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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22779 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22779/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. PELLEGRINI VERONICA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Sarezzo piazza Cesare Battisti n. 24
e
(c.f. ), con l'avv. PELLEGRINI Parte_2 C.F._2
VERONICA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sarezzo piazza Cesare
Battisti n. 24
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 24.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«- in via principale: - dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1
, in data 30/04/1988 a Simbario (CZ) e trascritto presso il Comune di Simbario Parte_2 al n. 1, Parte I, anno 1988, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di Simbario (CZ) di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
Spese legali compensate tra le parti (il 50% di competenza della sig.ra a carico dello Stato per Pt_1
ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato).»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso datato il 25.11.2024, e proponevano Parte_1 Parte_2
domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Simbario (VV) il 30.4.1988, da cui era nata la figlia il 12.11.1990, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data Per_1
17.4.2007 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 19.4.2007 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2007), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato in Simbario (VV) il 30.4.1988, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1988, parte I^, n. 1;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22779/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. PELLEGRINI VERONICA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Sarezzo piazza Cesare Battisti n. 24
e
(c.f. ), con l'avv. PELLEGRINI Parte_2 C.F._2
VERONICA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sarezzo piazza Cesare
Battisti n. 24
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 24.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«- in via principale: - dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1
, in data 30/04/1988 a Simbario (CZ) e trascritto presso il Comune di Simbario Parte_2 al n. 1, Parte I, anno 1988, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di Simbario (CZ) di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
Spese legali compensate tra le parti (il 50% di competenza della sig.ra a carico dello Stato per Pt_1
ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato).»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso datato il 25.11.2024, e proponevano Parte_1 Parte_2
domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Simbario (VV) il 30.4.1988, da cui era nata la figlia il 12.11.1990, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data Per_1
17.4.2007 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 19.4.2007 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2007), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato in Simbario (VV) il 30.4.1988, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1988, parte I^, n. 1;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.