Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 620/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del giorno 27/05/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis cpc, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(Cod. Fisc. , nato l'[...] a [...] C.F._1
Milano e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Giambra, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_2
) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._2 C.F._3 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale sito presso gli indirizzi PEC E
e t;
Email_2 Email_4
- resistente - dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 cpc.
CONCLUSIONI: come in atti
* * *
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 30/04/2022, il sig. Parte_1 ha agito in giudizio contro , esponendo:
[...] CP_1
- che nel mese di dicembre 2018, aveva richiesto, tramite il CAF, l'erogazione del reddito di inclusione [doc. 2];
- che quest'ultima prestazione gli è stata attribuita per un mese, dopodiché – dietro apposita domanda - ne è stata disposta la conversione in RdC per un importo di € 500 [doc. 3];
- che, nel luglio 2021, il proprio nucleo familiare ha subito una variazione, dovuta all'ingresso della compagna <e l ancora una parte_2 cp_1 volta ritenuti sussistenti i requisiti richiesti per la concessione del reddito di cittadinanza accoglieva domanda e disponeva versarsi a favore della famiglia richiedente>> [pag. 2 ricorso];
- che nel mese di settembre 2021, è stata comunicata ad una nuova CP_1 variazione del nucleo familiare per la nascita della figlia [doc. 5]; Persona_2
1 - che, in data 26/11/2021, l' gli ha comunicato una prima revoca del CP_1 beneficio per le seguenti motivazioni: “domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, co. 11 L. n. 26 del 2019” mentre in data 30/11/2021, è pervenuta una seconda revoca con la motivazione <accertamento false dichiarazioni rese nell rdc o non comunicazione di variazioni composizione reddito patrimonio inerenti al nucleo>> [docc. 6 e 7];
- che l' , in data 22/03/2022, gli ha chiesto la restituzione della somma di CP_1
€ 2.789,48 corrisposta da agosto ad ottobre 2021 a titolo di reddito di cittadinanza (d'ora in poi anche RdC) [doc. 1]. Le circostanze ora elencate sono state supportate dalle seguenti considerazioni:
- <nel caso di specie la richiesta del beneficio reddito cittadinanza effettuata dal ricorrente scaturiva palesemente dallo bisogno in cui lo stesso versava status facilmente evincibile dall caltanissetta il quale cp_1 ritenuto requisito limite reddituale previsto dalla legge ai fini dell concedeva quest a favore richiedente per ben volte ed diversi periodi>> [pag. 3 ricorso];
- <nel caso di specie la richiesta del beneficio reddito cittadinanza effettuata dal ricorrente scaturiva palesemente dallo bisogno in cui lo stesso versava status facilmente evincibile dall caltanissetta il quale cp_1 ritenuto requisito limite reddituale previsto dalla legge ai fini dell concedeva quest a favore richiedente per ben volte ed diversi periodi>> [pag. 3 ricorso];
- <nelle richiamate note palese l delle motivazioni che vengono fornite. infatti la motivazione riportata nella nota del decisamente diversa rispetto a quella viene richiamata nell di pagamento impugnato comunicazioni peraltro fatte distanza pochi giorni>> [pag. 4 ricorso].
Sono state quindi formulate le seguenti conclusioni: <<“Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. In via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di indebito n. 16845703, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di indebito n. 16845703 per i motivi esposti nel presente ricorso;
3. Accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di indebito n. 16845703 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
4. Condannare la controparte alla restituzione delle somme non erogate ingiustamente, maggiorate di interessi legali e ordinare, dunque, all di voler ripristinare l'erogazione della CP_1 suindicata provvidenza pubblica;
6. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge”>>. Fissata l'udienza di comparizione, l' si è costituito in giudizio in data CP_1
06/06/2022 e ha contestato le deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso. In particolare, l' ha evidenziato: CP_3
- che
- che a mente <dell comma n.d.r. quando l accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni posta a base dell revoca il reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva che cp_ infatti veniva disposta dall nota del>> [doc.5].
- che <accertamento false dichiarazioni rese nell rdc o non comunicazione di variazioni composizione reddito patrimonio inerenti al nucleo>>;
- che, <sebbene il ricorrente avesse presentato una nuova domanda di reddito cittadinanza anche in ordine ad essa veniva pronunciata la disposta revoca atteso che ai sensi del ridetto art. comma caso decadenza o pu essere presentata soltanto trascorsi mesi dalla come detto condanna potr dopo dieci anni>(art. 7, comma 3). Dunque, anche il reddito di cittadinanza conseguente a tale domanda veniva revocato con nota del 26-11-2021>>.
L'Istituto ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <<“Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, ritenere e dichiarare che il ricorrente non ha diritto al reddito di cittadinanza per i motivi esposti in CP_ narrativa, con il conseguente diritto dell' di ripetere le somme indebitamente percepite dal ricorrente;
per l'effetto, mandare assolto l' dalle domande tutte CP_3 proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa>>.
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali delle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 27/05/2025. All'odierna udienza trattata ai sensi dell'art. 127-bis cpc, i difensori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi alle deduzioni svolte nei propri atti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni di cui infra.
3. Deve premettersi che i fatti essenziali ai fini del decidere sono pacifici, non contestati, ovvero documentalmente provati:
- è pacifico e documentalmente provato che il ricorrente ha presentato nel novembre 2018 (segnatamente il giorno 22) domanda di ReI (Reddito di inclusione)
[domanda n. 945871];
- è altresì pacifico e documentalmente provato che tale domanda è stata accolta dall' con provvedimento del 05/12/2018 per 18 mesi a partire dal 01/12/2018 CP_1
[doc. 1 ric.];
- è pacifico che in data 19/03/2019 il ricorrente ha presentato una domanda
[prot. n. per ottenere il RdC in sostituzione del ReI Controparte_4
[invero, ai sensi dell'art. 13 DL 4/2019, convertito in L. 26/2019 <
1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato… Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile
2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatti salvi la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui
3 all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare>>];
- è pacifico che nel modulo compilato per la richiesta del RdC, il ricorrente ha dichiarato di <aver risieduto in italia per almeno anni e di risiedere da modo continuativo>> [doc. 1 che è possibile associare alla CP_1 domanda avanzata nel marzo 2019 in forza del numero di protocollo indicato in alto, a destra;
Controparte_4
- è documentale che la carta rilasciata per l'accreditamento del ReI è stata sostituita con quella relativa al RdC in data 18/04/2019 [doc. 2 ric.];
- è pacifico e comprovato che il sig. ha chiesto ed ottenuto Pt_3 nuovamente l'erogazione del RdC nel luglio 2021 [prot. Controparte_5 lo si evince dal provvedimento di revoca sub doc. 6 e 6 ric]; CP_1
- è documentale che con le note del 26/11/2021 e del 30/11/2021 [docc. 6) e 7) ric.], l' ha revocato entrambi i benefici ottenuti dal ricorrente per due ragioni: CP_1
la domanda del 19/3/2019 è stata revocata per <accertamento false dichiarazioni rese nell rdc o non comunicazione di variazioni composizione reddito patrimonio inerenti al nucleo>>.
• la domanda del 26/7/2021 è stata revocata perché <presentata prima dello spirare del termine di mesi cui all co. l. n.>>;
- è infine comprovato che l' , con provvedimento del 22/03/2022, ha CP_1 chiesto al ricorrente, in forza delle predette revoche, la restituzione di quanto erogato a titolo di RdC da agosto ad ottobre 2021 per l'importo di € 2.789,48 [doc. 1 ric.].
4. È noto che i giudizi in materia di previdenza e assistenza sociale, qual è il presente, non hanno ad oggetto la legittimità degli atti degli enti competenti, bensì l'accertamento della spettanza di diritti che derivano dalla legge, al verificarsi delle condizioni previste (il diritto dell'assicurato ad una prestazione previdenziale/assistenziale, oppure il diritto dell'Ente previdenziale al pagamento della contribuzione). Così, nella specie, incombeva al ricorrente, che ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto all'erogazione da parte dell' del reddito di cittadinanza CP_1 (revocato dall' ) provare il possesso di tutti i requisiti fissati dalla legge (ad es. CP_3
i requisiti reddituali e patrimoniali, i requisiti relativi al godimento di beni durevoli,
i requisiti di compatibilità). Costui, invece, si è limitato ad “impugnare” le revoche, ritenendole illegittime e non ha neppure allegato il possesso delle condizionalità a cui il legislatore ha subordinato l'accesso al beneficio. Come ritenuto in alcuni condivisibili arresti della giurisprudenza di merito <costituisce onere della parte che agisce in giudizio allegare e provare i requisiti di legge per il diritto cui si chiede l giudiziale. la domanda accertamento condanna presuppone come rilevato dall giudice valuti sussistenza dei accertarne appunto cp_1 spettanza. n. istitutiva del reddito cittadinanza stabilisce che:>“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
4 a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro
30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla
Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. Configurandosi l'azione giudiziaria quale azione di accertamento del diritto a prestazione previdenziale, avente ad oggetto il diritto ed il rapporto (e non avente ad
5 oggetto l'impugnazione/contestazione del provvedimento amministrativo di rigetto dell'Ente), compete, in base ai principi generali, alla parte che agisce in giudizio fornire prova dei presupposti per la sussistenza del diritto.
La ricorrente non ha allegato, né tantomeno provato, il possesso di tutti i requisiti di legge suindicati previsti per il diritto al reddito di cittadinanza, e, in particolare, di quelli relativi al possesso dei requisiti reddituali/patrimoniali.
Non ha ovviamente rilievo la motivazione del provvedimento ammnistrativo di revoca al fine di limitare gli oneri di allegazione e prova.
Tale fondamentale e assoluta carenza, che non è solo di prova, ma anche di allegazione, comporta l'immediata reiezione della domanda principale [di accertamento del diritto di godere del RDC], senza necessità di delibazione della questione sollevata dalla Difesa attorea relativa alla razionalità della norma, in quanto non decisiva ai fini dell'accoglimento della domanda>> [cfr. Trib. Genova 640/2022; nello stesso senso, Trib. Genova sent. 724/2022].
Anche nel caso di specie il ricorrente, non avendo in alcun modo ottemperato all'onere di allegazione e prova del coacervo di requisiti necessari ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione, la domanda di accertamento del detto diritto deve essere respinta.
5. Il ricorrente si oppone altresì alla restituzione delle somme percepite a titolo di RdC, affermandone l'irripetibilità. Anche in tale prospettiva, sarebbe spettato al ricorrente, in quanto accipiens che mira ad ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione “… l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. Sez. Un. n. 18046/2010). Ma il ricorrente non ha fatto fronte a detto onere, neppure deducendo l'esistenza dei requisiti previsti a livello positivo. Il ricorrente, tuttavia, fonda l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di RdC anche sulla applicabilità delle previsioni poste a tutela dell'accipiens in buona fede delle prestazioni previdenziali.
5.1. Deve precisarsi che il RdC e anche la PdC si configurano quali prestazioni
“assistenziali”, perché non fondate su presupposti contributivi, oltre che dirette a contrastare la povertà, la diseguaglianza e l'esclusione sociale. Si è consapevoli che ad avviso della Corte Costituzionale (sent. n. 19/2022), pronunziatasi sull'argomento ancora di recente, confermando un orientamento già in precedenza espresso, <la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso reinserimento nel mondo lavorativo che va al l della pura assistenza economica. ci differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato bisogno senza prevedere sistema rigorosi obblighi e condizionalit cos ad esempio per quelle prestazioni configurano quali misure sostegno indispensabili una vita dignitosa come pensione d civile diretta alla salvaguardia condizioni accettabili tutela bisogni primari persona>>.
Ebbene, ad avviso del Giudice delle leggi, la pensione di cittadinanza (PDC) è una <misura di mero contrasto alla povert delle persone anziane>>, analogamente all'assegno sociale (< dall'indigenza>>). Si tratta, quanto a queste ultime, dunque, di prestazioni
(meramente) assistenziali, mentre il RdC - viene ribadito -
Al di là delle considerazioni della Corte Costituzionale, che evidenziano la natura articolata e complessa del RdC, deve ritenersi che esso, ove anche si traduca in un fascio di prestazioni e di (corrispondenti) obblighi, sia comunque caratterizzato
- avendo riguardo all'erogazione di tipo economico - da una componente prettamente assistenziale (che è poi quella di cui qui si discute), in quanto specificamente volta a contrastare la povertà delle persone prive di occupazione.
Del resto, lo stesso , pur discutendo di RdC, ha definito la vertenza de qua CP_1 quale vertenza in materia di previdenza/assistenza sociale e diversamente non si configurerebbe neppure la competenza funzionale del tribunale quale giudice (del lavoro e) della previdenza sociale.
Ancora, la miglior dottrina non sembra dubitare che il RdC sia una misura di natura assistenziale per i senza lavoro, in linea con il suo più diretto antecedente, rappresentato dal Reddito d'inclusione. Anche diverse pronunce di giudici di merito hanno concluso per la natura assistenziale (anche) del RdC (oltre che della PdC) (v. Tribunale Cosenza sez. lav.,
23/11/2022, n. 1942; Tribunale Frosinone sez. lav., 06/12/2022, n. 1217).
6. La questione della qualificazione dell'indebito de quo (come previdenziale o assistenziale) sembra essere questione di diritto, apprezzabile dal giudice, anche ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile. Onde nulla osta alla qualificazione dell'indebito in discorso quale indebito assistenziale. Deve anche osservarsi, allora, come <<… in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. 15. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che “[...] il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. 16. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a
7 mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore. 17. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 20 …. [L' sostiene che, [nella specie] rispetto al venire meno dei CP_1 requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che
21. Tale conclusione, in conformità con quanto già espresso da Cass. n. 28771 del 2018 citata, non può però essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni comprese, secondo la giurisprudenza di questa
Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048;
Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091)>> (Cass.13915/2021). Sembra possibile affermare, dunque, che in linea di massima e salve l'esistenza di una disciplina specifica e/o l'estraneità del percettore al settore di protezione sociale individuato dalla prestazione (e, quindi, qui, da RDC/PDC), la regola generale sia quella della ripetibilità della prestazione assistenziale solo dal momento dell'accertamento dell'indebito. È appena il caso di rammentare che, a fronte delle prestazioni economiche de quibus, appare evidente la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del particolare regime d'irripetibilità degli indebiti assistenziali, da individuarsi nel fatto che, a differenza delle prestazioni previdenziali, quelle di assistenza sociale hanno natura alimentare ex art. 38 Cost. “in quanto fondate esclusivamente sullo stato di
8 bisogno del beneficiario”; natura che giustifica, appunto, la tutela dell'affidamento nell'irripetibilità delle prestazioni indebitamente percepite in buona fede (cfr. anche CdA Genova 133/2022).
7. Calando le dettami ermeneutici sopra focalizzati nella vicenda odierna, è pacifico che l'accertamento sotteso ai provvedimenti ablativi adottati da sia CP_1 intervenuto dopo l'erogazione delle quote mensili della cui ripetizione di tratta. Tuttavia, in materia di reddito/pensione di cittadinanza, occorre considerare il disposto contenuto nell'art. 7 (rubricato “Sanzioni”) DL n. 4/2019. In base alla norma ora menzionata, ove l'amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni o delle informazioni poste a fondamento dell'istanza [di RdC/PdC] ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, deve essere disposta l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario “è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
7.1. La revoca della domanda presenta nel marzo 2019 [prot. CP_6
1028900] è stata determinata da una discrasia tra quanto dichiarato in seno alla DSU circa la residenza continuativa in Italia nei due anni antecedenti alla domanda e quanto risultante dai registri anagrafici.
Invero, nonostante il ricorrente abbia certificato la sussistenza di tale requisito, gli accertamenti della GdF di Caltanissetta hanno accertato che lo stesso risulta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di San Cataldo soltanto a partire dal 31/07/2018
Tuttavia, <la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso reinserimento nel mondo lavorativo che va al l della pura assistenza economica. ci differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato bisogno senza prevedere sistema rigorosi obblighi e condizionalit cos ad esempio per quelle prestazioni configurano quali misure sostegno indispensabili una vita dignitosa come pensione d civile diretta alla salvaguardia condizioni accettabili tutela bisogni primari persona>>.
In questo senso, con circolare n. 3803/2020, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza deve intendersi riferito all'effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non (solo) all'iscrizione anagrafica, potendo l'interessato fornire prova della sua presenza anche in assenza d'iscrizione. Fermo restando che i dati risultanti dai registri anagrafici danno luogo ad una presunzione del luogo di residenza del destinatario. È ammessa quindi la prova contraria, purché questa sia rigorosa nella sua evidenza e certa nei suoi esiti.
9 Nel caso odierno, la difesa del ricorrente non ha offerto alcuna evidenza suscettibile di conculcare la verifica della GdF;
invero:
➢ non ha articolato alcun mezzo di prova orale per “superare” la portata probatoria dei riscontri anagrafici;
➢ non ha allegato l'esistenza di dichiarazioni anagrafiche capaci di restituire elementi di giudizio diversi;
➢ non ha effettuato alcuna produzione documentale in grado di evidenziare uno stato di fatto differente rispetto a quello fotografato dalle certificazioni anagrafiche [ad es., domanda d'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea, certificato C2 Storico, prospetto dell'Anagrafe sanitaria della ASP di Caltanissetta, documentazione bancaria o patrimoniale]. In mancanza di dati probatori antinomici [tanto di natura orale quanto di portata documentale] rispetto a quelli restituiti dai registri anagrafici, deve ritenersi che il sig. non potesse vantare, alla data del 19/03/2019 [giorno di Pt_3 presentazione della domanda di RdC prot. il requisito Controparte_4 dei due anni continuativi di residenza in Italia.
8. Le coordinate esegetiche sopra delineate fondano l'applicazione dell'art. 7 c. 4 DL 4/2019.
Si tratta, effettivamente, di una previsione che consente la ripetizione di tutte le somme erogate, indipendentemente dalla data di accertamento (e comunicazione) dell'indebito. Essa è destinata ad operare nei casi in cui – come nella specie - sia stata accertata la comunicazione da parte dell'accipiens di dati non fedeli rispetto alla realtà.
A fronte della doverosa caducazione della prestazione ottenuta nel 2019, anche la revoca del beneficio successivamente ottenuto nel luglio 2021 [domanda prot. prot.
appare coerente e consequenziale. Controparte_5
L'art. 7, c. 11 DL 4/2019 dispone, infatti, che
Le revoche-decadenza disposte da e la conseguente azione di recupero CP_1 dallo stesso intrapresa “in via retroattiva” appaiono, pertanto, atti legittimi. Il ricorso, quindi, deve essere respinto.
9. Quanto alle spese di lite, l'art. 152 disp. att. cpc stabilisce, nella parte che qui interessa, che <nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente salvo comunque quanto previsto dall c.p.c. comma non pu essere condannata al pagamento delle spese competenze ed onorari quando risulti titolare nell precedente a quello della pronuncia di un reddito imponibile ai fini irpef risultante dichiarazione pari inferiore due volte l del stabilito sensi testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia giustizia cui d.p.r. maggio n. art. commi da che con riferimento all instaurazione giudizio si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita>10 sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente (...)>>. Il perimetro applicativo dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza è stato nel tempo ampliato sia dal punto di vista soggettivo, includendovi l' dal lato passivo (Corte Cost. n. 23 del 1973) ed i congiunti CP_7 superstiti del lavoratore (Corte Cost. n. 98 del 1987), sia dal punto di vista oggettivo, ricomprendendovi (Corte Cost. n. 85 del 1979) anche le controversie assistenziali, per l'assimilabilità delle due situazioni (previdenza ed assistenza) sul piano sostanziale e processuale.
La Suprema Corte ha evidenziato come, <soprattutto nella vigenza della precedente versione disposizione introdotta dalla l. n. del art. si fosse realizzata grazie agli interventi corte costituzionale richiamati la massima forza espansiva ratio normativa tesa a facilitare>l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale quando "si occupa di prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" (v. in motivaz. Cass. nn.
16676 del 2020 e 29010 del 2020)>> [Cass 23920.2023]. Nel contempo, ha osservato che, <costituisce onere della parte che agisce in giudizio allegare e provare i requisiti di legge per il diritto cui si chiede l giudiziale. la domanda accertamento condanna presuppone come rilevato dall giudice valuti sussistenza dei accertarne appunto cp_1 spettanza. n. istitutiva del reddito cittadinanza stabilisce che:>16676 e 29010 del 2020, cit., con richiamo a Cass. n. 25759 del 2008 che, sia pure resa con riferimento all'art. 152 att. c.p.c. nel testo vigente prima della modifica di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, osservava come "L'esonero del lavoratore dall'obbligo di rifusione delle spese (fosse) subordinato al fatto che questi (chiedesse) ad istituti di assistenza e previdenza prestazioni previdenziali"); Cass. n.
16676 del 2020, cit., seguita dalla successiva Cass. n. 6572 del 2023, ha pure osservato che la medesima ratio è alla base del successivo corollario per cui è necessario che "il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento>> [sempre Cass 23920/2023].
In questo senso: i) Cass. 23920/2023 ha ritenuto l'esenzione dalle spese processuali applicabile alle controversie sulla ripetizione della quota di integrazione al minimo della pensione poiché <oggetto del giudizio non solo l della illegittimit pretesa dell ma anche diritto a trattenere la quota di pensione cp_1 cp_ dall il alla prestazione previdenziale e quindi domanda giudiziale mera conseguenza ed eventuale accertamento soluti retentio>>;
ii) Cass. 24365/2022 ha ricondotto <nel caso di specie la richiesta del beneficio reddito cittadinanza effettuata dal ricorrente scaturiva palesemente dallo bisogno in cui lo stesso versava status facilmente evincibile dall caltanissetta il quale cp_1 ritenuto requisito limite reddituale previsto dalla legge ai fini dell concedeva quest a favore richiedente per ben volte ed diversi periodi>>, osservando peraltro che <<che intervenuta anche cass. n. del che affrontando la medesima questione ha affermato il principio secondo cui beneficio dell dal pagamento delle spese processuali ex art. disp. att. c.p.c. nella ricorrenza dei relativi presupposti applicabile al giudizio in domanda>11 di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione>> [da ultimo, segue il percorso esegetico sopra delineato anche Cass. 10038/2024].
La fattispecie concreta è connotata da un petitum ampio.
Il giudizio odierno ingloba non solo la contestazione delle revoche del RdC e l'accertamento negativo della pretesa restitutoria azionata da ma anche il CP_1 riconoscimento del diritto a beneficiare della prestazione [come effetto consequenziale alla eventuale (ma esclusa, vedi supra) illegittimità del provvedimento caducatorio]. Il diritto alla prestazione assistenziale, quindi, fa parte dell'oggetto della domanda giudiziale e non è una mera conseguenza “indiretta ed eventuale” della domanda di accertamento del diritto alla soluti retentio. CP_ L'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello offre la prova di un reddito inferiore ai limiti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. per l'esonero dalle spese per il caso di soccombenza.
Per queste ragioni, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
Alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato si provvederà con separato decreto.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- respinge il ricorso
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Caltanissetta, 27/05/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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