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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10303 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 41007/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Maria Paola Di Biagio- Giulia Fiorucci
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Stefania Ciliberto
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le conformi note di trattazione scritta per l'udienza del 24.6.25, depositate in data 20.6.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “Viene disposta la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore del figlio a far data dal deposito del Parte_1 CP_1 presente accordo;
- Il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento della figlia Parte_1 corrispondendo alla stessa direttamente euro 200,00 (duecento/00) a titolo di assegno Persona_1 di mantenimento da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a provvedere al 100% delle spese straordinarie della figlia. continuerà a vivere in modo alternato presso l'abitazione paterna Per_1 sita in Roma, Via di Valle Viola n. 43 e materna sita in Roma, Via Gabrio Casati n. 57;- la Sig.ra provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio con un importo Parte_2 Persona_2 mensile di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di assegno di mantenimento da versare entro il giorno
5 di ogni mese, oltre a provvedere al 100% delle spese straordinarie del figlio che continuerà a vivere nell'abitazione materna sita in Roma, Via Gabrio Casati n. 57;- Il Sig. titolare della Parte_1 polizza accesa con l'Istituto Credit Agricole assicurazioni n. 300104867 si impegna a versare alla figlia gli importi previsti in caso di chiusura e/o liquidazione della polizza;
- La Sig.ra Persona_1
, titolare della polizza accesa con Alleanza Assicurazioni n. 25421352 si impegna a Parte_2 versare al figlio gli importi previsti in caso di chiusura e/o liquidazione della polizza;
CP_1
- I coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese economiche, patrimoniali o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;- Ciascuno resterà esclusivo titolare dei beni mobili e immobili, conti correnti, strumenti finanziari e altri cespiti attualmente nella propria disponibilità”. rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data
31.10.1999, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01531 parte
2 serie A03, -anno 1999, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 25.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi