TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/07/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
-----------------
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3874/2023 R.G., avente ad oggetto: responsabilità
extracontrattuale – solo danni a cose, promossa da
(C.F./P.IVA. ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Picenni
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. .IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Berra
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice: “In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di procura conferita al legale costituito per conto della convenuta;
- rigettare l'eccezione avversaria circa la carenza di legittimazione passiva in quanto infondata in fatto oltre che in diritto. In via principale: - rigettare l'eccezione avversaria relativa al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del conducente del veicolo in quanto infondata e comunque non afferente la posizione dell'attrice e, per l'effetto, accertare e dichiarare la piena responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e art. 14 C.d.S., della CP_1 dell'insorgenza del sinistro in questione e, per l'effetto, condannare la
[...] medesima al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 25.000,00 o in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo effettivo o, in alternativa, - rigettare l'eccezione avversaria relativa al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del conducente del veicolo in quanto infondata e comunque non afferente la posizione dell'attrice e, per l'effetto, accertare e dichiarare la piena responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 14
C.d.S., della dell'insorgenza del sinistro in questione e, per Controparte_1 l'effetto, condannare la medesima al risarcimento dei danni subiti, nella misura di €
25.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo effettivo;
in ogni caso: condannare la ai sensi dell'art. 96 , III comma, c.p.c. al Controparte_1 risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
condannare la CP_1
al pagamento in favore della ricorrente di una somma equitativamente determinata
[...] in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione ex art. 12-bis, III comma, D. Lgs n. 28/2010; condannare i convenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 12 –bis, II comma, D. Lgs n. 28/2010. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui verrà accertata la mera responsabilità parziale della CP_1 convenuta nella causazione del sinistro de quo, condannare la medesima al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura che verrà quantificata in corso di causa in ragione del grado di colpa reciproca delle parti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo effettivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Altresì, per mero scrupolo difensivo, qualora fosse necessario quantificare l'esatta entità dei danni subiti dall'autovettura di proprietà della si reitera la Pt_1 richiesta di CTU formulata con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.”.
Conclusioni di parte convenuta: “In via preliminare: 1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della per le domande proposte dall'attrice Controparte_1 nei suoi confronti e, per l'effetto, statuire di conseguenza. In via principale: 2)
Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità ex art. 2051 e/o art. 2043 c.c. della per tutti i motivi esposti nel presente giudizio e per l'effetto Controparte_1 rigettare ogni avversa conclusione. 3) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, dichiarare in ogni caso la sussistenza del concorso colposo del conducente sig. del veicolo Jeep Controparte_2 Compass tg. FS711TY di proprietà dell'attrice nella misura dell'80% per le motivazioni espresse in atti e, per l'effetto, ridurre il quantum delle avverse pretese a quanto effettivamente verrà accertato in corso di causa, con rigetto di tutte le altre pretese per i motivi esposti in atto, tenendo in considerazione il ruolo e responsabilità della terza chiamata per tutti i motivi dedotti nel presente giudizio. In via istruttoria: 4) ordinarsi l'esibizione e produzione in giudizio della polizza “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.p.A. polizza n. 1320160301650337500000000. In ogni caso: 5) Con vittoria di spese ed oneri di legge“.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08/06/2023 parte attrice conveniva in giudizio la per chiedere di accertare e dichiarare ex art. Controparte_1
2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. la responsabilità della convenuta in ordine al sinistro per cui è causa e di conseguenza condannare la stessa al risarcimento dei danni patiti nella misura di euro 25000,00.
Si costituiva la per contestare gli assunti dell'attrice, Controparte_1 concludendo in principalità per il rigetto di tutte le domande formulate poiché infondate in fatto e in diritto ed in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, determinarsi l'entità dei danni tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 1227 c.c.
A seguito di una breve istruttoria, svolta a mezzo di escussione dei testimoni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice reiterava la propria richiesta istruttoria di ammissione della ctu di valutazione dei danni alla vettura e dei costi di riparazione, ma tale richiesta deve essere respinta attesa anche la circostanza della rottamazione dell'auto, di cui, tuttavia, non risulta noto il valore residuo.
Devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni delle parti.
L'eccezione del difetto della procura formulata da parte attrice non è fondata.
In primis, deve evidenziarsi che la procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta risulta essere stata rilasciata direttamente dal
Presidente della pro-tempore, Controparte_1 Persona_1 al procuratore costituito;
in ogni caso con la memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c. la convenuta ha depositato il decreto n. 145 del Presidente della
Provincia di datato 20/06/2023 attestante i pieni poteri del CP_1 procuratore, sanando in tal modo ex nunc l'eventuale inidoneità dell'atto di procura, parimenti avente la data del 20/06/2023.
Risulta, altresì, infondata l'eccezione di insussistenza di legittimazione passiva formulata dalla posto che essa mantiene, in ogni Controparte_1 caso, il proprio status di custode e quindi rimane comunque, anche in caso di appalto dei lavori, come nel caso di specie (doc. 2), in capo all'ente una responsabilità concorrente in quanto ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c.
Non c'è, infatti, dubbio che in capo alla convenuta, sussista un CP_1 obbligo di custodia della cosa al fine di impedire che lo stessa possa costituire una fonte di danno per l'utente della strada.
L'attrice deduce che alla guida di una vettura di sua Controparte_2 proprietà, alle ore 3.40 del 20/03/2021, collideva con il guard rail, mentre si recava al lavoro percorrendo la strada provinciale ex SS 470dir con direzione di marcia Villa d'Almè-Dalmine, nel territorio di Mozzo, all'altezza della rotatoria Mozzo via per Briolo – Valbrembo via Leonardo da Vinci. Segnatamente nell'atto di citazione ha dedotto che “il signor collideva con la CP_2 barriera di sicurezza stradale (new jersey in cemento) posizionata a delimitazione del cantiere predisposto per la esecuzione dei lavori relativi al progetto di “Riqualificazione della Tangenziale Sud di – Lotto I – CP_1 tratto II da Treviolo a Paladina” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
L'auto veniva ceduta ad un'autofficina per la rottamazione per euro 2000,00.
Ciò posto, nel merito, la domanda di parte attrice non risulta fondata e non può essere accolta. Deve premettersi che il danneggiato è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi ed oggettivi della fattispecie, nonché la sussistenza del nesso causale tra la cosa custodita e il danno occorso.
Di conseguenza, in capo alla società attrice gravava l'onere di provare le circostanze di accadimento del fatto storico da cui è derivato il danno, con particolare riguardo al rapporto causale tra l'evento e la cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Nel caso in esame e conseguentemente a tale premessa, la società attrice, proprietaria della vettura, avrebbe dovuto provare che l'urto della vettura si era prodotto a causa delle condizioni potenzialmente lesive della sede stradale.
Ritiene il giudicante che parte attrice non abbia assolto il proprio onere probatorio, non avendo fornito la prova specifica della dinamica del sinistro.
Dall'esame testimoniale dei Carabinieri intervenuti è emerso quanto segue: “era presente la segnaletica verticale, nello specifico un cartello che indicava curva pericolosa a destra. A circa 50 metri da questo cartello, nell'approssimarsi della curva c'era un cartello di pericolo che indicava il limite massimo di velocità di 30 km/h nonché un altro cartello che indicava che vi erano lavori in corso” (riconosce le foto 16, 14 e 15 raffiguranti lo stato Test dei luoghi). Il teste ha inoltre dichiarato che il tratto di strada era privo di illuminazione e che non vi erano testimoni presenti (teste
[...]
, verbale udienza del 13/06/2024). Tes_2
Alla successiva udienza del 25/07/2024 veniva escusso il teste TE
, Appuntato dei Carabinieri, intervenuto a 20 minuti dall'impatto, che
[...] confermava a sua volta la presenza della segnaletica stradale “ricordo la presenza di un cartello di lavori in corso proprio vicino alla curva preceduto circa 50 metri prima da un cartello di curva pericolosa a destra”.
Nel dettaglio i Carabinieri intervenuti apprendevano dal conducente CP_2
che “alle ore 3:40, alla guida del proprio veicolo, dopo averne perso
[...] il controllo andava a collidere contro una barriera di sicurezza stradale (new jersey in cemento armato) posta a protezione dei lavori in corso del cantiere stradale, posizionata sulla banchina dell'opposto senso di marcia” (doc. 2 di parte attrice).
Quindi, come si può vedere anche dalle foto allegate alla relazione di incidente stradale, che si reputano probatoriamente significative, si evidenzia come la vettura, proveniente da un rettilineo, non abbia impostato la curva a destra, ma abbia tagliato la strada sino ad impattare in un punto di delimitazione del cantiere posto sull'altro senso di marcia (foto 1 e foto 2).
Nel punto dell'impatto, corrispondente con la sede del cantiere e la rotatoria,
l'illuminazione era presente ed adeguata, come risulta dalle fotografie allegate alla relazione di incidente stradale.
Nella relazione di servizio redatta in data 20/03/2021 dai Carabinieri di si precisava, circa lo stato dei luoghi del sinistro e della sede CP_1 stradale: “Giova precisare che il solo tratto di strada percorso dal veicolo prima di intraprendere la svolta a destra per l'immissione nella nuova rotatoria della sp470dir, al momento del sinistro risultava privo di illuminazione pubblica ma con segnaletica verticale regolarmente presente. Era invece presente illuminazione sufficiente sullo svincolo in entrata della nuova rotatoria”
(verbale di incidente stradale – doc. 2 di parte attrice). Inoltre si dava atto che il fondo stradale era asciutto le condizioni metereologiche erano di tempo sereno e la visibilità sufficiente.
In assenza della prova di una compiuta dinamica del fatto (a parte la pacifica circostanza della perdita di controllo dell'auto e dell'impatto con il guard rail) parte attrice non ha dimostrato che l'evento è stato causalmente riconducibile alle lamentate caratteristiche insidiose della strada percorsa dal conducente vale a dire, segnatamente, che esso sia stato causato dalla non segnalata presenza di un cantiere per l'inidoneità della segnaletica ovvero dall'assenza di illuminazione nel tratto immediatamente precedente il punto dell'impatto.
L'attore non ha adeguatamente dimostrato il nesso di causalità tra le caratteristiche del bene custodito e l'evento dannoso, non essendosi in alcun modo formata la prova sulla dinamica che ha portato all'impatto della vettura con il guard rail.
Peraltro non risulta essere stata adeguatamente provata neppure la carenza e/o insufficienza e/o inadeguatezza della segnaletica verticale.
Inoltre i testi escussi hanno riferito che nessuno ha assistito al sinistro.
Non risulta significativa in senso probatorio la circostanza di un successivo sinistro, occorso ad un motociclista, in assenza della allegazione delle circostanze e delle cause di detto fatto.
A tale mancanza probatoria consegue il difetto di prova del nesso causale.
Dall'esame delle prove a disposizione, risulta pertanto che non si comprende come e perché la vettura abbia impattato sul guard rail del lato opposto a quello di marcia e d'altro lato è emerso che il punto ove è avvenuto l'impatto risultava adeguatamente illuminato (la zona del cantiere - cfr. foto 2 dell'allegato alla relazione di incidente stradale) mentre è vero, di contro, che il tratto – certamente di competenza della Provincia – immediatamente precedente il cantiere risultava privo di illuminazione.
Tale ultimo dato si ricava in modo sufficientemente certo dalle fotografie scattate dai Carabinieri sul luogo del sinistro ed anche dalle dichiarazioni del Test teste .
Tuttavia, dall'esame del punto di impatto ove sia la curva che il cantiere risultavano visibili, deve affermarsi che, stante lo stato dei luoghi e la documentazione agli atti, il sinistro avrebbe potuto essere evitato con una condotta di guida adeguata allo stato della strada ed alle condizioni in quel momento ricorrenti. Il guard-rail e la condizione della sede stradale non integravano, al momento del passaggio della vettura di proprietà di parte attrice, una situazione di pericolo occulto caratterizzata dal requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva.
Peraltro, deve osservarsi come la presenza visibile dei lavori sulla sede stradale e della segnaletica stradale era tale da lasciare ragionevolmente prevedere il pericolo insito nella percorrenza della strada e quindi tale da suggerire al conducente della vettura danneggiata un'andatura prudente che fosse adeguata alle condizioni della sede stradale.
A tale proposito, dalle dichiarazioni del conducente – come riportate dai
Carabinieri nella relazione di servizio – sulla visibilità o meno, è lo stesso a riferire ai Carabinieri di aver perso il controllo della vettura. CP_2
Il sinistro occorso nel caso in esame appare di conseguenza possa essere ricondotto al contegno imprudente del conducente tale da elidere il nesso causale supposto tra la cosa e l'evento dannoso, piuttosto che alle caratteristiche intrinseche della strada.
Il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa facendola recedere a mera occasione della vicenda produttiva di danno, assumendo un'efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, cosi da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente (Cass. Sez. Sesta n. 18100 del
31/08/2020).
Né può essere accolta la domanda, svolta in via subordinata, di accertamento della responsabilità della convenuta ex art. 2043 c.c., non avendo parte attrice dato la dimostrazione della sussistenza di una condotta colposa o riprovevole in capo alla convenuta. CP_1
Né può essere accolta la domanda, svolta in via subordinata, di accertamento della responsabilità della convenuta ex art. 2043 c.c., non avendo parte attrice dato la dimostrazione della sussistenza di una condotta colposa o riprovevole in capo alla convenuta. CP_1
Tutto ciò considerato, poiché non risultano sufficientemente ed adeguatamente provate in atti le modalità di accadimento dell'evento dannoso, non può ravvisarsi alcuna responsabilità in capo alla quale custode Controparte_1 dei luoghi di causa.
Per i motivi anzidetti e ritenuta assorbita ogni altra questione, la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice deve essere rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in dispositivo, secondo i valori D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta e/o assorbita, definitivamente decidendo così giudica:
- Rigetta le domande attoree poiché infondate.
- Rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti.
- Condanna parte attrice al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 5077,00 per compenso professionale oltre al 15% rimb. forf. spese generali, oltre IVA e CPA.
Bergamo, 01/07/2025
Il G.ON.
Dott. Carlotta R.M. Griffini