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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/07/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 166/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18 gennaio 2025 avente per oggetto “separazione personale” da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Via Parte_1 C.F._1
E. Costa, 43, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Mascia (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce al ricorso con foglio separato,
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Alghero, via Parte_2 C.F._3
Sassari, 6, presso e nello studio dell'Avv. Piera Veronese (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce al ricorso con foglio separato,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18 gennaio 2025, personalmente sottoscritto contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 2) i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
provvederanno all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento dei medesimi;
3) i figli manterranno la residenza presso la casa familiare dove continuerà a vivere la signora Pt_1
e vivranno con i genitori con tempi ugualmente ripartiti secondo le modalità di seguito indicate:
- dal lunedì al venerdì il padre accompagnerà i figli a scuola e la madre andrà a riprenderli al termine delle lezioni;
- nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì i minori pernotteranno con il padre, presso la sua abitazione, che li prenderà dall'abitazione della madre alle 16. Il martedì, giovedì e sabato pernotteranno con la madre. Il sabato mattina staranno con il padre. Le domeniche, alternativamente,
i minori staranno rispettivamente con il padre o con la madre;
- durante le vacanze natalizie e quelle pasquali i minori staranno con i genitori secondo il criterio dell'alternanza e comunque tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio;
- i bambini staranno con ciascun genitore continuativamente nei periodi di ferie che di volta in volta verranno concessi agli stessi;
- i genitori provvederanno ciascuno al mantenimento dei figli rispondendo alle esigenze di essi nei periodi in cui questi si troveranno collocati presso gli stessi. I genitori, inoltre, sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si riterranno necessarie,
- l'assegno di € 500,00 mensili di cui è titolare a titolo di accompagnamento e di € 200,00 Per_1
mensili per L. 20/97 sarà percepito dalla madre;
- l'assegno unico erogato per entrambi i figli, attualmente di € 580,00 complessivi, verrà diviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4) Tenuto conto che l'affidamento congiunto di e prevede tempi di permanenza Per_1 Per_2
ugualmente ripartiti presso ciascun genitore le parti convengono che il signor Parte_2 corrisponderà mensilmente alla signora la somma complessiva di € 200,00 a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento di entrambi figli.
5) I ricorrenti si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni variazione della abituale dimora/residenza e prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio”.
All'udienza del 15.07.2025, i coniugi comparsi personalmente, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate ed hanno pagina 2 di 4 dichiarato: “che la regolamentazione proposta si protrae da due anni senza che vi sia mai stato problemi. I procuratori delle parti insistono nel ricorso dando atto che la collocazione dei figli è quasi paritaria e che il sta percependo la minor somma di € 1.087,00”. Parte_2
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile ad Alghero (SS) Parte_1 Parte_2
in data 24.09.2016, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 57, Parte I, anno 2016, con il regime della separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli il Per_1
06.01.2014 e il 06.08.2017, entrambi minori di età. Per_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in C.F._1
Alghero, via G. Mazzini, 257 e (C.F. ) Parte_2 C.F._3
nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in [...], che hanno contratto matrimonio civile ad Alghero (SS) in data 24.09.2016, atto regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Alghero (SS) al n. 57, Parte I, anno 2016, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Alghero (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 2) Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18 gennaio 2025 avente per oggetto “separazione personale” da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Via Parte_1 C.F._1
E. Costa, 43, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Mascia (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce al ricorso con foglio separato,
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Alghero, via Parte_2 C.F._3
Sassari, 6, presso e nello studio dell'Avv. Piera Veronese (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce al ricorso con foglio separato,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18 gennaio 2025, personalmente sottoscritto contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 2) i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
provvederanno all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento dei medesimi;
3) i figli manterranno la residenza presso la casa familiare dove continuerà a vivere la signora Pt_1
e vivranno con i genitori con tempi ugualmente ripartiti secondo le modalità di seguito indicate:
- dal lunedì al venerdì il padre accompagnerà i figli a scuola e la madre andrà a riprenderli al termine delle lezioni;
- nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì i minori pernotteranno con il padre, presso la sua abitazione, che li prenderà dall'abitazione della madre alle 16. Il martedì, giovedì e sabato pernotteranno con la madre. Il sabato mattina staranno con il padre. Le domeniche, alternativamente,
i minori staranno rispettivamente con il padre o con la madre;
- durante le vacanze natalizie e quelle pasquali i minori staranno con i genitori secondo il criterio dell'alternanza e comunque tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio;
- i bambini staranno con ciascun genitore continuativamente nei periodi di ferie che di volta in volta verranno concessi agli stessi;
- i genitori provvederanno ciascuno al mantenimento dei figli rispondendo alle esigenze di essi nei periodi in cui questi si troveranno collocati presso gli stessi. I genitori, inoltre, sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si riterranno necessarie,
- l'assegno di € 500,00 mensili di cui è titolare a titolo di accompagnamento e di € 200,00 Per_1
mensili per L. 20/97 sarà percepito dalla madre;
- l'assegno unico erogato per entrambi i figli, attualmente di € 580,00 complessivi, verrà diviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4) Tenuto conto che l'affidamento congiunto di e prevede tempi di permanenza Per_1 Per_2
ugualmente ripartiti presso ciascun genitore le parti convengono che il signor Parte_2 corrisponderà mensilmente alla signora la somma complessiva di € 200,00 a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento di entrambi figli.
5) I ricorrenti si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni variazione della abituale dimora/residenza e prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio”.
All'udienza del 15.07.2025, i coniugi comparsi personalmente, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate ed hanno pagina 2 di 4 dichiarato: “che la regolamentazione proposta si protrae da due anni senza che vi sia mai stato problemi. I procuratori delle parti insistono nel ricorso dando atto che la collocazione dei figli è quasi paritaria e che il sta percependo la minor somma di € 1.087,00”. Parte_2
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile ad Alghero (SS) Parte_1 Parte_2
in data 24.09.2016, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 57, Parte I, anno 2016, con il regime della separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli il Per_1
06.01.2014 e il 06.08.2017, entrambi minori di età. Per_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in C.F._1
Alghero, via G. Mazzini, 257 e (C.F. ) Parte_2 C.F._3
nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in [...], che hanno contratto matrimonio civile ad Alghero (SS) in data 24.09.2016, atto regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Alghero (SS) al n. 57, Parte I, anno 2016, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Alghero (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 2) Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisabetta Carta
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