente controricor- rente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 1.000,00 (mille/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 16 dicembre 2025. L’estensore Il presidente Augusto TATANGELO AE SC
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 2 di 9 emessa nel procedimento civile iscritto al n. 115/2025 del R.G. (n. cronol. 5719/2025), in data 15 maggio 2025; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 dicembre 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per la dichiara- zione di inammissibilità del ricorso e la conferma del provvedi- mento di estinzione. Fatti di causa Nel corso di un giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso davanti al Giudice di Pace di Messina, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., dal Condominio “Palazzo San Sebastiano” di Messina nei confronti di AN IO MA SI, il quale ha sollevato eccezione di incompetenza per valore del giudice adìto, quest’ultimo, alla prima udienza di comparizione delle parti, ha disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione. Avverso tale provvedimento, il SI ha proposto istanza di re- golamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., con ri- corso diretto a questa Corte ai sensi dell’art. 47 c.p.c.. Ha resistito con controricorso il Condominio “Palazzo San Seba- stiano” di Messina. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., essendosene ravvi- sata l’inammissibilità. Non essendo intervenuta istanza di decisione della parte ricor- rente nel termine di cui al secondo comma della suddetta di- sposizione, è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di regola- mento. Con successiva istanza, avanzata ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza «poiché persiste l’interesse alla trattazione e/o prosecuzione e decisione dell’emarginato procedimento». Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 3 di 9 È stata, quindi, disposta la trattazione in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente chiede la decisione del suo ricorso per regola- mento di competenza, con istanza proposta ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., nonostante non abbia depositato l’istanza di decisione dello stesso nel termine di cui all’art. 380- bis, secondo comma, c.p.c., dopo la comunicazione della pro- posta di definizione accelerata di detto ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, c.p.c., con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio di regolamento, ai sensi del medesimo art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.. 2. L’indicata istanza del ricorrente non può ritenersi idonea ad impedire la dichiarazione di estinzione del giudizio, che va per- tanto confermata. 2.1 L’art. 391, terzo comma, c.p.c. (come novellato dall’art. 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40), secondo il con- solidato indirizzo di questa Corte, va interpretato nel senso che l’istanza di fissazione dell’udienza da esso prevista produce “ipso facto” la vanificazione del decreto di estinzione, quale che ne sia il contenuto: dunque, sia quando contenga, sia quando non contenga una statuizione sulle spese (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 19980 del 23/09/2014, §§ 7.3.3 e seguenti della mo- tivazione;
conf., ex multis: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31318 del 24/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 19234 del 12/07/2024; Sez. 5, Sentenza n. 15257 del 08/06/2025). Pertanto, una volta proposta la suddetta istanza, viene meno ogni effetto del decreto presidenziale di estinzione e resta affi- data al Collegio giudicante la statuizione sull’estinzione del giu- dizio, eventualmente la decisione nel merito, se l’estinzione viene esclusa, nonché quella sulle spese. 2.2 Peraltro, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 4 di 9 «in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l’istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell’udienza, formulata ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requi- siti di sostanza e di forma, all’istanza di cui al citato art. 380- bis, secondo comma, c.p.c.» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19234 del 12/07/2024). Ciò impone di confermare la dichiarazione di estinzione del giu- dizio di regolamento. 3. Per quanto sopra chiarito, non può assumere concreto ri- lievo, nella presente sede, onde resta impregiudicata, la con- troversa questione dell’applicabilità del procedimento per la de- finizione accelerata dei ricorsi di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche ai giudizi per regolamento di competenza a istanza di parte, di cui agli artt. 42 e 47 c.p.c. (della quale si dubita, in quanto il primo comma dell’art. 380-ter c.p.c. indica espressamente il procedimento da applicare per la decisione del regolamento di competenza, individuandolo in quello di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. e, a sua volta, il n. 4 dell’art. 375 c.p.c. prevede espres- samente a tal fine il suddetto procedimento in camera di consi- glio di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., salvo che ricorra il caso della pubblica udienza, ai sensi dello stesso primo comma dell’art. 375 c.p.c.). 3.1 In ogni caso, infatti, la comunicazione della proposta di de- finizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., produce sempre, quanto meno, il suo peculiare effetto processuale che, sostanziandosi nel sollecito alla parte di una valutazione, nor- mativamente imposta, del proprio persistente interesse alla de- cisione del ricorso, nel termine perentorio previsto, introduce Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 5 di 9 una peculiare fattispecie estintiva del giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione, fondata sull’equiparazione del man- cato tempestivo deposito dell’istanza di decisione di cui al se- condo comma dell’art. 380-bis c.p.c. ad una vera e propria rinuncia. Si è anche descritta la fattispecie in questione come «rinuncia tacita» o «rinuncia implicita»; la letterale formulazione dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., del resto, non lascia dubbi in proposito: in mancanza di tempestiva istanza di decisione, il ricorso «si intende rinunciato» (cfr. ad es.: Cass., Sez. 5, Sen- tenza n. 15257 del 08/06/2025, nella cui motivazione si af- ferma che «il silenzio serbato nel termine previsto» equivale a «una manifestazione tacita di rinuncia al ricorso, la quale segue la sorte procedimentale dell’ordinaria manifestazione di rinun- cia espressa disciplinata negli artt. 390 e 391 c.p.c. e comporta la definizione del giudizio», per poi successivamente aggiun- gersi che «nella disciplina del procedimento per la decisione ac- celerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifesta- mente infondati, si è inteso piuttosto attribuire significatività legale ad un determinato comportamento processuale omissivo del ricorrente, quale la mancata richiesta di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, intenden- dolo come equipollente alla manifestazione di una volontà ab- dicativa, e cioè di una tacita rinuncia, dell’impugnazione»). L’indicato effetto processuale si determina in ogni caso, anche laddove la proposta di definizione accelerata fosse adottata al di fuori dei presupposti di legge e anche se lo fosse in relazione ad una tipologia di ricorso per la quale essa, in astratto, non sarebbe consentita (purché si tratti di procedimento per il quale sia ammissibile una rinuncia del ricorrente con effetto estintivo del giudizio). 3.2 In altri termini, se la parte ricorrente, di fronte ad una pro- posta di definizione accelerata, corretta o meno che sia la Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 6 di 9 valutazione del presidente (o del giudice delegato) proponente, in relazione ai presupposti per la sua emissione (i quali non hanno alcun rilievo ai fini dell’esito del ricorso, se non con ri- guardo alla regolazione delle spese e ai fini della condanna di cui all’art. 96 c.p.c.), non propone tempestivamente l’istanza di decisione, manifestando così il suo persistente interesse alla definizione del ricorso nel merito, si determina una speciale fat- tispecie estintiva del giudizio, e ciò a prescindere dalla confor- mità a diritto della proposta, sia nei suoi presupposti di carat- tere sostanziale che in quelli di carattere processuale. L’effetto dell’omessa tempestiva istanza di decisione è, in defi- nitiva, il medesimo di una espressa rinuncia al ricorso formulata ai sensi dell’art. 390 c.p.c. ed opera nei medesimi termini e con analoghi limiti, imponendo la dichiarazione di estinzione del giu- dizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. («Pronuncia sulla rinuncia»). 3.3 Orbene, poiché nel giudizio di regolamento di competenza è certamente possibile la rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., la quale determina l’esito della dichiarazione di estinzione del giudizio stesso, ai sensi della medesima disposi- zione (cfr. ad es.: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15758 del 08/11/2002), deve ritenersi che, anche nell’ambito del proce- dimento di ricorso proposto per il regolamento della compe- tenza, ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c., in caso di formulazione di una proposta di definizione accelerata e di mancato tempe- stivo deposito dell’istanza di decisione, a prescindere dalla con- formità a diritto della proposta stessa (sia sotto il profilo so- stanziale che sotto il profilo processuale), si perfeziona una fat- tispecie estintiva del giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione, esattamente come avviene in caso di rinuncia al ricorso della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., che ne impone la relativa dichiarazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.. Di conseguenza, la dichiarazione di estinzione del giudizio, in tale ipotesi, deve sempre ritenersi legittima e regolare, a Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 7 di 9 prescindere dalla conformità a diritto della proposta (salvi ulte- riori e diversi impedimenti inderogabili alla definizione del rela- tivo procedimento nel senso dell’estinzione per rinuncia, nella specie, peraltro, insussistenti). 3.4 Laddove la parte intenda contestare i presupposti, di carat- tere sostanziale o processuale, che hanno indotto il giudice de- legato a formulare la proposta di definizione accelerata, deve necessariamente depositare nel termine previsto l’istanza di decisione, in caso contrario manifestando implicitamente, ma irreversibilmente, la propria intenzione di rinunciare al ricorso, con conseguente estinzione dello stesso, a prescindere da ogni altra considerazione. Non è, invece, possibile per la parte ricorrente, in nessun caso, depositare una tardiva istanza di decisione del ricorso per re- golamento, attraverso la richiesta di fissazione dell’udienza di cui all’art. 391, terzo comma, c.p.c., neanche laddove la pro- posta di definizione accelerata sia stata formulata al di fuori dei presupposti (sostanziali e processuali) che la giustificano, onde ottenere una valutazione nel merito del ricorso stesso. 4. Come già chiarito, ancorché la richiesta della parte di fissa- zione dell’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c. determini il superamento del decreto presidenziale di estin- zione, anche in ordine alla statuizione sulle spese in esso even- tualmente contenuta, a tanto consegue, comunque, che resta affidata al Collegio giudicante ogni decisione, sia sull’estinzione del giudizio, sia sulle spese (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19234 del 12/07/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31318 del 24/10/2022). Nella specie, il riscontro della sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di estinzione del presente giudi- zio, comporta che il Collegio debba dichiararne l’estinzione, con la condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese della presente fase del giudizio, come liquidate in dispositivo. Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 8 di 9 Deve, inoltre, rilevarsi: a) che l’originaria istanza di regola- mento era palesemente inammissibile, sia per le ragioni indi- cate nella proposta di definizione accelerata (e, cioè, per la na- tura non decisoria del provvedimento contestato), che il Colle- gio condivide integralmente, sia perché, ancor più in radice, ai sensi dell’art. 46 c.p.c. le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace;
b) altrettanto inammissibile risulta la richiesta, sostanzialmente tardiva, di decisione dell’istanza per regolamento di competenza, irritual- mente avanzata dal ricorrente, mediante l’istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., come am- piamente sin qui illustrato;
c) la stessa richiesta di fissazione di udienza ai sensi della norma da ultima richiamata, per le me- desime ragioni, non ha avuto e non avrebbe potuto avere alcun esito concreto favorevole per il ricorrente, non potendo che es- sere confermato il decreto presidenziale di estinzione conte- stato. Sussistono, quindi, i presupposti per farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché a quella prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c., in quanto sia la proposizione dell’originaria impugna- zione, sia la contestazione del decreto presidenziale di estin- zione costituiscono un evidente abuso dello strumento proces- suale da parte del ricorrente e non possono che considerarsi avanzati con colpa grave, dovendosi certamente ritenere, nella presente fattispecie, agevolmente percepibile dal legale abili- tato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente pro- fessionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infon- date, e comunque di avanzare istanze e impugnazioni non su- scettibili di accoglimento. Ric. n. 12537/2025 – Sez.
3 - Ud. 16 dicembre 2025 – Sentenza – Pagina 9 di 9 La Corte stima equo contenere la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., nella misura di € 1.500,00 (importo pari alla metà di quello liquidato per le spese del giudizio di legitti- mità), in favore della parte controricorrente, e quella ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., nella misura di € 1.000,00.
per questi motivi
La Corte: - dichiara estinto il giudizio di regolamento;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giu- dizio in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre € 200,00 (due- cento/00) per esborsi, spese generali ed accessori di legge;
- condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 1.500,00 (mille cinquecento/00) in favore dell’ente controricor- rente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 1.000,00 (mille/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 16 dicembre 2025. L’estensore Il presidente Augusto TATANGELO AE SC