Art. 2. ((Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziale))
Articolo 1Articolo 3
- Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 2 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
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11 maggio 1956
11 maggio 1956
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12 marzo 1963
12 marzo 1963
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