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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/07/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
Parte_1 con l'avv. PEZZUTO ANDREA FRANCESCO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini dell'ammissione delle prestazioni sanitarie invocate, ovvero sia dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 L.18/80 e L. 508/88), sia dello status di portatore di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente, ai sensi dell'art.3, comma 3, Legge 104/92.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato, dott. concludeva: “Non Persona_1 si ammette la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere i comuni atti della vita, di cui alle Leggi 18/80 e 508/88. Per la legge 104/92 si assegna l'art. 3, comma 3, dalla stessa data 1.6.2023”. Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3 del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta assumendo la genericità della contestazione delle conclusioni peritali.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta". Conseguentemente, il presente giudizio puo' concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale
Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939). CP_ Sempre in via preliminare, va precisato che del tutto irrilevante è l'eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni della ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicchè l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr.
CASS. SEZIONI UNITE n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una
“duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro,
a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' CP_1
(ex multis, Cass., civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658). CP_ Di conseguenza le doglianze di sul punto sono prive di fondamento alcuno e vanno rigettate. Di contro, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Ebbene, nel caso in esame, la parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, assumendo vizi logici e tecnici non avendo valutato nella dovuta considerazione le patologie sofferte.
Istruita la causa il ctu nominato in sede di opposizione, dott. , alla luce della Persona_2 documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo del periziando, ha riconosciuto i benefici per cui è causa offrendone motivazione esaustiva e puntuale.
Lo stesso, in particolare, con argomentazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha risposto al quesito formulatogli così come in parte di seguito riportato: “La documentazione agli atti,i dati anamnestici e l'obiettività rilevata hanno mostrato la presenza di molteplici patologie. La Pt_1 presenta da molti anni una fibrillazione atriale, che ha portato già nel 2014 all'impianto di un Pace
Maker, ed una ipertensione arteriosa. Da molti anni sono anche presenti un diabete mellito di tipo II ed una insufficienza renale cronica al III stadio oltre che una incontinenza urinaria.
Nel novembre 2022 la ha subito un intervento di mastectomia destra e di svuotamento Pt_1 ascellare per un carcinoma mammario.Esegue terapia con tamoxifene,farmaco che determina modificazione dell'umore con depressione.
Accanto alle patologie croniche riportate la ha presentato un progressivo deficit motorio per Pt_1 la presenza di una alterazione statico-cinetica del rachide e di una coxatrosi bilaterale.
Deficit motorio che ha portato alla prescrizione (01.08.24) di una carrozzina a spinta per consentire gli spostamenti extradomiciliari e successivamente (07.11.24) anche la prescrizione di un deambula- tore a 4 ruote per consentire la deambulazione domiciliare e la prevenzione di cadute. L'esame obiettivo attuale ha confermato la presenza di una severa limitazione funzionale del rachide ma sopattutto delle due anche che si presentano in sub-anchilosi con motilià ridotta (e dolente) a pochi gradi.Quadro peraltro confermato anche dal recente esame radiografico eseguito dalla in Pt_1 data 16.12.24 che riporta: Grave coxo-artrosi deformante ed anchilosante bilaterale.Tono calcico diminuito. Dunque un severo deficit motorio che ha ulteriormente aggravato il quadro patologico complessivo e che ritengo abbia determinato la necessità di assistenza continua. I dati raccolti hanno mostrato che la era già stata riconosciuta invalida al 100% nel 2019;dal dicembre 2022 era Pt_1 stato riconosciuto anche lo status di portatore di handicap (comma 1 art.3). Il dr.
[...]
,nella ctu eseguita nel giugno 2023,aveva riconosciuto la portatrice di handicap in Per_1 Pt_1 situazione di gravità (comma 3,art.3) con decorrenza 01.06.23 pur senza riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento. Il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità presuppone la presenza di una riduzione dell'autonomia personale,correlata all'età,tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,continuativo e globale.
Dunque un quadro complessivo già compromesso;
quadro che si è ulteriormente aggravato conside- rando il naturale peggioramento delle patologie ed in particolare del quadro artrosico vertebrale e soprattutto delle due anche. L'esame obiettivo riportato dal dr. infatti,per quanto riguar- Per_1 da la patologia artrosica delle due anche,non riporta particolari limitazioni della motilità articolare.
Un quadro di coxartrosi che quindi si è sicuramente aggravato negli ultimi mesi come documentato dalla prescrizione della carrozzina ortopedica (agosto 2024),del deambulatore (novembre 2024) e dall'esame radiografico del 16.12.24. Un quadro che ritengo determini la impossibilità a svolgere le attività quotidiane in maniera autonoma.Considerando,come riportato,i dati che si ricavano dalla documentazione agli atti ed in particolare l'aggravarsi del quadro motorio,ritengo che la decorrenza possa essere fissata al 01.02.2024. In data 11.02.25 l'avv.Pezzuto ha inviato al sottoscritto copia di visita neuro-psicologica eseguita in data 11.02.25 presso la Asl Br.La visita riporta un valore del
Mmse di 20,4,che è indice di un deficit cognitivo moderato-lieve ed una compromissione delle funzioni strumentali nel quotidiano (Adl 3/6;Iadl 0/8). Ritengo che i dati riportati non modifichino la valutazione già espressa dal sottoscritto.”
Quindi lo stesso consulente ha concluso: “Da quanto sopra detto ritengo di poter concludere che la signora risulti affetta da:Cardiopatia ipertensiva in FA con impianto di Pace Maker, diabete Pt_1 mellito di tipo II,insufficienza renale cronica al III stadio,esiti di mastectomia destra per ca mammario in terapia con tamoxifene,stato depressivo con declino cognitivo lieve- moderato,spondiloartrosi con grave dorso curvo,coxatrosi bilaterale con sub-anchilosi articolare.
Ritengo che tali patologie determinino l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua con decorrenza
01.02.2024.” Avverso la relazione tecnica, stilata dal consulente del giudice ed inviata in bozza alle parti in data
17.02.2025 nessuna di esse avanzava note critiche e/o osservazioni, ed il Ctu rendeva la sua definitiva consulenza confermandone in toto contenuto e conclusioni.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.02.2024 nonché delle prestazioni tutte correlate allo stato di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, queste a decorrere dal 01.06.2023 così come già acclarato dal Ctu dott. nella fase sommaria. Per_1
Le Spese di lite considerato che il ctu ha confermato in parte le risultanze della prima fase in ordine ad uno dei benefici richiesti (dal 01.06.2023 come da Ctu ATP) ed ha ritenuto comunque sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche dell'altro beneficio (indennità accompagnamento) con decorrenza sovrapponibile al momento dell'introduzione del presente giudizio (09.02.2024), devono CP_ essere esser compensate nella misura del 30%, poste integralmente a carico di per la restante parte del 70% e liquidate come da separato dispositivo. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è invalida al 100% e che la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.02.2024 e delle prestazioni tutte correlate allo stato di portatore di handicap in situazione di gravità (ex at. 3 comma
3 L. 104/92) con decorrenza dal 01.06.2023;
b)- spese di lite compensate nella misura del 30%,; CP_ c)- condanna alla refusione del restante 70% delle spese di lite che si liquidano in euro 1900,00 oltre accessori per compensi professionali, in favore del procuratore antistatario della ricorrente;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 1/07/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio