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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 30/07/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1204/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1204 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa all'udienza del 10.06.2025;
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Roma, in via Fulcieri Paulucci de' Parte_2
Calboli n. 9, presso lo studio dell'Avv. Nicola Recchia del Foro di Roma, che la rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 30.05.2025, si riportava ai propri atti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 15.06.2023 la adiva il Parte_1
Tribunale di L'Aquila chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nelle note a trattazione scritta del 30.05.2025: “In conclusione,
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale accertare ex art. 948 c.c. il diritto di proprietà della in persona del legale rapp.te pro tempore, sugli immobili siti Parte_1
a L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti n. 99 (già Strada Provinciale per
) e censiti al catasto al foglio 71, particella 1183, sub. da 1 a Controparte_3
5, e, per l'effetto, in virtù del recesso dal rapporto di comodato a far data dal 31 dicembre 2022 (v. docc. 7 e 8, fasc. Attore), condannare gli occupanti sine titulo,
Sig.ri e , alla restituzione degli stessi alla Controparte_1 Controparte_2
Società attrice. Con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento dell'immobile de quo da farsi valere con separato procedimento”.
Con decreto del 11.10.2023, a seguito dei controlli di cui all'art. 171bis
c.p.c., rilevata la nullità della notifica nei confronti dei convenuti, veniva fissata l'udienza al 25.03.2024, assegnando alla parte attrice termine perentorio al
30.10.2023 per il rinnovo della notifica. Con successivo provvedimento del
24.10.2023, verificata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti
[...]
e , attesa la mancata costituzione in giudizio, ne CP_1 Controparte_2 veniva dichiarata la contumacia, mentre l'udienza veniva anticipata alla data del
15.01.2024.
Con successiva ordinanza del 27.02.2024 veniva accolta l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulata da parte attrice, e la controversia veniva rinviata al 18.06.2024 per la verifica dell'incombente e per la valutazione delle ulteriori istanze istruttorie. A tale data la causa veniva ritenuta matura per la pagina 2 di 9 decisione e rinviata per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. alla data del
02.12.2025, successivamente anticipata al 10.06.2025.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., la parte attrice precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa viene decisa come di seguito
*****
1. La parte attrice rappresenta di essere la piena ed esclusiva proprietaria degli immobili siti in L'Aquila, via Francesco Paolo Tosti n. 99 (già Strada
Provinciale per Collebrincioni s.n.c.), distinti nel N.C.E.U. del medesimo
Comune al foglio 71, particella n. 1183, sub 1, foglio 71, particella n. 1183, sub
2, Z.C. 2, ctg. C06, classe 11, mq. 193, R.C. 428,61, foglio 71, particella n. 1183, sub 3, Z.C. 2, ctg. C02, classe 06, mq. 9, R.C. 10,85; foglio 71, particella n. 1183, sub 4, Z.C. 2, ctg. A07, classe 04, vani 5, R.C. 697,22; foglio 71, particella 1183, sub 5, Z.C. 2, ctg. C02, classe 08, mq. 80, R.C. 198,32, per averne acquistato la proprietà in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Dott.
[...]
di L'Aquila del 11.05.2016, rep. n. 5995, racc. n. 3310, Persona_1
Trascritto alla Form. Registro generale n. 9069, Registro particolare n. 7273, del
31 maggio 2016, nonché atto di variazione dell'accatastamento per ultimazione costruzione fabbricato, come da visura catastale aggiornata e relazione notarile ipocatastale ventennale depositata in atti (cfr. doc. n.
2-6 fascicolo attore).
Rappresenta, inoltre, che il suddetto complesso immobiliare veniva concesso in comodato d'uso gratuito al convenuto , con contratto di Controparte_1 comodato del 27.05.2021, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate
– Ufficio territoriale di L'Aquila in data 31.05.2021. Precisa che, a far data dal
01.06.2021 i convenuti si trasferivano con i propri figli presso l'immobile oggetto di causa.
Deduce altresì di aver successivamente comunicato ai convenuti la volontà di recedere dal suddetto contratto di comodato, con missiva del 20.09.2022, con cui intimava ai medesimi il conseguente rilascio dell'immobile entro e non oltre il 31.12.2022 (cfr. doc. n. 8 fascicolo attore). Evidenzia, tuttavia, che a nulla sono valsi i tentativi di sollecito al rilascio, in quanto il complesso immobiliare risulta ancora occupato sine titulo dagli odierni convenuti (cfr. doc. n. 9 e 10 fascicolo di parte attrice). pagina 3 di 9 L'attrice pertanto conviene in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 nella loro qualità di attuali possessori dei citati beni immobili, per riottenere la disponibilità degli stessi previo accertamento del proprio diritto di proprietà sui medesimi, ai sensi dell'art. 948 c.c.
I convenuti e , seppur ritualmente citati, non Controparte_1 Controparte_2 si sono costituiti in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso, venendo al merito si pone l'esigenza di vagliare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della tutela petitoria richiesta ai sensi dell'art. 948 c.c.
Occorre preliminarmente distinguere l'invocata azione di rivendicazione dalla diversa azione di restituzione. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realità
e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando l'effettivo acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa. Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 28.03.2014, n. 7305).
In tema di qualificazione giuridica della domanda di restituzione o rilascio del bene, la Cassazione ha ritenuto che la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.06.2023, n. 18050; Cass. civ., Sez. II, 14.01.2013, n. 705). pagina 4 di 9 Ciò posto, l'azione incardinata dall'attrice nei confronti dei convenuti deve qualificarsi correttamente come un'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948
c.c., come si desume sia dal tenore letterale dell'atto introduttivo che dalle stesse circostanze allegate e documentalmente provate.
Al riguardo, non appare superfluo rammentare che l'azione in parola si pone come scopo la tutela del diritto di proprietà, avendo finalità recuperatoria. In particolare, essa presuppone l'esistenza, in capo alla parte attrice, del diritto di proprietà in ordine al bene immobile di cui si chiede la tutela. La prima e fondamentale indagine che il giudice di merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rileva dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 03.03.2009, n. 5131; Cass. civ.
Sez. II, Sent., 30.03.2006, n. 7529; Cass. Civ., Sez. II, 19.09.1985, n. 4704; Corte
App. Firenze, Sez. III, 22.12.2021, n. 2459).
Nel giudizio di rivendicazione, dunque, l'attore è onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante rigorosa dimostrazione del titolo originario di acquisto del bene – in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo, o del possesso ad usucapionem anche per accessione sino al compimento del ventennio – con la precisazione che il principio stesso deve essere interpretato in relazione alle peculiarità di ciascun caso concreto sottoposto all'esame del giudice di merito.
Sotto l'aspetto processuale, deve osservarsi che tale rigore probatorio, non riceve alcuna attenuazione in caso di contumacia del convenuto, giacché la contumacia della parte convenuta in giudizio non equivale a non contestazione dei fatti dedotti in giudizio ex art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12.03.2015,
n. 4962; Cass. civ., Sez. I, 14.10.2010, n. 21251; Cass. civ., Sez. III, 29.03.2007,
n. 7739).
Orbene, nel caso di specie, la parte attrice ha fornito la prova di aver acquistato gli immobili oggetto di causa da e Persona_2 Persona_3
con atto di compravendita per Notaio Persona_4 Persona_1
del 11.06.2016, rep. n. 5995 , racc. n. 3310. (cfr. doc. n. 2 fascicolo
[...]
pagina 5 di 9 attore). Inoltre, insieme alle visure catastali - di per sé inidonee ad accertare la titolarità del diritto di proprietà in capo ad un soggetto, avendo mera rilevanza fiscale - la produce anche le risultanze dei Registri Immobiliari, da cui Pt_1 risulta l'avvenuta trascrizione del suddetto atto di compravendita (cfr. doc. n. 3 fascicolo attore).
L'attrice, inoltre, ai fini dell'accertamento della proprietà, fornisce anche la prova della proprietà nel ventennio precedente l'intervenuto acquisto.
In particolare, allega la relazione notarile ipocatastale ventennale a firma del
Notaio del 01.06.2023, contenente la storia ipotecaria Persona_1
e catastale degli ultimi venti anni del compendio immobiliare oggetto di causa, da cui è possibile evincere tutte le informazioni e i dettagli sulla provenienza dei beni e sulle avvenute variazioni catastali (cfr. doc. n. 6 fascicolo attore). In particolare, nella relazione in parola si legge che “il suddetto fabbricato è stato realizzato su area censita in catasto rustico al foglio 71 particella n.ro 1183 di mq. 1.761, risultante dalla fusione delle originarie particelle n. 238 di mq. 227,
n. 393 di mq. 155 e n. 106 di mq. 1.379 (quest'ultima area di risulta di fabbricato demolito subb. 1, 5 e 6 particella n.ro 106)” (cfr. pag. 3 doc. n. 6 fascicolo ricorrente).
Quanto alla provenienza dei beni in parola, la parte attrice allega anche i successivi atti idonei a fondare il suo diritto di proprietà in questa sede rivendicato. Per quanto riguarda i titoli di provenienza dei danti causa
[...]
e proprietari dei beni in parola nella misura di ¼ Per_3 Persona_2 ciascuno, parte attrice deposita l'atto notarile del 20.07.1994, rep. n. 7980 racc.
n. 1431, unitamente alla relativa nota di trascrizione (cfr. doc. n. 19 e 20, memoria ex art. 171ter c.p.c. del 22.12.2023). Per quanto concerne i titoli di provenienza dell'altro dante causa proprietaria dei beni in parola nella Persona_4 misura di 2/4 dell'intero, parte attrice deposita la seguente documentazione: i) atto di compravendita per Notaio del 15.05.1981, rep. n. Persona_5
38636, racc. n. 7350, trascritto a L'Aquila il 12.06.1981 ai nn. 15099 R.G. e
12915 R.P. (cfr. doc. n. 15 e 16 memoria n. 2 ex art. 171ter del 22.12.2023, fascicolo attore); ii) atto di acquisto per Notaio del 03.09.1980, Persona_6 rep. n. 42346, registrato a L'Aquila il 17.09.1980 al n. 3029, trascritto a L'Aquila il 24.09.1980 ai nn. 11579 R.G. e 9874 R.P. (cfr. doc. n. 11 e 12 memoria n. 2 ex pagina 6 di 9 art. 171ter del 22.12.2023, fascicolo attore); iii) atto di rettifica per Notaio Per_6 del 01.10.1980 rep. n. 42543, trascritto a L'Aquila il 27.10.1980 ai
[...] nn.13329 R.G. e 11353 R.P. (cfr. doc. n. 23 nota di deposito del 29.01.2024, fascicolo attore); iv) atto di cessione dei diritti per Notaio del Persona_6
17.03.1981 rep. n. 43525, trascritto a L'Aquila il 16.04.1981 ai nn. 4858 R.G. e
4080 R.P. (cfr. doc. n. 24 nota di deposito del 29.01.2024, fascicolo attore); v) atto di compravendita per Notaio del 30.09.1983 rep. n. 48675, Persona_6 trascritto a L'Aquila il 27.10.1983 ai nn. 15099 RG. e 12915 RP. (cfr. doc. n. 17
e 18 memoria n. 2 ex art. 171ter del 22.12.2023, fascicolo attore); vi) dichiarazione di successione di marito di Persona_7 Persona_8 deceduto a L'Aquila in data 22.10.2003 (cfr. doc. n. III nota di deposito del
22.04.2024, fascicolo attore).
Pertanto, sulla scorta della documentazione prodotta, fatta eccezione per la denuncia di successione - il cui contenuto ha efficacia a soli fini fiscali e non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene (cfr. Cass. civ, Sez. II, 29.07.2004, n 14395; Cass. civ., Sez. II, 08.11.2002, n. 15716) – deve ritenersi che la abbia fornito, in aderenza all'orientamento Pt_1 giurisprudenziale sopra menzionato, la prova del proprio diritto di proprietà sui beni acquistati in data 11.05.2016.
In definitiva, avendo la società provato il proprio diritto di proprietà sugli immobili siti nel Comune di L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti n. 99 (già
Strada Provinciale per Collebrincioni s.n.c.), censiti in Catasto al foglio 71 particella n. 1183, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5 - adempiendo all'onere probatorio posto a suo carico - e sussistendo, quindi, tutti i requisiti di cui all'art. 948 c.c., potrà essere accolta la domanda promossa dalla stessa e dichiarare la proprietà, in capo alla dei beni in parola. Parte_1
Per l'effetto, in ragione dell'accoglimento della domanda principale volta all'accertamento della proprietà, dovrà ordinarsi ai convenuti ai sensi dell'art. 948 c.c., di provvedere alla immediata restituzione dei predetti immobili, liberi da persone e cose e nella piena disponibilità della parte attrice, atteso che dalla documentazione in atti emerge che l'intero compendio immobiliare risulta occupato dai convenuti (cfr. doc. n. 10 fascicolo attore).
pagina 7 di 9 4. Quanto alle spese di lite, va preliminarmente osservato che – secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale intende conformarsi – “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.02.2023, n.
5813; Cass. civ., Sez. VI, 29.05.2018, n. 13498). Di conseguenza, in virtù del principio della soccombenza, i convenuti e Controparte_1 Controparte_2 saranno tenuti al pagamento delle spese del presente procedimento, che vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, prendendo in considerazione il valore dichiarato della controversia e facendo riferimento ai valori minimi per le sole fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M.
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1204/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti dichiara la proprietà in capo alla degli immobili Parte_1 siti Comune di L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti n. 99 (già Strada
Provinciale per Collebrincioni s.n.c.), censiti in Catasto al foglio 71 particella n. 1183, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5;
2) per l'effetto, condanna, ai sensi dell'art. 948 c.c., i convenuti
[...]
e alla immediata restituzione dei predetti CP_1 Controparte_2 immobili, liberi e sgombri da persone e cose e nella piena disponibilità dell'attrice;
3) condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese del presente procedimento in favore della Pt_1
che liquida complessivamente in € 7.272,13 di cui € 1.249,13 per
[...] esborsi ed € 6.023,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge. pagina 8 di 9 Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 26 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1204 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa all'udienza del 10.06.2025;
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Roma, in via Fulcieri Paulucci de' Parte_2
Calboli n. 9, presso lo studio dell'Avv. Nicola Recchia del Foro di Roma, che la rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 30.05.2025, si riportava ai propri atti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 15.06.2023 la adiva il Parte_1
Tribunale di L'Aquila chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nelle note a trattazione scritta del 30.05.2025: “In conclusione,
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale accertare ex art. 948 c.c. il diritto di proprietà della in persona del legale rapp.te pro tempore, sugli immobili siti Parte_1
a L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti n. 99 (già Strada Provinciale per
) e censiti al catasto al foglio 71, particella 1183, sub. da 1 a Controparte_3
5, e, per l'effetto, in virtù del recesso dal rapporto di comodato a far data dal 31 dicembre 2022 (v. docc. 7 e 8, fasc. Attore), condannare gli occupanti sine titulo,
Sig.ri e , alla restituzione degli stessi alla Controparte_1 Controparte_2
Società attrice. Con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento dell'immobile de quo da farsi valere con separato procedimento”.
Con decreto del 11.10.2023, a seguito dei controlli di cui all'art. 171bis
c.p.c., rilevata la nullità della notifica nei confronti dei convenuti, veniva fissata l'udienza al 25.03.2024, assegnando alla parte attrice termine perentorio al
30.10.2023 per il rinnovo della notifica. Con successivo provvedimento del
24.10.2023, verificata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti
[...]
e , attesa la mancata costituzione in giudizio, ne CP_1 Controparte_2 veniva dichiarata la contumacia, mentre l'udienza veniva anticipata alla data del
15.01.2024.
Con successiva ordinanza del 27.02.2024 veniva accolta l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulata da parte attrice, e la controversia veniva rinviata al 18.06.2024 per la verifica dell'incombente e per la valutazione delle ulteriori istanze istruttorie. A tale data la causa veniva ritenuta matura per la pagina 2 di 9 decisione e rinviata per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. alla data del
02.12.2025, successivamente anticipata al 10.06.2025.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., la parte attrice precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa viene decisa come di seguito
*****
1. La parte attrice rappresenta di essere la piena ed esclusiva proprietaria degli immobili siti in L'Aquila, via Francesco Paolo Tosti n. 99 (già Strada
Provinciale per Collebrincioni s.n.c.), distinti nel N.C.E.U. del medesimo
Comune al foglio 71, particella n. 1183, sub 1, foglio 71, particella n. 1183, sub
2, Z.C. 2, ctg. C06, classe 11, mq. 193, R.C. 428,61, foglio 71, particella n. 1183, sub 3, Z.C. 2, ctg. C02, classe 06, mq. 9, R.C. 10,85; foglio 71, particella n. 1183, sub 4, Z.C. 2, ctg. A07, classe 04, vani 5, R.C. 697,22; foglio 71, particella 1183, sub 5, Z.C. 2, ctg. C02, classe 08, mq. 80, R.C. 198,32, per averne acquistato la proprietà in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Dott.
[...]
di L'Aquila del 11.05.2016, rep. n. 5995, racc. n. 3310, Persona_1
Trascritto alla Form. Registro generale n. 9069, Registro particolare n. 7273, del
31 maggio 2016, nonché atto di variazione dell'accatastamento per ultimazione costruzione fabbricato, come da visura catastale aggiornata e relazione notarile ipocatastale ventennale depositata in atti (cfr. doc. n.
2-6 fascicolo attore).
Rappresenta, inoltre, che il suddetto complesso immobiliare veniva concesso in comodato d'uso gratuito al convenuto , con contratto di Controparte_1 comodato del 27.05.2021, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate
– Ufficio territoriale di L'Aquila in data 31.05.2021. Precisa che, a far data dal
01.06.2021 i convenuti si trasferivano con i propri figli presso l'immobile oggetto di causa.
Deduce altresì di aver successivamente comunicato ai convenuti la volontà di recedere dal suddetto contratto di comodato, con missiva del 20.09.2022, con cui intimava ai medesimi il conseguente rilascio dell'immobile entro e non oltre il 31.12.2022 (cfr. doc. n. 8 fascicolo attore). Evidenzia, tuttavia, che a nulla sono valsi i tentativi di sollecito al rilascio, in quanto il complesso immobiliare risulta ancora occupato sine titulo dagli odierni convenuti (cfr. doc. n. 9 e 10 fascicolo di parte attrice). pagina 3 di 9 L'attrice pertanto conviene in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 nella loro qualità di attuali possessori dei citati beni immobili, per riottenere la disponibilità degli stessi previo accertamento del proprio diritto di proprietà sui medesimi, ai sensi dell'art. 948 c.c.
I convenuti e , seppur ritualmente citati, non Controparte_1 Controparte_2 si sono costituiti in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso, venendo al merito si pone l'esigenza di vagliare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della tutela petitoria richiesta ai sensi dell'art. 948 c.c.
Occorre preliminarmente distinguere l'invocata azione di rivendicazione dalla diversa azione di restituzione. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realità
e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando l'effettivo acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa. Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 28.03.2014, n. 7305).
In tema di qualificazione giuridica della domanda di restituzione o rilascio del bene, la Cassazione ha ritenuto che la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.06.2023, n. 18050; Cass. civ., Sez. II, 14.01.2013, n. 705). pagina 4 di 9 Ciò posto, l'azione incardinata dall'attrice nei confronti dei convenuti deve qualificarsi correttamente come un'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948
c.c., come si desume sia dal tenore letterale dell'atto introduttivo che dalle stesse circostanze allegate e documentalmente provate.
Al riguardo, non appare superfluo rammentare che l'azione in parola si pone come scopo la tutela del diritto di proprietà, avendo finalità recuperatoria. In particolare, essa presuppone l'esistenza, in capo alla parte attrice, del diritto di proprietà in ordine al bene immobile di cui si chiede la tutela. La prima e fondamentale indagine che il giudice di merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rileva dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 03.03.2009, n. 5131; Cass. civ.
Sez. II, Sent., 30.03.2006, n. 7529; Cass. Civ., Sez. II, 19.09.1985, n. 4704; Corte
App. Firenze, Sez. III, 22.12.2021, n. 2459).
Nel giudizio di rivendicazione, dunque, l'attore è onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante rigorosa dimostrazione del titolo originario di acquisto del bene – in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo, o del possesso ad usucapionem anche per accessione sino al compimento del ventennio – con la precisazione che il principio stesso deve essere interpretato in relazione alle peculiarità di ciascun caso concreto sottoposto all'esame del giudice di merito.
Sotto l'aspetto processuale, deve osservarsi che tale rigore probatorio, non riceve alcuna attenuazione in caso di contumacia del convenuto, giacché la contumacia della parte convenuta in giudizio non equivale a non contestazione dei fatti dedotti in giudizio ex art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12.03.2015,
n. 4962; Cass. civ., Sez. I, 14.10.2010, n. 21251; Cass. civ., Sez. III, 29.03.2007,
n. 7739).
Orbene, nel caso di specie, la parte attrice ha fornito la prova di aver acquistato gli immobili oggetto di causa da e Persona_2 Persona_3
con atto di compravendita per Notaio Persona_4 Persona_1
del 11.06.2016, rep. n. 5995 , racc. n. 3310. (cfr. doc. n. 2 fascicolo
[...]
pagina 5 di 9 attore). Inoltre, insieme alle visure catastali - di per sé inidonee ad accertare la titolarità del diritto di proprietà in capo ad un soggetto, avendo mera rilevanza fiscale - la produce anche le risultanze dei Registri Immobiliari, da cui Pt_1 risulta l'avvenuta trascrizione del suddetto atto di compravendita (cfr. doc. n. 3 fascicolo attore).
L'attrice, inoltre, ai fini dell'accertamento della proprietà, fornisce anche la prova della proprietà nel ventennio precedente l'intervenuto acquisto.
In particolare, allega la relazione notarile ipocatastale ventennale a firma del
Notaio del 01.06.2023, contenente la storia ipotecaria Persona_1
e catastale degli ultimi venti anni del compendio immobiliare oggetto di causa, da cui è possibile evincere tutte le informazioni e i dettagli sulla provenienza dei beni e sulle avvenute variazioni catastali (cfr. doc. n. 6 fascicolo attore). In particolare, nella relazione in parola si legge che “il suddetto fabbricato è stato realizzato su area censita in catasto rustico al foglio 71 particella n.ro 1183 di mq. 1.761, risultante dalla fusione delle originarie particelle n. 238 di mq. 227,
n. 393 di mq. 155 e n. 106 di mq. 1.379 (quest'ultima area di risulta di fabbricato demolito subb. 1, 5 e 6 particella n.ro 106)” (cfr. pag. 3 doc. n. 6 fascicolo ricorrente).
Quanto alla provenienza dei beni in parola, la parte attrice allega anche i successivi atti idonei a fondare il suo diritto di proprietà in questa sede rivendicato. Per quanto riguarda i titoli di provenienza dei danti causa
[...]
e proprietari dei beni in parola nella misura di ¼ Per_3 Persona_2 ciascuno, parte attrice deposita l'atto notarile del 20.07.1994, rep. n. 7980 racc.
n. 1431, unitamente alla relativa nota di trascrizione (cfr. doc. n. 19 e 20, memoria ex art. 171ter c.p.c. del 22.12.2023). Per quanto concerne i titoli di provenienza dell'altro dante causa proprietaria dei beni in parola nella Persona_4 misura di 2/4 dell'intero, parte attrice deposita la seguente documentazione: i) atto di compravendita per Notaio del 15.05.1981, rep. n. Persona_5
38636, racc. n. 7350, trascritto a L'Aquila il 12.06.1981 ai nn. 15099 R.G. e
12915 R.P. (cfr. doc. n. 15 e 16 memoria n. 2 ex art. 171ter del 22.12.2023, fascicolo attore); ii) atto di acquisto per Notaio del 03.09.1980, Persona_6 rep. n. 42346, registrato a L'Aquila il 17.09.1980 al n. 3029, trascritto a L'Aquila il 24.09.1980 ai nn. 11579 R.G. e 9874 R.P. (cfr. doc. n. 11 e 12 memoria n. 2 ex pagina 6 di 9 art. 171ter del 22.12.2023, fascicolo attore); iii) atto di rettifica per Notaio Per_6 del 01.10.1980 rep. n. 42543, trascritto a L'Aquila il 27.10.1980 ai
[...] nn.13329 R.G. e 11353 R.P. (cfr. doc. n. 23 nota di deposito del 29.01.2024, fascicolo attore); iv) atto di cessione dei diritti per Notaio del Persona_6
17.03.1981 rep. n. 43525, trascritto a L'Aquila il 16.04.1981 ai nn. 4858 R.G. e
4080 R.P. (cfr. doc. n. 24 nota di deposito del 29.01.2024, fascicolo attore); v) atto di compravendita per Notaio del 30.09.1983 rep. n. 48675, Persona_6 trascritto a L'Aquila il 27.10.1983 ai nn. 15099 RG. e 12915 RP. (cfr. doc. n. 17
e 18 memoria n. 2 ex art. 171ter del 22.12.2023, fascicolo attore); vi) dichiarazione di successione di marito di Persona_7 Persona_8 deceduto a L'Aquila in data 22.10.2003 (cfr. doc. n. III nota di deposito del
22.04.2024, fascicolo attore).
Pertanto, sulla scorta della documentazione prodotta, fatta eccezione per la denuncia di successione - il cui contenuto ha efficacia a soli fini fiscali e non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene (cfr. Cass. civ, Sez. II, 29.07.2004, n 14395; Cass. civ., Sez. II, 08.11.2002, n. 15716) – deve ritenersi che la abbia fornito, in aderenza all'orientamento Pt_1 giurisprudenziale sopra menzionato, la prova del proprio diritto di proprietà sui beni acquistati in data 11.05.2016.
In definitiva, avendo la società provato il proprio diritto di proprietà sugli immobili siti nel Comune di L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti n. 99 (già
Strada Provinciale per Collebrincioni s.n.c.), censiti in Catasto al foglio 71 particella n. 1183, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5 - adempiendo all'onere probatorio posto a suo carico - e sussistendo, quindi, tutti i requisiti di cui all'art. 948 c.c., potrà essere accolta la domanda promossa dalla stessa e dichiarare la proprietà, in capo alla dei beni in parola. Parte_1
Per l'effetto, in ragione dell'accoglimento della domanda principale volta all'accertamento della proprietà, dovrà ordinarsi ai convenuti ai sensi dell'art. 948 c.c., di provvedere alla immediata restituzione dei predetti immobili, liberi da persone e cose e nella piena disponibilità della parte attrice, atteso che dalla documentazione in atti emerge che l'intero compendio immobiliare risulta occupato dai convenuti (cfr. doc. n. 10 fascicolo attore).
pagina 7 di 9 4. Quanto alle spese di lite, va preliminarmente osservato che – secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale intende conformarsi – “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.02.2023, n.
5813; Cass. civ., Sez. VI, 29.05.2018, n. 13498). Di conseguenza, in virtù del principio della soccombenza, i convenuti e Controparte_1 Controparte_2 saranno tenuti al pagamento delle spese del presente procedimento, che vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, prendendo in considerazione il valore dichiarato della controversia e facendo riferimento ai valori minimi per le sole fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M.
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1204/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti dichiara la proprietà in capo alla degli immobili Parte_1 siti Comune di L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti n. 99 (già Strada
Provinciale per Collebrincioni s.n.c.), censiti in Catasto al foglio 71 particella n. 1183, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5;
2) per l'effetto, condanna, ai sensi dell'art. 948 c.c., i convenuti
[...]
e alla immediata restituzione dei predetti CP_1 Controparte_2 immobili, liberi e sgombri da persone e cose e nella piena disponibilità dell'attrice;
3) condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese del presente procedimento in favore della Pt_1
che liquida complessivamente in € 7.272,13 di cui € 1.249,13 per
[...] esborsi ed € 6.023,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge. pagina 8 di 9 Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 26 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 9 di 9