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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/10/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.n.6006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 6006/2024 promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Della Bella Parte_1
ATTORE OPPONENTE contro con il patrocinio dell'Avv. Andrea Fosco e dell'Avv. Rosaria Giletto CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Per parte attrice opponente: In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta:
“si insiste per il rigetto dell'avversaria opposizione, con condanna di controparte per responsabilità processuale aggravata oltre che al rimborso delle spese di lite, nella misura ritenuta equa dal
Giudice”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
Con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2024, ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 617, comma 1, cod. proc. civ. esponendo che in data 12 settembre 2024 CP_1
tramite l'Avv. Andrea Fosco, gli ha notificato ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo
[...] decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nonché atto di precetto con il quale gli ha intimato il pagamento di € 30.101,83.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito Parte_1
- l'irregolarità formale del titolo esecutivo derivante dal fatto che il decreto ingiuntivo notificato
(decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Monza emesso all'esito del procedimento n.5382/24 R.G.) risulta manchevole di i) firma digitale del giudice,
ii) indicazione, in alto a destra, di numero di cronologico, numero del decreto e data di emissione, nonché iii) dell'attestazione di conformità dell'avvocato e dal fatto che il ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. non risulta i) sottoscritto digitalmente dall'avvocato nè ii) dichiarato conforme all'originale e che, peraltro, neppure la relata di notificazione allegata agli atti, di cui alla PEC del 12 settembre 2024, è stata sottoscritta digitalmente dall'avvocato;
- l'irregolarità formale del precetto derivante dal fatto che lo stesso non risulta sottoscritto dall'intimante né dagli avvocati difensori (forma autografa o digitale); CP_1
- la mancata notificazione, unitamente al precetto, della procura alle liti rilasciata in favore dell'Avv. Andrea Fosco e dell'Avv. Rosaria Giletto.
Con decreto ex art. 171 bis cod. proc. civ., verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione e rilevata la mancata costituzione della convenuta, è stata dichiarata la contumacia di CP_1
[...]
La convenuta si è successivamente costituita in giudizio in data 4 marzo 2025 deducendo che, come rappresentato con istanza in data 14 gennaio 2025, il tempestivo deposito della comparsa di costituzione e risposta (tentato in data 17 dicembre 2024, ossia il settantesimo giorno prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione) è stato impedito da problemi riscontrati ai servizi informatici in tutta Italia e, quindi, determinato da causa non imputabile alla parte. La convenuta ha, quindi, contestato quanto dedotto dall'attore e ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendone l'infondatezza.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la discussione orale e la decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Dopo discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ...
***
1) Sulle eccepite irregolarità formali relative al titolo esecutivo.
L'opponente ha eccepito che il documento, notificato unitamente al precetto, che rappresenta il titolo esecutivo azionato (ossia il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Monza emesso all'esito del procedimento n.5382/24 R.G.) è affetto da irregolarità formali in quanto risulta manchevole di i) firma digitale del giudice, ii) indicazione, in alto a destra, di numero di cronologico, numero del decreto e data di emissione, nonché iii) dell'attestazione di conformità dell'avvocato mentre il documento, notificato unitamente al precetto, che rappresenta il ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. non risulta i) sottoscritto digitalmente dall'avvocato nè ii) dichiarato conforme all'originale e, peraltro, neppure la relata di notificazione allegata agli atti, di cui alla PEC del 12 settembre 2024, è stata sottoscritta digitalmente dall'avvocato.
Sul punto si osserva che, secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza, “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo” salvo “il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (Cass. 4 febbraio 2025, n.2783; Cass. 26 settembre
2023, n. 27424; Cass. 29 maggio 2023, n.15045: “…‹‹la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Pertanto, l'atto ha raggiunto il suo scopo quando il debitore è messo in condizione, senza possibilità di equivoci, di conoscere quale sia l'obbligazione della quale gli viene chiesto l'adempimento. Se dunque il debitore, ricevuto un atto di precetto accompagnato da un titolo privo della formula esecutiva, non solo proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. contestando la mancanza di tale formula, ma contestualmente proponga anche una opposizione di merito, contestando l'esistenza del diritto di agire esecutivamente, la proposizione di quest'ultima opposizione rivela che il debitore ha ben compreso chi sia il creditore e di quale debito gli chieda
l'esecuzione. Per tale ragione questa Corte ha ripetutamente affermato che l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo, e che la nullità derivante dalla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata ex art. 156 cod. proc. civ.›› (Cass., sez. 3, 28/01/2020, n. 1928; Cass., sez. 3, 22/03/2007, n. 6957; Cass., sez. 3, 06/07/2006, n. 15378). Dovendo la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Cass., sez. 6 - 3, 15/12/2016, n. 25900), con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass., sez. 6 - 3,
18/07/2018, n. 19105; Cass., sez. 3, 12/02/2019, n. 3967), con la conseguenza che il debitore che intenda opporre, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., la mancanza sul titolo della formula prevista dall'art. 475 cod. proc. civ., deve contestualmente indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione”).
Orbene, nel caso di specie, la parte opponente non ha neppure dedotto che i vizi denunciati l'abbiano irrimediabilmente pregiudicata, risultando anzi che la stessa ha potuto pienamente svolgere le proprie difese considerato che, come pacifico tra le parti, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Monza emesso all'esito del procedimento n.5382/24 R.G., azionato quale titolo esecutivo, ha formato oggetto di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. da parte di Parte_1
.
[...]
2) Sulla eccepita irregolarità formale del precetto.
L'opponente ha, inoltre, eccepito l'irregolarità formale del precetto derivante dal fatto che lo stesso non risulta sottoscritto dall'intimante né dagli avvocati difensori (forma autografa o CP_1 digitale). In particolare, facendo riferimento al contenuto del documento che rappresenta l'atto di precetto in esame redatto dall'Avv. Andrea Fosco e dall'Avv. Rosaria Giletto (pagg.
7-8 del doc. 1 di parte attrice opponente), l'attore ha dedotto che l'atto di precetto notificato sarebbe privo di sottoscrizione in quanto “a latere del precetto non vi è la firma digitale dell'avvocato (la cd.
“coccarda, formato PAdES o CAdES)”.
Orbene, sul punto deve ritenersi che non abbia dimostrato, come era suo onere, Parte_1
l'esistenza del vizio eccepito, essendo assorbente rilevare che l'attore, anziché depositare il file dell'atto di precetto notificato in formato .eml derivante dallo “scarico” (estrazione informatica) del messaggio dalla casella di posta elettronica, si è limitato a depositare un documento che rappresenta la mera stampa della pec contenente la notificazione e, come tale, inidoneo a dimostrare che il file notificato non era sottoscritto digitalmente.
3) Sull'eccepita mancata notificazione, unitamente al precetto, della procura alle liti rilasciata in favore dell'Avv. Andrea Fosco e dell'Avv. Rosaria Giletto.
L'opponente ha, infine, eccepito che non è stata notificata la procura alle liti “asseritamente conferita dalla signora agli avvocati Andrea Fosco e Rosaria Giletto”. CP_1
L'eccezione è infondata dovendo rilevarsi che l'art. 643, comma 2, cod. proc. civ. prevede che al debitore siano notificati il ricorso ed il decreto ingiuntivo e non anche la procura, la quale deve essere depositata nel fascicolo del procedimento monitorio e la cui regolarità va accertata nell'ambito e secondo le regole di detto procedimento, anche eventualmente in fase di opposizione al decreto ingiuntivo. Qualora l'eccezione dovesse intendersi riferita alla mancata notificazione della procura relativa all'atto di precetto, va invece rilevato che, per costante giurisprudenza, “il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza
è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto” (Cass. 24 maggio 2012, n.8213).
***
In considerazione di quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata. Ogni valutazione in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per la rimessione in termini della convenuta opposta deve ritenersi assorbita.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., l'attore opponente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta opposta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 26.000,01 a € 52.000,00), secondo valori compresi tra i minimi e i medi considerato che non si è svolta attività istruttoria e che la fase di decisione si è svolta in forma semplificata, in complessivi € 5.260,50 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ridotta del 50%, € 1.452,50,00 per la fase di decisione ridotta del 50%) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
6006/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 CP_1 procedimento, che si liquidano in € 5.260,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 25 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 6006/2024 promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Della Bella Parte_1
ATTORE OPPONENTE contro con il patrocinio dell'Avv. Andrea Fosco e dell'Avv. Rosaria Giletto CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Per parte attrice opponente: In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta:
“si insiste per il rigetto dell'avversaria opposizione, con condanna di controparte per responsabilità processuale aggravata oltre che al rimborso delle spese di lite, nella misura ritenuta equa dal
Giudice”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
Con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2024, ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 617, comma 1, cod. proc. civ. esponendo che in data 12 settembre 2024 CP_1
tramite l'Avv. Andrea Fosco, gli ha notificato ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo
[...] decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nonché atto di precetto con il quale gli ha intimato il pagamento di € 30.101,83.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito Parte_1
- l'irregolarità formale del titolo esecutivo derivante dal fatto che il decreto ingiuntivo notificato
(decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Monza emesso all'esito del procedimento n.5382/24 R.G.) risulta manchevole di i) firma digitale del giudice,
ii) indicazione, in alto a destra, di numero di cronologico, numero del decreto e data di emissione, nonché iii) dell'attestazione di conformità dell'avvocato e dal fatto che il ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. non risulta i) sottoscritto digitalmente dall'avvocato nè ii) dichiarato conforme all'originale e che, peraltro, neppure la relata di notificazione allegata agli atti, di cui alla PEC del 12 settembre 2024, è stata sottoscritta digitalmente dall'avvocato;
- l'irregolarità formale del precetto derivante dal fatto che lo stesso non risulta sottoscritto dall'intimante né dagli avvocati difensori (forma autografa o digitale); CP_1
- la mancata notificazione, unitamente al precetto, della procura alle liti rilasciata in favore dell'Avv. Andrea Fosco e dell'Avv. Rosaria Giletto.
Con decreto ex art. 171 bis cod. proc. civ., verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione e rilevata la mancata costituzione della convenuta, è stata dichiarata la contumacia di CP_1
[...]
La convenuta si è successivamente costituita in giudizio in data 4 marzo 2025 deducendo che, come rappresentato con istanza in data 14 gennaio 2025, il tempestivo deposito della comparsa di costituzione e risposta (tentato in data 17 dicembre 2024, ossia il settantesimo giorno prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione) è stato impedito da problemi riscontrati ai servizi informatici in tutta Italia e, quindi, determinato da causa non imputabile alla parte. La convenuta ha, quindi, contestato quanto dedotto dall'attore e ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendone l'infondatezza.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la discussione orale e la decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Dopo discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ...
***
1) Sulle eccepite irregolarità formali relative al titolo esecutivo.
L'opponente ha eccepito che il documento, notificato unitamente al precetto, che rappresenta il titolo esecutivo azionato (ossia il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Monza emesso all'esito del procedimento n.5382/24 R.G.) è affetto da irregolarità formali in quanto risulta manchevole di i) firma digitale del giudice, ii) indicazione, in alto a destra, di numero di cronologico, numero del decreto e data di emissione, nonché iii) dell'attestazione di conformità dell'avvocato mentre il documento, notificato unitamente al precetto, che rappresenta il ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. non risulta i) sottoscritto digitalmente dall'avvocato nè ii) dichiarato conforme all'originale e, peraltro, neppure la relata di notificazione allegata agli atti, di cui alla PEC del 12 settembre 2024, è stata sottoscritta digitalmente dall'avvocato.
Sul punto si osserva che, secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza, “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo” salvo “il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (Cass. 4 febbraio 2025, n.2783; Cass. 26 settembre
2023, n. 27424; Cass. 29 maggio 2023, n.15045: “…‹‹la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Pertanto, l'atto ha raggiunto il suo scopo quando il debitore è messo in condizione, senza possibilità di equivoci, di conoscere quale sia l'obbligazione della quale gli viene chiesto l'adempimento. Se dunque il debitore, ricevuto un atto di precetto accompagnato da un titolo privo della formula esecutiva, non solo proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. contestando la mancanza di tale formula, ma contestualmente proponga anche una opposizione di merito, contestando l'esistenza del diritto di agire esecutivamente, la proposizione di quest'ultima opposizione rivela che il debitore ha ben compreso chi sia il creditore e di quale debito gli chieda
l'esecuzione. Per tale ragione questa Corte ha ripetutamente affermato che l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo, e che la nullità derivante dalla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata ex art. 156 cod. proc. civ.›› (Cass., sez. 3, 28/01/2020, n. 1928; Cass., sez. 3, 22/03/2007, n. 6957; Cass., sez. 3, 06/07/2006, n. 15378). Dovendo la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Cass., sez. 6 - 3, 15/12/2016, n. 25900), con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass., sez. 6 - 3,
18/07/2018, n. 19105; Cass., sez. 3, 12/02/2019, n. 3967), con la conseguenza che il debitore che intenda opporre, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., la mancanza sul titolo della formula prevista dall'art. 475 cod. proc. civ., deve contestualmente indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione”).
Orbene, nel caso di specie, la parte opponente non ha neppure dedotto che i vizi denunciati l'abbiano irrimediabilmente pregiudicata, risultando anzi che la stessa ha potuto pienamente svolgere le proprie difese considerato che, come pacifico tra le parti, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Monza emesso all'esito del procedimento n.5382/24 R.G., azionato quale titolo esecutivo, ha formato oggetto di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. da parte di Parte_1
.
[...]
2) Sulla eccepita irregolarità formale del precetto.
L'opponente ha, inoltre, eccepito l'irregolarità formale del precetto derivante dal fatto che lo stesso non risulta sottoscritto dall'intimante né dagli avvocati difensori (forma autografa o CP_1 digitale). In particolare, facendo riferimento al contenuto del documento che rappresenta l'atto di precetto in esame redatto dall'Avv. Andrea Fosco e dall'Avv. Rosaria Giletto (pagg.
7-8 del doc. 1 di parte attrice opponente), l'attore ha dedotto che l'atto di precetto notificato sarebbe privo di sottoscrizione in quanto “a latere del precetto non vi è la firma digitale dell'avvocato (la cd.
“coccarda, formato PAdES o CAdES)”.
Orbene, sul punto deve ritenersi che non abbia dimostrato, come era suo onere, Parte_1
l'esistenza del vizio eccepito, essendo assorbente rilevare che l'attore, anziché depositare il file dell'atto di precetto notificato in formato .eml derivante dallo “scarico” (estrazione informatica) del messaggio dalla casella di posta elettronica, si è limitato a depositare un documento che rappresenta la mera stampa della pec contenente la notificazione e, come tale, inidoneo a dimostrare che il file notificato non era sottoscritto digitalmente.
3) Sull'eccepita mancata notificazione, unitamente al precetto, della procura alle liti rilasciata in favore dell'Avv. Andrea Fosco e dell'Avv. Rosaria Giletto.
L'opponente ha, infine, eccepito che non è stata notificata la procura alle liti “asseritamente conferita dalla signora agli avvocati Andrea Fosco e Rosaria Giletto”. CP_1
L'eccezione è infondata dovendo rilevarsi che l'art. 643, comma 2, cod. proc. civ. prevede che al debitore siano notificati il ricorso ed il decreto ingiuntivo e non anche la procura, la quale deve essere depositata nel fascicolo del procedimento monitorio e la cui regolarità va accertata nell'ambito e secondo le regole di detto procedimento, anche eventualmente in fase di opposizione al decreto ingiuntivo. Qualora l'eccezione dovesse intendersi riferita alla mancata notificazione della procura relativa all'atto di precetto, va invece rilevato che, per costante giurisprudenza, “il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza
è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto” (Cass. 24 maggio 2012, n.8213).
***
In considerazione di quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata. Ogni valutazione in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per la rimessione in termini della convenuta opposta deve ritenersi assorbita.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., l'attore opponente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta opposta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 26.000,01 a € 52.000,00), secondo valori compresi tra i minimi e i medi considerato che non si è svolta attività istruttoria e che la fase di decisione si è svolta in forma semplificata, in complessivi € 5.260,50 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ridotta del 50%, € 1.452,50,00 per la fase di decisione ridotta del 50%) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
6006/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 CP_1 procedimento, che si liquidano in € 5.260,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 25 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi