CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 614/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
LL ADELE, LA
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1962/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R503421/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R503421/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R503421/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R503421/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R503421/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3844/2025 depositato il
21/10/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, il Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento di maggiori imposte dovute per l'anno 2018 nei suoi confronti emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano a seguito di ricostruzione (in parte analitica ed in parte induttiva, quest'ultima eseguita ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett.
d) DPR n. 600/73) dei ricavi dell'attività di riparazioni di carrozzeria di autovetture da esso svolta.
A sostegno dell'impugnazione mossa, deduceva in via preliminare il ricorrente la decadenza dell'Agenzia dal potere accertativo per decorrenza del termine del 31-12-2023 in proposito fissato, nonché l'illegittimità dell'avviso emesso per violazione dell'art. 39 citato e degli artt. 2697 e 2727 c.c.- posto che l'accertamento si basava su doppie presunzioni sì che la pretesa impositiva risultava priva di prova – ed altresì per violazione degli artt. 53 Cost. e 109 TUIR, non avendo l'Ufficio tenuto conto dei maggiori costi correlati ai maggiori ricavi presunti.
Per tutte tali ragioni, il Ricorrente_1 - che si doleva altresì del procedimento sanzionatorio applicato dalla DP II - instava per l'annullamento dell'avviso impugnato previa sospensione della relativa efficacia esecutiva.
Nel giudizio così radicato si costituiva l'Agenzia convenuta contestando l'avversa pretesa e ribadendo la tempestività dell'avviso emesso, notificato nel rispetto dei termini applicabili in virtù della sospensione in proposito disposta dalla normativa emergenziale di cui all'art. 67 comma 4 del D.L. n. 18/20 (c.d. Decreto
Cura Italia).
Rimarcando la conformità al dato normativo altresì dell'accertamento induttivo eseguito, confermava l'Ufficio la correttezza del trattamento sanzionatorio – in quanto ancorato al minimo edittale - e concludeva per il rigetto del ricorso.
Indi, respinta l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente e depositata da questi memoria illustrativa, all'udienza del 15-10-2025 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna pubblica trattazione, come il proposto ricorso non meriti accoglimento.
Priva di pregio deve invero ritenersi la pregiudiziale eccezione di decadenza dal potere di accertamento sollevata dal Ricorrente_1, e ciò in considerazione del recente orientamento espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 960 del 15-1-2025 – che questa CGT condivide e fa proprio – secondo cui i termini di sospensione fissati dall'art. 67 del D.L. n. 20/18 si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi nell'arco temporale ivi previsto, sì da risultare spostato in avanti (in misura corrispondente alla sospensione disposta dall'art. 67) il decorso dei termini fissati anche per le altre attività.
Ne consegue che, in virtù del differimento di 85 giorni del termine del 31-12-2024 (stabilito dall'art. 43 comma
1 del DPR n. 600/73 per l'espletamento dell'attività accertativa dell'anno 2018 di specie) dovuto all'applicazione del citato art. 67 del Decreto Cura Italia, la notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento de quo in data 7-2-2025 risulta tempestiva, sicchè nessuna decadenza della DP II è in proposito ravvisabile.
Parimenti prive di pregio appaiono le doglianze del Ricorrente_1 in punto legittimità dell'accertamento dei ricavi induttivamente ricostruiti dall'Ufficio.
Rilievo determinante assume invero ai fini delle valutazioni da esprimere in proposito, la circostanza – pacifica in causa – dell'omessa allegazione di fatture attive e passive da parte del ricorrente il quale, in esito a quanto in proposito richiestogli in sede di contraddittorio preventivo, si è limitato a produrre il Registro IVA (inidoneo peraltro a ricavare la causale dei pagamenti ivi indicati) ed il Registro beni ammortizzabili.
La ricostruzione dei ricavi da parte dell'Ufficio che ne è conseguita è stata in parte analitica – e ciò sulla scorta delle comunicazioni di rimborso per sinistri pervenute dalle compagnie di assicurazione - mentre è stata per la restante (minor) parte induttiva, basata sulla presunzione di contestuale espletamento da parte del Ricorrente_1 di attività di riparazione di autocarrozzeria non coperte da assicurazione.
La legittimità – in quanto fondata sul disposto dell'art. 39 comma 1 lett. d) e comma 2 lett.d-bis) del DPR n.
600/73 - di tale presunzione, peraltro ragionevole, non è stata del resto in alcun modo investita dalle doglianze del ricorrente, che ha contestato solo la percentuale dell'attività predetta (presuntivamente determinata in misura pari al 30% dei ricavi analiticamente accertati) nonché quella media di ricarico utilizzata dall'Ufficio per la quantificazione dei relativi ricavi, al fine di evidenziare la violazione del divieto di doppia presunzione con ciò perpetrata.
Tuttavia, ribadita la correttezza della formulazione da parte della DP II di presunzioni semplici (e cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza) in una fattispecie come quella presente, caratterizzata dalla allegazione solo parziale della contabilità del contribuente, deve peraltro rilevarsi come il Ricorrente_1 non abbia provveduto in alcun modo a vincere le valutazioni presuntive di cui sopra, non fornendo alcun utile elemento né circa il quantum - effettivo o quanto meno più attendibile - delle prestazioni non coperte da rimborso assicurativo, né circa il relativo valore di ricarico.
La conclusione di infondatezza delle eccezioni del ricorrente che ne consegue, deve del pari esprimersi (e per le medesime ragioni di mancate valide allegazioni in contrario) con riferimento alle deduzioni di questi circa l'omessa considerazione dei maggiori costi correlati ai maggiori ricavi presuntivamente accertati da parte dell'Ufficio, del quale va in questa sede pertanto confermata la relativa inclusione nei costi fiscalmente dichiarati in misura di complessivi € 43.224,00 dal Ricorrente_1, senza - ancora una volta - fornirne adeguata documentazione di riscontro.
Rilevando infine l'incensurabilità del trattamento sanzionatorio applicato dall'Agenzia (in quanto ancorato al minimo edittale) deve pertanto, alla luce di tutto quanto precede, respingersi il ricorso;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 4.000,00 omnicomprensivi - in favore dell'Ufficio
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
LL ADELE, LA
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1962/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R503421/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R503421/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R503421/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R503421/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01R503421/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3844/2025 depositato il
21/10/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, il Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento di maggiori imposte dovute per l'anno 2018 nei suoi confronti emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano a seguito di ricostruzione (in parte analitica ed in parte induttiva, quest'ultima eseguita ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett.
d) DPR n. 600/73) dei ricavi dell'attività di riparazioni di carrozzeria di autovetture da esso svolta.
A sostegno dell'impugnazione mossa, deduceva in via preliminare il ricorrente la decadenza dell'Agenzia dal potere accertativo per decorrenza del termine del 31-12-2023 in proposito fissato, nonché l'illegittimità dell'avviso emesso per violazione dell'art. 39 citato e degli artt. 2697 e 2727 c.c.- posto che l'accertamento si basava su doppie presunzioni sì che la pretesa impositiva risultava priva di prova – ed altresì per violazione degli artt. 53 Cost. e 109 TUIR, non avendo l'Ufficio tenuto conto dei maggiori costi correlati ai maggiori ricavi presunti.
Per tutte tali ragioni, il Ricorrente_1 - che si doleva altresì del procedimento sanzionatorio applicato dalla DP II - instava per l'annullamento dell'avviso impugnato previa sospensione della relativa efficacia esecutiva.
Nel giudizio così radicato si costituiva l'Agenzia convenuta contestando l'avversa pretesa e ribadendo la tempestività dell'avviso emesso, notificato nel rispetto dei termini applicabili in virtù della sospensione in proposito disposta dalla normativa emergenziale di cui all'art. 67 comma 4 del D.L. n. 18/20 (c.d. Decreto
Cura Italia).
Rimarcando la conformità al dato normativo altresì dell'accertamento induttivo eseguito, confermava l'Ufficio la correttezza del trattamento sanzionatorio – in quanto ancorato al minimo edittale - e concludeva per il rigetto del ricorso.
Indi, respinta l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente e depositata da questi memoria illustrativa, all'udienza del 15-10-2025 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna pubblica trattazione, come il proposto ricorso non meriti accoglimento.
Priva di pregio deve invero ritenersi la pregiudiziale eccezione di decadenza dal potere di accertamento sollevata dal Ricorrente_1, e ciò in considerazione del recente orientamento espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 960 del 15-1-2025 – che questa CGT condivide e fa proprio – secondo cui i termini di sospensione fissati dall'art. 67 del D.L. n. 20/18 si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi nell'arco temporale ivi previsto, sì da risultare spostato in avanti (in misura corrispondente alla sospensione disposta dall'art. 67) il decorso dei termini fissati anche per le altre attività.
Ne consegue che, in virtù del differimento di 85 giorni del termine del 31-12-2024 (stabilito dall'art. 43 comma
1 del DPR n. 600/73 per l'espletamento dell'attività accertativa dell'anno 2018 di specie) dovuto all'applicazione del citato art. 67 del Decreto Cura Italia, la notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento de quo in data 7-2-2025 risulta tempestiva, sicchè nessuna decadenza della DP II è in proposito ravvisabile.
Parimenti prive di pregio appaiono le doglianze del Ricorrente_1 in punto legittimità dell'accertamento dei ricavi induttivamente ricostruiti dall'Ufficio.
Rilievo determinante assume invero ai fini delle valutazioni da esprimere in proposito, la circostanza – pacifica in causa – dell'omessa allegazione di fatture attive e passive da parte del ricorrente il quale, in esito a quanto in proposito richiestogli in sede di contraddittorio preventivo, si è limitato a produrre il Registro IVA (inidoneo peraltro a ricavare la causale dei pagamenti ivi indicati) ed il Registro beni ammortizzabili.
La ricostruzione dei ricavi da parte dell'Ufficio che ne è conseguita è stata in parte analitica – e ciò sulla scorta delle comunicazioni di rimborso per sinistri pervenute dalle compagnie di assicurazione - mentre è stata per la restante (minor) parte induttiva, basata sulla presunzione di contestuale espletamento da parte del Ricorrente_1 di attività di riparazione di autocarrozzeria non coperte da assicurazione.
La legittimità – in quanto fondata sul disposto dell'art. 39 comma 1 lett. d) e comma 2 lett.d-bis) del DPR n.
600/73 - di tale presunzione, peraltro ragionevole, non è stata del resto in alcun modo investita dalle doglianze del ricorrente, che ha contestato solo la percentuale dell'attività predetta (presuntivamente determinata in misura pari al 30% dei ricavi analiticamente accertati) nonché quella media di ricarico utilizzata dall'Ufficio per la quantificazione dei relativi ricavi, al fine di evidenziare la violazione del divieto di doppia presunzione con ciò perpetrata.
Tuttavia, ribadita la correttezza della formulazione da parte della DP II di presunzioni semplici (e cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza) in una fattispecie come quella presente, caratterizzata dalla allegazione solo parziale della contabilità del contribuente, deve peraltro rilevarsi come il Ricorrente_1 non abbia provveduto in alcun modo a vincere le valutazioni presuntive di cui sopra, non fornendo alcun utile elemento né circa il quantum - effettivo o quanto meno più attendibile - delle prestazioni non coperte da rimborso assicurativo, né circa il relativo valore di ricarico.
La conclusione di infondatezza delle eccezioni del ricorrente che ne consegue, deve del pari esprimersi (e per le medesime ragioni di mancate valide allegazioni in contrario) con riferimento alle deduzioni di questi circa l'omessa considerazione dei maggiori costi correlati ai maggiori ricavi presuntivamente accertati da parte dell'Ufficio, del quale va in questa sede pertanto confermata la relativa inclusione nei costi fiscalmente dichiarati in misura di complessivi € 43.224,00 dal Ricorrente_1, senza - ancora una volta - fornirne adeguata documentazione di riscontro.
Rilevando infine l'incensurabilità del trattamento sanzionatorio applicato dall'Agenzia (in quanto ancorato al minimo edittale) deve pertanto, alla luce di tutto quanto precede, respingersi il ricorso;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 4.000,00 omnicomprensivi - in favore dell'Ufficio