Articolo 8 della Legge 12 luglio 1999, n. 237
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10 agosto 1999
Art. 8. (Impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio
culturale) 1. Per l'attuazione del piano di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 203 , i sovrintendenti, in relazione agli interventi di rispettiva competenza, per l'attuazione del piano medesimo, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 e fino al 2018, di lire 12.600 milioni. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilita' speciali intestate agli stessi sovrintendenti. Si applica l' articolo 45, commi 31 e 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 . 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' altresi' autorizzata la spesa di lire 73.422 milioni nel 1998, lire 3.098 milioni nel 1999 e lire 6.895 milioni nel 2000.
Note all'art. 8:
- Il testo coordinato del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 203 , recante: "Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1997, n. 155.
- I commi 31 e 32 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' dispongono:
"31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunita' economicofinanziarie ed al fine di ridurre il costo del debito, negli stessi casi in cui e' ammesso il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo netto da finanziare previsto dalla legge finanziaria.
32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non puo' essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalita' non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo gravera' sui suggetti stessi".
Entrata in vigore il 10 agosto 1999