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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
21/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
IA AL, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1671/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3862/2023 emessa dalla Corte di US Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200008458518000 IMP. REGISTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1126/2025 depositato il 22/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accertare e dichiarare la nullità della costituzione in giudizio di primo grado dell'ER, con conseguente espunzione di tutta la documentazione ivi depositata:
Nel merito :
1) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità e/o invalidità della Cartella di pagamento n.
06820200008458518000, stante l'evidente intervenuta prescrizione del credito vantato e decadenza dal diritto a riscuoterlo.
2) dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso in appello depositato dal contribuee,per l'effetto,confermare la sentenza impugnata.
Nel denegato e non creduto caso in cui la Corte di US Tributaria di II grado della Lombardia Milano dovesse accogliere il I motivo d'appello ed entrasse nel merito dell'impugnazione :
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione a tutti i motivi di impugnazione avversari, che ineriscono attività precedenti alla consegna del ruolo, di competenza dell'Ente impositore/creditore – nella specie, QU US SP, in nome e per conto del
Ministero della US Tribunale civile e penale di L'Aquila, ed in particolare in forza delle argomentazioni svolte nel § B) del presente atto,disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore QU US S.p.a., con spese a carico del ricorrente, ovvero autorizzare l'Agenzia delle Entrate Riscossione a chiamare in giudizio QU US S.p.a., unico legittimato passivo in ordine alle domande/eccezioni attinenti alla doglianza di decadenza e prescrizione maturata nella fase di formazione e trasmissione del ruolo;
Nel merito :
- dichiarare legittimo e corretto l'operato di Agenzia delle Entrate – Riscossione, e per l'effetto rigettare, nei confronti dell'Agente della Riscossione, tutti i motivi di ricorso avversari perché infondati in fatto ed in diritto.
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Milano dichiarava il ricorso inammissibile e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 500,00. Il contenzioso è relativo alla riassunzione davanti alla suddetta CGT di un ricorso per il quale il Tribunale Ordinario di Milano dichiarava il proprio difetto di giurisdizione,vertendo la domanda in materia di "tributi" (presunto omesso versamento del'imposta di registro su atti giudiziari per il 2010).
Motivi dell'appello del ricorrente :
- difetto di motivazione della sentenza;
insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. Omessa pronuncia sulla eccepita nullità della costituzione in giudizio di DE a mezzo di avvocato del libero foro.
- difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto inammissibile l'azione proposta in primo grado per violazione dl disposto di cui all'art.21 D.Lgs. 46/1992. Tempestività dell'impugnazione della cartella.
- difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 cpc e 2697 cc;
mancata rilevazione della decadenza e prescrizione della pretesa creditoria presupposto della cartella impugnata. Carenza di legittimazione passsiva di ER e richiesta di integrazione di contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore QU US SP.
Motivi delle controdeduzioni di ER :
- non ricorrenza del vizio di omessa pronuncia;
richiamo alla consolidata giurisprudenza
- intempestività dell'impugnazione della cartella;
data l'accertata natura "tributaria" delle somme indicate nella cartella impugnata, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro 60 gg. dalla notifica della cartella stessa a pena di decadenza e inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art.21 D.
Lgs. 546/1992.
- corretto operato di ER;
il ruolo n. 2020/000974 emesso da QU US SP e reso esecutivo in data 4.1.2019 è stato consegnato in data 10.1.2020 ad ER che ha notificato la relativa cartella di pagamento il 13.9.2021, nel termine di cui all'art. 25 DPR 602/73.
Carenza di legittimazione passiva di ER in relazione alle domande ed eccezioni attinenti al merito del rapporto che, seppur infondate (doglianza di decadenza e prescrizione), avrebbero dovuto essere formulate nei confronti dell'Ente creditore.
Le somme indicate nella cartella di pagamento impugnata per spese processuali, imposta di registro e contributo unificato si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni (richiamo alla giurisprudenza di legittimità).
Il ricorrente non ha provato quando la pronuncia del Tribunale di L'Aquila è divenuta irrevocabile o comunque non ha provato quando il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Richiamo alla sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello del contribuente non sia meritevole di accoglimento.
Il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro 60 gg. dalla notifica della cartella stessa a pena di decadenza e inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art.21 D.Lgs. 546/1992.
Le eccezioni sollevate sul tema dal ricorrente sono del tutto infondate.
Il ricorso stesso è certamente tardivo.
Per completezza la Corte rileva che l'Agenzia Entrate Riscossione ha operato correttamente, e che l'eccezione di decadenza o prescrizione avanzata dal ricorrente è del tutto infondata, come precisato dall'Ufficio resistente, alle cui controdeduzioni si rinvia.
Ogni altro motivo assorbito.
Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in complessivi euro 1000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
21/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
IA AL, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1671/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3862/2023 emessa dalla Corte di US Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200008458518000 IMP. REGISTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1126/2025 depositato il 22/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accertare e dichiarare la nullità della costituzione in giudizio di primo grado dell'ER, con conseguente espunzione di tutta la documentazione ivi depositata:
Nel merito :
1) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità e/o invalidità della Cartella di pagamento n.
06820200008458518000, stante l'evidente intervenuta prescrizione del credito vantato e decadenza dal diritto a riscuoterlo.
2) dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso in appello depositato dal contribuee,per l'effetto,confermare la sentenza impugnata.
Nel denegato e non creduto caso in cui la Corte di US Tributaria di II grado della Lombardia Milano dovesse accogliere il I motivo d'appello ed entrasse nel merito dell'impugnazione :
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione a tutti i motivi di impugnazione avversari, che ineriscono attività precedenti alla consegna del ruolo, di competenza dell'Ente impositore/creditore – nella specie, QU US SP, in nome e per conto del
Ministero della US Tribunale civile e penale di L'Aquila, ed in particolare in forza delle argomentazioni svolte nel § B) del presente atto,disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore QU US S.p.a., con spese a carico del ricorrente, ovvero autorizzare l'Agenzia delle Entrate Riscossione a chiamare in giudizio QU US S.p.a., unico legittimato passivo in ordine alle domande/eccezioni attinenti alla doglianza di decadenza e prescrizione maturata nella fase di formazione e trasmissione del ruolo;
Nel merito :
- dichiarare legittimo e corretto l'operato di Agenzia delle Entrate – Riscossione, e per l'effetto rigettare, nei confronti dell'Agente della Riscossione, tutti i motivi di ricorso avversari perché infondati in fatto ed in diritto.
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Milano dichiarava il ricorso inammissibile e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 500,00. Il contenzioso è relativo alla riassunzione davanti alla suddetta CGT di un ricorso per il quale il Tribunale Ordinario di Milano dichiarava il proprio difetto di giurisdizione,vertendo la domanda in materia di "tributi" (presunto omesso versamento del'imposta di registro su atti giudiziari per il 2010).
Motivi dell'appello del ricorrente :
- difetto di motivazione della sentenza;
insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. Omessa pronuncia sulla eccepita nullità della costituzione in giudizio di DE a mezzo di avvocato del libero foro.
- difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto inammissibile l'azione proposta in primo grado per violazione dl disposto di cui all'art.21 D.Lgs. 46/1992. Tempestività dell'impugnazione della cartella.
- difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 cpc e 2697 cc;
mancata rilevazione della decadenza e prescrizione della pretesa creditoria presupposto della cartella impugnata. Carenza di legittimazione passsiva di ER e richiesta di integrazione di contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore QU US SP.
Motivi delle controdeduzioni di ER :
- non ricorrenza del vizio di omessa pronuncia;
richiamo alla consolidata giurisprudenza
- intempestività dell'impugnazione della cartella;
data l'accertata natura "tributaria" delle somme indicate nella cartella impugnata, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro 60 gg. dalla notifica della cartella stessa a pena di decadenza e inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art.21 D.
Lgs. 546/1992.
- corretto operato di ER;
il ruolo n. 2020/000974 emesso da QU US SP e reso esecutivo in data 4.1.2019 è stato consegnato in data 10.1.2020 ad ER che ha notificato la relativa cartella di pagamento il 13.9.2021, nel termine di cui all'art. 25 DPR 602/73.
Carenza di legittimazione passiva di ER in relazione alle domande ed eccezioni attinenti al merito del rapporto che, seppur infondate (doglianza di decadenza e prescrizione), avrebbero dovuto essere formulate nei confronti dell'Ente creditore.
Le somme indicate nella cartella di pagamento impugnata per spese processuali, imposta di registro e contributo unificato si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni (richiamo alla giurisprudenza di legittimità).
Il ricorrente non ha provato quando la pronuncia del Tribunale di L'Aquila è divenuta irrevocabile o comunque non ha provato quando il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Richiamo alla sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello del contribuente non sia meritevole di accoglimento.
Il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro 60 gg. dalla notifica della cartella stessa a pena di decadenza e inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art.21 D.Lgs. 546/1992.
Le eccezioni sollevate sul tema dal ricorrente sono del tutto infondate.
Il ricorso stesso è certamente tardivo.
Per completezza la Corte rileva che l'Agenzia Entrate Riscossione ha operato correttamente, e che l'eccezione di decadenza o prescrizione avanzata dal ricorrente è del tutto infondata, come precisato dall'Ufficio resistente, alle cui controdeduzioni si rinvia.
Ogni altro motivo assorbito.
Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in complessivi euro 1000,00 oltre accessori se dovuti.