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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7788/24 promossa da:
nata in [...]-Brasile), in data 25 Ottobre Parte_1
1995 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino la ricorrente sopra indicati hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto:
-di essere discendente di nato il [...], in [...], nel Persona_1
Comune di Paesana, Provincia di CU, figlio legittimo di e di Persona_2 [...]
; Per_3
-che in data 04 Marzo 1926, in San Paolo (SP-Brasile), il signor Persona_1 contraeva matrimonio con la signora , figlia di cittadini Italiani, e dall'unione Persona_4 coniugale tra il signor e la signora nasceva in San Paolo Persona_1 Persona_4
(SP-Brasile), in data 24 Novembre 1928, il signor Persona_5
-che in data 16 Settembre 1952, in San Paolo (SP-Brasile), il signor Persona_5 contraeva matrimonio con la signora e dall'unione coniugale nasceva in Persona_6
Taubaté (SP-Brasile), in data 09 Dicembre 1966, il signor Parte_2
pagina 1 di 4 -che in data 16 Luglio 1994, in Pindamonhangaba (SP-Brasile), il signor Parte_2 contraeva matrimonio con la signora e dall'unione coniugale tra il Persona_7 signor e la signora , nasceva in Parte_2 Persona_8
Conceição da Barra (ES-Brasile), in data 25 Ottobre 1995, la signora Parte_1
odierna ricorrente.
[...]
Il non si è costituito. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_2 citato e non comparso. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza del 8.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
Venendo al merito, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico della ricorrente la predetta fa valere il diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dal bisnonno per linea paterna nato il [...], in [...], nel Comune di Paesana, Provincia di Persona_1
CU (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il nonno figlio dell'avo sopra indicato e poi Persona_5 attraverso il padre della ricorrente Parte_2
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dai docc. 11 e 12 depositati relativo al sito del Consolato generale a Pt_3
San Paolo sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato Generale a San Paolo ha rifiutato la domanda della ricorrente;
Pt_3 dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a San Parte_4
Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in pagina 2 di 4 cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dalla ricorrente. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, la ricorrente fa discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il bisnonno per linea paterna era Persona_1 cittadino italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1895 coniugatosi in e trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era il signor nonno Persona_5 della ricorrente, ovvero nato il [...], (figlio di Persona_5
) e che la discendenza è proseguita tramite il padre Persona_9 della ricorrente Parte_2
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_1 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che il bisnonno della ricorrente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione (CNN). Lo stesso, inoltre, non risulta essere stato mai presente all'interno delle liste elettorali brasiliane, come si evince dalla copia del certificato negativo elettorale in atti. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio nato il 24 Persona_5
Novembre 1928. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, Persona_1 in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (1865), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva infatti il 24 Novembre 1928 in Brasile. Persona_5
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in pagina 3 di 4 vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana Persona_1 al proprio figlio. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 23.5.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7788/24 promossa da:
nata in [...]-Brasile), in data 25 Ottobre Parte_1
1995 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino la ricorrente sopra indicati hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto:
-di essere discendente di nato il [...], in [...], nel Persona_1
Comune di Paesana, Provincia di CU, figlio legittimo di e di Persona_2 [...]
; Per_3
-che in data 04 Marzo 1926, in San Paolo (SP-Brasile), il signor Persona_1 contraeva matrimonio con la signora , figlia di cittadini Italiani, e dall'unione Persona_4 coniugale tra il signor e la signora nasceva in San Paolo Persona_1 Persona_4
(SP-Brasile), in data 24 Novembre 1928, il signor Persona_5
-che in data 16 Settembre 1952, in San Paolo (SP-Brasile), il signor Persona_5 contraeva matrimonio con la signora e dall'unione coniugale nasceva in Persona_6
Taubaté (SP-Brasile), in data 09 Dicembre 1966, il signor Parte_2
pagina 1 di 4 -che in data 16 Luglio 1994, in Pindamonhangaba (SP-Brasile), il signor Parte_2 contraeva matrimonio con la signora e dall'unione coniugale tra il Persona_7 signor e la signora , nasceva in Parte_2 Persona_8
Conceição da Barra (ES-Brasile), in data 25 Ottobre 1995, la signora Parte_1
odierna ricorrente.
[...]
Il non si è costituito. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_2 citato e non comparso. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza del 8.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
Venendo al merito, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico della ricorrente la predetta fa valere il diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dal bisnonno per linea paterna nato il [...], in [...], nel Comune di Paesana, Provincia di Persona_1
CU (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il nonno figlio dell'avo sopra indicato e poi Persona_5 attraverso il padre della ricorrente Parte_2
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dai docc. 11 e 12 depositati relativo al sito del Consolato generale a Pt_3
San Paolo sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato Generale a San Paolo ha rifiutato la domanda della ricorrente;
Pt_3 dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a San Parte_4
Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in pagina 2 di 4 cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dalla ricorrente. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, la ricorrente fa discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il bisnonno per linea paterna era Persona_1 cittadino italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1895 coniugatosi in e trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era il signor nonno Persona_5 della ricorrente, ovvero nato il [...], (figlio di Persona_5
) e che la discendenza è proseguita tramite il padre Persona_9 della ricorrente Parte_2
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_1 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che il bisnonno della ricorrente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione (CNN). Lo stesso, inoltre, non risulta essere stato mai presente all'interno delle liste elettorali brasiliane, come si evince dalla copia del certificato negativo elettorale in atti. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio nato il 24 Persona_5
Novembre 1928. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, Persona_1 in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (1865), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva infatti il 24 Novembre 1928 in Brasile. Persona_5
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in pagina 3 di 4 vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana Persona_1 al proprio figlio. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 23.5.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 4 di 4