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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 5387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5387 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 13415/2021 e 14078/2021 R.G., aventi ad oggetto: opposizione a precetto promosse da
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._2 entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Ciulla Salvatore ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Catania al Corso delle Province n. 116, giusta procura in atti;
opponenti contro con sede a Milano, via San Prospero 4, codice fiscale e partita IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice P.IVA_1
codice fiscale , a tanto legittimata dalla prima Controparte_2 P.IVA_2 mandataria rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Controparte_3
LA e AR NC ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea 6A/6B, giusta procura in atti;
opposta
********
All'udienza del 5.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni cinquanta per il
1 deposito della comparsa conclusionale e di giorni venti per il deposito della memoria di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Gli odierni giudizi riuniti hanno ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_1
avverso l'atto di precetto del 16.11.2020 con cui Parte_2 Controparte_1 quale cessionaria del credito vantato da ha intimato loro il pagamento della Parte_3 somma di euro 18.178,62, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 5515/2018 emesso dal Tribunale di Catania.
Nel giudizio iscritto al n. 13415/2021 r.g., ha contestato il diritto di Parte_1 [...]
a procedere ad esecuzione forzata, eccependo: il difetto di legittimazione attiva, la CP_1 nullità del precetto per inefficacia del decreto ingiuntivo, l'illegittimità della somma precettata, la prescrizione della pretesa creditoria.
Nella causa iscritta al n. 14078/2021 r.g., ha eccepito il difetto di Parte_2 legittimazione attiva di e la prescrizione della pretesa creditoria. Controparte_1
Con due distinte comparse di risposta si è costituita e per essa, in qualità di Controparte_1 procuratrice, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, Controparte_2 di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Nel corso del giudizio è stata disposta la riunione delle cause e, con ordinanza del 19.9.2022, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo nei soli confronti di , ai Parte_1 sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. Indi, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 5.5.2025 e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., hanno depositato le comparse conclusionali e (soltanto CP_1
le memorie di replica.
[...]
2. Esposti i fatti, in diritto si ricorda che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. si sostanzia in una domanda di accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione forzata, mediante la quale l'opponente contesta il diritto della parte istante ad agire in via esecutiva.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla
2 formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. 22090/2021).
Nel caso di specie, il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata azione esecutiva è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 5515/2018, con cui, in relazione al contratto di finanziamento concluso con è stato ingiunto a Parte_4 Parte_2 il pagamento della somma di euro 16.520,23 ed a , quale
[...] Parte_1 coobbligata, il pagamento della minore somma di euro 13.797,55. Il decreto ingiuntivo non è stato opposto e, con decreto del 23.3.2020, è stato dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 647
c.p.c.
2.1 Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione (comune ad entrambe le cause)
e hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 Parte_2
Controparte_1
Il motivo di opposizione non è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca o - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio i rapporti oggetto di cessione. Nella stessa direzione si pone la recente ordinanza della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405), in cui si ribadisce il carattere insufficiente dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale allorché non contenga gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito e ad affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (in questo senso anche Cass. civ., Sez. I, 20.07.2023, n.
21821).
Nel caso in esame, l'opposta ha depositato in giudizio:
- il contratto di cessione concluso il 5.12.2018 tra e Parte_3 Controparte_1
(doc. 3 comparsa di risposta);
3 - l'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11.12.2018, foglio delle inserzioni n. 143 (doc. 1 comparsa di risposta);
- un estratto dell'elenco dei crediti ceduti da a contenente il Parte_3 CP_1 riferimento NDG al contratto concluso con gli odierni opponenti (doc. 4 fascicolo monitorio);
- lo stralcio dei rapporti ceduti autenticato dal notaio (allegato alle note scritte depositate in data 1.4.2022)
La documentazione in oggetto è idonea a fornire la prova, incombente sull'opposta, della titolarità sostanziale del rapporto controverso.
A tal riguardo, il contratto di cessione depositato in atti contiene l'indicazione dei criteri attraverso i quali è possibile individuare con certezza la tipologia di rapporti contrattuali oggetto del trasferimento in questione. Ebbene, anche attraverso lo stralcio dei rapporti ceduti indicante il riferimento NDG al contratto, è possibile affermare che il contratto di finanziamento concluso tra e e sia compreso tra i rapporti Parte_3 Parte_2 Parte_1 coinvolti nella cessione.
2.2 Con il secondo motivo di opposizione – proposto soltanto da – quest'ultima Parte_1 ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto eseguita oltre il termine di efficacia di sessanta giorni di cui all'art. 644 c.p.c.
La doglianza non è fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
“su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce
l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910). Invero la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c. Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il 4 procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (tra le tante, si veda Cass.
3908/2016).
Nel caso di specie, a seguito della notifica, sia pure tardiva, del decreto ingiuntivo, era onere della parte ingiunta proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. ovvero proporre autonomo ricorso al giudice, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo. In mancanza di tali rimedi, deve ritenersi ormai preclusa la possibilità
l'opponente di fare valere il vizio di inefficacia del decreto ingiuntivo, trattandosi di fatto anteriore alla formazione del titolo esecutivo.
2.3 Non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalle opponenti.
Ed invero, laddove l'eccezione in esame si riferisce alla pretesa creditoria fondata sul contratto di finanziamento, rimane preclusa alle debitrici la possibilità di fare valere la prescrizione, trattandosi di fatto anteriore alla formazione del titolo giudiziale.
Laddove, invece, si ritenesse che l'eccezione di prescrizione riguardi l'esercizio dell'azione esecutiva, l'eccezione non è fondata, atteso che, a seguito della formazione del titolo esecutivo
(2018), l'azione esecutiva è stata tempestivamente proposta nel termine decennale.
2.4 É fondato e merita accoglimento, invece, il motivo di opposizione sollevato soltanto da relativo all'inesatta determinazione della somma intimata nell'atto di precetto. Parte_1
Giova rilevare che l'opposta ha sin da subito ammesso l'errore, consistente nel fatto che il precetto nei confronti di avrebbe dovuto prevedere l'intimazione della minore Parte_1 somma di euro 13.797,55 a titolo di sorte capitale, in luogo della somma di euro 16.520,23.
Pertanto, ferme restando le altre voci indicate nel precetto (a titolo di spese e compensi maturati), sussiste il diritto di a procedere esecutivamente nei confronti di Controparte_1
limitatamente all'importo di euro 15.455,94, oltre interessi legali (in luogo Parte_1 dell'originaria somma di euro 18.178,62).
3. Per quanto sopra, l'opposizione a precetto proposta da va rigettata Parte_2 mentre l'opposizione proposta da va parzialmente accolta e, per l'effetto, va Parte_1 dichiarata la sussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 limitatamente alla somma di euro 15.455,94, oltre interessi legali.
5 4. Le spese di lite, stante il parziale accoglimento della sola opposizione proposta da Parte_1
(comunque debitrice di una somma di poco inferiore a quella precettata), vanno
[...] compensate in ragione di un quarto e, per i restanti tre quarti, vanno poste a carico delle opponenti.
Esse vanno determinate, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi processuali di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la ridotta complessità della controversia e l'esigua attività processuale.
L'importo di euro 2.538,50 va aumentato del venti percento per la riunione delle cause;
la somma ottenuta, pari ad euro 3.046,20, va compensata per un quarto, sicché le opponenti vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 2.284,65 in favore di
[...]
oltre spese generali, iva e c.p.a. CP_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nelle cause riunite iscritte ai nn. 13415/2021
e 14078/2021 r.g., , disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE
RIGETTA l'opposizione proposta da parzialmente l'opposizione a Parte_2 precetto proposta da e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del diritto di Parte_1
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della predetta limitatamente Controparte_1 alla somma di euro 15.455,94, oltre interessi legali dalla notifica del precetto;
RIGETTA l'opposizione a precetto proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
CP_1
AN e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese processuali nei confronti di che liquida in euro 2.284,65, oltre spese Controparte_1 generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 6 novembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 13415/2021 e 14078/2021 R.G., aventi ad oggetto: opposizione a precetto promosse da
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._2 entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Ciulla Salvatore ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Catania al Corso delle Province n. 116, giusta procura in atti;
opponenti contro con sede a Milano, via San Prospero 4, codice fiscale e partita IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice P.IVA_1
codice fiscale , a tanto legittimata dalla prima Controparte_2 P.IVA_2 mandataria rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Controparte_3
LA e AR NC ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea 6A/6B, giusta procura in atti;
opposta
********
All'udienza del 5.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni cinquanta per il
1 deposito della comparsa conclusionale e di giorni venti per il deposito della memoria di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Gli odierni giudizi riuniti hanno ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_1
avverso l'atto di precetto del 16.11.2020 con cui Parte_2 Controparte_1 quale cessionaria del credito vantato da ha intimato loro il pagamento della Parte_3 somma di euro 18.178,62, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 5515/2018 emesso dal Tribunale di Catania.
Nel giudizio iscritto al n. 13415/2021 r.g., ha contestato il diritto di Parte_1 [...]
a procedere ad esecuzione forzata, eccependo: il difetto di legittimazione attiva, la CP_1 nullità del precetto per inefficacia del decreto ingiuntivo, l'illegittimità della somma precettata, la prescrizione della pretesa creditoria.
Nella causa iscritta al n. 14078/2021 r.g., ha eccepito il difetto di Parte_2 legittimazione attiva di e la prescrizione della pretesa creditoria. Controparte_1
Con due distinte comparse di risposta si è costituita e per essa, in qualità di Controparte_1 procuratrice, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, Controparte_2 di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Nel corso del giudizio è stata disposta la riunione delle cause e, con ordinanza del 19.9.2022, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo nei soli confronti di , ai Parte_1 sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. Indi, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 5.5.2025 e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., hanno depositato le comparse conclusionali e (soltanto CP_1
le memorie di replica.
[...]
2. Esposti i fatti, in diritto si ricorda che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. si sostanzia in una domanda di accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione forzata, mediante la quale l'opponente contesta il diritto della parte istante ad agire in via esecutiva.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla
2 formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. 22090/2021).
Nel caso di specie, il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata azione esecutiva è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 5515/2018, con cui, in relazione al contratto di finanziamento concluso con è stato ingiunto a Parte_4 Parte_2 il pagamento della somma di euro 16.520,23 ed a , quale
[...] Parte_1 coobbligata, il pagamento della minore somma di euro 13.797,55. Il decreto ingiuntivo non è stato opposto e, con decreto del 23.3.2020, è stato dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 647
c.p.c.
2.1 Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione (comune ad entrambe le cause)
e hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 Parte_2
Controparte_1
Il motivo di opposizione non è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca o - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio i rapporti oggetto di cessione. Nella stessa direzione si pone la recente ordinanza della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405), in cui si ribadisce il carattere insufficiente dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale allorché non contenga gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito e ad affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (in questo senso anche Cass. civ., Sez. I, 20.07.2023, n.
21821).
Nel caso in esame, l'opposta ha depositato in giudizio:
- il contratto di cessione concluso il 5.12.2018 tra e Parte_3 Controparte_1
(doc. 3 comparsa di risposta);
3 - l'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11.12.2018, foglio delle inserzioni n. 143 (doc. 1 comparsa di risposta);
- un estratto dell'elenco dei crediti ceduti da a contenente il Parte_3 CP_1 riferimento NDG al contratto concluso con gli odierni opponenti (doc. 4 fascicolo monitorio);
- lo stralcio dei rapporti ceduti autenticato dal notaio (allegato alle note scritte depositate in data 1.4.2022)
La documentazione in oggetto è idonea a fornire la prova, incombente sull'opposta, della titolarità sostanziale del rapporto controverso.
A tal riguardo, il contratto di cessione depositato in atti contiene l'indicazione dei criteri attraverso i quali è possibile individuare con certezza la tipologia di rapporti contrattuali oggetto del trasferimento in questione. Ebbene, anche attraverso lo stralcio dei rapporti ceduti indicante il riferimento NDG al contratto, è possibile affermare che il contratto di finanziamento concluso tra e e sia compreso tra i rapporti Parte_3 Parte_2 Parte_1 coinvolti nella cessione.
2.2 Con il secondo motivo di opposizione – proposto soltanto da – quest'ultima Parte_1 ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto eseguita oltre il termine di efficacia di sessanta giorni di cui all'art. 644 c.p.c.
La doglianza non è fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
“su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce
l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910). Invero la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c. Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il 4 procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (tra le tante, si veda Cass.
3908/2016).
Nel caso di specie, a seguito della notifica, sia pure tardiva, del decreto ingiuntivo, era onere della parte ingiunta proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. ovvero proporre autonomo ricorso al giudice, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo. In mancanza di tali rimedi, deve ritenersi ormai preclusa la possibilità
l'opponente di fare valere il vizio di inefficacia del decreto ingiuntivo, trattandosi di fatto anteriore alla formazione del titolo esecutivo.
2.3 Non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalle opponenti.
Ed invero, laddove l'eccezione in esame si riferisce alla pretesa creditoria fondata sul contratto di finanziamento, rimane preclusa alle debitrici la possibilità di fare valere la prescrizione, trattandosi di fatto anteriore alla formazione del titolo giudiziale.
Laddove, invece, si ritenesse che l'eccezione di prescrizione riguardi l'esercizio dell'azione esecutiva, l'eccezione non è fondata, atteso che, a seguito della formazione del titolo esecutivo
(2018), l'azione esecutiva è stata tempestivamente proposta nel termine decennale.
2.4 É fondato e merita accoglimento, invece, il motivo di opposizione sollevato soltanto da relativo all'inesatta determinazione della somma intimata nell'atto di precetto. Parte_1
Giova rilevare che l'opposta ha sin da subito ammesso l'errore, consistente nel fatto che il precetto nei confronti di avrebbe dovuto prevedere l'intimazione della minore Parte_1 somma di euro 13.797,55 a titolo di sorte capitale, in luogo della somma di euro 16.520,23.
Pertanto, ferme restando le altre voci indicate nel precetto (a titolo di spese e compensi maturati), sussiste il diritto di a procedere esecutivamente nei confronti di Controparte_1
limitatamente all'importo di euro 15.455,94, oltre interessi legali (in luogo Parte_1 dell'originaria somma di euro 18.178,62).
3. Per quanto sopra, l'opposizione a precetto proposta da va rigettata Parte_2 mentre l'opposizione proposta da va parzialmente accolta e, per l'effetto, va Parte_1 dichiarata la sussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 limitatamente alla somma di euro 15.455,94, oltre interessi legali.
5 4. Le spese di lite, stante il parziale accoglimento della sola opposizione proposta da Parte_1
(comunque debitrice di una somma di poco inferiore a quella precettata), vanno
[...] compensate in ragione di un quarto e, per i restanti tre quarti, vanno poste a carico delle opponenti.
Esse vanno determinate, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi processuali di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la ridotta complessità della controversia e l'esigua attività processuale.
L'importo di euro 2.538,50 va aumentato del venti percento per la riunione delle cause;
la somma ottenuta, pari ad euro 3.046,20, va compensata per un quarto, sicché le opponenti vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 2.284,65 in favore di
[...]
oltre spese generali, iva e c.p.a. CP_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nelle cause riunite iscritte ai nn. 13415/2021
e 14078/2021 r.g., , disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE
RIGETTA l'opposizione proposta da parzialmente l'opposizione a Parte_2 precetto proposta da e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del diritto di Parte_1
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della predetta limitatamente Controparte_1 alla somma di euro 15.455,94, oltre interessi legali dalla notifica del precetto;
RIGETTA l'opposizione a precetto proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
CP_1
AN e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese processuali nei confronti di che liquida in euro 2.284,65, oltre spese Controparte_1 generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 6 novembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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