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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 513/2020 CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 513/2020 vertente TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Parte_1 C.F._1
BO (C.F.: ) - pec: C.F._2 Email_1
-appellante- CONTRO
(C.F.: ), in proprio e quale procuratore Controparte_1 C.F._3 generale degli eredi del defunto , e;
Persona_1 Controparte_2 Persona_2
-appellati- OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 377/2020 del Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata in data 26.06.2020 nell'ambito del procedimento recante n. 649/2015 R.G.A.C. – notificata in data 10.09.2020 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Persona_1 Controparte_1 convenivano in giudizio e , esponendo Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 di essere comproprietari, in comunione pro indiviso, ciascuno per la quota di un terzo, di un terreno sito nel Comune di Gioia Tauro, censito al Catasto Terreni al foglio 30, particelle nn. 1890 e 1892, pervenuto loro per successione ereditaria ab intestato alla madre , divenuta a sua Persona_3 volta proprietaria del bene in virtù di sentenza di usucapione n. 626/95 del Tribunale di Palmi. Deducevano che il fondo, all'altezza della particella n. 1890, confinava con la proprietà di
[...]
il quale aveva realizzato oltre il confine della propria proprietà, sul terreno degli attori, un Parte_1 manufatto con relativa tettoia, occupando e recintando abusivamente una porzione del compendio immobiliare. Rappresentavano, altresì, che la particella n. 1892 confinava con la proprietà di CP_3
e , i quali, approfittando della loro assenza, avevano arbitrariamente aperto un Controparte_4 varco nel muro posto sul confine e vi avevano collocato una porta di accesso al terreno di loro proprietà e possesso, attuando una illecita limitazione dei diritti dominicali ed uno spoglio violento e clandestino. Per le esposte ragioni, chiedevano al Tribunale l'accertamento dell'abusiva occupazione delle particelle predette, la condanna dei convenuti al rilascio immediato delle stesse libere da persone e cose ed al risarcimento dei danni derivanti dalla privazione del possesso e dell'utilizzazione del bene. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio contestando Parte_1
l'ammissibilità e la fondatezza delle domande attoree e spiegando, a sua volta, domanda riconvenzionale volta a ottenere la dichiarazione di intervenuta usucapione della porzione di terreno adiacente alla propria abitazione, identificata catastalmente al foglio 30, particella 1890 del Comune di Gioia Tauro. Il convenuto eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione ex art. 948 c.c. per difetto di certa identificazione del bene, poiché l'atto introduttivo si limitava a descrivere genericamente il fondo come “all'altezza della particella 1890” e nelle conclusioni si riferiva indistintamente alle particelle 1890 e 1892, senza precisazione di confini, sicché non vi era certezza sull'oggetto della pretesa. Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda per carenza di valido titolo legittimante in capo agli attori, deducendo che la porzione di terreno di cui alla particella 1890 era stata da sempre posseduta, quale pertinenza dell'abitazione, dalla propria famiglia: inizialmente dal padre il quale, sin dal 1980/81, l'aveva coltivata come orto e, dopo la Persona_4 costruzione del fabbricato avvenuta nel 1983, l'aveva destinata a pertinenza della casa di residenza, eseguendovi a proprie spese opere di manutenzione straordinaria, senza rendere conto ad alcuno e in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre trent'anni. Il convenuto affermava, quindi, di essere subentrato nel possesso del fondo al proprio dante causa, così integrando gli elementi richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto per usucapione. Contestava altresì la sentenza di usucapione n. 626/95 del Tribunale di Palmi nella parte in cui dichiarava l'intervenuto acquisto della particella 1890 in favore di , sostenendo che il periodo di possesso accertato coincideva con quello in cui lo Persona_3 stesso era stato esercitato dal padre. Chiedeva preliminarmente lo spostamento dell'udienza per consentire la citazione di comproprietaria del bene e destinataria anch'ella della Controparte_5 domanda riconvenzionale. Nel merito concludeva per il rigetto delle domande ex art. 948 c.c. e di risarcimento danni formulate dagli attori, per l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale con declaratoria di intervenuta usucapione della particella 1890 in suo favore, con conseguente eventuale revoca parziale della sentenza n. 626/95 ed ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria di procedere alle trascrizioni necessarie, nonché per la condanna degli attori alle spese di lite. La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU ed all'udienza del 26.06.2020, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale pronunciava la sentenza n. 377/2020, oggi appellata. Il Tribunale di Palmi con la predetta sentenza, dopo aver proceduto alla separazione del giudizio introdotto nei confronti dei convenuti , che costituendosi avevano formulato una proposta CP_4 conciliativa per l'acquisto della particella 1892 previo pagamento di una somma a titolo di prezzo, esaminava preliminarmente la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto giungendo al rigetto della stessa. Rilevava in proposito che, sebbene tempestivamente Parte_1 introdotta, la stessa non risultava supportata da adeguata prova dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c., atteso che gli atti materiali dedotti non esprimevano in modo inequivoco l'animus domini e non consentivano di individuare con certezza il decorso del termine ventennale. Passava in rassegna, quindi, l'esame della domanda principale e qualificava l'azione spiegata dagli come Per_1 rivendicazione ex art. 948 c.c., rilevando che gravava sugli attori l'onere di dimostrare il proprio titolo dominicale e che tale onere era stato assolto mediante la produzione della sentenza n. 626/1995 di usucapione in favore della loro dante causa trascritta nei registri immobiliari e Persona_3 relativa al fondo da cui derivavano, per variazione e frazionamento catastale, le particelle nn. 1890 e 1892, nonché mediante la denuncia di successione. Accertata la comproprietà degli attori unitamente alla sorella , il Tribunale dichiarava che essi erano comproprietari della particella Controparte_5 n. 1890, area urbana di mq 79, e per l'effetto condannava il convenuto alla Parte_1 restituzione del terreno mediante il suo immediato rilascio libero da persone e cose in favore degli attori. Rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ritenendo non allegata né provata l'effettiva intenzione di mettere a frutto il bene e richiamando la giurisprudenza che esclude il danno in re ipsa da occupazione sine titulo. Condannava infine il convenuto alla rifusione delle spese di lite. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. Parte_1
377/2020 del Tribunale di Palmi nella parte in cui, accogliendo la domanda di rilascio proposta da e , aveva respinto la sua domanda riconvenzionale di Per_1 Controparte_1 accertamento dell'avvenuta usucapione della particella 1890, condannandolo altresì alla restituzione del terreno e alle spese di lite e di CTU. L'appellante chiedeva alla Corte di Appello la totale riforma della decisione, prospettando una ricostruzione del fatto e una valutazione giuridica diversa. In particolare, con un primo motivo di appello egli deduceva l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Giudice di primo grado rigettato, senza adeguata motivazione, le prove testimoniali articolate nella memoria ex art. 183 c.p.c., pur trattandosi di capitoli specifici e temporalmente circostanziati. Secondo l'appellante, il Tribunale aveva applicato in modo formalistico e distorto l'art. 244 c.p.c. e l'art. 1158 c.c., qualificando “giudizi” circostanze che costituivano in realtà percezioni immediate di fatti storici, sicché, se ammesse, le prove avrebbero dimostrato l'intervenuto acquisto per usucapione. L'appellato censurava inoltre la sentenza di primo grado per avere ritenuto irrilevante e indeterminato il “dies a quo” del possesso esclusivo, laddove le opere già realizzate nel 1983 e la successiva stabile pertinenza del terreno all'abitazione della famiglia costituivano, nella loro unitaria Parte_1 considerazione, atti inequivoci di signoria corrispondente al diritto di proprietà. Contestava anche l'attendibilità e la portata della sentenza di usucapione del 1995 in favore di madre Persona_3 degli attori, evidenziando come la particella 1890 (mq 79) fosse stata ricavata per frazionamento di un compendio molto più esteso, oggetto di quel giudizio contumaciale, basato su una sola testimonianza di parte, e fosse già nel possesso esclusivo della sua famiglia all'epoca. Ulteriore motivo di gravame riguardava la pronuncia sulle spese di lite e di CTU: l'appellante lamentava che il Tribunale avesse inquadrato la causa nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, liquidando € 4.835,00 di onorario, mentre il valore della domanda nei suoi confronti era di soli € 1.500,00 (pari alla metà dell'intero valore dichiarato dagli attori per le due particelle). Denunciava altresì la mancata compensazione delle spese nonostante la reciproca soccombenza (rigetto della domanda risarcitoria degli attori) e l'irrituale addebito a suo carico delle spese della CTU espletata per istruire una domanda – quella di risarcimento danni – poi rigettata. Ed ancora, l'appellante chiedeva, in via pregiudiziale, la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, evidenziando che il rilascio del bene avrebbe comportato la demolizione di opere edilizie indispensabili all'immobile e l'incidenza su una servitù di accesso non regolata. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto, con condanna degli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ed ammissione, in via istruttoria, delle istanze non ammesse e rigettate in primo grado, reiterando i relativi capitoli di prova. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 5.03.2021, si costituiva in giudizio
, in proprio e quale procuratore generale degli eredi di , Controparte_1 Persona_1 chiedendo il rigetto del gravame proposto da Gli appellati, con riferimento ai Parte_1 motivi di gravame, deducevano innanzitutto l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., sostenendo che le istanze probatorie sulle quali l'appellante fondava il gravame erano già state disattese dal giudice designato e non erano state ritualmente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, essendo insufficiente il generico richiamo ai precedenti atti difensivi. Evidenziavano, in proposito, che in mancanza di rituale riproposizione, le prove non potevano essere riammesse in appello, sicché il gravame non aveva alcuna ragionevole possibilità di accoglimento. Contestavano, altresì, nel merito l'asserita violazione dell'art. 244 c.p.c. prospettata dall'appellante, evidenziando la correttezza della pronuncia del Tribunale. Quanto alla censura sulle spese, gli appellati affermavano la correttezza dello scaglione applicato dal Tribunale. Concludevano chiedendo di dichiarare inammissibile, o in subordine infondato, il gravame proposto dall'appellato, previa reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e dell'eventuale ammissione della prova avversa, con vittoria di spese del grado. Con provvedimento depositato in data 29.07.2022, veniva dichiarata la contumacia di
[...]
veniva disposta la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, CP_5 nonché ammessa la prova per testi come articolata nelle conclusioni dell'atto di appello ad esclusione del capitolo n.
7. Con successiva ordinanza del 2.05.2023 veniva revocata l'ordinanza ammissiva di prova del 29.07.2022, con differimento della causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni. Dopo la comparizione delle parti nelle modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, con successiva ordinanza depositata il 20 giugno 2025, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità per asserita manifesta infondatezza dell'appello, sollevata dalle parti appellate ai sensi del combinato degli artt. 348 ter c.p.c. e 348 bis c.p.c., è da ritenersi superata dalla stessa attività processuale svolta nel corso del giudizio di appello.
3. Nel merito, il primo motivo di appello è infondato per le ragioni di seguito illustrate. Ritiene in proposito la Corte disattendendo in parte qua la decisione di primo grado, che la domanda di usucapione formulata da parte appellante vada dichiarata inammissibile. E infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n.11092/02) “È ammissibile, sotto il profilo dell'interesse ad agire, l'azione ordinaria promossa in separato giudizio dal terzo il quale, non minacciato (indirettamente) dalla esecuzione della sentenza emessa inter alios, intenda ottenere un accertamento dal quale risulti la non conformità a diritto di tale pronuncia, ossia un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
detta azione è invece inammissibile se proposta al fine di rimuovere la sentenza, atteso che, per un verso, per conseguire quest'ultimo obiettivo l'ordinamento appresta, a favore del terzo rimasto estraneo al giudizio nel quale tale pronuncia è stata resa, il rimedio dell'opposizione di terzo (art. 404, comma 1, c.p.c.) e, per l'altro e in generale, la rimozione di un giudicato non è possibile al di fuori dei rimedi impugnatori espressamente previsti (art. 395, n. 5, c.p.c.). Tale pronuncia, in particolare, aderisce all'orientamento maggioritario già espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n.8485/1992, secondo cui l'opposizione di terzo rappresenta il rimedio esclusivo tutte le volte in cui il pregiudizio al terzo deriva direttamente dal giudicato, atteso che la precedente statuizione passata in giudicato comporta la radicale distruzione del diritto del terzo, contenendo una statuizione in antitesi con quella cui mirava la domanda del terzo, sicchè l'eliminazione del pregiudizio del terzo non possa essere conseguita che mediante la vanificazione del giudicato. In tutti gli altri casi l'azione di accertamento si pone come alternativa all'opposizione di terzo mirando il terzo soltanto all'accertamento di una situazione oggettivamente diversa ed indipendente da quella decisa, non direttamente coinvolta dalla pronuncia. Nel caso in esame emerge invece l'interdipendenza tra la situazione dedotta in giudizio dal Parte_1 con la domanda riconvenzionale di usucapione e la situazione oggetto di accertamento (usucapione per possesso ventennale) con la sentenza n. 626 del 1995 resa tra dante causa degli Persona_3
e Società Albergo Turistico Golfo di Gioia Tauro, originaria proprietaria del bene, posto che Per_1 la sentenza del 1995 ha accertato che la ha posseduto uti dominus per oltre venti anni - e quindi Per_3 dal 1972 al 1992 - una striscia di terreno nella quale rientra la particella 1890 oggetto di causa e il sostiene di aver posseduto uti dominus la stessa particella dal 1983 alla citazione di primo Parte_1 grado risalente al 2015. È evidente che con la domanda di usucapione il richieda un accertamento di una situazione, Parte_1 quella possessoria, che è elemento costitutivo della fattispecie di usucapione, incompatibile con quello oggetto della sentenza n. 626/95. Deve, pertanto, ritenersi che con riferimento a tale domanda l'opposizione di terzo ordinario ex art. 404 c.p.c. rappresenti uno strumento di impugnazione esclusivo e non facoltativo. Ad ogni buon conto, ad avviso dell'odierno collegio giudicante tale domanda, in ogni caso, appare infondata per le ragioni di seguito indicate. Osserva la Corte che, conformemente all'orientamento del Supremo Collegio (Cass. n. 5741/2019), la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non può essere ritenuto assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte. Nel tempo, tuttavia, il richiamato principio di diritto ha subito delle evoluzioni e la Suprema Corte (Cass. n. 10767/2022; Cass. n. 12791/2025), nel ribadire che le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti (dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione), ha statuito che tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nelle richieste istruttorie in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo. In adesione al richiamato principio di diritto, attesa la sussistenza, nel caso di specie, di quella particolare connessione tra le richieste istruttorie proposte e la linea difensiva adottata da parte appellante nell'intero giudizio, considerato che in sede di precisazione delle conclusioni il Parte_1 chiedeva comunque la revoca dell'ordinanza con cui il giudice aveva rigettato le richieste istruttorie (in sede di note conclusive depositate il 19.06.2020, il convenuto odierno appellante così scriveva :“Si reiterano tutte le domande e deduzioni difensive già esposte nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa;
in particolare si insiste nella richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie formulate dall'odierno convenuto- attore in via riconvenzionale- nelle memorie 183 sesto comma c.p.c.”), deve ritenersi che le stesse siano state reiterate. Nondimeno ritiene la Corte di concordare con le conclusioni già rassegnate dal giudice di primo grado nel senso di non ritenere rilevanti e/o inammissibili ai fini della decisione le prove per testi articolate dal con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione della Parte_1 porzione di terreno identificata catastalmente al foglio 30, particella 1890 del Comune di Gioia Tauro proposta dal convenuto, odierno appellante. È noto che il riconoscimento del possesso ventennale dedotto in seno alla domanda riconvenzionale di usucapione è subordinato ad una rigorosa prova dei suoi elementi costitutivi ai sensi dell'art. 1158 c.c. secondo cui per la configurabilità della possessio ad usucapionem è richiesto, accanto al completo dominio sulla cosa per il periodo ventennale previsto dalla legge – c.d. corpus possessionis
– l'animus rem sibi habendi, ossia la volontà di comportarsi come proprietario del bene posseduto. Sul punto parte appellante deduce che la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1158 c.c., ai fini della domanda riconvenzionale di usucapione avverso la principale domanda di rivendicazione, nascerebbe dal fatto che il fondo di cui alla particella 1890, adiacente al fabbricato di proprietà della propria famiglia, è stato da sempre utilizzato come pertinenza della sua abitazione, con esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, nonché coltivato come orto. Orbene, la deduzione relativa alla coltivazione e manutenzione del fondo non è condizione di per sé sufficiente a dimostrare il possesso utile ad usucapionem, dovendo di contro la coltivazione essere accompagnata da ulteriori elementi che possano enfatizzare la volontà del possesso uti dominus: “non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, perché essa "...non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario"” (Cass. Civ. n. 1796/22 e Cass. n. 24991.23), dovendo l'usucapente piuttosto fornire la prova di avere esercitato sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto. Una delle espressioni più manifeste di questo necessario ius excludendi alios è proprio la recinzione del fondo, attività che - precludendo l'accesso e, di conseguenza, ogni interferenza di terzi sul fondo
- per un verso dimostra l'esclusione dei titolari, e peraltro manifesta anche ai terzi lo spossessamento e il dominio in capo al possessore, circostanze che integrano il requisito della pubblicità del possesso. Ciò detto, l'articolato istruttorio formulato in primo grado dal si rivela inutile a tali fini. Parte_1
E infatti, il articola capitolati di prova irrilevanti ai fini della prova anzidetta considerato
Parte_1 che la scala in cemento armato di cui si vorrebbe provare la costruzione non appare sintomatica di quello ius excludendi alios necessario ai fini del maturare dell'usucapione, trattandosi di una scala che conduce all'appartamento del ma che di per sé non impedisce l'accesso nell'area anche
Parte_1 agli . Ad analoghe considerazioni si perviene con riferimento al forno a legna, al barbeque, Per_1 alla pavimentazione in cemento di tutta la superficie ed infine, in tempi più recenti, anche una porta sul muro del fabbricato , che consente di accedere al terreno predetto direttamente dalla
Parte_1 cucina della casa ” considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
Parte_1
12344.25) “l'uso della porzione di terreno come parcheggio e spazio di manovra, nonché la realizzazione della tettoia e della baracca, non può essere considerato come possesso utile ad usucapionem: onde provare il possesso pacifico e ininterrotto ai fini dell'usucapione, è necessario dimostrare di averlo utilizzato proprio come proprietario, per esempio, delimitando l'area in questione con sbarramenti, catene, cancelli o altre opere di perimetrazione o recinzione idonee ad impedire l'uso al proprietario del fondo.” E infatti, ai fini del possesso ad usucapionem occorrono comportamenti che siano chiara espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà, dovendo avere la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario. Tale orientamento è completato dalla sussistenza dell'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione: esso non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà (ex multis: n. 9671/2014; Cass. n. 21470/2012). Analogamente di nessun pregio appare, allora, l'asserzione secondo cui la zona sarebbe stata utilizzata come pertinenza della propria abitazione considerato che (Cassazione n. 3069/2006) in tema di giudizio volto all'accertamento della proprietà di un bene immobile per intervenuta usucapione, la circostanza che esso sia destinato a pertinenza rispetto ad un altro bene di proprietà dell'istante non fa venire meno la necessità di procedere all'accertamento richiesto, non potendo tale destinazione essere considerata, di per sé, alla stregua di un modo di acquisto della proprietà. In definitiva la prova principe sarebbe stata costituita dall'apposizione della recinzione e dalla sua sostituzione. Tale prova, tuttavia, risulta essere stata formulata dal in modo generico Parte_1 considerato che, come rilevato già in primo grado, è mancato nel capitolato di prova un riferimento temporale preciso sotto forma di dies a quo certo in ordine all'apposizione della stessa. (Vero che dopo la costruzione del fabbricato – risalente al 1983-, che costituisce l'abitazione della famiglia
, nel terreno adiacente è stata cambiata la recinzione, dal signor , e Parte_1 Persona_4 che la stessa fu realizzata prima in lamiere e poi, nel corso del tempo, con la costruzione di un muretto) apparendo insufficiente l'indicazione temporale generica che ancorava la realizzazione della recinzione ad un periodo successivo alla costruzione del fabbricato, dovendo la prova del corpus dell'usucapione essere, per le sue importanti implicazioni ovvero il trasferimento della proprietà da un soggetto ad un altro, essere offerta da parte usucapente in modo rigoroso sul piano temporale. L'ammissione di una richiesta istruttoria volta a dimostrare l'apposizione di una recinzione “dopo la costruzione del fabbricato e nel corso del tempo”, intendendo un periodo di tempo genericamente (e quindi non adeguatamente) specificato, non potrebbe in nessun caso essere ritenuta idonea a provare il fondamentale decorso del termine ventennale di possesso esclusivo da parte del nucleo familiare dell'appellante.
Di nessun rilievo da ultimo la circostanza articolata al n.1 e n.7 “Vero che il signor Per_4
prima e, dopo la sua morte, il figlio , possiedono, sin dal 1980 fino a tutt'oggi
[...] Pt_1 quest'ultimo, in via esclusiva, pacifica ed ininterrotta, il terreno…dopo il decesso del signor
, il terreno sopra detto è stato posseduto esclusivamente, pacificamente e Persona_4 pubblicamente dal signor ”, trattandosi di valutazioni che per loro natura Parte_1 competono al giudice dovendo piuttosto la deposizione testimoniale incentrarsi sui fatti e comportamenti da cui inferire siffatte valutazioni giuridiche (analogamente Corte Appello Napoli n. 1599/25 in materia di prova testimoniale, la stessa non può essere considerata un valido mezzo istruttorio nei giudizi aventi ad oggetto l'usucapione di un bene se atta a validare la sussistenza del possesso, in quanto lo stesso non costituisce una circostanza di fatto bensì una qualificazione giuridica che caratterizza la relazione materiale tra un soggetto ed un bene). Alla luce di quanto sopra detto, dunque, le richieste istruttorie rigettate in primo grado e reiterate in sede di appello non sono idonee a provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1158 c.c. Ed invero, la formulazione dei capitoli non ha offerto alcuna certezza in ordine all'inizio del possesso, lasciando la questione del dies a quo del tutto indeterminata. Tale lacuna impedisce di verificare il decorso del periodo ventennale e giustifica, conseguentemente, il rigetto delle istanze istruttorie. Il primo motivo di appello, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento e va, di conseguenza, rigettato. 3. Meritevole di parziale accoglimento risulta, invece, il secondo motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese di giudizio disposta dal Tribunale nella sentenza appellata. E infatti se da un lato lo scaglione di riferimento – fino ad euro 26000,00 -era stato correttamente determinato dal giudice di prime cure ex art. 15 comma terzo c.p.c., considerato che nella dichiarazione di successione e secondo quanto dichiarato dallo stesso ctu il valore dell'immobile part. 1890 è pari ad euro 6320,00, mentre non risulta il reddito dominicale o agrario, nondimeno andava considerato che è stata accolta la domanda di rilascio degli , è stata rigettata la loro domanda Per_1 risarcitoria ed è stata rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione del Parte_1
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, e della soccombenza reciproca nei termini anzidetti, ritiene la Corte che le spese vadano compensate per un terzo ponendo i restanti due terzi a carico del Parte_1
Esse vanno liquidate in applicazione delle tariffe allegate al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147.22 per il primo grado in euro 130,00 per spese vive ed euro 5077,00 (valori medi) per compensi di cui € 919,00 per lo studio, €777,00 per la fase introduttiva, €1680,00 per la fase istruttoria e
€1701,00 per la fase decisionale - oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
le stesse per un terzo andranno compensate ponendo i restanti due terzi a carico del Parte_1
Per il secondo grado vanno liquidate in applicazione delle tariffe allegate al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147.22 in euro 5809,00 di cui € 1134,00 per lo studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €1843,00 per la fase istruttoria e €1911,00 per la fase decisionale - oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
le stesse per un terzo andranno compensate ponendo i restanti due terzi a carico del Parte_1
Analogamente le spese di ctu vanno poste per due terzi a carico del e per un terzo a carico Parte_1 degli . Per_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RG. 513.20 proposto avverso la sentenza n. 377/2020 del Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata in data 26.06.2020 nell'ambito del procedimento recante n. 649/2015 R.G.A.C. così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello in relazione al solo secondo motivo e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado: liquida le spese di lite in euro 130,00 per spese vive ed euro 5077,00 oltre accessori di legge per il primo grado, compensandole per un terzo e ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellante Parte_1
2) pone le spese di ctu liquidate in primo grado per un terzo a carico di Controparte_1 in proprio e quale procuratore generale degli eredi del defunto ,
[...] Persona_1
e e per due terzi a carico del Controparte_2 Per_2 Parte_1
3) Liquida le spese di lite per il secondo grado in euro 5809,00 oltre accessori di legge, compensandole per un terzo e ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellante
[...]
Parte_1
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 07.11.25.
La consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa PA IT
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 513/2020 vertente TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Parte_1 C.F._1
BO (C.F.: ) - pec: C.F._2 Email_1
-appellante- CONTRO
(C.F.: ), in proprio e quale procuratore Controparte_1 C.F._3 generale degli eredi del defunto , e;
Persona_1 Controparte_2 Persona_2
-appellati- OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 377/2020 del Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata in data 26.06.2020 nell'ambito del procedimento recante n. 649/2015 R.G.A.C. – notificata in data 10.09.2020 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Persona_1 Controparte_1 convenivano in giudizio e , esponendo Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 di essere comproprietari, in comunione pro indiviso, ciascuno per la quota di un terzo, di un terreno sito nel Comune di Gioia Tauro, censito al Catasto Terreni al foglio 30, particelle nn. 1890 e 1892, pervenuto loro per successione ereditaria ab intestato alla madre , divenuta a sua Persona_3 volta proprietaria del bene in virtù di sentenza di usucapione n. 626/95 del Tribunale di Palmi. Deducevano che il fondo, all'altezza della particella n. 1890, confinava con la proprietà di
[...]
il quale aveva realizzato oltre il confine della propria proprietà, sul terreno degli attori, un Parte_1 manufatto con relativa tettoia, occupando e recintando abusivamente una porzione del compendio immobiliare. Rappresentavano, altresì, che la particella n. 1892 confinava con la proprietà di CP_3
e , i quali, approfittando della loro assenza, avevano arbitrariamente aperto un Controparte_4 varco nel muro posto sul confine e vi avevano collocato una porta di accesso al terreno di loro proprietà e possesso, attuando una illecita limitazione dei diritti dominicali ed uno spoglio violento e clandestino. Per le esposte ragioni, chiedevano al Tribunale l'accertamento dell'abusiva occupazione delle particelle predette, la condanna dei convenuti al rilascio immediato delle stesse libere da persone e cose ed al risarcimento dei danni derivanti dalla privazione del possesso e dell'utilizzazione del bene. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio contestando Parte_1
l'ammissibilità e la fondatezza delle domande attoree e spiegando, a sua volta, domanda riconvenzionale volta a ottenere la dichiarazione di intervenuta usucapione della porzione di terreno adiacente alla propria abitazione, identificata catastalmente al foglio 30, particella 1890 del Comune di Gioia Tauro. Il convenuto eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione ex art. 948 c.c. per difetto di certa identificazione del bene, poiché l'atto introduttivo si limitava a descrivere genericamente il fondo come “all'altezza della particella 1890” e nelle conclusioni si riferiva indistintamente alle particelle 1890 e 1892, senza precisazione di confini, sicché non vi era certezza sull'oggetto della pretesa. Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda per carenza di valido titolo legittimante in capo agli attori, deducendo che la porzione di terreno di cui alla particella 1890 era stata da sempre posseduta, quale pertinenza dell'abitazione, dalla propria famiglia: inizialmente dal padre il quale, sin dal 1980/81, l'aveva coltivata come orto e, dopo la Persona_4 costruzione del fabbricato avvenuta nel 1983, l'aveva destinata a pertinenza della casa di residenza, eseguendovi a proprie spese opere di manutenzione straordinaria, senza rendere conto ad alcuno e in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre trent'anni. Il convenuto affermava, quindi, di essere subentrato nel possesso del fondo al proprio dante causa, così integrando gli elementi richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto per usucapione. Contestava altresì la sentenza di usucapione n. 626/95 del Tribunale di Palmi nella parte in cui dichiarava l'intervenuto acquisto della particella 1890 in favore di , sostenendo che il periodo di possesso accertato coincideva con quello in cui lo Persona_3 stesso era stato esercitato dal padre. Chiedeva preliminarmente lo spostamento dell'udienza per consentire la citazione di comproprietaria del bene e destinataria anch'ella della Controparte_5 domanda riconvenzionale. Nel merito concludeva per il rigetto delle domande ex art. 948 c.c. e di risarcimento danni formulate dagli attori, per l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale con declaratoria di intervenuta usucapione della particella 1890 in suo favore, con conseguente eventuale revoca parziale della sentenza n. 626/95 ed ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria di procedere alle trascrizioni necessarie, nonché per la condanna degli attori alle spese di lite. La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU ed all'udienza del 26.06.2020, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale pronunciava la sentenza n. 377/2020, oggi appellata. Il Tribunale di Palmi con la predetta sentenza, dopo aver proceduto alla separazione del giudizio introdotto nei confronti dei convenuti , che costituendosi avevano formulato una proposta CP_4 conciliativa per l'acquisto della particella 1892 previo pagamento di una somma a titolo di prezzo, esaminava preliminarmente la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto giungendo al rigetto della stessa. Rilevava in proposito che, sebbene tempestivamente Parte_1 introdotta, la stessa non risultava supportata da adeguata prova dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c., atteso che gli atti materiali dedotti non esprimevano in modo inequivoco l'animus domini e non consentivano di individuare con certezza il decorso del termine ventennale. Passava in rassegna, quindi, l'esame della domanda principale e qualificava l'azione spiegata dagli come Per_1 rivendicazione ex art. 948 c.c., rilevando che gravava sugli attori l'onere di dimostrare il proprio titolo dominicale e che tale onere era stato assolto mediante la produzione della sentenza n. 626/1995 di usucapione in favore della loro dante causa trascritta nei registri immobiliari e Persona_3 relativa al fondo da cui derivavano, per variazione e frazionamento catastale, le particelle nn. 1890 e 1892, nonché mediante la denuncia di successione. Accertata la comproprietà degli attori unitamente alla sorella , il Tribunale dichiarava che essi erano comproprietari della particella Controparte_5 n. 1890, area urbana di mq 79, e per l'effetto condannava il convenuto alla Parte_1 restituzione del terreno mediante il suo immediato rilascio libero da persone e cose in favore degli attori. Rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ritenendo non allegata né provata l'effettiva intenzione di mettere a frutto il bene e richiamando la giurisprudenza che esclude il danno in re ipsa da occupazione sine titulo. Condannava infine il convenuto alla rifusione delle spese di lite. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. Parte_1
377/2020 del Tribunale di Palmi nella parte in cui, accogliendo la domanda di rilascio proposta da e , aveva respinto la sua domanda riconvenzionale di Per_1 Controparte_1 accertamento dell'avvenuta usucapione della particella 1890, condannandolo altresì alla restituzione del terreno e alle spese di lite e di CTU. L'appellante chiedeva alla Corte di Appello la totale riforma della decisione, prospettando una ricostruzione del fatto e una valutazione giuridica diversa. In particolare, con un primo motivo di appello egli deduceva l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Giudice di primo grado rigettato, senza adeguata motivazione, le prove testimoniali articolate nella memoria ex art. 183 c.p.c., pur trattandosi di capitoli specifici e temporalmente circostanziati. Secondo l'appellante, il Tribunale aveva applicato in modo formalistico e distorto l'art. 244 c.p.c. e l'art. 1158 c.c., qualificando “giudizi” circostanze che costituivano in realtà percezioni immediate di fatti storici, sicché, se ammesse, le prove avrebbero dimostrato l'intervenuto acquisto per usucapione. L'appellato censurava inoltre la sentenza di primo grado per avere ritenuto irrilevante e indeterminato il “dies a quo” del possesso esclusivo, laddove le opere già realizzate nel 1983 e la successiva stabile pertinenza del terreno all'abitazione della famiglia costituivano, nella loro unitaria Parte_1 considerazione, atti inequivoci di signoria corrispondente al diritto di proprietà. Contestava anche l'attendibilità e la portata della sentenza di usucapione del 1995 in favore di madre Persona_3 degli attori, evidenziando come la particella 1890 (mq 79) fosse stata ricavata per frazionamento di un compendio molto più esteso, oggetto di quel giudizio contumaciale, basato su una sola testimonianza di parte, e fosse già nel possesso esclusivo della sua famiglia all'epoca. Ulteriore motivo di gravame riguardava la pronuncia sulle spese di lite e di CTU: l'appellante lamentava che il Tribunale avesse inquadrato la causa nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, liquidando € 4.835,00 di onorario, mentre il valore della domanda nei suoi confronti era di soli € 1.500,00 (pari alla metà dell'intero valore dichiarato dagli attori per le due particelle). Denunciava altresì la mancata compensazione delle spese nonostante la reciproca soccombenza (rigetto della domanda risarcitoria degli attori) e l'irrituale addebito a suo carico delle spese della CTU espletata per istruire una domanda – quella di risarcimento danni – poi rigettata. Ed ancora, l'appellante chiedeva, in via pregiudiziale, la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, evidenziando che il rilascio del bene avrebbe comportato la demolizione di opere edilizie indispensabili all'immobile e l'incidenza su una servitù di accesso non regolata. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto, con condanna degli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ed ammissione, in via istruttoria, delle istanze non ammesse e rigettate in primo grado, reiterando i relativi capitoli di prova. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 5.03.2021, si costituiva in giudizio
, in proprio e quale procuratore generale degli eredi di , Controparte_1 Persona_1 chiedendo il rigetto del gravame proposto da Gli appellati, con riferimento ai Parte_1 motivi di gravame, deducevano innanzitutto l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., sostenendo che le istanze probatorie sulle quali l'appellante fondava il gravame erano già state disattese dal giudice designato e non erano state ritualmente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, essendo insufficiente il generico richiamo ai precedenti atti difensivi. Evidenziavano, in proposito, che in mancanza di rituale riproposizione, le prove non potevano essere riammesse in appello, sicché il gravame non aveva alcuna ragionevole possibilità di accoglimento. Contestavano, altresì, nel merito l'asserita violazione dell'art. 244 c.p.c. prospettata dall'appellante, evidenziando la correttezza della pronuncia del Tribunale. Quanto alla censura sulle spese, gli appellati affermavano la correttezza dello scaglione applicato dal Tribunale. Concludevano chiedendo di dichiarare inammissibile, o in subordine infondato, il gravame proposto dall'appellato, previa reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e dell'eventuale ammissione della prova avversa, con vittoria di spese del grado. Con provvedimento depositato in data 29.07.2022, veniva dichiarata la contumacia di
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veniva disposta la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, CP_5 nonché ammessa la prova per testi come articolata nelle conclusioni dell'atto di appello ad esclusione del capitolo n.
7. Con successiva ordinanza del 2.05.2023 veniva revocata l'ordinanza ammissiva di prova del 29.07.2022, con differimento della causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni. Dopo la comparizione delle parti nelle modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, con successiva ordinanza depositata il 20 giugno 2025, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità per asserita manifesta infondatezza dell'appello, sollevata dalle parti appellate ai sensi del combinato degli artt. 348 ter c.p.c. e 348 bis c.p.c., è da ritenersi superata dalla stessa attività processuale svolta nel corso del giudizio di appello.
3. Nel merito, il primo motivo di appello è infondato per le ragioni di seguito illustrate. Ritiene in proposito la Corte disattendendo in parte qua la decisione di primo grado, che la domanda di usucapione formulata da parte appellante vada dichiarata inammissibile. E infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n.11092/02) “È ammissibile, sotto il profilo dell'interesse ad agire, l'azione ordinaria promossa in separato giudizio dal terzo il quale, non minacciato (indirettamente) dalla esecuzione della sentenza emessa inter alios, intenda ottenere un accertamento dal quale risulti la non conformità a diritto di tale pronuncia, ossia un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
detta azione è invece inammissibile se proposta al fine di rimuovere la sentenza, atteso che, per un verso, per conseguire quest'ultimo obiettivo l'ordinamento appresta, a favore del terzo rimasto estraneo al giudizio nel quale tale pronuncia è stata resa, il rimedio dell'opposizione di terzo (art. 404, comma 1, c.p.c.) e, per l'altro e in generale, la rimozione di un giudicato non è possibile al di fuori dei rimedi impugnatori espressamente previsti (art. 395, n. 5, c.p.c.). Tale pronuncia, in particolare, aderisce all'orientamento maggioritario già espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n.8485/1992, secondo cui l'opposizione di terzo rappresenta il rimedio esclusivo tutte le volte in cui il pregiudizio al terzo deriva direttamente dal giudicato, atteso che la precedente statuizione passata in giudicato comporta la radicale distruzione del diritto del terzo, contenendo una statuizione in antitesi con quella cui mirava la domanda del terzo, sicchè l'eliminazione del pregiudizio del terzo non possa essere conseguita che mediante la vanificazione del giudicato. In tutti gli altri casi l'azione di accertamento si pone come alternativa all'opposizione di terzo mirando il terzo soltanto all'accertamento di una situazione oggettivamente diversa ed indipendente da quella decisa, non direttamente coinvolta dalla pronuncia. Nel caso in esame emerge invece l'interdipendenza tra la situazione dedotta in giudizio dal Parte_1 con la domanda riconvenzionale di usucapione e la situazione oggetto di accertamento (usucapione per possesso ventennale) con la sentenza n. 626 del 1995 resa tra dante causa degli Persona_3
e Società Albergo Turistico Golfo di Gioia Tauro, originaria proprietaria del bene, posto che Per_1 la sentenza del 1995 ha accertato che la ha posseduto uti dominus per oltre venti anni - e quindi Per_3 dal 1972 al 1992 - una striscia di terreno nella quale rientra la particella 1890 oggetto di causa e il sostiene di aver posseduto uti dominus la stessa particella dal 1983 alla citazione di primo Parte_1 grado risalente al 2015. È evidente che con la domanda di usucapione il richieda un accertamento di una situazione, Parte_1 quella possessoria, che è elemento costitutivo della fattispecie di usucapione, incompatibile con quello oggetto della sentenza n. 626/95. Deve, pertanto, ritenersi che con riferimento a tale domanda l'opposizione di terzo ordinario ex art. 404 c.p.c. rappresenti uno strumento di impugnazione esclusivo e non facoltativo. Ad ogni buon conto, ad avviso dell'odierno collegio giudicante tale domanda, in ogni caso, appare infondata per le ragioni di seguito indicate. Osserva la Corte che, conformemente all'orientamento del Supremo Collegio (Cass. n. 5741/2019), la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non può essere ritenuto assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte. Nel tempo, tuttavia, il richiamato principio di diritto ha subito delle evoluzioni e la Suprema Corte (Cass. n. 10767/2022; Cass. n. 12791/2025), nel ribadire che le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti (dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione), ha statuito che tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nelle richieste istruttorie in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo. In adesione al richiamato principio di diritto, attesa la sussistenza, nel caso di specie, di quella particolare connessione tra le richieste istruttorie proposte e la linea difensiva adottata da parte appellante nell'intero giudizio, considerato che in sede di precisazione delle conclusioni il Parte_1 chiedeva comunque la revoca dell'ordinanza con cui il giudice aveva rigettato le richieste istruttorie (in sede di note conclusive depositate il 19.06.2020, il convenuto odierno appellante così scriveva :“Si reiterano tutte le domande e deduzioni difensive già esposte nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa;
in particolare si insiste nella richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie formulate dall'odierno convenuto- attore in via riconvenzionale- nelle memorie 183 sesto comma c.p.c.”), deve ritenersi che le stesse siano state reiterate. Nondimeno ritiene la Corte di concordare con le conclusioni già rassegnate dal giudice di primo grado nel senso di non ritenere rilevanti e/o inammissibili ai fini della decisione le prove per testi articolate dal con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione della Parte_1 porzione di terreno identificata catastalmente al foglio 30, particella 1890 del Comune di Gioia Tauro proposta dal convenuto, odierno appellante. È noto che il riconoscimento del possesso ventennale dedotto in seno alla domanda riconvenzionale di usucapione è subordinato ad una rigorosa prova dei suoi elementi costitutivi ai sensi dell'art. 1158 c.c. secondo cui per la configurabilità della possessio ad usucapionem è richiesto, accanto al completo dominio sulla cosa per il periodo ventennale previsto dalla legge – c.d. corpus possessionis
– l'animus rem sibi habendi, ossia la volontà di comportarsi come proprietario del bene posseduto. Sul punto parte appellante deduce che la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1158 c.c., ai fini della domanda riconvenzionale di usucapione avverso la principale domanda di rivendicazione, nascerebbe dal fatto che il fondo di cui alla particella 1890, adiacente al fabbricato di proprietà della propria famiglia, è stato da sempre utilizzato come pertinenza della sua abitazione, con esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, nonché coltivato come orto. Orbene, la deduzione relativa alla coltivazione e manutenzione del fondo non è condizione di per sé sufficiente a dimostrare il possesso utile ad usucapionem, dovendo di contro la coltivazione essere accompagnata da ulteriori elementi che possano enfatizzare la volontà del possesso uti dominus: “non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, perché essa "...non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario"” (Cass. Civ. n. 1796/22 e Cass. n. 24991.23), dovendo l'usucapente piuttosto fornire la prova di avere esercitato sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto. Una delle espressioni più manifeste di questo necessario ius excludendi alios è proprio la recinzione del fondo, attività che - precludendo l'accesso e, di conseguenza, ogni interferenza di terzi sul fondo
- per un verso dimostra l'esclusione dei titolari, e peraltro manifesta anche ai terzi lo spossessamento e il dominio in capo al possessore, circostanze che integrano il requisito della pubblicità del possesso. Ciò detto, l'articolato istruttorio formulato in primo grado dal si rivela inutile a tali fini. Parte_1
E infatti, il articola capitolati di prova irrilevanti ai fini della prova anzidetta considerato
Parte_1 che la scala in cemento armato di cui si vorrebbe provare la costruzione non appare sintomatica di quello ius excludendi alios necessario ai fini del maturare dell'usucapione, trattandosi di una scala che conduce all'appartamento del ma che di per sé non impedisce l'accesso nell'area anche
Parte_1 agli . Ad analoghe considerazioni si perviene con riferimento al forno a legna, al barbeque, Per_1 alla pavimentazione in cemento di tutta la superficie ed infine, in tempi più recenti, anche una porta sul muro del fabbricato , che consente di accedere al terreno predetto direttamente dalla
Parte_1 cucina della casa ” considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
Parte_1
12344.25) “l'uso della porzione di terreno come parcheggio e spazio di manovra, nonché la realizzazione della tettoia e della baracca, non può essere considerato come possesso utile ad usucapionem: onde provare il possesso pacifico e ininterrotto ai fini dell'usucapione, è necessario dimostrare di averlo utilizzato proprio come proprietario, per esempio, delimitando l'area in questione con sbarramenti, catene, cancelli o altre opere di perimetrazione o recinzione idonee ad impedire l'uso al proprietario del fondo.” E infatti, ai fini del possesso ad usucapionem occorrono comportamenti che siano chiara espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà, dovendo avere la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario. Tale orientamento è completato dalla sussistenza dell'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione: esso non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà (ex multis: n. 9671/2014; Cass. n. 21470/2012). Analogamente di nessun pregio appare, allora, l'asserzione secondo cui la zona sarebbe stata utilizzata come pertinenza della propria abitazione considerato che (Cassazione n. 3069/2006) in tema di giudizio volto all'accertamento della proprietà di un bene immobile per intervenuta usucapione, la circostanza che esso sia destinato a pertinenza rispetto ad un altro bene di proprietà dell'istante non fa venire meno la necessità di procedere all'accertamento richiesto, non potendo tale destinazione essere considerata, di per sé, alla stregua di un modo di acquisto della proprietà. In definitiva la prova principe sarebbe stata costituita dall'apposizione della recinzione e dalla sua sostituzione. Tale prova, tuttavia, risulta essere stata formulata dal in modo generico Parte_1 considerato che, come rilevato già in primo grado, è mancato nel capitolato di prova un riferimento temporale preciso sotto forma di dies a quo certo in ordine all'apposizione della stessa. (Vero che dopo la costruzione del fabbricato – risalente al 1983-, che costituisce l'abitazione della famiglia
, nel terreno adiacente è stata cambiata la recinzione, dal signor , e Parte_1 Persona_4 che la stessa fu realizzata prima in lamiere e poi, nel corso del tempo, con la costruzione di un muretto) apparendo insufficiente l'indicazione temporale generica che ancorava la realizzazione della recinzione ad un periodo successivo alla costruzione del fabbricato, dovendo la prova del corpus dell'usucapione essere, per le sue importanti implicazioni ovvero il trasferimento della proprietà da un soggetto ad un altro, essere offerta da parte usucapente in modo rigoroso sul piano temporale. L'ammissione di una richiesta istruttoria volta a dimostrare l'apposizione di una recinzione “dopo la costruzione del fabbricato e nel corso del tempo”, intendendo un periodo di tempo genericamente (e quindi non adeguatamente) specificato, non potrebbe in nessun caso essere ritenuta idonea a provare il fondamentale decorso del termine ventennale di possesso esclusivo da parte del nucleo familiare dell'appellante.
Di nessun rilievo da ultimo la circostanza articolata al n.1 e n.7 “Vero che il signor Per_4
prima e, dopo la sua morte, il figlio , possiedono, sin dal 1980 fino a tutt'oggi
[...] Pt_1 quest'ultimo, in via esclusiva, pacifica ed ininterrotta, il terreno…dopo il decesso del signor
, il terreno sopra detto è stato posseduto esclusivamente, pacificamente e Persona_4 pubblicamente dal signor ”, trattandosi di valutazioni che per loro natura Parte_1 competono al giudice dovendo piuttosto la deposizione testimoniale incentrarsi sui fatti e comportamenti da cui inferire siffatte valutazioni giuridiche (analogamente Corte Appello Napoli n. 1599/25 in materia di prova testimoniale, la stessa non può essere considerata un valido mezzo istruttorio nei giudizi aventi ad oggetto l'usucapione di un bene se atta a validare la sussistenza del possesso, in quanto lo stesso non costituisce una circostanza di fatto bensì una qualificazione giuridica che caratterizza la relazione materiale tra un soggetto ed un bene). Alla luce di quanto sopra detto, dunque, le richieste istruttorie rigettate in primo grado e reiterate in sede di appello non sono idonee a provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1158 c.c. Ed invero, la formulazione dei capitoli non ha offerto alcuna certezza in ordine all'inizio del possesso, lasciando la questione del dies a quo del tutto indeterminata. Tale lacuna impedisce di verificare il decorso del periodo ventennale e giustifica, conseguentemente, il rigetto delle istanze istruttorie. Il primo motivo di appello, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento e va, di conseguenza, rigettato. 3. Meritevole di parziale accoglimento risulta, invece, il secondo motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese di giudizio disposta dal Tribunale nella sentenza appellata. E infatti se da un lato lo scaglione di riferimento – fino ad euro 26000,00 -era stato correttamente determinato dal giudice di prime cure ex art. 15 comma terzo c.p.c., considerato che nella dichiarazione di successione e secondo quanto dichiarato dallo stesso ctu il valore dell'immobile part. 1890 è pari ad euro 6320,00, mentre non risulta il reddito dominicale o agrario, nondimeno andava considerato che è stata accolta la domanda di rilascio degli , è stata rigettata la loro domanda Per_1 risarcitoria ed è stata rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione del Parte_1
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, e della soccombenza reciproca nei termini anzidetti, ritiene la Corte che le spese vadano compensate per un terzo ponendo i restanti due terzi a carico del Parte_1
Esse vanno liquidate in applicazione delle tariffe allegate al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147.22 per il primo grado in euro 130,00 per spese vive ed euro 5077,00 (valori medi) per compensi di cui € 919,00 per lo studio, €777,00 per la fase introduttiva, €1680,00 per la fase istruttoria e
€1701,00 per la fase decisionale - oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
le stesse per un terzo andranno compensate ponendo i restanti due terzi a carico del Parte_1
Per il secondo grado vanno liquidate in applicazione delle tariffe allegate al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147.22 in euro 5809,00 di cui € 1134,00 per lo studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €1843,00 per la fase istruttoria e €1911,00 per la fase decisionale - oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
le stesse per un terzo andranno compensate ponendo i restanti due terzi a carico del Parte_1
Analogamente le spese di ctu vanno poste per due terzi a carico del e per un terzo a carico Parte_1 degli . Per_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RG. 513.20 proposto avverso la sentenza n. 377/2020 del Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata in data 26.06.2020 nell'ambito del procedimento recante n. 649/2015 R.G.A.C. così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello in relazione al solo secondo motivo e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado: liquida le spese di lite in euro 130,00 per spese vive ed euro 5077,00 oltre accessori di legge per il primo grado, compensandole per un terzo e ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellante Parte_1
2) pone le spese di ctu liquidate in primo grado per un terzo a carico di Controparte_1 in proprio e quale procuratore generale degli eredi del defunto ,
[...] Persona_1
e e per due terzi a carico del Controparte_2 Per_2 Parte_1
3) Liquida le spese di lite per il secondo grado in euro 5809,00 oltre accessori di legge, compensandole per un terzo e ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellante
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Parte_1
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 07.11.25.
La consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa PA IT