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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/09/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2553 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione in data 17.03.2025, e vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Claudio Giorgio Parte_1
Suppa, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Opponente
E
rapp.ta da in persona dei rispettivi Controparte_1 Controparte_2 rapp.ti legali, elett.te dom.te presso lo studio dell'Avv. Fabio Lombardi e difese e rapp.te dall'Avv. Stefano Menghini, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.03.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
Preliminarmente, si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 16.10.2024.
1 L'attore citava in giudizio la in opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
520/2012 emesso dal Tribunale di Benevento in data 23.05.2022 con il quale, ad istanza della era stato ingiunto all'opponente di pagare la somma di € Controparte_1
14.375,81, oltre agli interessi come da domanda e spese, in relazione alla chiusura del contratto di conto corrente n. 05004/6152/41584195 stipulato in origine con Banco di
Napoli s.p.a.; eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1 che il contratto non fosse affidato, il disconoscimento delle firme del contratto stipulato con Banco di Napoli s.p.a. che si eccepiva fosse di carta di credito e richiedeva in riconvenzionale la violazione della normativa antiusura, oltre all'infondatezza della pretesa ex adverso in relazione al deposito della certificazione ex art. 50 TUB;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta la quale contestava tutte le avverse eccezioni e tutto l'avverso dedotto ed eccepiva la regolarità della richiesta operata;
richiedeva, pertanto, il rigetto integrale dell'avversa domanda e proponeva istanza di verificazione;
chiedeva poi la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e nei termini concessi depositava il contratto di conto corrente oggetto di causa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Alla prima udienza, essendo negativa la mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.; successivamente, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto, veniva nominato quale CTU la OT.SA per Persona_1
l'esecuzione della perizia grafologica su ambo i contratti prodotti;
in seguito, depositata la perizia citata, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata successivamente sino al 17.03.2025 per la precisazione delle conclusioni con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da giurisprudenza granitica, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un ordinario giudizio di cognizione ed il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n.
7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278). Data l'inversione
2 formale dei ruoli, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto dovrà fondare le ragioni del proprio credito e l'opponente dovrà dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dell'opposto.
Preliminarmente, è opportuno ricordare l'orientamento in materia di disconoscimento della Suprema Corte, da ultimo ribadito con la sentenza n. 1537 del 2018 della
CaSAzione: “Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca. La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.” Nel caso specifico, l'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni sottese ai contratti prodotti in atti;
il disconoscimento è, dunque, ammissibile e pienamente esperibile. Prima di esaminare il merito della questione, nondimeno, è opportuno anche definire l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva. In effetti, a mente dell'art. 1264 c.c., il contratto di cessione del credito viene concluso per effetto del solo consenso manifestato dal cedente e dal cessionario, non essendo richiesta alcuna notificazione e/o comunicazione al debitore ceduto;
l'unico effetto della mancata comunicazione è l'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati nei confronti del cedente, fatto mai asserito dall'opponente. Nemmeno tale cessione deve essere comunicata con qualunque requisito di forma in quanto “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. , costituisce atto
a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
28.01.2014, n. 1770).” La documentazione depositata dalla convenuta fa venire CP_3 meno ogni altra argomentazione circa la regolarità della cessione del credito, ed è stata fornita ogni prova circa la pubblicità di tale cessione e la possibilità per il ceduto di verificare ciò anche a mezzo di semplice accesso al sito della Banca cedente;
l'esibizione del contratto ceduto e dell'atto di cessione confermano tali deduzioni ed, alla luce di tanto, la relativa eccezione andrà senz'altro rigettata.
3 Venendo al merito dell'opposizione, questo Giudicante ritiene che eSA sia totalmente da rigettare.
Il CTU, OT.SA , ha lasciato pochi dubbi circa la mancata sottoscrizione del Per_1 contratto di finanziamento ad opera degli opponenti: “Le tre firme ad apparente nome
, apposte in calce alla pag. 3, alla pag. 51 e alla pag. 52 del Contratto Parte_1 relativo al conto corrente Banca Intesa n. 6152415841/95, datato 21/10/2005, sono
” Questo Giudice non può che condividere le conclusioni raggiunte dalla Parte_2
OT.SA , in quanto inferenti logicamente dalle analisi effettuate e chiare in ogni Per_1 loro paSAggio;
di conseguenza, avendo parte opponente sottoscritto il contratto di conto corrente, lo stesso è da ritenersi pienamente applicabile. Pur essendo stata richiesta una
CTU contabile per la verifica dell'applicazione delle condizioni del conto corrente, dell'anatocismo, degli addebiti e di tutte le altre eccezioni sul rapporto esposte da parte opponente, si deve notare come la steSA, nonostante la produzione in atti degli estratti conto e del contratto, non ha mai formulato eccezioni specifiche tese ad invalidare i calcoli esposti, limitandosi alla riproposizione di formule generiche e non scendendo mai in particolare. Ad esempio, benché il conto non fosse affidato come più volte ribadito in atti, è stata chiesta la valutazione da parte della ctu contabile della commissione di massimo scoperto;
la totale inconferenza di tale richiesta è sintomatica di tale espreSA genericità nella difesa di parte attore che non può che comportare la violazione dell'art. 2697 c.c. e la mancata dimostrazione dei fatti alla base dell'opposizione formulata. Per completezza, si segnala che sino alle conclusioni è stato esposto che il contratto e gli estratti conto, depositati in atti, non sono stati prodotti da parte opposta e, nonostante ciò, si è insistito fino alla fine per una CTU contabile pur non esponendo quale sarebbe stato il ricalcolo alla luce delle eccezioni contenute nell'opposizione; ciò neppure avendo riguardo alla contestazione dell'applicazione di tassi usurari.
Tutte le altre eccezioni di parte attrice devono ritenersi assorbite alle eccezioni già esaminate;
la domanda dell'opponente sarà dunque rigettata così come sarà integralmente confermato il d.i. opposto.
Le spese di lite e CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, Controparte_1 così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il d.i. 520/2012 emesso dal Tribunale di
Benevento in data 23.05.2022 e, per l'effetto, lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) Rigetta tutte le restanti domande spiegate nel corso del giudizio;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite della società Parte_1 per l'importo di € 5.077,00 per onorari, di cui € 919,00 per Controparte_1 la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA;
il tutto oltre spese di CTU definitivamente poste a carico di
. Parte_1
Benevento, lì 8 settembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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