Articolo 31 della Legge 7 dicembre 1961, n. 1264
Articolo 30Articolo 32
Versione
27 dicembre 1961
Art. 31. Assorbimento dei posti aggiunti di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496

Gli impiegati provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 , presso il Ministero della pubblica istruzione, ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui alle tabelle G, H, I, allegate alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di qualifica e di carriera.
In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei posti aggiunti di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1961