Articolo 2 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 maggio 1956
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Versione
12 marzo 1963
Art. 2. ((Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziale))
Entrata in vigore il 12 marzo 1963