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Sentenza 24 novembre 2024
Sentenza 24 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/11/2024, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice, Annalisa Giusti
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per i ricorrenti l'avv. PAGLIACCI ANTONIO per CP_1
l'avv TORRETTI MIKOL
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
decide come da allegata sentenza da considerarsi parte integrante del presente verbale
Si comunichi
Ascoli Piceno, 24.11.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4/2024 promossa da:
, con sede legale in Amatrice (RI) Frazione SS. Lorenzo e Parte_1
Flaviano snc partita iva in persona del legale rappresentante pro tempore il sig. P.IVA_1
, nato il [...], in [...] e residente in [...]
Toscanini, 11 (c.f. ) nonché il sig. , nato il [...], in CodiceFiscale_1 Controparte_2
Ascoli Piceno e residente in [...] (c.f. C.F._1
) personalmente rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Pagliacci
[...]
Ricorrenti
Contro
ente liquidatore designato da DGRM n.1718 del 19.12.2022 e dalla L.R. 19/2022 – in CP_1 persona del Dott. quale Direttore Generale dell'AST di Ancona e in qualità di Controparte_3
Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della ex domiciliato per la carica CP_4 presso la sede dell'Azienda, in Via Cristoforo Colombo n. 106, cod. fisc. e partita IVA n. CP_1
, in qualità di legale rappresentante p.t. dell'azienda e della gestione liquidatoria, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mikol Torretti del Foro di Fermo
Resistente
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 22.11.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato ,la ed il signor Parte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio l' quale ente gestore della gestione liquidatoria ex CP_1 CP_4 ed impugnavano l'ordinanza ingiunzione nr. 117 del 18.10.2023 prot. Nr. 39053 per la somma di €
pagina 2 di 6 1.957,54 di cui € 433,00 per la violazione prevista dell'art. 31 del DPR n 320/1954 sanzionata dall'art. 6 co 3 della Legge n. 218/1988 ed € 1.500,00 per la violazione prevista dell'art. 18 del REG.CE n.
178/2002 sanzionata dall'art. 2 del D.LGS n. 190/2006 ed € 24,54 per spese di notifica, deducendo che la stessa era stata emessa in maniera illegittima in quanto:
– era tardiva la notifica del verbale di accertamento;
– il sig. quale veterinario è autorizzato al trasporto di animali vivi, senza la documentazione CP_2
prevista per legge;
– la quantificazione della sanzione violava l'art. 8 della Legge 689/1981.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:” "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito in via principale annullare l'ordinanza ingiunzione dell' di nr. 117 Controparte_5 CP_1
del 18.10.2023 prot. Nr. 39053 notificata il 30.11.2023 ed il presupposto verbale di accertamento nr.
03/2020 del 24.8.2020 redatto dal Dipartimento di Prevenzione AV nr. 5 – UOC Sanità Animale di
Ascoli Piceno sia in via formale per la nullità della sua notificazione ovvero per la mancata immediata contestazione e notificazione della contravvenzione sia per la violazione del disposto dell'art. 8 della L. nr. 689/1981; sia nel merito per la mancanza dei presupposti;
in via subordinata per l'illegittima applicazione delle spese di notifica;
infine per mero tuziorismo difensivo, nel caso di conferma della violazione e quindi dell'ordinanza si richiede l'applicazione del minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento, con vittoria in ogni caso delle spese e delle competenze di lite”.
Si costituiva l'Ast di Ancona che, affermando la correttezza del procedimento che ha condotto all'ordinanza ingiunzione che ci occupa, la correttezza degli accertamenti effettuati dagli organi preposti oltre che la piena congruità della sanzione applicata, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 22.11.2024 per la discussione e, all'esito, era depositata la presente pronuncia mediante “consolle del magistrato”.
Esaminando innanzitutto il motivo di opposizione concernente la tempestività della notifica dell'atto impugnato, va osservato che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato pagina 3 di 6 tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (per tutte:
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683-01; conf. da Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
3712 del 2024).
Ciò posto, per "acquisizione informativa" deve intendersi l'inizio dell'istruttoria: è da questo momento, fino alla contestazione dell'irregolarità dei comportamenti, che il giudice del merito può/deve controllare eventuali ingiustificati ritardi, superfluità (da valutarsi ex ante, restando irrilevante la loro inutilità ex post) delle istruttorie, disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi, inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 17673 del 31/05/2022, Rv. 664896-01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21171 del
08/08/2019, Rv. 655194-02). In questo senso deve essere interpretato il principio sopra richiamato per cui: "il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo".
(Cassazione civile sez. II, 11/09/2024, (ud. 17/04/2024, dep. 11/09/2024), n.24401) In altri termini,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita.
In definitiva, compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento
(Sez. 2, Sentenza n. 26734 del 13/12/2011), mentre spetta all'autorità competente stabilire il momento di avvio dell'istruttoria; ragionando diversamente, si trasformerebbe il giudizio sulle sanzioni conseguenti le irregolarità accertate in un giudizio di valutazione sulla diligenza e congruità dell'attività istruttoria svolta dall'Autorità accertatrice.
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, non essendovi necessità alcuna, ai fini della completezza dell'accertamento, di effettuare ulteriori controlli o verifiche, ben potendo i fatti acquisiti pagina 4 di 6 il giorno 18.5.2020 essere tradotti in accertamento già a quella data, andrà dichiarata sussistente la violazione del termine di cui al II comma dell'art. 14 c. l. 689/90, avendo l'amministrazione, senza giustificato motivo, notificato il verbale dell'accertamento oltre i 90 giorni prescritti dalla legge.
In particolare, si legge nel verbale, che il giorno 18.5.2020 – a seguito del controllo fisico degli animali
- gli accertatori verificavano il trasporto di animali ( 3 suini) in assenza della prescritta dichiarazione di provenienza
Si tratta, dunque, di dati oggettivi acquisiti dagli organi accertatori che non abbisognavano di alcuna valutazione o di alcun successivo approfondimento istruttorio.
D'altro canto, sul punto, l'amministrazione resistente non ha nemmeno allegato i successivi accertamenti e controlli resisi necessari con la conseguenza che deve ritenersi – come pure chiaramente evincibile dal verbale – che già alla data del 18.5.2020 l'amministrazione fosse in possesso di tutti gli elementi per poter elevare le sanzioni che ci occupano, stante l'oggettiva rilevanza dei fatti accertati a seguito dei controlli (sugli animali e in ufficio) in data 18.5.2020.
Ne discende che la notifica del verbale, avvenuta in data 24.8.2020 (cfr relate prodotte dalla resistente) deve ritenersi tardiva, non essendo stato rispettato il termine perentorio di cui all'art. 14 l. 689/90 per la notifica dell'accertamento, con la conseguenza che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione” andrà dichiarata estinta con conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate (bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 4/24, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Annulla l'ordinanza ingiunzione;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 1100,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge.
pagina 5 di 6 Ascoli Piceno, 24 novembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice, Annalisa Giusti
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per i ricorrenti l'avv. PAGLIACCI ANTONIO per CP_1
l'avv TORRETTI MIKOL
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
decide come da allegata sentenza da considerarsi parte integrante del presente verbale
Si comunichi
Ascoli Piceno, 24.11.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4/2024 promossa da:
, con sede legale in Amatrice (RI) Frazione SS. Lorenzo e Parte_1
Flaviano snc partita iva in persona del legale rappresentante pro tempore il sig. P.IVA_1
, nato il [...], in [...] e residente in [...]
Toscanini, 11 (c.f. ) nonché il sig. , nato il [...], in CodiceFiscale_1 Controparte_2
Ascoli Piceno e residente in [...] (c.f. C.F._1
) personalmente rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Pagliacci
[...]
Ricorrenti
Contro
ente liquidatore designato da DGRM n.1718 del 19.12.2022 e dalla L.R. 19/2022 – in CP_1 persona del Dott. quale Direttore Generale dell'AST di Ancona e in qualità di Controparte_3
Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della ex domiciliato per la carica CP_4 presso la sede dell'Azienda, in Via Cristoforo Colombo n. 106, cod. fisc. e partita IVA n. CP_1
, in qualità di legale rappresentante p.t. dell'azienda e della gestione liquidatoria, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mikol Torretti del Foro di Fermo
Resistente
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 22.11.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato ,la ed il signor Parte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio l' quale ente gestore della gestione liquidatoria ex CP_1 CP_4 ed impugnavano l'ordinanza ingiunzione nr. 117 del 18.10.2023 prot. Nr. 39053 per la somma di €
pagina 2 di 6 1.957,54 di cui € 433,00 per la violazione prevista dell'art. 31 del DPR n 320/1954 sanzionata dall'art. 6 co 3 della Legge n. 218/1988 ed € 1.500,00 per la violazione prevista dell'art. 18 del REG.CE n.
178/2002 sanzionata dall'art. 2 del D.LGS n. 190/2006 ed € 24,54 per spese di notifica, deducendo che la stessa era stata emessa in maniera illegittima in quanto:
– era tardiva la notifica del verbale di accertamento;
– il sig. quale veterinario è autorizzato al trasporto di animali vivi, senza la documentazione CP_2
prevista per legge;
– la quantificazione della sanzione violava l'art. 8 della Legge 689/1981.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:” "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito in via principale annullare l'ordinanza ingiunzione dell' di nr. 117 Controparte_5 CP_1
del 18.10.2023 prot. Nr. 39053 notificata il 30.11.2023 ed il presupposto verbale di accertamento nr.
03/2020 del 24.8.2020 redatto dal Dipartimento di Prevenzione AV nr. 5 – UOC Sanità Animale di
Ascoli Piceno sia in via formale per la nullità della sua notificazione ovvero per la mancata immediata contestazione e notificazione della contravvenzione sia per la violazione del disposto dell'art. 8 della L. nr. 689/1981; sia nel merito per la mancanza dei presupposti;
in via subordinata per l'illegittima applicazione delle spese di notifica;
infine per mero tuziorismo difensivo, nel caso di conferma della violazione e quindi dell'ordinanza si richiede l'applicazione del minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento, con vittoria in ogni caso delle spese e delle competenze di lite”.
Si costituiva l'Ast di Ancona che, affermando la correttezza del procedimento che ha condotto all'ordinanza ingiunzione che ci occupa, la correttezza degli accertamenti effettuati dagli organi preposti oltre che la piena congruità della sanzione applicata, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 22.11.2024 per la discussione e, all'esito, era depositata la presente pronuncia mediante “consolle del magistrato”.
Esaminando innanzitutto il motivo di opposizione concernente la tempestività della notifica dell'atto impugnato, va osservato che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato pagina 3 di 6 tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (per tutte:
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683-01; conf. da Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
3712 del 2024).
Ciò posto, per "acquisizione informativa" deve intendersi l'inizio dell'istruttoria: è da questo momento, fino alla contestazione dell'irregolarità dei comportamenti, che il giudice del merito può/deve controllare eventuali ingiustificati ritardi, superfluità (da valutarsi ex ante, restando irrilevante la loro inutilità ex post) delle istruttorie, disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi, inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 17673 del 31/05/2022, Rv. 664896-01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21171 del
08/08/2019, Rv. 655194-02). In questo senso deve essere interpretato il principio sopra richiamato per cui: "il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo".
(Cassazione civile sez. II, 11/09/2024, (ud. 17/04/2024, dep. 11/09/2024), n.24401) In altri termini,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita.
In definitiva, compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento
(Sez. 2, Sentenza n. 26734 del 13/12/2011), mentre spetta all'autorità competente stabilire il momento di avvio dell'istruttoria; ragionando diversamente, si trasformerebbe il giudizio sulle sanzioni conseguenti le irregolarità accertate in un giudizio di valutazione sulla diligenza e congruità dell'attività istruttoria svolta dall'Autorità accertatrice.
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, non essendovi necessità alcuna, ai fini della completezza dell'accertamento, di effettuare ulteriori controlli o verifiche, ben potendo i fatti acquisiti pagina 4 di 6 il giorno 18.5.2020 essere tradotti in accertamento già a quella data, andrà dichiarata sussistente la violazione del termine di cui al II comma dell'art. 14 c. l. 689/90, avendo l'amministrazione, senza giustificato motivo, notificato il verbale dell'accertamento oltre i 90 giorni prescritti dalla legge.
In particolare, si legge nel verbale, che il giorno 18.5.2020 – a seguito del controllo fisico degli animali
- gli accertatori verificavano il trasporto di animali ( 3 suini) in assenza della prescritta dichiarazione di provenienza
Si tratta, dunque, di dati oggettivi acquisiti dagli organi accertatori che non abbisognavano di alcuna valutazione o di alcun successivo approfondimento istruttorio.
D'altro canto, sul punto, l'amministrazione resistente non ha nemmeno allegato i successivi accertamenti e controlli resisi necessari con la conseguenza che deve ritenersi – come pure chiaramente evincibile dal verbale – che già alla data del 18.5.2020 l'amministrazione fosse in possesso di tutti gli elementi per poter elevare le sanzioni che ci occupano, stante l'oggettiva rilevanza dei fatti accertati a seguito dei controlli (sugli animali e in ufficio) in data 18.5.2020.
Ne discende che la notifica del verbale, avvenuta in data 24.8.2020 (cfr relate prodotte dalla resistente) deve ritenersi tardiva, non essendo stato rispettato il termine perentorio di cui all'art. 14 l. 689/90 per la notifica dell'accertamento, con la conseguenza che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione” andrà dichiarata estinta con conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate (bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 4/24, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Annulla l'ordinanza ingiunzione;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 1100,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge.
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Il Giudice dott. Annalisa Giusti
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