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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc. n. 3445/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati: 2
- Dott. AS Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, in materia di modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
, nato a [...] l'[...] Parte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Simonetti, giusta C.F._1 procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Michele Aprile, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio 3
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto una Parte_1
modifica dell'ordinanza n. 9185/2022, pubblicata il 24/05/2022, emessa nell'ambito del procedimento n. R.G. 2040/2021, tra il medesimo e , nella parte relativa CP_1
alla previsione dell'assegno mensile di euro 600,00, posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio delle parti, (nato il [...]), Persona_1 chiedendo una riduzione di tale importo ad euro 250,00. Chiedeva, inoltre, che venisse specificato quali fossero le spese mediche da rimborsare al 50%, atteso che il minore percepiva l'indennità di accompagnamento in ragione della patologia cui era affetto.
Deduceva il ricorrente quale fatto sopravvenuto, a motivo di una riduzione dell'assegno, la nascita di un secondo figlio da altra convivenza, AS, nato a [...] il
30.03.2022, e riconosciuto in data 10.01.2023, con dichiarazione dell'ufficio dello stato civile del comune di Isola di Capo Rizzuto;
relativamente a tale figlio il Tribunale di
Crotone disponeva, con sentenza n. 31/2024, pubblicata il 15/1/2024, oltre ad una regolamentazione dell'affidamento e del diritto di visita, anche l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento del minore versando la somma mensile di euro 400,00, nonchè il 50% delle spese straordinarie. Deduceva, ancora, il ricorrente una diminuzione del suo reddito, rispetto all'epoca in cui era intervenuta l'ordinanza di cui 4
chiedeva la modifica, lavorando attualmente come dipendente, mentre all'epoca svolgeva un'attività imprenditoriale.
Costituitasi in giudizio, la resistente, , contestava i motivi del CP_1
ricorso avanzato dal , affermando che il contributo previsto di euro 600,00 Parte_1
mensili fosse insufficiente per il mantenimento del figlio, posto che, oltre al pagamento delle utenze domestiche, la stessa doveva sostenere un canone mensile di locazione di
Euro 350,00; a causa della grave malattia da cui era affetto il figlio minore, inoltre, non poteva svolgere alcuna attività lavorativa, per la totale dedizione allo stesso, oltre a dover affrontare dei costi rilevanti per i continui ricoveri e cure mediche presso l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma. Chiedeva pertanto il rigetto della pretesa attorea, nonché il riconoscimento del diritto a percepire l'intero importo dell'assegno unico familiare.
All'udienza del 12.05.2025 il ricorrente dichiarava di lavorare come dipendente di un'azienda, dopo un periodo di disoccupazione, e di guadagnare circa
1.100,00/1.200,00 euro al mese, mentre precedentemente era titolare di un'azienda con altro socio, che aveva perso per non aver potuto lavorare nei due anni successivi alla nascita del primo figlio.
La resistente, dal canto suo, dichiarava di non lavorare dal 2020, a causa dei gravi problemi di salute del figlio, il quale era nato prematuro e aveva subìto diversi interventi alla testa, per cui circa tre/quattro volte l'anno doveva recarsi a Roma presso la struttura ospedaliera che lo seguiva.
Dichiarava, inoltre, di dover sostenere un canone di locazione per euro 400,00 mensili, e di percepire un'indennità di invalidità per il figlio di euro 1.100,00 mensili, oltre a ricevere l'aiuto dei suoi familiari.
La ricorrente riferiva anche che il padre non vedeva il figlio da circa un anno, mostrando disinteresse e scarsa collaborazione nei suoi confronti, avendo anche smesso di accompagnarli nei ricoveri a Roma. 5
Ciò premesso, il ricorso in esame appare meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati.
Ed invero, la possibilità di revisione delle condizioni di separazione – e quindi di divorzio - deve trovare fondamento e giustificazione nella sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di pronuncia della sentenza o dell'omologa. Le sentenze di separazione e di divorzio riguardano infatti un rapporto soggetto a mutamenti e sono dotate di autorità, intangibilità e stabilità, solo se le statuizioni rimangono invariate (c.d giudicato rebus sic stantibus) (Cass. 14 settembre 2020 n.
19020, Cass. 1° luglio 2015 n. 13514).
Il suddetto principio è applicabile anche nelle ipotesi di richiesta di modifica delle condizioni stabilite in seno ad un provvedimento che ha già regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie appaiono sussistere delle circostanze sopravvenute tali da giustificare una modifica delle condizioni di cui al predetto provvedimento.
In particolare, si rileva che il riconoscimento del secondo figlio del ricorrente, e il conseguente onere in capo a quest'ultimo di contribuire al suo mantenimento per euro
400,00 mensili, con sentenza del 15.1.2024, integra una circostanza avvenuta in un momento successivo rispetto alla determinazione del contributo per il mantenimento del primo figlio di cui all'ordinanza del 24.05.2022.
E' configurabile altresì una generica diminuzione della capacità reddituale del ricorrente, il quale ha dichiarato che in precedenza era contitolare di un'azienda, e guadagnava circa euro 1.500,00 al mese, mentre adesso percepirebbe circa euro 1.100,00 mensili.
Dalle allegazioni documentali, inoltre, si evince che nel precedente giudizio per la regolamentazione della responsabilità genitoriale il era rimasto contumace, Parte_1 6
per cui l'importo di euro 600,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio, era
CP_ stato determinato sulla base delle dichiarazioni della sulle condizioni reddituali
“agiate” dell'ex convivente, in quanto imprenditore, nonché tenuto conto dei versamenti che il aveva effettuato sin dal momento della cessazione della Parte_1
convivenza.
D'altro canto, appaiono evidenti le difficoltà della resistente ad inserirsi nel mondo del lavoro, stante l'esigenza di un'assistenza continua nei confronti del figlio, per il grave stato di salute del medesimo, affetto da “ritardo psicomotorio e del linguaggio, tetraparesi spastico-distonica, epilessia, ipovisione, deficit delle abilità sensoriali e motorie orali di alimentazione (portatore di PEG) in esiti di ex-prematurità e idrocefalo post-emorragico, portatore di DVP” (cfr. referto ospedaliero in atti), a fronte dell'assenza di collaborazione del padre in tal senso, nonché degli oneri che deve sostenere nell'interesse del figlio, primo fra tutti quello locatizio.
Alla luce di ciò, tenuto conto delle circostanze sopravvenute giustificative della chiesta modifica, unitamente alla rilevata capacità lavorativa del ricorrente, e alle suesposte difficoltà della resistente legate alla malattia del figlio minore, si reputa congruo ridursi l'assegno a carico del , a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1
, nella misura di euro 350,00 mensili, – al netto dell'assegno unico familiare, da Per_1
corrispondersi per l'intero in favore della madre, quale genitore che ha assunto in via esclusiva il compito di cura e di gestione del minore -, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del medesimo.
In riferimento alla richiesta del ricorrente di ottenere una specificazione delle spese mediche che lo stesso è tenuto a rimborsare nella misura del 50%, atteso che il minore percepisce una indennità per il suo stato di salute, la stessa non può ritenersi accoglibile, in difetto di allegazioni e produzioni più specifiche e circostanziate sull'indennità percepita, e sulle spese da essa coperte, essendo gli elementi forniti nel giudizio de quo insufficienti per poter esitare una richiesta in tal senso. 7
Si reputa opportuno invitare, infine, il ricorrente ad essere maggiormente presente nella vita del figlio, apparendo con evidenza un disinteresse del nei Parte_1
riguardi del minore, non tanto sotto il profilo materiale quanto morale ed affettivo, non avendo il suddetto più visto il figlio per un intero anno.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della questione trattata e al tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe a parziale modifica dell'ordinanza di accoglimento n. 9185/2022, pubblicata il
24/05/2022, emessa nell'ambito del procedimento n. R.G. 2040/2021
pone a carico del ricorrente, , l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, per il mantenimento del figlio , un assegno di euro 350,00 - al CP_1 Per_1
netto dell'assegno unico familiare, da corrispondersi per l'intero in favore della madre -, da versarsi entro il 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore.
Compensa tra le parti le spese di lite. 8
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 21.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc. n. 3445/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati: 2
- Dott. AS Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, in materia di modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
, nato a [...] l'[...] Parte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Simonetti, giusta C.F._1 procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Michele Aprile, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio 3
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto una Parte_1
modifica dell'ordinanza n. 9185/2022, pubblicata il 24/05/2022, emessa nell'ambito del procedimento n. R.G. 2040/2021, tra il medesimo e , nella parte relativa CP_1
alla previsione dell'assegno mensile di euro 600,00, posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio delle parti, (nato il [...]), Persona_1 chiedendo una riduzione di tale importo ad euro 250,00. Chiedeva, inoltre, che venisse specificato quali fossero le spese mediche da rimborsare al 50%, atteso che il minore percepiva l'indennità di accompagnamento in ragione della patologia cui era affetto.
Deduceva il ricorrente quale fatto sopravvenuto, a motivo di una riduzione dell'assegno, la nascita di un secondo figlio da altra convivenza, AS, nato a [...] il
30.03.2022, e riconosciuto in data 10.01.2023, con dichiarazione dell'ufficio dello stato civile del comune di Isola di Capo Rizzuto;
relativamente a tale figlio il Tribunale di
Crotone disponeva, con sentenza n. 31/2024, pubblicata il 15/1/2024, oltre ad una regolamentazione dell'affidamento e del diritto di visita, anche l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento del minore versando la somma mensile di euro 400,00, nonchè il 50% delle spese straordinarie. Deduceva, ancora, il ricorrente una diminuzione del suo reddito, rispetto all'epoca in cui era intervenuta l'ordinanza di cui 4
chiedeva la modifica, lavorando attualmente come dipendente, mentre all'epoca svolgeva un'attività imprenditoriale.
Costituitasi in giudizio, la resistente, , contestava i motivi del CP_1
ricorso avanzato dal , affermando che il contributo previsto di euro 600,00 Parte_1
mensili fosse insufficiente per il mantenimento del figlio, posto che, oltre al pagamento delle utenze domestiche, la stessa doveva sostenere un canone mensile di locazione di
Euro 350,00; a causa della grave malattia da cui era affetto il figlio minore, inoltre, non poteva svolgere alcuna attività lavorativa, per la totale dedizione allo stesso, oltre a dover affrontare dei costi rilevanti per i continui ricoveri e cure mediche presso l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma. Chiedeva pertanto il rigetto della pretesa attorea, nonché il riconoscimento del diritto a percepire l'intero importo dell'assegno unico familiare.
All'udienza del 12.05.2025 il ricorrente dichiarava di lavorare come dipendente di un'azienda, dopo un periodo di disoccupazione, e di guadagnare circa
1.100,00/1.200,00 euro al mese, mentre precedentemente era titolare di un'azienda con altro socio, che aveva perso per non aver potuto lavorare nei due anni successivi alla nascita del primo figlio.
La resistente, dal canto suo, dichiarava di non lavorare dal 2020, a causa dei gravi problemi di salute del figlio, il quale era nato prematuro e aveva subìto diversi interventi alla testa, per cui circa tre/quattro volte l'anno doveva recarsi a Roma presso la struttura ospedaliera che lo seguiva.
Dichiarava, inoltre, di dover sostenere un canone di locazione per euro 400,00 mensili, e di percepire un'indennità di invalidità per il figlio di euro 1.100,00 mensili, oltre a ricevere l'aiuto dei suoi familiari.
La ricorrente riferiva anche che il padre non vedeva il figlio da circa un anno, mostrando disinteresse e scarsa collaborazione nei suoi confronti, avendo anche smesso di accompagnarli nei ricoveri a Roma. 5
Ciò premesso, il ricorso in esame appare meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati.
Ed invero, la possibilità di revisione delle condizioni di separazione – e quindi di divorzio - deve trovare fondamento e giustificazione nella sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di pronuncia della sentenza o dell'omologa. Le sentenze di separazione e di divorzio riguardano infatti un rapporto soggetto a mutamenti e sono dotate di autorità, intangibilità e stabilità, solo se le statuizioni rimangono invariate (c.d giudicato rebus sic stantibus) (Cass. 14 settembre 2020 n.
19020, Cass. 1° luglio 2015 n. 13514).
Il suddetto principio è applicabile anche nelle ipotesi di richiesta di modifica delle condizioni stabilite in seno ad un provvedimento che ha già regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie appaiono sussistere delle circostanze sopravvenute tali da giustificare una modifica delle condizioni di cui al predetto provvedimento.
In particolare, si rileva che il riconoscimento del secondo figlio del ricorrente, e il conseguente onere in capo a quest'ultimo di contribuire al suo mantenimento per euro
400,00 mensili, con sentenza del 15.1.2024, integra una circostanza avvenuta in un momento successivo rispetto alla determinazione del contributo per il mantenimento del primo figlio di cui all'ordinanza del 24.05.2022.
E' configurabile altresì una generica diminuzione della capacità reddituale del ricorrente, il quale ha dichiarato che in precedenza era contitolare di un'azienda, e guadagnava circa euro 1.500,00 al mese, mentre adesso percepirebbe circa euro 1.100,00 mensili.
Dalle allegazioni documentali, inoltre, si evince che nel precedente giudizio per la regolamentazione della responsabilità genitoriale il era rimasto contumace, Parte_1 6
per cui l'importo di euro 600,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio, era
CP_ stato determinato sulla base delle dichiarazioni della sulle condizioni reddituali
“agiate” dell'ex convivente, in quanto imprenditore, nonché tenuto conto dei versamenti che il aveva effettuato sin dal momento della cessazione della Parte_1
convivenza.
D'altro canto, appaiono evidenti le difficoltà della resistente ad inserirsi nel mondo del lavoro, stante l'esigenza di un'assistenza continua nei confronti del figlio, per il grave stato di salute del medesimo, affetto da “ritardo psicomotorio e del linguaggio, tetraparesi spastico-distonica, epilessia, ipovisione, deficit delle abilità sensoriali e motorie orali di alimentazione (portatore di PEG) in esiti di ex-prematurità e idrocefalo post-emorragico, portatore di DVP” (cfr. referto ospedaliero in atti), a fronte dell'assenza di collaborazione del padre in tal senso, nonché degli oneri che deve sostenere nell'interesse del figlio, primo fra tutti quello locatizio.
Alla luce di ciò, tenuto conto delle circostanze sopravvenute giustificative della chiesta modifica, unitamente alla rilevata capacità lavorativa del ricorrente, e alle suesposte difficoltà della resistente legate alla malattia del figlio minore, si reputa congruo ridursi l'assegno a carico del , a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1
, nella misura di euro 350,00 mensili, – al netto dell'assegno unico familiare, da Per_1
corrispondersi per l'intero in favore della madre, quale genitore che ha assunto in via esclusiva il compito di cura e di gestione del minore -, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del medesimo.
In riferimento alla richiesta del ricorrente di ottenere una specificazione delle spese mediche che lo stesso è tenuto a rimborsare nella misura del 50%, atteso che il minore percepisce una indennità per il suo stato di salute, la stessa non può ritenersi accoglibile, in difetto di allegazioni e produzioni più specifiche e circostanziate sull'indennità percepita, e sulle spese da essa coperte, essendo gli elementi forniti nel giudizio de quo insufficienti per poter esitare una richiesta in tal senso. 7
Si reputa opportuno invitare, infine, il ricorrente ad essere maggiormente presente nella vita del figlio, apparendo con evidenza un disinteresse del nei Parte_1
riguardi del minore, non tanto sotto il profilo materiale quanto morale ed affettivo, non avendo il suddetto più visto il figlio per un intero anno.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della questione trattata e al tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe a parziale modifica dell'ordinanza di accoglimento n. 9185/2022, pubblicata il
24/05/2022, emessa nell'ambito del procedimento n. R.G. 2040/2021
pone a carico del ricorrente, , l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, per il mantenimento del figlio , un assegno di euro 350,00 - al CP_1 Per_1
netto dell'assegno unico familiare, da corrispondersi per l'intero in favore della madre -, da versarsi entro il 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore.
Compensa tra le parti le spese di lite. 8
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 21.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti