Articolo 7 della Legge 21 luglio 1961, n. 686
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 agosto 1961
Art. 7.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta delle indicazioni contenute nel prospetto e nella dichiarazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 provvede, per tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ad avviare al lavoro i privi della vista iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
In caso di mancata assunzione da parte degli ospedali, degli istituti di cura e degli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente articolo 1, i ciechi diplomati in possesso del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o l'Unione italiana dei ciechi, possono adire gli organi amministrativi o giurisdizionali trascorsi 60 giorni dalla data del rilascio del certificato predetto.
Entrata in vigore il 18 agosto 1961