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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1310/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
TR IO, EL
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3014/2016 depositato il 22/04/2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott.Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3589/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il 23/09/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY50101EN01601/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY50101EN01601/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY50101EN01601/2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY50101EN01601/2014 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice rigettava il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TY50101EN01601/2014 per IRPEF, IVA ed altro, anno d'imposta 2009, emesso ex art. 39, primo comma, dpr n. 600/73, a seguito della omessa dichiarazione (parziale) di redditi di lavoro autonomo.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'istanza di accertamento con adesione ha avuto esito negativo.
L'appello è ai limiti dell'ammissibilità in quanto il contribuente ripropone gli stessi motivi, già disattesi giudice di prime cure sui quali ha congruamente motivato.
La mera riedizione del ricorso introduttivo, pertanto, priva di argomentazioni inedite consente di rispondere con le medesime motivazioni contenute nella sentenza impugnata, incensurate nel fondamento logico giuridico ed, in assenza di “motivi specifici”, questo Collegio si riporta, nell'ambito della propria autonomia motivazionale, all'interpretazione posta a fondamento della sentenza impugnata come previsto dall'art. 118,
1° comma, disp. att. cpc.
In tutti i casi, è infondato il motivo di ricorso relativo alla carenza di motivazione dell'atto impositivo.
Se è vero, infatti, che nell'avviso di accertamento è stato omesso il richiamo alla lettera “c” del primo comma dell'art. 39 del dpr n. 600 del 1973, è anche vero che nel contesto del provvedimento l'Ufficio ha precisato che i maggiori compensi di lavoro autonomo emergono dall'incrocio dei dati fiscali e dai mod. 770 prodotti dai sostituti d'imposta “Società_1 spa” (compensi elargiti euro 11.517,00) e “Società_2” (compensi elargiti euro 61.801,00) laddove, peraltro, i metodi di accertamento ex art. 39, primo comma, sono tra di loro cumulabili.
D'altra parte, la carenza di motivazione dell'atto impugnato è smentita anche dallo stesso tenore delle articolate motivazioni svolte dall'appellante nel corso del giudizio che non hanno affatto scalfito il suo diritto di difesa.
Va, inoltre, osservato che trattandosi di accertamento analitico la parte era in possesso di tutti gli elementi ai fini di compilare una corretta dichiarazione dei redditi.
Con altro motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 109 del dpr del 22 dicembre 1986, n. 917.
La deduzione non coglie nel segno.
La deducibilità dei costi sostenuti presuppone, infatti, la correttezza della dichiarazione originaria presentata dal contribuente in conformità alle disposizioni della normativa sopracitata.
Del pari infondato è, infine, il motivo relativo al ravvedimento operoso a seguito di dichiarazione integrativa prodotta dopo sei mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento in quanto è la stessa norma dell'art. 13 del d.lgs n. 472 del 1997 a prevedere che … la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche …”.
Le predette considerazioni assorbono gli altri motivi di gravame che deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Palermo 19.1.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
TR IO, EL
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3014/2016 depositato il 22/04/2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott.Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3589/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il 23/09/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY50101EN01601/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY50101EN01601/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY50101EN01601/2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY50101EN01601/2014 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice rigettava il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TY50101EN01601/2014 per IRPEF, IVA ed altro, anno d'imposta 2009, emesso ex art. 39, primo comma, dpr n. 600/73, a seguito della omessa dichiarazione (parziale) di redditi di lavoro autonomo.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'istanza di accertamento con adesione ha avuto esito negativo.
L'appello è ai limiti dell'ammissibilità in quanto il contribuente ripropone gli stessi motivi, già disattesi giudice di prime cure sui quali ha congruamente motivato.
La mera riedizione del ricorso introduttivo, pertanto, priva di argomentazioni inedite consente di rispondere con le medesime motivazioni contenute nella sentenza impugnata, incensurate nel fondamento logico giuridico ed, in assenza di “motivi specifici”, questo Collegio si riporta, nell'ambito della propria autonomia motivazionale, all'interpretazione posta a fondamento della sentenza impugnata come previsto dall'art. 118,
1° comma, disp. att. cpc.
In tutti i casi, è infondato il motivo di ricorso relativo alla carenza di motivazione dell'atto impositivo.
Se è vero, infatti, che nell'avviso di accertamento è stato omesso il richiamo alla lettera “c” del primo comma dell'art. 39 del dpr n. 600 del 1973, è anche vero che nel contesto del provvedimento l'Ufficio ha precisato che i maggiori compensi di lavoro autonomo emergono dall'incrocio dei dati fiscali e dai mod. 770 prodotti dai sostituti d'imposta “Società_1 spa” (compensi elargiti euro 11.517,00) e “Società_2” (compensi elargiti euro 61.801,00) laddove, peraltro, i metodi di accertamento ex art. 39, primo comma, sono tra di loro cumulabili.
D'altra parte, la carenza di motivazione dell'atto impugnato è smentita anche dallo stesso tenore delle articolate motivazioni svolte dall'appellante nel corso del giudizio che non hanno affatto scalfito il suo diritto di difesa.
Va, inoltre, osservato che trattandosi di accertamento analitico la parte era in possesso di tutti gli elementi ai fini di compilare una corretta dichiarazione dei redditi.
Con altro motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 109 del dpr del 22 dicembre 1986, n. 917.
La deduzione non coglie nel segno.
La deducibilità dei costi sostenuti presuppone, infatti, la correttezza della dichiarazione originaria presentata dal contribuente in conformità alle disposizioni della normativa sopracitata.
Del pari infondato è, infine, il motivo relativo al ravvedimento operoso a seguito di dichiarazione integrativa prodotta dopo sei mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento in quanto è la stessa norma dell'art. 13 del d.lgs n. 472 del 1997 a prevedere che … la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche …”.
Le predette considerazioni assorbono gli altri motivi di gravame che deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Palermo 19.1.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto