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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/09/2025, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
10653/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 26.09.2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10653/2024 R.G.L. promosso
DA
c. f. nata a [...] [...] , Parte_1 C.F._1 residente in [...] , col patrocinio dell'avv. Caruso Rosario
Massimiliano che la rappresenta e difende come da procura in atti depositata, domiciliata presso il suo studio in Tremestieri Etneo via Etnea 533;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese come da procura depositata in atti di giudizio ,domici liato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE in persona del legale rappresentante p. t. con Sede Controparte_2
Centrale in Roma via Giuseppe Grezar14 ;
CONTUMACE
Oggetto : opposizione a intimazione pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 13.11.2024 , parte ricorrente impugnava in giudizio l'intimazione di pagamento n. 29320249029337613000 notificata dall' Controparte_2 per l'importo complessivo di euro 37.765,99 l'opposizione era tuttavia limitata ai
[...]
CP_ titoli esecutivi di seguito specificati portanti contributi dovuti ad ,segnatamente :
- 1 Avviso di addebito 59320180006584559000 che risulta notificato in data 11/10/2018 per somme dovute a titolo contributi IVS in percentuale sul reddito oltre il minimale e accessori
, afferenti l'anno 2010 di € 2.819,16;
- 2 Avviso di addebito 59320180007967431000 , notificato in data 05.12.2018 per contributi
IVS fissi/ percentuale sul minimale oltre accessori , per gli anni 2017/2018 per €2.299,51;
- 3 Avviso di addebito 59320180010148782000 , notificato in data 11.01.2019 per contributi dovuti da oltre accessori , per l'anno 2018 e252,29; Parte_2
- 4 Avviso di addebito 5932019000088253100 notificato il 27.02.2019 per contributi IVS da oltre accessori per €735,15; Parte_2
- 5 Avviso di addebito 59320190002655692000 notificato il 02.10.2019 per contributi IVS fissi oltre accessori , per l'anno 2018, per € 2.252,92;
- 6 Avviso di addebito 59320190005754014000 , notificato in data 31.07.2019 per contributi
IVS e contributi dovuti da , per l'anno 2018, per € 1.645,36; Parte_3
- 7 Avviso di addebito59320190006094167000 , notificato in data 30/10/2019 per contributi
IVS in percentuale su reddito oltre il minimale, per l'anno 2015, per € 1.036,83;
- 8 Avviso di addebito 59320190006803702000 notificato in data 01.10.2019 emesso per contributi da oltre accessori per anno 2019 , per €593,53; Pt_2
- 9 Avviso di addebito 59320190007505444000 notificato in data 29.10.2019 emesso per contributi dovuti da modelli DM10 oltre accessori per anno 2019 per €943,36;
- 10 Avviso di addebito 59320190008790056000 notificato in data 05.12.2019 per contributi
IVS fissi dovuti per l'anno 2018/2019 per € 2.177,85;
- 11 Avviso di addebito 5932021000169068000 notificato in data 08.12.2021 per contributi
IVS fissi per l'anno 2019 per € 593,53;
- 12 Avviso di addebito 59320220001869585000 notificato in data 29.10.2019, emesso per contributi IVS fissi dell'anno 2020 per € 4.483,57;
- 13 Avviso di addebito 593 20220004147277000 notificato il 05.10.2022 per contributi IVS eccedenti il minimale per gli anni 2014/2015 , per €1.695,33;
- 14 Avviso di addebito 59320220006452566000 notificato il 13.01.2023 per contributi IVS fissi per l'anno 2021 per € 2.232,91;
- 15 Avviso di addebito 59320230000746288000 notificato il 31.05.2023 per contributi da per l'anno 2020 per € 136,66; Pt_2 - 16 Avviso di addebito 5932023 0000770249000 notificato il 31.05.2023 per contributi dovuti da modelli per gli anni 2020-2021 per euro 2.922,60. Pt_2
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva l'omessa notifica di tutti gli avvisi di addebito e di eventuali atti propedeutici e presupposti , mai notificati al ricorrente. Eccepiva la prescrizione dei contributi sopra indicati ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,13. Richiamava sotto tale profilo l'art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995, che prevede il termine di prescrizione di cinque anni dei contributi previdenziali e specificava che nella fattispecie le somme richieste dall'
[...]
, con gli avvisi di addebito sopra specificati , si riferivano ad annualità contributive CP_3 anteriori al quinquennio precedente la notificazione di intimazione di pagamento impugnata.
Insisteva nel dedurre che né alcun avviso di addebito né alcun atto prodromico era stato mai validamente notificato o comunicato all'opponente odierno e che in ogni caso risultava spirato il termine di cinque anni previsto dalla legge per il decorso .della prescrizione.
Affermava genericamente l'infondatezza della pretesa poiché parte ricorrente aveva provveduto ai versamenti nei periodi in contestazione.
Chiedeva pertanto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione e degli atti impugnati, che il Tribunale dichiarasse illegittima l'intimazione impugnata , limitatamente gli avvisi di addebito opposti per omessa notifica di avvisi bonari , di atti propedeutici;
chiedeva che il Tribunale dichiarasse la prescrizione dei crediti richiesti in pagamento e la decadenza degli enti CP_ nell'eseguire e comunicarel'attività di accertamento e per la prescrizione dei contributi ed accessori, con vittoria di spese e onorari. Specificava che il valore del giudizio era di euro
24.523,58.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava udienza di discussione. CP_ Successivamente in data 17.02.2025 si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del ricorso , deduceva la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito e la tardività dell'opposizione che era intervenuta oltre il termine di impugnazione di ciascun avviso di addebito , come previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/1999. Dichiarava l'improponibilità e inammissibilità delle doglianze risalenti alla formazione del titolo ed anteriori la notifica dei titoli esecutivi. I crediti portati da questi ultimi erano divenuti definitivi ed irretrattabili per il decorso del termine di legge per proporre opposizione a ciascun avviso di addebito e che poteva avere rilevanza solamente la prescrizione successivamente decorsa dalla data di notifica di ciascun avviso di addebito.
Richiamava la responsabilità dell'Agente di Riscossione , unico titolare dell'azione esecutiva e che avrebbe dovuto dare la prova della notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione. In ogni caso richiamava la legislazione intervenuta durante la fase di emergenza sanitaria da covid- 19 ed i periodi di sospensione disposti dal legislatore per escludere che fosse decorsa alcuna prescrizione nella fattispecie. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Successivamente l'udienza del 21.03.2025 veniva dichiarata la contumacia dell' che , CP_2 nonostante fosse stata ritualmente chiamata in giudizio , non aveva curato la sua costituzione.
Successivamente questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del giudizio all'esame, all'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti , all'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa con il presente provvedimento reso ex art. 429 c.p.c. con lettura dei motivi i fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di , già Controparte_2 accertata in corso di giudizio , come si evince dal verbale di udienza 23 Marzo 2025. L'assenza dell'Agente di Riscossione non consente di acquisire la prova di notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione , avuto riguardo al decorso di prescrizione compiutosi successivamente la data di notifica di ciascun avviso di addebito impugnato .
In via preliminare , dalla documentazione in atti depositata dall'istituto resistente , si evince che tutti gli avvisi di addebito all'esame sono stati ritualmente notificati alla ricorrente presso l'indirizzo PEC conoscibile e pubblicato presso la Camera di Commercio.
Risulta destituita di fondamento la doglianza dell'omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati , come evidenziata in ricorso.
Risulta altresì infondata la doglianza sollevata dal ricorrente secondo cui l'Ente impositore non avrebbe notificato atto di accertamento o atto comunque prodromico alla notifica dell'avviso di addebito. Tale doglianza non merita accoglimento. Nella materia dei contributi e del recupero a mezzo ruolo dei medesimi , come regolato dagli articoli 24 e seguenti del Decreto Legislativo n.
46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di sanzioni amministrative , la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento. Così si è espressa l'Ordinanza del 05 Gennaio 2022, n.
183 della Suprema Corte di Cassazione. Inoltre l' evidenza della peculiarità del procedimento di riscossione previdenziale, in cui la notifica al debitore di un avviso di accertamento non rappresenta un presupposto necessario del procedimento e la sua omissione non incide sulla validità del successivo atto di riscossione , rappresenta un principio evidenziato anche in precedenza da Cass. n. 4225/2018, Cass. 3269/2009. L'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali , come da normativa sopra richiamata , può avvenire da parte dell' in assenza CP_1 di un atto di accertamento. Pertanto la doglianza dell'omessa notifica di atti di accertamento come di atti prodromici , assieme alla eccepita carenza di notifica degli avvisi di addebito , rappresentano censure prive di fondamento e non meritevoli di accoglimento.
Parimenti tardive ed infondate sono le censure in ordine alla regolarità di notifica a mezzo Pec degli avvisi di addebito , inviati da un indirizzo che non risulterebbe da quelli inseriti tra i pubblici CP_ registri dell' resistente. Osserva il giudice che non è necessaria l'iscrizione dell'indirizzo di CP_ CP_ posta elettronica nel registro IPA poiché è la parte notificante , l'iscrizione nel registro pubblico è prevista bensì per il destinatario, nella fattispecie la PEC utilizzata per la notifica è quella che si evince da visura camerale. La legge 114/2014 considera il registro imprese un CP_ pubblico elenco ove conoscere l'indirizzo Pec dei destinatari delle comunicazioni da parte ( cfr. Cass. SEZ.VI, ORD. 30 maggio 2022 n. 17464).
Pertanto le doglianze sollevate da parte ricorrente in ordine la notifica degli avvisi di addebito sono tardive , sollevate ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 che decorre dalla notifica dell'avviso di addebito e comunque sono infondate , non meritevoli di accoglimento.
L'opposizione proposta per la prescrizione dei contributi dovuti per “annualità contributive anteriori al quinquennio precedente la notificazione della intimazione di pagamento impugnata” come si evince dal ricorso, risulta inammissibile. Parte ricorrente non offre prova in giudizio della data di notifica dell'intimazione di pagamento che impugna , non offrendo così prova di tempestività del ricorso e non essendo possibile calcolare , come sostiene , il termine di prescrizione quinquennale che sarebbe intercorso tra la data di notifica di ciascun avviso di addebito e la notifica dell'intimazione .
In ogni caso , essendo rituale la notifica di tutti gli avvisi di addebito a mezzo Pec , nelle date indicate in premessa, i crediti portati sono tutti incontestabili ,in quanto non opposti nel termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999. Pertanto è possibile solamente verificare se sussista la prescrizione successiva a ciascuna data di notifica dei titoli sopra indicati.
La verifica del decorso di prescrizione successiva nella fattispecie è possibile considerando la data di notifica di ciascun avviso di addebito , l'eventuale sospensione del decorso di prescrizione avvenuto durante il quinquennio, e la verifica se i titoli fossero già prescritti alla data dell'iscrizione a ruolo del giudizio , non essendoci la prova di notifica dell'intimazione impugnata.
Sotto il profilo del decorso di prescrizione parte ricorrente eccepisce l'avvenuto decorso in relazione agli avvisi di addebito :
1. 59320180006584559000
2 . 59320180007967431000 3 . 59320180010148782000
4 . 59320190000882531000
5 . 59320190002655692000
6 . 59320190005754014000
7 . 59320190006094167000
8 . 59320220004147277000.
Tutti gli avvisi di addebito in riferimento ai quali viene eccepito il decorso di prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9 Legge n. 335/1995 , sarebbero stati prescritti secondo la regola ordinaria quinquennale nell'anno 2023,( in riferimento agli avvisi di addebito notificati nel 2018)
e nell'anno 2024 (in riferimento agli avvisi di addebito 2019). Aggiungendo il periodo di sospensione, che è stato disposto per la legislazione da covid-19 durante il decorso di ciascun quinquennio di prescrizione dei contributi, la prescrizione non risulta decorsa per alcuno dei titoli sopra indicati.
A parere di questo giudice nella fattispecie trova applicazione sia la sospensione delle scadenze dei contributi , che la sospensione dell'attività di notifica e riscossione , disposta durante il decorso di ciascun quinquennio di prescrizione di ogni titolo. Trova pertanto applicazione l'art. 37 D.L.
18/2020 al co. 2 che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020. Trova applicazione altresì l'art.11, co. 9, D.L. 183/2020 che ha previsto un ulteriore periodo di 182 giorni dal 31.12.2020 al 30 giugno 2021.
Trova altresì applicazione l'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020, come richiamato dall'ente resistente e l'art. 12 D.Lgs. 159/2015, per cui la sospensione complessiva è di 542 giorni.
L'avviso di addebito 59320180006584559000 , notificato in data 11.10.2018 , si sarebbe prescritto nel termine ordinario quinquennale in data 11.10.2023, aggiungendo il termine complessivo di 542 giorni , rientrando l'avviso di addebito nell'ambito di applicabilità delle sospensioni legislativamente disposte , la prescrizione risulta definitivamente decorsa il
04.04.2025 , pertanto all'iscrizione a ruolo del giudizio all'esame ( 13.11.2024), i contributi non erano prescritti. La medesima valutazione deve essere svolta per gli altri avvisi di addebito , in riferimento ai quali il ricorrente eccepisce la prescrizione.
L'avviso di addebito 59320180007967431000 notificato il 05.12.2018 , si sarebbe prescritto nel termine ordinario in data 05.12.2023 , aggiungendo la sospensione come sopra individuata ( 542 gg.) i contributi si sarebbero prescritti in data 28.05.2025, pertanto nessuna prescrizione era decorsa alla data di iscrizione a ruolo del procedimento ( 13.11.2024). L'avviso di addebito 59320180010148782000 notificato in data 11.01.2019, si sarebbe prescritto in data 11.01.2024 , aggiungendo la sospensione come sopra individuata i contributi si sarebbero prescritti il 04.07.2025 , pertanto non erano prescritti alla data di proposizione del giudizio.
L'avviso di addebito 5932019000088253100 notificato il 27.02.2019 , si sarebbe prescritto nel termine quinquennale in data 27.02. 2024 , aggiungendo la sospensione sopra indicata , la prescrizione sarebbe definitivamente decorsa il 19.08.2025 , i contributi non erano prescritti al momento della proposizione del giudizio all'esame ( 13.11.2024).
L'avviso di addebito 59320190002655692000 risulta notificato il 02.10.2019 , si sarebbe prescritto il 02.10.2024 , aggiungendo la sospensione di 542 giorni i contributi si sarebbero definitivamente prescritti in data 25.03.2026 e non erano sicuramente prescritti alla data di proposizione del giudizio all'esame.
L'avviso di addebito 59320190005754014000 che risulta notificato il 31.07.2019 si sarebbe prescritto nel termine quinquennale il 31.07.2024 , aggiungendo la sospensione come sopra indicata, i contributi si sarebbero prescritti il 23.01.2026 e pertanto erano dovuti alla data di proposizione del giudizio.
L'avviso di addebito 59320190006094167000 , notificato il 30.10.2019 si sarebbe prescritto nel termine di cinque anni il 30.10.2024 , aggiungendo la prescrizione sopra indicata , i contributi si sarebbero prescritti il 22.03.2026 e pertanto risultano dovuti alla data di proposizione del giudizio all'esame.
L'avviso di addebito 59320220004147277000 notificato il 05/10/2022 si sarebbe prescritto nel termine quinquennale in data 05/10/2027 , cui non si applica la sospensione covid-19 e pertanto i contributi erano dovuti alla proposizione del presente giudizio. Naturalmente, non essendo l'avviso di addebito all'esame stato impugnato nel termine perentorio di 40 giorni , di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 , non può essere eccepita la prescrizione dei contributi anteriore alla notifica dell'avviso medesimo , essendo il credito divenuto irretrattabile. CP_5
Pertanto tutte le doglianze proposte in ricorso non trovano accoglimento e non è decorsa alcuna prescrizione dei contributi, portati dai titoli impugnati con l'intimazioni di pagamento.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente, tenuto conto del valore di giudizio , come in ricorso specificato , pari ad euro 24.523,58.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa proposta da con ricorso depositato il 13.11.2024 Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. e , disattesa ogni contraria eccezione e Controparte_6 difesa così provvede :
Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
Rigetta il ricorso con la conferma di tutti gli atti impugnati e con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
CP_ Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell' che liquida in euro 1.863,5 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge.
Catania 26.09.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 26.09.2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10653/2024 R.G.L. promosso
DA
c. f. nata a [...] [...] , Parte_1 C.F._1 residente in [...] , col patrocinio dell'avv. Caruso Rosario
Massimiliano che la rappresenta e difende come da procura in atti depositata, domiciliata presso il suo studio in Tremestieri Etneo via Etnea 533;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese come da procura depositata in atti di giudizio ,domici liato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE in persona del legale rappresentante p. t. con Sede Controparte_2
Centrale in Roma via Giuseppe Grezar14 ;
CONTUMACE
Oggetto : opposizione a intimazione pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 13.11.2024 , parte ricorrente impugnava in giudizio l'intimazione di pagamento n. 29320249029337613000 notificata dall' Controparte_2 per l'importo complessivo di euro 37.765,99 l'opposizione era tuttavia limitata ai
[...]
CP_ titoli esecutivi di seguito specificati portanti contributi dovuti ad ,segnatamente :
- 1 Avviso di addebito 59320180006584559000 che risulta notificato in data 11/10/2018 per somme dovute a titolo contributi IVS in percentuale sul reddito oltre il minimale e accessori
, afferenti l'anno 2010 di € 2.819,16;
- 2 Avviso di addebito 59320180007967431000 , notificato in data 05.12.2018 per contributi
IVS fissi/ percentuale sul minimale oltre accessori , per gli anni 2017/2018 per €2.299,51;
- 3 Avviso di addebito 59320180010148782000 , notificato in data 11.01.2019 per contributi dovuti da oltre accessori , per l'anno 2018 e252,29; Parte_2
- 4 Avviso di addebito 5932019000088253100 notificato il 27.02.2019 per contributi IVS da oltre accessori per €735,15; Parte_2
- 5 Avviso di addebito 59320190002655692000 notificato il 02.10.2019 per contributi IVS fissi oltre accessori , per l'anno 2018, per € 2.252,92;
- 6 Avviso di addebito 59320190005754014000 , notificato in data 31.07.2019 per contributi
IVS e contributi dovuti da , per l'anno 2018, per € 1.645,36; Parte_3
- 7 Avviso di addebito59320190006094167000 , notificato in data 30/10/2019 per contributi
IVS in percentuale su reddito oltre il minimale, per l'anno 2015, per € 1.036,83;
- 8 Avviso di addebito 59320190006803702000 notificato in data 01.10.2019 emesso per contributi da oltre accessori per anno 2019 , per €593,53; Pt_2
- 9 Avviso di addebito 59320190007505444000 notificato in data 29.10.2019 emesso per contributi dovuti da modelli DM10 oltre accessori per anno 2019 per €943,36;
- 10 Avviso di addebito 59320190008790056000 notificato in data 05.12.2019 per contributi
IVS fissi dovuti per l'anno 2018/2019 per € 2.177,85;
- 11 Avviso di addebito 5932021000169068000 notificato in data 08.12.2021 per contributi
IVS fissi per l'anno 2019 per € 593,53;
- 12 Avviso di addebito 59320220001869585000 notificato in data 29.10.2019, emesso per contributi IVS fissi dell'anno 2020 per € 4.483,57;
- 13 Avviso di addebito 593 20220004147277000 notificato il 05.10.2022 per contributi IVS eccedenti il minimale per gli anni 2014/2015 , per €1.695,33;
- 14 Avviso di addebito 59320220006452566000 notificato il 13.01.2023 per contributi IVS fissi per l'anno 2021 per € 2.232,91;
- 15 Avviso di addebito 59320230000746288000 notificato il 31.05.2023 per contributi da per l'anno 2020 per € 136,66; Pt_2 - 16 Avviso di addebito 5932023 0000770249000 notificato il 31.05.2023 per contributi dovuti da modelli per gli anni 2020-2021 per euro 2.922,60. Pt_2
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva l'omessa notifica di tutti gli avvisi di addebito e di eventuali atti propedeutici e presupposti , mai notificati al ricorrente. Eccepiva la prescrizione dei contributi sopra indicati ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,13. Richiamava sotto tale profilo l'art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995, che prevede il termine di prescrizione di cinque anni dei contributi previdenziali e specificava che nella fattispecie le somme richieste dall'
[...]
, con gli avvisi di addebito sopra specificati , si riferivano ad annualità contributive CP_3 anteriori al quinquennio precedente la notificazione di intimazione di pagamento impugnata.
Insisteva nel dedurre che né alcun avviso di addebito né alcun atto prodromico era stato mai validamente notificato o comunicato all'opponente odierno e che in ogni caso risultava spirato il termine di cinque anni previsto dalla legge per il decorso .della prescrizione.
Affermava genericamente l'infondatezza della pretesa poiché parte ricorrente aveva provveduto ai versamenti nei periodi in contestazione.
Chiedeva pertanto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione e degli atti impugnati, che il Tribunale dichiarasse illegittima l'intimazione impugnata , limitatamente gli avvisi di addebito opposti per omessa notifica di avvisi bonari , di atti propedeutici;
chiedeva che il Tribunale dichiarasse la prescrizione dei crediti richiesti in pagamento e la decadenza degli enti CP_ nell'eseguire e comunicarel'attività di accertamento e per la prescrizione dei contributi ed accessori, con vittoria di spese e onorari. Specificava che il valore del giudizio era di euro
24.523,58.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava udienza di discussione. CP_ Successivamente in data 17.02.2025 si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del ricorso , deduceva la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito e la tardività dell'opposizione che era intervenuta oltre il termine di impugnazione di ciascun avviso di addebito , come previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/1999. Dichiarava l'improponibilità e inammissibilità delle doglianze risalenti alla formazione del titolo ed anteriori la notifica dei titoli esecutivi. I crediti portati da questi ultimi erano divenuti definitivi ed irretrattabili per il decorso del termine di legge per proporre opposizione a ciascun avviso di addebito e che poteva avere rilevanza solamente la prescrizione successivamente decorsa dalla data di notifica di ciascun avviso di addebito.
Richiamava la responsabilità dell'Agente di Riscossione , unico titolare dell'azione esecutiva e che avrebbe dovuto dare la prova della notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione. In ogni caso richiamava la legislazione intervenuta durante la fase di emergenza sanitaria da covid- 19 ed i periodi di sospensione disposti dal legislatore per escludere che fosse decorsa alcuna prescrizione nella fattispecie. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Successivamente l'udienza del 21.03.2025 veniva dichiarata la contumacia dell' che , CP_2 nonostante fosse stata ritualmente chiamata in giudizio , non aveva curato la sua costituzione.
Successivamente questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del giudizio all'esame, all'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti , all'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa con il presente provvedimento reso ex art. 429 c.p.c. con lettura dei motivi i fatto e diritto sottesi alla decisione.
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In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di , già Controparte_2 accertata in corso di giudizio , come si evince dal verbale di udienza 23 Marzo 2025. L'assenza dell'Agente di Riscossione non consente di acquisire la prova di notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione , avuto riguardo al decorso di prescrizione compiutosi successivamente la data di notifica di ciascun avviso di addebito impugnato .
In via preliminare , dalla documentazione in atti depositata dall'istituto resistente , si evince che tutti gli avvisi di addebito all'esame sono stati ritualmente notificati alla ricorrente presso l'indirizzo PEC conoscibile e pubblicato presso la Camera di Commercio.
Risulta destituita di fondamento la doglianza dell'omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati , come evidenziata in ricorso.
Risulta altresì infondata la doglianza sollevata dal ricorrente secondo cui l'Ente impositore non avrebbe notificato atto di accertamento o atto comunque prodromico alla notifica dell'avviso di addebito. Tale doglianza non merita accoglimento. Nella materia dei contributi e del recupero a mezzo ruolo dei medesimi , come regolato dagli articoli 24 e seguenti del Decreto Legislativo n.
46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di sanzioni amministrative , la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento. Così si è espressa l'Ordinanza del 05 Gennaio 2022, n.
183 della Suprema Corte di Cassazione. Inoltre l' evidenza della peculiarità del procedimento di riscossione previdenziale, in cui la notifica al debitore di un avviso di accertamento non rappresenta un presupposto necessario del procedimento e la sua omissione non incide sulla validità del successivo atto di riscossione , rappresenta un principio evidenziato anche in precedenza da Cass. n. 4225/2018, Cass. 3269/2009. L'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali , come da normativa sopra richiamata , può avvenire da parte dell' in assenza CP_1 di un atto di accertamento. Pertanto la doglianza dell'omessa notifica di atti di accertamento come di atti prodromici , assieme alla eccepita carenza di notifica degli avvisi di addebito , rappresentano censure prive di fondamento e non meritevoli di accoglimento.
Parimenti tardive ed infondate sono le censure in ordine alla regolarità di notifica a mezzo Pec degli avvisi di addebito , inviati da un indirizzo che non risulterebbe da quelli inseriti tra i pubblici CP_ registri dell' resistente. Osserva il giudice che non è necessaria l'iscrizione dell'indirizzo di CP_ CP_ posta elettronica nel registro IPA poiché è la parte notificante , l'iscrizione nel registro pubblico è prevista bensì per il destinatario, nella fattispecie la PEC utilizzata per la notifica è quella che si evince da visura camerale. La legge 114/2014 considera il registro imprese un CP_ pubblico elenco ove conoscere l'indirizzo Pec dei destinatari delle comunicazioni da parte ( cfr. Cass. SEZ.VI, ORD. 30 maggio 2022 n. 17464).
Pertanto le doglianze sollevate da parte ricorrente in ordine la notifica degli avvisi di addebito sono tardive , sollevate ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 che decorre dalla notifica dell'avviso di addebito e comunque sono infondate , non meritevoli di accoglimento.
L'opposizione proposta per la prescrizione dei contributi dovuti per “annualità contributive anteriori al quinquennio precedente la notificazione della intimazione di pagamento impugnata” come si evince dal ricorso, risulta inammissibile. Parte ricorrente non offre prova in giudizio della data di notifica dell'intimazione di pagamento che impugna , non offrendo così prova di tempestività del ricorso e non essendo possibile calcolare , come sostiene , il termine di prescrizione quinquennale che sarebbe intercorso tra la data di notifica di ciascun avviso di addebito e la notifica dell'intimazione .
In ogni caso , essendo rituale la notifica di tutti gli avvisi di addebito a mezzo Pec , nelle date indicate in premessa, i crediti portati sono tutti incontestabili ,in quanto non opposti nel termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999. Pertanto è possibile solamente verificare se sussista la prescrizione successiva a ciascuna data di notifica dei titoli sopra indicati.
La verifica del decorso di prescrizione successiva nella fattispecie è possibile considerando la data di notifica di ciascun avviso di addebito , l'eventuale sospensione del decorso di prescrizione avvenuto durante il quinquennio, e la verifica se i titoli fossero già prescritti alla data dell'iscrizione a ruolo del giudizio , non essendoci la prova di notifica dell'intimazione impugnata.
Sotto il profilo del decorso di prescrizione parte ricorrente eccepisce l'avvenuto decorso in relazione agli avvisi di addebito :
1. 59320180006584559000
2 . 59320180007967431000 3 . 59320180010148782000
4 . 59320190000882531000
5 . 59320190002655692000
6 . 59320190005754014000
7 . 59320190006094167000
8 . 59320220004147277000.
Tutti gli avvisi di addebito in riferimento ai quali viene eccepito il decorso di prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9 Legge n. 335/1995 , sarebbero stati prescritti secondo la regola ordinaria quinquennale nell'anno 2023,( in riferimento agli avvisi di addebito notificati nel 2018)
e nell'anno 2024 (in riferimento agli avvisi di addebito 2019). Aggiungendo il periodo di sospensione, che è stato disposto per la legislazione da covid-19 durante il decorso di ciascun quinquennio di prescrizione dei contributi, la prescrizione non risulta decorsa per alcuno dei titoli sopra indicati.
A parere di questo giudice nella fattispecie trova applicazione sia la sospensione delle scadenze dei contributi , che la sospensione dell'attività di notifica e riscossione , disposta durante il decorso di ciascun quinquennio di prescrizione di ogni titolo. Trova pertanto applicazione l'art. 37 D.L.
18/2020 al co. 2 che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020. Trova applicazione altresì l'art.11, co. 9, D.L. 183/2020 che ha previsto un ulteriore periodo di 182 giorni dal 31.12.2020 al 30 giugno 2021.
Trova altresì applicazione l'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020, come richiamato dall'ente resistente e l'art. 12 D.Lgs. 159/2015, per cui la sospensione complessiva è di 542 giorni.
L'avviso di addebito 59320180006584559000 , notificato in data 11.10.2018 , si sarebbe prescritto nel termine ordinario quinquennale in data 11.10.2023, aggiungendo il termine complessivo di 542 giorni , rientrando l'avviso di addebito nell'ambito di applicabilità delle sospensioni legislativamente disposte , la prescrizione risulta definitivamente decorsa il
04.04.2025 , pertanto all'iscrizione a ruolo del giudizio all'esame ( 13.11.2024), i contributi non erano prescritti. La medesima valutazione deve essere svolta per gli altri avvisi di addebito , in riferimento ai quali il ricorrente eccepisce la prescrizione.
L'avviso di addebito 59320180007967431000 notificato il 05.12.2018 , si sarebbe prescritto nel termine ordinario in data 05.12.2023 , aggiungendo la sospensione come sopra individuata ( 542 gg.) i contributi si sarebbero prescritti in data 28.05.2025, pertanto nessuna prescrizione era decorsa alla data di iscrizione a ruolo del procedimento ( 13.11.2024). L'avviso di addebito 59320180010148782000 notificato in data 11.01.2019, si sarebbe prescritto in data 11.01.2024 , aggiungendo la sospensione come sopra individuata i contributi si sarebbero prescritti il 04.07.2025 , pertanto non erano prescritti alla data di proposizione del giudizio.
L'avviso di addebito 5932019000088253100 notificato il 27.02.2019 , si sarebbe prescritto nel termine quinquennale in data 27.02. 2024 , aggiungendo la sospensione sopra indicata , la prescrizione sarebbe definitivamente decorsa il 19.08.2025 , i contributi non erano prescritti al momento della proposizione del giudizio all'esame ( 13.11.2024).
L'avviso di addebito 59320190002655692000 risulta notificato il 02.10.2019 , si sarebbe prescritto il 02.10.2024 , aggiungendo la sospensione di 542 giorni i contributi si sarebbero definitivamente prescritti in data 25.03.2026 e non erano sicuramente prescritti alla data di proposizione del giudizio all'esame.
L'avviso di addebito 59320190005754014000 che risulta notificato il 31.07.2019 si sarebbe prescritto nel termine quinquennale il 31.07.2024 , aggiungendo la sospensione come sopra indicata, i contributi si sarebbero prescritti il 23.01.2026 e pertanto erano dovuti alla data di proposizione del giudizio.
L'avviso di addebito 59320190006094167000 , notificato il 30.10.2019 si sarebbe prescritto nel termine di cinque anni il 30.10.2024 , aggiungendo la prescrizione sopra indicata , i contributi si sarebbero prescritti il 22.03.2026 e pertanto risultano dovuti alla data di proposizione del giudizio all'esame.
L'avviso di addebito 59320220004147277000 notificato il 05/10/2022 si sarebbe prescritto nel termine quinquennale in data 05/10/2027 , cui non si applica la sospensione covid-19 e pertanto i contributi erano dovuti alla proposizione del presente giudizio. Naturalmente, non essendo l'avviso di addebito all'esame stato impugnato nel termine perentorio di 40 giorni , di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 , non può essere eccepita la prescrizione dei contributi anteriore alla notifica dell'avviso medesimo , essendo il credito divenuto irretrattabile. CP_5
Pertanto tutte le doglianze proposte in ricorso non trovano accoglimento e non è decorsa alcuna prescrizione dei contributi, portati dai titoli impugnati con l'intimazioni di pagamento.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente, tenuto conto del valore di giudizio , come in ricorso specificato , pari ad euro 24.523,58.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa proposta da con ricorso depositato il 13.11.2024 Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. e , disattesa ogni contraria eccezione e Controparte_6 difesa così provvede :
Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
Rigetta il ricorso con la conferma di tutti gli atti impugnati e con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
CP_ Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell' che liquida in euro 1.863,5 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge.
Catania 26.09.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo