CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 758/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5623/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250005527926000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 094 2025 0005 5279 26
000, notificata in data 03.06.2025, relativo a Tassa Automobilistica 2020-2022, eccependo: la mancata notifica degli avvisi di accertamento e la prescrizione relativamente all'annualità 2020.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione evidenziando il difetto di legittimazione passiva in relazione alla contestazione di mancata notifica degli avvisi di accertamento e l'infondatezza del ricorso nel resto.
Si costituiva Regione Calabria controdeducendo che quanto alla Tassa Auto 2020 vi era la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento entro i tre anni – in particolare in data 12.09.2023 -; quanto all'annualità
2022 non controdeduceva nulla atteso che il ricorso fondava le sue ragioni esclusivamente sull'annualità
2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 26.01.2026 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
Orbene, il ricorso è infondato.
Per ciò che concerne la cartella relativa alla Tassa Auto 2020 v'è prova della regolare notifica entro i tre anni successivi all'annualità interessata ( in particolare in data 12.09.2023 ) - e dal momento della notifica non risulta essere decorso il termine di prescrizione prima della notifica della cartella oggi impugnata.
Atteso che con il ricorso in esame la Ricorrente_1 eccepiva soltanto asserite illegittimità della cartella soltanto in relazione all'anno 2020, non occorre soffermarsi sulla legittimità dell'atto impugnato relativamente all'annualità 2022.
In definitiva il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Reggio Calabria, Sez. 7, definitivamente pronunciandosi così provvede: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 150,00, oltre accessori di legge, in favore delle parti resistenti costituite.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5623/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250005527926000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 094 2025 0005 5279 26
000, notificata in data 03.06.2025, relativo a Tassa Automobilistica 2020-2022, eccependo: la mancata notifica degli avvisi di accertamento e la prescrizione relativamente all'annualità 2020.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione evidenziando il difetto di legittimazione passiva in relazione alla contestazione di mancata notifica degli avvisi di accertamento e l'infondatezza del ricorso nel resto.
Si costituiva Regione Calabria controdeducendo che quanto alla Tassa Auto 2020 vi era la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento entro i tre anni – in particolare in data 12.09.2023 -; quanto all'annualità
2022 non controdeduceva nulla atteso che il ricorso fondava le sue ragioni esclusivamente sull'annualità
2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 26.01.2026 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
Orbene, il ricorso è infondato.
Per ciò che concerne la cartella relativa alla Tassa Auto 2020 v'è prova della regolare notifica entro i tre anni successivi all'annualità interessata ( in particolare in data 12.09.2023 ) - e dal momento della notifica non risulta essere decorso il termine di prescrizione prima della notifica della cartella oggi impugnata.
Atteso che con il ricorso in esame la Ricorrente_1 eccepiva soltanto asserite illegittimità della cartella soltanto in relazione all'anno 2020, non occorre soffermarsi sulla legittimità dell'atto impugnato relativamente all'annualità 2022.
In definitiva il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Reggio Calabria, Sez. 7, definitivamente pronunciandosi così provvede: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 150,00, oltre accessori di legge, in favore delle parti resistenti costituite.