Art. 2. ((Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziale))
Versione
11 maggio 1956
11 maggio 1956
>
Versione
12 marzo 1963
12 marzo 1963