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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/10/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7543/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7543/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
codice fiscale e partita I.V.A. Parte_1 P.IVA_1 numero di iscrizione al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cuneo: CN- 307980) con sede in 12051 Alba (CN), Via Vivaro n. 2, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott.
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
CO DA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 12042 Bra (CN), Via Rambaudi n. 7, giusta procura in atti RICORRENTE NEI CONFRONTI DI
(codice fiscale: ) nato il Controparte_2 C.F._1
12/02/1953 in Roma (RM) e residente in [...] - interno: 6; CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: attività di distribuzione del gas, morosità gas, disalimentazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per (come da atto introduttivo depositato in Parte_1 data 15.11.2024):
“Voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: accertare e dichiarare il diritto della conchiudente di compiere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna (PDR) n. 00470000086291 e, per l'effetto, autorizzarla – tanto nei confronti della parte intimata pagina 1 di 4 quanto di qualunque altro se ne trovasse in possesso e per il tramite di propri tecnici e/o eventuali ausiliari – ad accedere alla parte dell'impianto di distribuzione situata all'interno dei luoghi di privata dimora siti in 20875 Burago Di Molgora (MB), Via El Alamein n.
2 - interno: 6 onde asportare il contatore matricola n. 22413224; ordinare al Sig. di consentire l'accesso all'immobile Controparte_2 suddetto onde permettere alla conchiudente di asportare il contatore suddetto. Qualora parte intimata o terzi occupanti l'immobile suddetto fossero assenti al momento dell'accesso, non dovessero consentirlo o, ancora, lo dovessero impedire, autorizzare la conchiudente ad accedere con le forme dell'esecuzione forzata e col ministero dell'Ufficiale Giudiziario nonché, se del caso, tramite effrazione della serratura della porta d'ingresso ed avvalendosi dell'intervento della Forza Pubblica. Col favore delle spese di lite, compresi accessori di legge e successive occorrende. Indica a testimoni sulle circostanze e enunciate in premessa: 1) Sig.ra domiciliata in 15048 Valenza (AL), Strada Vecchia Testimone_1
Pontecurone n.
1. Si chiede sin d'ora di consentire ai testi indicati, in caso d'eventuale escussione, di consultare i documenti prodotti unitamente al presente ricorso. Salve ed impregiudicate eventuali repliche e/o deduzioni in merito alle istanze formulate dalla controparte che dovessero rendersi utili e strumentali alla difesa di parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio al fine di accertare il diritto
[...] Controparte_2 dell'odierna ricorrente a procedere alla disalimentazione del Punto di Riconsegna di gas n. 00470000086291, alimentato dal contatore matricola n. 22413224 intestato a parte convenuta. L'odierna ricorrente svolge nel Comune di Burago di Molgora (MB) servizio di distribuzione di gas naturale e ha esposto che:
- risiede all'interno dell'alloggio sito in 20875 Burago Di Controparte_2
Molgora (MB), Via El Alamein n.
2 - interno: 6 ed è intestatario dell'utenza che lo approvvigiona di gas naturale attraverso il punto di riconsegna (disalimentabile) contraddistinto dal n. 00470000086291, cui è abbinato il contatore matricola n. 22413224;
- il predetto si è reso moroso nel pagamento di corrispettivi di forniture di gas naturale erogategli da e quest'ultima, quale “utente del Parte_2 servizio di distribuzione”, ha richiesto all'esponente la “Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità”;
- il “cliente grossista” ha risolto il contratto di somministrazione ottenendo per l'effetto la “Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di
pagina 2 di 4 Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile” (art. 13 del TIMG), con conseguente attivazione del “servizio di Default”;
- da allora la ricorrente, ai sensi dell'art. 46.2 lett. a) del TIVG, è tenuta a disalimentare il punto di riconsegna attraverso il quale ancor oggi viene somministrato gas naturale, onde evitare d'incorrere nelle conseguenze previste dall'art. 48.1 lett. a e b del TIVG. All'udienza del 20.03.2025, il legale chiedeva venisse dichiarata la contumacia del convenuto e fissarsi udienza di discussione. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di CP_2
e fissava l'udienza di discussione per la data del 01.10.2025, all'esito della
[...] quale, il difensore, dopo breve discussione, si riportava integralmente agli atti depositati e la causa veniva rimessa in decisione.
II. La Società di vendita ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 bis 1 del TIMG (Testo Integrato morosità GAS) a la cessazione Parte_1 amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione del punto di riconsegna per morosità dell'utente finale e la stessa non è riuscita ad eseguire l'attività di chiusura richiesta, in quanto non le è stato possibile raggiungere fisicamente il P.D.R. moroso sicché l'utente continua a godere della fornitura del gas (erogatagli dal fornitore di default) senza versare il dovuto corrispettivo o – comunque – senza aver sanato la propria posizione debitoria con il venditore. ha chiesto, pertanto, al Tribunale di accertare il Parte_1 diritto dell'odierna ricorrente a procedere alla disalimentazione del Punto di Riconsegna di gas n. 00470000086291, alimentato dal contatore matricola n. 22413224 intestato a parte convenuta, anche al fine di evitare sanzioni ai sensi dell'art. 48.1 lett. a e b del TIVG (Testo Integrato dell'Attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale). È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che nelle more del giudizio è sopravvenuta una modifica nel TIMG mediante delibera n. 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024 che ha modificato l'art. 13 bis TIMG, nel quale si legge che “in caso di Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'articolo 13, con riferimento a punti di riconsegna per i quali risulta verificata la seguente condizione: 𝑃𝑎 ≥ 5.000 [Smc] dove:
− Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo.” Come si evince, per ottenere la disalimentazione dei P.D.R.è stato innalzato il valore minimo del consumo di GAS da 500 mc/anno a 5.000 mc/anno. Alla luce della suddetta modifica, parte ricorrente non può essere soggetta alle sanzioni di cui all'art. 48 TIVG che testualmente prevede “48.1. Qualora l'impresa di distribuzione non porti ad esito la disalimentazione fisica di cui al comma 46.2 nei pagina 3 di 4 termini di cui al medesimo comma e sia verificata la condizione di cui al comma 13bis.1 del TIMG, l'impresa di distribuzione versa alla un ammontare pari alla somma CP_3 de: a) i ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10 con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di default e che non è stato disalimentato;
b) il valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale prelevato presso il punto di riconsegna cui è erogato il servizio di default e non è stato disalimentato.” Il summenzionato articolo richiama integralmente l'art. 13 bis, comma 1, del TIMG il quale, essendo stato oggetto di modifiche con la delibera sopracitata, non consente l'applicazione dell'art. 48.1 TIVG al caso di specie in quanto l'odierno giudizio è stato avviato per un P.D.R. il cui consumo annuo è inferiore alla soglia suindicata. Ne consegue, pertanto, che deve, dunque, essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta modifica normativa in corso di giudizio.
III. Nulla per le spese, stante le ragioni addotte e la mancata costituzione in giudizio della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopravvenuta (deliberazione 24 settembre 2024 379/2024/r/gas);
2. nulla per le spese.
Monza, 22 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7543/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
codice fiscale e partita I.V.A. Parte_1 P.IVA_1 numero di iscrizione al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cuneo: CN- 307980) con sede in 12051 Alba (CN), Via Vivaro n. 2, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott.
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
CO DA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 12042 Bra (CN), Via Rambaudi n. 7, giusta procura in atti RICORRENTE NEI CONFRONTI DI
(codice fiscale: ) nato il Controparte_2 C.F._1
12/02/1953 in Roma (RM) e residente in [...] - interno: 6; CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: attività di distribuzione del gas, morosità gas, disalimentazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per (come da atto introduttivo depositato in Parte_1 data 15.11.2024):
“Voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: accertare e dichiarare il diritto della conchiudente di compiere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna (PDR) n. 00470000086291 e, per l'effetto, autorizzarla – tanto nei confronti della parte intimata pagina 1 di 4 quanto di qualunque altro se ne trovasse in possesso e per il tramite di propri tecnici e/o eventuali ausiliari – ad accedere alla parte dell'impianto di distribuzione situata all'interno dei luoghi di privata dimora siti in 20875 Burago Di Molgora (MB), Via El Alamein n.
2 - interno: 6 onde asportare il contatore matricola n. 22413224; ordinare al Sig. di consentire l'accesso all'immobile Controparte_2 suddetto onde permettere alla conchiudente di asportare il contatore suddetto. Qualora parte intimata o terzi occupanti l'immobile suddetto fossero assenti al momento dell'accesso, non dovessero consentirlo o, ancora, lo dovessero impedire, autorizzare la conchiudente ad accedere con le forme dell'esecuzione forzata e col ministero dell'Ufficiale Giudiziario nonché, se del caso, tramite effrazione della serratura della porta d'ingresso ed avvalendosi dell'intervento della Forza Pubblica. Col favore delle spese di lite, compresi accessori di legge e successive occorrende. Indica a testimoni sulle circostanze e enunciate in premessa: 1) Sig.ra domiciliata in 15048 Valenza (AL), Strada Vecchia Testimone_1
Pontecurone n.
1. Si chiede sin d'ora di consentire ai testi indicati, in caso d'eventuale escussione, di consultare i documenti prodotti unitamente al presente ricorso. Salve ed impregiudicate eventuali repliche e/o deduzioni in merito alle istanze formulate dalla controparte che dovessero rendersi utili e strumentali alla difesa di parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio al fine di accertare il diritto
[...] Controparte_2 dell'odierna ricorrente a procedere alla disalimentazione del Punto di Riconsegna di gas n. 00470000086291, alimentato dal contatore matricola n. 22413224 intestato a parte convenuta. L'odierna ricorrente svolge nel Comune di Burago di Molgora (MB) servizio di distribuzione di gas naturale e ha esposto che:
- risiede all'interno dell'alloggio sito in 20875 Burago Di Controparte_2
Molgora (MB), Via El Alamein n.
2 - interno: 6 ed è intestatario dell'utenza che lo approvvigiona di gas naturale attraverso il punto di riconsegna (disalimentabile) contraddistinto dal n. 00470000086291, cui è abbinato il contatore matricola n. 22413224;
- il predetto si è reso moroso nel pagamento di corrispettivi di forniture di gas naturale erogategli da e quest'ultima, quale “utente del Parte_2 servizio di distribuzione”, ha richiesto all'esponente la “Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità”;
- il “cliente grossista” ha risolto il contratto di somministrazione ottenendo per l'effetto la “Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di
pagina 2 di 4 Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile” (art. 13 del TIMG), con conseguente attivazione del “servizio di Default”;
- da allora la ricorrente, ai sensi dell'art. 46.2 lett. a) del TIVG, è tenuta a disalimentare il punto di riconsegna attraverso il quale ancor oggi viene somministrato gas naturale, onde evitare d'incorrere nelle conseguenze previste dall'art. 48.1 lett. a e b del TIVG. All'udienza del 20.03.2025, il legale chiedeva venisse dichiarata la contumacia del convenuto e fissarsi udienza di discussione. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di CP_2
e fissava l'udienza di discussione per la data del 01.10.2025, all'esito della
[...] quale, il difensore, dopo breve discussione, si riportava integralmente agli atti depositati e la causa veniva rimessa in decisione.
II. La Società di vendita ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 bis 1 del TIMG (Testo Integrato morosità GAS) a la cessazione Parte_1 amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione del punto di riconsegna per morosità dell'utente finale e la stessa non è riuscita ad eseguire l'attività di chiusura richiesta, in quanto non le è stato possibile raggiungere fisicamente il P.D.R. moroso sicché l'utente continua a godere della fornitura del gas (erogatagli dal fornitore di default) senza versare il dovuto corrispettivo o – comunque – senza aver sanato la propria posizione debitoria con il venditore. ha chiesto, pertanto, al Tribunale di accertare il Parte_1 diritto dell'odierna ricorrente a procedere alla disalimentazione del Punto di Riconsegna di gas n. 00470000086291, alimentato dal contatore matricola n. 22413224 intestato a parte convenuta, anche al fine di evitare sanzioni ai sensi dell'art. 48.1 lett. a e b del TIVG (Testo Integrato dell'Attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale). È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che nelle more del giudizio è sopravvenuta una modifica nel TIMG mediante delibera n. 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024 che ha modificato l'art. 13 bis TIMG, nel quale si legge che “in caso di Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'articolo 13, con riferimento a punti di riconsegna per i quali risulta verificata la seguente condizione: 𝑃𝑎 ≥ 5.000 [Smc] dove:
− Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo.” Come si evince, per ottenere la disalimentazione dei P.D.R.è stato innalzato il valore minimo del consumo di GAS da 500 mc/anno a 5.000 mc/anno. Alla luce della suddetta modifica, parte ricorrente non può essere soggetta alle sanzioni di cui all'art. 48 TIVG che testualmente prevede “48.1. Qualora l'impresa di distribuzione non porti ad esito la disalimentazione fisica di cui al comma 46.2 nei pagina 3 di 4 termini di cui al medesimo comma e sia verificata la condizione di cui al comma 13bis.1 del TIMG, l'impresa di distribuzione versa alla un ammontare pari alla somma CP_3 de: a) i ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10 con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di default e che non è stato disalimentato;
b) il valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale prelevato presso il punto di riconsegna cui è erogato il servizio di default e non è stato disalimentato.” Il summenzionato articolo richiama integralmente l'art. 13 bis, comma 1, del TIMG il quale, essendo stato oggetto di modifiche con la delibera sopracitata, non consente l'applicazione dell'art. 48.1 TIVG al caso di specie in quanto l'odierno giudizio è stato avviato per un P.D.R. il cui consumo annuo è inferiore alla soglia suindicata. Ne consegue, pertanto, che deve, dunque, essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta modifica normativa in corso di giudizio.
III. Nulla per le spese, stante le ragioni addotte e la mancata costituzione in giudizio della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopravvenuta (deliberazione 24 settembre 2024 379/2024/r/gas);
2. nulla per le spese.
Monza, 22 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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