Ordinanza 3 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/04/2019, n. 14514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14514 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2019 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI AS OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/07/2018 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Di LA RO la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di furto pluriaggravato e di resistenza a pubblico ufficiale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo errata applicazione della legge penale in merito alla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Successivamente alla proposizione del ricorso, il 27 dicembre 2018, il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha fatto pervenire formale rinunzia all'impugnazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, atteso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile allo stesso ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 13/3/2019 Il Presidente S)t)jdss DEPOSITATA IN CANCELLERIA