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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12151/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORETTI Parte_1 C.F._1 SIMONA, elettivamente domiciliato in VIALE E. DE AMICIS N. 34 40026 IMOLA presso il difensore avv. MORETTI SIMONA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMADUZZI Controparte_1 C.F._2 DANILO, elettivamente domiciliato in VIA PARISIO, N. 15 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. AMADUZZI DANILO
CONVENUTO/I
PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza (27.06.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.08.2024 (nato a [...] – BO – Parte_1 il 19.06.1979) ricorreva contro (nata a [...] – Romania – il Controparte_1 17.06.1986) per chiedere lo scioglimento del matrimonio e una sostanziale conferma delle condizioni di cui alla separazione in punto di regolamentazione dei rapporti nell'interesse della figlia minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Imola (BO), in data 04.09.2010 – atto n. 41, Parte II, Serie C, anno 2010.
Dalla loro unione è nata una figlia (nata a [...], Bo, il 12.04.2012), minorenne. Per_1 pagina 1 di 7 Con sentenza n. 1342/2023 pubblicata il 04.07.2023 il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale tra i coniugi, disponendo l'affidamento super-esclusivo della figlia minore al padre, incontri protetti madre-figlia demandati al Servizio sociale competente e un assegno di mantenimento a carico della madre, SI.ra , di 200 euro. CP_1
Con l'odierno ricorso, il SI. si rivolgeva al Tribunale per chiedere lo scioglimento del Pt_1 matrimonio e una sostanziale conferma delle condizioni previste in sede di separazione.
In esito alla prima udienza (14.01.2025), il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica alla convenuta, rilevando che non vi fosse prova dell'avvenuta conoscenza, da parte della stessa, del presente procedimento.
La convenuta, SI.ra , si costituiva in giudizio in data 08.05.2025. CP_1
Alla successiva udienza (29.05.2025) i procuratori delle parti, congiuntamente, chiedevano un breve rinvio per la formalizzazione di un accordo per la composizione della controversia.
Il Giudice concedeva il rinvio e autorizzava le parti al deposito di note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni (27.06.2025).
Queste le conclusioni delle parti:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il SI. e la SI.ra Parte_1
in Imola (BO) il 04/092025, ordinando all'Ufficio di Stato Civile competente di Controparte_1 procedere all'annotazione della sentenza ed agli adempimenti successivi e necessari;
- confermare l'affidamento super esclusivo della figlia minore nata ad [...] il Persona_2
12/04/2012 (C.F. al padre il quale potrà provvedere C.F._3 Parte_1 autonomamente anche alle decisioni di maggior interesse per la figlia, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: al rilascio e rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per la figlia (carte d'identità e passaporti), a tutte le decisioni in materia sanitaria Per_1 (interventi e terapie di ogni tipo, comprese quelle odontoiatriche) e scolastiche e di eventuale cambiamento di residenza;
- confermare il collocamento della figlia minore presso il padre a cui viene Persona_2 assegnata in via definitiva la ex casa famigliare, di cui risulta essere proprietario esclusivo, corrente in Dozza (BO) Via Bonora n.5;
- quanto al diritto di visita della madre alla figlia ed alla luce del rifiuto, al momento, della Per_1 minore a frequentare la di lei madre, confermare l'incarico al Servizio Sociale Per_1 territorialmente competente volto a monitorare il nucleo famigliare ed a mettere in atto tutte le misure necessarie e di supporto alla minore ed ai genitori affinché venga intrapreso un percorso volto al riavvicinamento della minore alla madre, nel superiore interesse della minore e con le tempistiche e le cautele alla stessa necessarie.
- Voglia, altresì, delegare al Servizio Sociale territorialmente competente la predisposizione, una volta attuato il riavvicinamento della figlia minore alla madre, di un calendario, possibilmente concordato tra i genitori, per l'attuazione del diritto di visita della madre alla figlia minore
che tenga conto degli impegni scolastici e ricreativi della minore e di quelli Persona_2 lavorativi dei genitori.
- considerate le attuali condizioni di salute della SI.ra , il padre SI. Controparte_1 Pt_1 provvederà al mantenimento ordinario della figlia minore mentre i genitori
[...] Persona_2 concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la minore Per_2
come da protocollo del Tribunale di Bologna, noto e conosciuto alle parti.
[...]
pagina 2 di 7 - Qualora le condizioni di salute della SI.ra dovessero avere sostanziali Controparte_1 modifiche e miglioramenti tali da consentirle una ripresa lavorativa, la stessa provvederà a concorrere al mantenimento della figlia nella misura pari ad € 200,00 mensili, Persona_2 aggiornati secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- confermare che i SI.ri e la SI.ra hanno rinunciato Parte_1 Controparte_1 espressamente a qualunque forma di richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
- confermare che le spese del presente procedimento si considerano interamente compensate tra le parti.
****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
In merito alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett.b, L. 898/1970.
La separazione personale tra i coniugi è stata separata con sentenza n. 1342/2023 pubblicata il 04.07.2023 e sono trascorsi i termini di legge, senza che le stesse si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi e dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per iniziale assenza della convenuta.
Il ricorrente, infatti, sentito personalmente dal Giudice, ha dichiarato di non avere più alcun rapporto con la moglie da anni ormai: “sono circa tre anni che non sento mia moglie. Avevo sue notizie con messaggi telefonici. Non ci vediamo dal settembre 2021” (verbale 14.01.2025).
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ritiene il Collegio, inoltre, in ragione delle circostanze emerse ed illustrate dalle parti nel corso del giudizio, di poter far proprie le conclusioni congiunte anche in punto di affidamento, collocazione e mantenimento della minore, valutando il superiore interesse della figlia , alla bi-genitorialità e Per_1 al suo mantenimento, anche in considerazione delle conclusioni del Servizio Sociale interpellato.
È opportuno premettere, infatti, che con decreto di fissazione dell'udienza, il Giudice richiedeva al Servizio sociale territorialmente competente una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare interessato e sulla situazione della minore, considerando che il Servizio sociale era stato incaricato – già in sede di separazione – di favorire il riavvicinamento madre-figlia e, se del caso, di provvedere alla organizzazione di incontri protetti.
Il Servizio sociale, in risposta alla richiesta del Giudice, riferiva di aver sempre mantenuto rapporti costanti con il padre, SI. affidatario e collocatario della minore, ma di aver perso qualsiasi Pt_1 contatto con la SInora dal 2023, quando la stessa riferiva loro di trovarsi in Spagna con il nuovo CP_1 compagno.
Nel corso del giudizio, è emerso che la SI.ra , odierna convenuta, ha avuto dei gravi problemi di CP_1 salute, circostanza dichiarata dal SI. riportata dai Servizi sociali e confermata dal procuratore Pt_1 della stessa SInora nell'atto di costituzione.
La SI.ra , infatti, come emerge dalla documentazione medica allegata, è stata colpita da una CP_1
“emorragia subaracnoidea acuta rottura di aneurisma della arteria comunicante anteriore” (doc. 16 - 18) mentre era in Spagna, da cui è scaturito un lungo ricovero, seguito da un percorso di riabilitazione fisica attualmente ancora in essere.
pagina 3 di 7 Come si legge nell'ultima certificazione depositata in atti, la SInora “dal punto di vista cognitivo presenta gravi deficit dell'attenzione, deficit di memora a lungo termine. In particolare, non è possibile rievocare informazioni relative ai 4 anni precedenti all'evento” cui si aggiunge che “la consapevolezza (da parte della SInora n.d.r.) dei deficit cognitivi risulta limitata” (doc. 18).
Le circostanze descritte e sinteticamente riportate inducono questo Tribunale a ritenere ragionevole e condivisibile la previsione di un affidamento super – esclusivo della minore al padre, Per_1 situazione, del resto, già in essere dal momento della separazione.
La madre della minore, in ragione del suo attuale precario stato di salute psico-fisica, non è nella possibilità, quantomeno per il momento, di compartecipare alla gestione delle scelte di vita relative alla figlia, le quali, pertanto, è opportuno che siano rimesse al padre che se ne occupa in autonomia già da alcuni anni.
Giova precisare, inoltre, che la SInora , anche prima che si verificassero i citati problemi di CP_1 salute, aveva interrotto i rapporti con il marito e padre della minore, nonché con la figlia stessa, iniziando ad allontanarsi da casa per poi lasciare l'Italia nel settembre 2021.
Tale circostanza, già emersa e adeguatamente valutata in sede di separazione, unita ai nuovi elementi allegati relativi allo stato di salute e personale in cui la stessa si trova, inducono il Collegio a ritenere opportuno un provvedimento di affidamento esclusivo della minore al padre.
A tale determinazione consegue la conferma della collocazione prevalente della minore presso il padre e la assegnazione al SI. della casa familiare. Pt_1
Per quanto attiene, invece, alla regolamentazione dei rapporti madre-figlia, proprio alla luce della situazione descritta, nonché delle osservazioni offerte, sul punto, dal Servizio sociale, appare necessario e tutelante per la minore demandare proprio al Servizio sociale il compito di valutare la opportunità della predisposizione di un graduale percorso di riavvicinamento madre-figlia e della eventuale organizzazione di incontri protetti.
La minore, infatti, non ha contatti regolari con la madre da anni ormai, circostanza affermata dal padre, SI. e confermata anche dagli operatori che hanno incontrato la minore. Pt_1
Il SI. sul punto, ha dichiarato “non ci vediamo da settembre 2021. La stessa cosa riguarda i Pt_1 contatti madre-figlia. ha avuto l'ultimo contatto con la madre diversi anni fa. (…) Non mi Per_1 chiede della madre. non vede la madre da quando aveva nove anni” (verbale 14.01.2025). Per_1
Nella relazione del Servizio sociale, in atti, invece, si legge che “la minore, , ha sempre Per_1 manifestato di essere dispiaciuta per la situazione, in quanto la madre non la chiamava quasi mai (…) ma, se inizialmente appariva disponibile verso la madre, dopo la totale assenza della stessa, la minore è apparsa più chiusa e non disponibile” (ASP Circondario Imolese – 10.01.2025).
Proprio gli operatori che hanno incontrato la minore e che l'hanno informata della evoluzione della situazione che riguarda la madre riportano che “la minore ha dichiarato di non sentirsi pronta né a vedere né a sentire la madre”, ragione per cui gli stessi suggeriscono, nelle loro conclusioni, un percorso di accompagnamento ad un eventuale riavvicinamento madre-figlia, monitorato e mediato da incontri-protetti, in esito al quale valutare la possibilità di liberalizzare gli incontri (ASP Circondario Imolese – 10.01.2025).
Alla luce di tali elementi, pertanto, appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento le clausole pattuite dalle parti anche in punto di frequentazione madre-figlia.
pagina 4 di 7 Ne discende la necessità di un conferimento dell'incarico al Servizio sociale territorialmente competente affinché prenda in carico il nucleo, per supportare la genitorialità, con particolare riguardo alla relazione madre-Victoria, senza forzature per la minore, con facoltà per il Servizio di valutare la predisposizione di un percorso di riavvicinamento madre-figlia, nonché successivamente un calendario di incontri madre-figlia, anche alla presenza degli operatori stessi, secondo tempi compatibili con le eSIenze delle parti, con facoltà di loro incremento se aventi esito favorevole, ovvero di ridurli fino a sospenderli se pregiudizievoli per la figlia (tenendo conto anche dei desideri di ). Per_1
Venendo, dunque, alle questioni economiche, il Collegio condivide e ritiene di poter far proprie le conclusioni delle parti, le quali, tenendo adeguatamente conto della situazione personale della convenuta, SI.ra , impegnata in un percorso di riabilitazione, prevedono che del mantenimento CP_1 della figlia, almeno inizialmente, si faccia interamente carico il SI. salva la suddivisione delle Pt_1 spese straordinarie nella misura del 50%.
Le stesse parti, tuttavia, concordano nel prevedere che, laddove la situazione della SI.ra CP_1 migliorasse al punto di consentirle la ripresa di una attività lavorativa, la stessa provvederà a contribuire al mantenimento della figlia nella misura di 200 euro mensili, oltre il 50% delle Per_1 spese straordinarie.
Infine, vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...] – BO – il 19.06.1979) Parte_1
e
(nata a [...] – Romania – il 17.06.1986) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Imola (BO), in data 04.09.2010 – atto n. 41, Parte II, Serie C, anno 2010.
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Imola (BO) l'annotazione della presente sentenza dà atto e dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore al padre Persona_2 Pt_1
il quale potrà provvedere autonomamente anche alle decisioni di maggior interesse per la figlia,
[...] in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: al rilascio e rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per la figlia (carte d'identità e passaporti), a tutte le decisioni in Per_1 materia sanitaria (interventi e terapie di ogni tipo, comprese quelle odontoiatriche) e scolastiche e di eventuale cambiamento di residenza;
dà atto e dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso il padre a cui Persona_2 viene assegnata la casa famigliare, di cui risulta essere proprietario esclusivo, corrente in Dozza (BO) Via Bonora n.5; dà atto e dispone il conferimento dell'incarico al Servizio sociale competente per territorio per prendere in carico il nucleo familiare, per un sostegno finalizzato alla ripresa di una bi-genitorialità, con particolare riguardo alla relazione madre-Victoria, senza forzature per la figlia, con facoltà per il Servizio di predisporre un possibile calendario di incontri madre-figlia, anche alla presenza di operatori del servizio stesso, secondo tempi compatibili con le eSIenze delle parti, con facoltà di loro pagina 5 di 7 incremento se aventi esito favorevole, ovvero si ridurli fino a sospenderli se pregiudizievoli per la figlia (tenendo conto anche dei desideri di ). Per_1 dà atto e dispone che, considerate le attuali condizioni di salute della SI.ra il padre Controparte_1 SI. provvederà al mantenimento ordinario della figlia minore mentre Parte_1 Persona_2 i genitori concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la minore come da protocollo del Tribunale di Bologna Persona_2
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa
pagina 6 di 7 dà atto e dispone che, qualora le condizioni di salute della SI.ra dovessero avere Controparte_1 sostanziali modifiche e miglioramenti tali da consentirle una ripresa lavorativa, la stessa provvederà a concorrere al mantenimento della figlia nella misura pari ad € 200,00 mensili, Persona_2 aggiornati secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. dà atto che i SI.ri e la SI.ra hanno rinunciato espressamente a Parte_1 Controparte_1 qualunque forma di richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del 18.07.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12151/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORETTI Parte_1 C.F._1 SIMONA, elettivamente domiciliato in VIALE E. DE AMICIS N. 34 40026 IMOLA presso il difensore avv. MORETTI SIMONA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMADUZZI Controparte_1 C.F._2 DANILO, elettivamente domiciliato in VIA PARISIO, N. 15 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. AMADUZZI DANILO
CONVENUTO/I
PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza (27.06.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.08.2024 (nato a [...] – BO – Parte_1 il 19.06.1979) ricorreva contro (nata a [...] – Romania – il Controparte_1 17.06.1986) per chiedere lo scioglimento del matrimonio e una sostanziale conferma delle condizioni di cui alla separazione in punto di regolamentazione dei rapporti nell'interesse della figlia minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Imola (BO), in data 04.09.2010 – atto n. 41, Parte II, Serie C, anno 2010.
Dalla loro unione è nata una figlia (nata a [...], Bo, il 12.04.2012), minorenne. Per_1 pagina 1 di 7 Con sentenza n. 1342/2023 pubblicata il 04.07.2023 il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale tra i coniugi, disponendo l'affidamento super-esclusivo della figlia minore al padre, incontri protetti madre-figlia demandati al Servizio sociale competente e un assegno di mantenimento a carico della madre, SI.ra , di 200 euro. CP_1
Con l'odierno ricorso, il SI. si rivolgeva al Tribunale per chiedere lo scioglimento del Pt_1 matrimonio e una sostanziale conferma delle condizioni previste in sede di separazione.
In esito alla prima udienza (14.01.2025), il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica alla convenuta, rilevando che non vi fosse prova dell'avvenuta conoscenza, da parte della stessa, del presente procedimento.
La convenuta, SI.ra , si costituiva in giudizio in data 08.05.2025. CP_1
Alla successiva udienza (29.05.2025) i procuratori delle parti, congiuntamente, chiedevano un breve rinvio per la formalizzazione di un accordo per la composizione della controversia.
Il Giudice concedeva il rinvio e autorizzava le parti al deposito di note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni (27.06.2025).
Queste le conclusioni delle parti:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il SI. e la SI.ra Parte_1
in Imola (BO) il 04/092025, ordinando all'Ufficio di Stato Civile competente di Controparte_1 procedere all'annotazione della sentenza ed agli adempimenti successivi e necessari;
- confermare l'affidamento super esclusivo della figlia minore nata ad [...] il Persona_2
12/04/2012 (C.F. al padre il quale potrà provvedere C.F._3 Parte_1 autonomamente anche alle decisioni di maggior interesse per la figlia, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: al rilascio e rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per la figlia (carte d'identità e passaporti), a tutte le decisioni in materia sanitaria Per_1 (interventi e terapie di ogni tipo, comprese quelle odontoiatriche) e scolastiche e di eventuale cambiamento di residenza;
- confermare il collocamento della figlia minore presso il padre a cui viene Persona_2 assegnata in via definitiva la ex casa famigliare, di cui risulta essere proprietario esclusivo, corrente in Dozza (BO) Via Bonora n.5;
- quanto al diritto di visita della madre alla figlia ed alla luce del rifiuto, al momento, della Per_1 minore a frequentare la di lei madre, confermare l'incarico al Servizio Sociale Per_1 territorialmente competente volto a monitorare il nucleo famigliare ed a mettere in atto tutte le misure necessarie e di supporto alla minore ed ai genitori affinché venga intrapreso un percorso volto al riavvicinamento della minore alla madre, nel superiore interesse della minore e con le tempistiche e le cautele alla stessa necessarie.
- Voglia, altresì, delegare al Servizio Sociale territorialmente competente la predisposizione, una volta attuato il riavvicinamento della figlia minore alla madre, di un calendario, possibilmente concordato tra i genitori, per l'attuazione del diritto di visita della madre alla figlia minore
che tenga conto degli impegni scolastici e ricreativi della minore e di quelli Persona_2 lavorativi dei genitori.
- considerate le attuali condizioni di salute della SI.ra , il padre SI. Controparte_1 Pt_1 provvederà al mantenimento ordinario della figlia minore mentre i genitori
[...] Persona_2 concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la minore Per_2
come da protocollo del Tribunale di Bologna, noto e conosciuto alle parti.
[...]
pagina 2 di 7 - Qualora le condizioni di salute della SI.ra dovessero avere sostanziali Controparte_1 modifiche e miglioramenti tali da consentirle una ripresa lavorativa, la stessa provvederà a concorrere al mantenimento della figlia nella misura pari ad € 200,00 mensili, Persona_2 aggiornati secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- confermare che i SI.ri e la SI.ra hanno rinunciato Parte_1 Controparte_1 espressamente a qualunque forma di richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
- confermare che le spese del presente procedimento si considerano interamente compensate tra le parti.
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Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
In merito alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett.b, L. 898/1970.
La separazione personale tra i coniugi è stata separata con sentenza n. 1342/2023 pubblicata il 04.07.2023 e sono trascorsi i termini di legge, senza che le stesse si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi e dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per iniziale assenza della convenuta.
Il ricorrente, infatti, sentito personalmente dal Giudice, ha dichiarato di non avere più alcun rapporto con la moglie da anni ormai: “sono circa tre anni che non sento mia moglie. Avevo sue notizie con messaggi telefonici. Non ci vediamo dal settembre 2021” (verbale 14.01.2025).
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ritiene il Collegio, inoltre, in ragione delle circostanze emerse ed illustrate dalle parti nel corso del giudizio, di poter far proprie le conclusioni congiunte anche in punto di affidamento, collocazione e mantenimento della minore, valutando il superiore interesse della figlia , alla bi-genitorialità e Per_1 al suo mantenimento, anche in considerazione delle conclusioni del Servizio Sociale interpellato.
È opportuno premettere, infatti, che con decreto di fissazione dell'udienza, il Giudice richiedeva al Servizio sociale territorialmente competente una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare interessato e sulla situazione della minore, considerando che il Servizio sociale era stato incaricato – già in sede di separazione – di favorire il riavvicinamento madre-figlia e, se del caso, di provvedere alla organizzazione di incontri protetti.
Il Servizio sociale, in risposta alla richiesta del Giudice, riferiva di aver sempre mantenuto rapporti costanti con il padre, SI. affidatario e collocatario della minore, ma di aver perso qualsiasi Pt_1 contatto con la SInora dal 2023, quando la stessa riferiva loro di trovarsi in Spagna con il nuovo CP_1 compagno.
Nel corso del giudizio, è emerso che la SI.ra , odierna convenuta, ha avuto dei gravi problemi di CP_1 salute, circostanza dichiarata dal SI. riportata dai Servizi sociali e confermata dal procuratore Pt_1 della stessa SInora nell'atto di costituzione.
La SI.ra , infatti, come emerge dalla documentazione medica allegata, è stata colpita da una CP_1
“emorragia subaracnoidea acuta rottura di aneurisma della arteria comunicante anteriore” (doc. 16 - 18) mentre era in Spagna, da cui è scaturito un lungo ricovero, seguito da un percorso di riabilitazione fisica attualmente ancora in essere.
pagina 3 di 7 Come si legge nell'ultima certificazione depositata in atti, la SInora “dal punto di vista cognitivo presenta gravi deficit dell'attenzione, deficit di memora a lungo termine. In particolare, non è possibile rievocare informazioni relative ai 4 anni precedenti all'evento” cui si aggiunge che “la consapevolezza (da parte della SInora n.d.r.) dei deficit cognitivi risulta limitata” (doc. 18).
Le circostanze descritte e sinteticamente riportate inducono questo Tribunale a ritenere ragionevole e condivisibile la previsione di un affidamento super – esclusivo della minore al padre, Per_1 situazione, del resto, già in essere dal momento della separazione.
La madre della minore, in ragione del suo attuale precario stato di salute psico-fisica, non è nella possibilità, quantomeno per il momento, di compartecipare alla gestione delle scelte di vita relative alla figlia, le quali, pertanto, è opportuno che siano rimesse al padre che se ne occupa in autonomia già da alcuni anni.
Giova precisare, inoltre, che la SInora , anche prima che si verificassero i citati problemi di CP_1 salute, aveva interrotto i rapporti con il marito e padre della minore, nonché con la figlia stessa, iniziando ad allontanarsi da casa per poi lasciare l'Italia nel settembre 2021.
Tale circostanza, già emersa e adeguatamente valutata in sede di separazione, unita ai nuovi elementi allegati relativi allo stato di salute e personale in cui la stessa si trova, inducono il Collegio a ritenere opportuno un provvedimento di affidamento esclusivo della minore al padre.
A tale determinazione consegue la conferma della collocazione prevalente della minore presso il padre e la assegnazione al SI. della casa familiare. Pt_1
Per quanto attiene, invece, alla regolamentazione dei rapporti madre-figlia, proprio alla luce della situazione descritta, nonché delle osservazioni offerte, sul punto, dal Servizio sociale, appare necessario e tutelante per la minore demandare proprio al Servizio sociale il compito di valutare la opportunità della predisposizione di un graduale percorso di riavvicinamento madre-figlia e della eventuale organizzazione di incontri protetti.
La minore, infatti, non ha contatti regolari con la madre da anni ormai, circostanza affermata dal padre, SI. e confermata anche dagli operatori che hanno incontrato la minore. Pt_1
Il SI. sul punto, ha dichiarato “non ci vediamo da settembre 2021. La stessa cosa riguarda i Pt_1 contatti madre-figlia. ha avuto l'ultimo contatto con la madre diversi anni fa. (…) Non mi Per_1 chiede della madre. non vede la madre da quando aveva nove anni” (verbale 14.01.2025). Per_1
Nella relazione del Servizio sociale, in atti, invece, si legge che “la minore, , ha sempre Per_1 manifestato di essere dispiaciuta per la situazione, in quanto la madre non la chiamava quasi mai (…) ma, se inizialmente appariva disponibile verso la madre, dopo la totale assenza della stessa, la minore è apparsa più chiusa e non disponibile” (ASP Circondario Imolese – 10.01.2025).
Proprio gli operatori che hanno incontrato la minore e che l'hanno informata della evoluzione della situazione che riguarda la madre riportano che “la minore ha dichiarato di non sentirsi pronta né a vedere né a sentire la madre”, ragione per cui gli stessi suggeriscono, nelle loro conclusioni, un percorso di accompagnamento ad un eventuale riavvicinamento madre-figlia, monitorato e mediato da incontri-protetti, in esito al quale valutare la possibilità di liberalizzare gli incontri (ASP Circondario Imolese – 10.01.2025).
Alla luce di tali elementi, pertanto, appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento le clausole pattuite dalle parti anche in punto di frequentazione madre-figlia.
pagina 4 di 7 Ne discende la necessità di un conferimento dell'incarico al Servizio sociale territorialmente competente affinché prenda in carico il nucleo, per supportare la genitorialità, con particolare riguardo alla relazione madre-Victoria, senza forzature per la minore, con facoltà per il Servizio di valutare la predisposizione di un percorso di riavvicinamento madre-figlia, nonché successivamente un calendario di incontri madre-figlia, anche alla presenza degli operatori stessi, secondo tempi compatibili con le eSIenze delle parti, con facoltà di loro incremento se aventi esito favorevole, ovvero di ridurli fino a sospenderli se pregiudizievoli per la figlia (tenendo conto anche dei desideri di ). Per_1
Venendo, dunque, alle questioni economiche, il Collegio condivide e ritiene di poter far proprie le conclusioni delle parti, le quali, tenendo adeguatamente conto della situazione personale della convenuta, SI.ra , impegnata in un percorso di riabilitazione, prevedono che del mantenimento CP_1 della figlia, almeno inizialmente, si faccia interamente carico il SI. salva la suddivisione delle Pt_1 spese straordinarie nella misura del 50%.
Le stesse parti, tuttavia, concordano nel prevedere che, laddove la situazione della SI.ra CP_1 migliorasse al punto di consentirle la ripresa di una attività lavorativa, la stessa provvederà a contribuire al mantenimento della figlia nella misura di 200 euro mensili, oltre il 50% delle Per_1 spese straordinarie.
Infine, vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...] – BO – il 19.06.1979) Parte_1
e
(nata a [...] – Romania – il 17.06.1986) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Imola (BO), in data 04.09.2010 – atto n. 41, Parte II, Serie C, anno 2010.
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Imola (BO) l'annotazione della presente sentenza dà atto e dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore al padre Persona_2 Pt_1
il quale potrà provvedere autonomamente anche alle decisioni di maggior interesse per la figlia,
[...] in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: al rilascio e rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per la figlia (carte d'identità e passaporti), a tutte le decisioni in Per_1 materia sanitaria (interventi e terapie di ogni tipo, comprese quelle odontoiatriche) e scolastiche e di eventuale cambiamento di residenza;
dà atto e dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso il padre a cui Persona_2 viene assegnata la casa famigliare, di cui risulta essere proprietario esclusivo, corrente in Dozza (BO) Via Bonora n.5; dà atto e dispone il conferimento dell'incarico al Servizio sociale competente per territorio per prendere in carico il nucleo familiare, per un sostegno finalizzato alla ripresa di una bi-genitorialità, con particolare riguardo alla relazione madre-Victoria, senza forzature per la figlia, con facoltà per il Servizio di predisporre un possibile calendario di incontri madre-figlia, anche alla presenza di operatori del servizio stesso, secondo tempi compatibili con le eSIenze delle parti, con facoltà di loro pagina 5 di 7 incremento se aventi esito favorevole, ovvero si ridurli fino a sospenderli se pregiudizievoli per la figlia (tenendo conto anche dei desideri di ). Per_1 dà atto e dispone che, considerate le attuali condizioni di salute della SI.ra il padre Controparte_1 SI. provvederà al mantenimento ordinario della figlia minore mentre Parte_1 Persona_2 i genitori concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la minore come da protocollo del Tribunale di Bologna Persona_2
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa
pagina 6 di 7 dà atto e dispone che, qualora le condizioni di salute della SI.ra dovessero avere Controparte_1 sostanziali modifiche e miglioramenti tali da consentirle una ripresa lavorativa, la stessa provvederà a concorrere al mantenimento della figlia nella misura pari ad € 200,00 mensili, Persona_2 aggiornati secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. dà atto che i SI.ri e la SI.ra hanno rinunciato espressamente a Parte_1 Controparte_1 qualunque forma di richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del 18.07.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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