Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1708-2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello Maggi Presidente
GiudiceDott.ssa Patrizia Nigri
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1708 – 2024 del R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
Parte 1 ifesa e rappresentata dall'avv. COPPOLA Maria Anna
E
Parte 2 difeso e rappresentato dall'avv. FRA NCHINI Anna Maria e Salvatore COLELLA con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.04.2024 la ricorrente: premesso che il giorno 27.06.2019 aveva contratto matrimonio concordatario in Pulsano (Ta) con il sig. che dall'unione non nascevanoParte_2 figli, che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, chiedeva che fosse pronunciata la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Parte resistente si costituiva in giudizio, in data 10.07.2024 il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma chiedeva di pronunciarla per le motivazioni e le condizioni indicate nella comparsa di costituzione.
Va rilevato che all'udienza del 11.02.2025, le parti presenti personalmente, per mezzo dei loro procuratori, davano atto di aver raggiunto un accordo/convenzione, come da separato verbale che si considera parte integrante di questa sentenza, chiedendo che il Tribunale recepisse l'accordo e rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto alle pronunzie accessorie, valutata la non contrarietà ad alcuna norma di legge delle conclusioni concordemente rese dalle parti, il Collegio può senz'altro recepire in sentenza le condizioni esplicitate
Spese integralmente compensate.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso da Parte 1
Parte 2 , nato a [...] il [...] depositato nata a [...] il [...] nei confronti di in data 15.04.2024 così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a [...] il [...] nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Pulsano, il 27.06.2019, e Parte 2 regolarmente trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Pulsano al n. 7, parte II, S.A dell'anno 2019.
DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'accordo/convenzione allegato al verbale dell'udienza del 11/02/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ORDINA Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pulsano;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12.02.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi