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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 229/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 229/2024
Oggi 25 febbraio 2025 alle ore 9.48 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. Edoardo Magnini Parte_1
Per essuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
La parte si riporta ai propri scritti difensivi, rinunciando ad essere presente alla lettura della sentenza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 229/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MAGNINI Edoardo Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
Contro
(c.f. - P.IVA Controparte_2 C.F._2
) - contumace P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro,
[...]
Giudice designato, contrariis rejectis A) NEL MERITO, accertare e dichiarare che fra il ricorrente sig. e la Parte_1 convenuta ditta in persona del proprio titolare e legale rappresentante in carica sig. Controparte_2
a far data dal 15/02/2023 e fino al 23/08/2023 (o da e/o fino a quella eventuale diversa data che CP_1 risulterà accertata e di giustizia) è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno oltre straordinario per lo svolgimento delle mansioni di autista e responsabile con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 3S CCNL
Trasporto Merci e Logistica dal 15/02/2023 e fino al 23/08/2023 (o da e/o fino a quella eventuale diversa data che risulterà accertata e di giustizia) nei giorni e con gli orari dettagliatamente indicati nella narrativa del presente atto;
e per l'effetto
B) condannare la in persona del proprio titolare e legale rappresentante in carica Controparte_2 sig. per i motivi meglio specificati in narrativa, al pagamento in favore del sig. della somma CP_1 Parte_1 complessiva lorda di € 21.545,57 di cui € 2.194,25 per TFR, pari alla differenza tra quanto dovuto in relazione all'effettivo rapporto di lavoro subordinato accertato e quanto percepito, così come meglio riportato e per i titoli - retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, notturno, festivo, ferie, permessi, mensilità aggiuntive, R.O.L. e T.F.R. - indicati nel conteggio prodotto in allegato (sub doc. 9), o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà accertata e di giustizia in seguito all'espletanda istruttoria, anche ai sensi dell'art. 2099 c.c. e 36 Cost., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria su detta somma, dal dì dei pagamenti dovuti ed omessi alla data di deposito del presente ricorso, ed oltre e con interessi ex art.
1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria sulla citata somma, dalla data di deposito del presente ricorso alla data dell'effettivo saldo;
Con vittoria di spese e compensi dell'intero giudizio e con espressa riserva di agire, all'esito dell'accertamento di questo giudizio, in solido nei confronti delle società convenute, per l'ottenimento dell'effettiva regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa del sig. presso i competenti Istituti INPS ed INAIL”. CP_3
A sostegno delle domande giudiziali proposte, il ricorrente ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della convenuta ditta in forza di contratto subordinato a tempo pieno ed Controparte_2 indeterminato dal 15.2.2023 al 23.8.2023, data di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie, con mansioni di autista e di essere stato inquadrato nel livello 3° Super CCNL Trasporto, Merci e Logistica;
che il contratto di lavoro prevedeva un orario settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle 9.00 e dalle
14.00 alle 18.00 con sede di lavoro in Pistoia, Via Modenese n. 503/H; che, invero, per l'intera durata del rapporto di lavoro il ricorrente ha svolto la propria prestazione lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 4.00 alle 17.30/18.00 con una pausa di un'ora quando effettuata;
che le mansioni dello stesso consistevano nella consegna dei medicinali alle farmacie della provincia di Firenze ed al ritiro della casse vuote utilizzate dai colleghi autisti per le consegne;
che, oltre a svolgere le predette mansioni, il sig. ivestiva anche il ruolo Pt_1
CP_ di responsabile di tutti gli altri autisti dipendenti della resistente;
che a tal fine, si occupava dei problemi relativi ai mezzi o alle consegne che i colleghi riscontravano e, per tre giorni a settimana, di solito il lunedì, mercoledì e venerdì, alle 2.00 del mattino si occupava, altresì, di coadiuvarli nell'attività di rifornimento dei mezzi fornendo loro la carta carburante della ditta che, pertanto, il ricorrente Controparte_2 avrebbe osservato un orario di lavoro a tempo pieno con molte ore di lavoro straordinario e notturno mai remunerate;
che alla cessazione del rapporto di lavoro la resistente non ha provveduto a corrispondere neppure il TFR nonché gli ulteriori emolumenti;
di avere, dunque, diritto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive maturate.
La ditta individuale non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_1 contumace.
La causa è stata istruita in via documentale e con testimoni e, all'udienza odierna, è stata decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
I fatti allegati in ricorso possono ritenersi provati all'esito dell'istruttoria documentale ed orale espletata. Il sig. ha lavorato alle dipendenze della ditta individuale a far data Parte_1 Controparte_2 dal 15.2.2023 fino al 23.8.2023 in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di autista ed inquadramento nel livello 3S del CCNL Trasporto, Merci e Logistica (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
Il rapporto di lavoro è terminato in data 23-8.2023 per effetto delle rassegnate dimissioni volontarie da parte del dipendente (circostanza ammessa in ricorso).
All'atto di assunzione il sig. a sottoscritto un contratto di lavoro con la previsione di svolgimento del Pt_1 proprio orario di lavoro settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle 14:00 alle 18:00 e con assegnazione alla sede di lavoro situata a Pistoia in Via Modenese n. 503/H (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
Di fatto, nell'intero arco temporale alle dipendenze della ditta il ricorrente risulta Controparte_2 aver svolto, oltre alle mansioni di autista, anche il ruolo di responsabile di tutti gli autisti assunti dalla ditta datrice di lavoro occupandosi, sempre per conto della ditta del trasporto e della Controparte_2 consegna di medicinali alle farmacie situate principalmente nella provincia di Firenze.
In tal senso si richiamano le deposizioni dei testimoni escussi, da ritenersi senz'altro attendibili ed a conoscenza diretta dei fatti per aver lavorato, quali colleghi di lavoro, nel medesimo arco temporale del ricorrente alle dipendenze della ditta CP_2
- Teste Capineri: “si è vero e oltre che l'autista faceva il responsabili dell'autisti”. Il teste ha altresì specificato che “in quanto responsabile dell'autisti, tutti i problemi che avevamo, come anche fare gasolio, ci pensava il (cfr. verbale udienza 6.11.2024); Pt_1
- Teste : “i responsabili dell'autisti voleva dire che era lui che organizzava le gite, i turni e un po' Tes_1 di contabilità perché dovevamo chiedere a lui per quanto riguardava i rifornimenti e le autostrade”
(cfr. verbale udienza 6.11.2024).
Quanto al maggior orario di lavoro osservato rispetto a quello pattuito nel contratto di lavoro individuale, si osserva che le allegazioni contenute in ricorso, su cui sono state articolate prove per testimoni e per interrogatorio formale, hanno trovato pieno riscontro all'esito dell'istruttoria espletate.
In particolare, entrambi i testimoni escussi hanno confermato l'orario di lavoro osservato dal ricorrente per come dedotto in ricorso (dal lunedì al sabato dalle 04:00 alle 18:00):
- teste Capineri: “Posso dire che il ntrava a al lavoro la mattina alle 4 e doveva far festa verso le 18:00 Pt_1 che però non era mai quell'orario perché è capitato che se io avessi avuto bisogno di fare gasolio, lui veniva per me verso le 2:30. AD giudice: Io personalmente facevo un orario dalle 3:00 e finivo alle 16:30 massimo.
Ad giudice: Capitava sempre che entrasse prima del suo orario che era appunto le 4:00 perché come doveva fare gasolio a me, lo faceva anche ad altri” … “si lavorava tutti i giorni dal lunedì al sabato” (cfr. verbale udienza 6.11.2024);
- teste : “io e il i caricava nello stesso magazzino che era a Firenze Sud – ditta BTC [poi rettificato Tes_1 Pt_1 in ] e quindi si caricava insieme alle 4 del mattino e poi lui era sempre in giro a fare consegne e CP_4 questo fino alle 18/19 perché io lo trovavo sempre a giro. Ad giudice: io personalmente facevo un orario di mattina dalle 4 alle 10:00 e poi dalle 14:30/18:00” aggiungendo che “È capitato che a volte il entrasse Pt_1 anche prima delle 4:00 e questo dipendeva dal carico che avevamo. Ad giudice: Ricordo che è capitato anche che entrasse alle 2:30 di notte perché specie a fine mese quando finivano i soldi in ditta, il titolare con il Pt_1 ci davano appuntamento al distributore per fare benzina e noi si faceva il rifornimento e pagava il titolare personalmente mentre il aveva la carta della ditta. Ad giudice: si lavorava tutti i giorni dal lunedì al Pt_1 sabato compreso ed ad eccezione della domenica” (cfr. verbale udienza 6.11.2024).
Si aggiunga che lo svolgimento del maggior orario di lavoro dedotto in ricorso deve in ogni caso ritenersi ammesso ex art. 232 co. 1 c.p.c. in ragione della mancata comparizione - senza giustificato motivo – del sig.
titolare dell'omonima impresa individuale convenuta, all'udienza del 6.11.2024, alla quale CP_1 era stato ritualmente citato per rendere l'interrogatorio formale sulle seguenti circostanze: “dal 15/02/2023 al 23/08/2023 ha lavorato osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 4:00 fino alle
17:30/18:00” e che “per tre giorni alla settimana (generalmente il lunedì, mercoledì e venerdì), iniziava la propria giornata lavorativa intorno alle 2:00 del mattino coadiuvando gli autisti nell'attività di rifornimento dei mezzi con l'utilizzo della carta carburante intestata alla ditta datrice di lavoro e concessa in uso al solo sig.
(cfr. capitoli di prova n. 3 e 4 a pagina 6 del ricorso introduttivo). Pt_1
In definitiva sono da ritenersi provati, in quanto emergenti dall'istruttoria orale espletata e comunque ammessi ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c., i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla ricorrente a titolo di differenze retributive in ragione del maggior orario di lavoro straordinario, diurno e notturno, svolto oltre il normale orario di lavoro pattuito in contratto, così come dedotto in ricorso.
Esse sono dovute nella misura indicata nei conteggi analitici prodotti, da ritenersi immuni da vizi logico- motivazionali ed effettuati nel solco di tutti i parametri del rapporto di lavoro sopra accertati, e quindi pari al complessivo importo di euro 16.803,46, di cui euro 10.562,19 per straordinario diurno ed euro 6.241,27 per straordinario notturno (cfr. doc. 9 fasc. ric.).
Sulle somme dovute a titolo di retribuzione straordinaria, deve essere riconosciuto a titolo di TFR lordo ex art. 2120 c.c. (cfr. Cass. 33278/2021; 8086/2016) l'ulteriore importo di euro 1.161,00.
Posto che società convenuta, scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio, ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti modificativi impeditivi o estintivi dei crediti ex adverso vantati a titolo di straordinari, quest'ultima deve essere condannata al pagamento della somma di euro 17.964,46
(=16.803,46 +1.161,00) a titolo di differenze retributive per straordinari e TFR. Su tale somma è dovuta la rivalutazione e gli interessi dal dì dovuto al saldo Con riferimento alla domanda di pagamento di ulteriori differenze retributive a titolo di lavoro notturno, festivo, ferie, permessi, mensilità aggiuntive, R.O.L. per le attività lavorative svolte, si ritiene che il ricorrente non abbia assolto al rigoroso onere di allegazione, oltre che di prova, dei relativi fatti costitutivi, i quali sono stati dedotti in ricorso in maniera del tutto generico, e non potendo questo giudice supplire a tali carenze con valutazione equitativa (Cass. n. 3194/2009).
Detta domanda non può pertanto trovare accoglimento, siccome infondata.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta e vanno liquidate ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 5.200 ad euro 26.000) e in considerazione dell'attività processuale espletata, con applicazione di compensi inferiori ai valori medi di scaglione per le fasi istruttoria e decisionale stante la contumacia della convenuta. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione parziale delle spese di lite in misura pari a 9/11 dell'intero, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso in misura parziale rispetto al petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 17.964,46 per le causali indicate in parte motiva, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la convenuta a rifondere al ricorrente 9/11 delle spese processuali che si liquidano per l'intero in euro 3.994,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 25.2.2025
Il giudice
Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 229/2024
Oggi 25 febbraio 2025 alle ore 9.48 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. Edoardo Magnini Parte_1
Per essuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
La parte si riporta ai propri scritti difensivi, rinunciando ad essere presente alla lettura della sentenza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 229/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MAGNINI Edoardo Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
Contro
(c.f. - P.IVA Controparte_2 C.F._2
) - contumace P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro,
[...]
Giudice designato, contrariis rejectis A) NEL MERITO, accertare e dichiarare che fra il ricorrente sig. e la Parte_1 convenuta ditta in persona del proprio titolare e legale rappresentante in carica sig. Controparte_2
a far data dal 15/02/2023 e fino al 23/08/2023 (o da e/o fino a quella eventuale diversa data che CP_1 risulterà accertata e di giustizia) è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno oltre straordinario per lo svolgimento delle mansioni di autista e responsabile con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 3S CCNL
Trasporto Merci e Logistica dal 15/02/2023 e fino al 23/08/2023 (o da e/o fino a quella eventuale diversa data che risulterà accertata e di giustizia) nei giorni e con gli orari dettagliatamente indicati nella narrativa del presente atto;
e per l'effetto
B) condannare la in persona del proprio titolare e legale rappresentante in carica Controparte_2 sig. per i motivi meglio specificati in narrativa, al pagamento in favore del sig. della somma CP_1 Parte_1 complessiva lorda di € 21.545,57 di cui € 2.194,25 per TFR, pari alla differenza tra quanto dovuto in relazione all'effettivo rapporto di lavoro subordinato accertato e quanto percepito, così come meglio riportato e per i titoli - retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, notturno, festivo, ferie, permessi, mensilità aggiuntive, R.O.L. e T.F.R. - indicati nel conteggio prodotto in allegato (sub doc. 9), o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà accertata e di giustizia in seguito all'espletanda istruttoria, anche ai sensi dell'art. 2099 c.c. e 36 Cost., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria su detta somma, dal dì dei pagamenti dovuti ed omessi alla data di deposito del presente ricorso, ed oltre e con interessi ex art.
1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria sulla citata somma, dalla data di deposito del presente ricorso alla data dell'effettivo saldo;
Con vittoria di spese e compensi dell'intero giudizio e con espressa riserva di agire, all'esito dell'accertamento di questo giudizio, in solido nei confronti delle società convenute, per l'ottenimento dell'effettiva regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa del sig. presso i competenti Istituti INPS ed INAIL”. CP_3
A sostegno delle domande giudiziali proposte, il ricorrente ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della convenuta ditta in forza di contratto subordinato a tempo pieno ed Controparte_2 indeterminato dal 15.2.2023 al 23.8.2023, data di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie, con mansioni di autista e di essere stato inquadrato nel livello 3° Super CCNL Trasporto, Merci e Logistica;
che il contratto di lavoro prevedeva un orario settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle 9.00 e dalle
14.00 alle 18.00 con sede di lavoro in Pistoia, Via Modenese n. 503/H; che, invero, per l'intera durata del rapporto di lavoro il ricorrente ha svolto la propria prestazione lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 4.00 alle 17.30/18.00 con una pausa di un'ora quando effettuata;
che le mansioni dello stesso consistevano nella consegna dei medicinali alle farmacie della provincia di Firenze ed al ritiro della casse vuote utilizzate dai colleghi autisti per le consegne;
che, oltre a svolgere le predette mansioni, il sig. ivestiva anche il ruolo Pt_1
CP_ di responsabile di tutti gli altri autisti dipendenti della resistente;
che a tal fine, si occupava dei problemi relativi ai mezzi o alle consegne che i colleghi riscontravano e, per tre giorni a settimana, di solito il lunedì, mercoledì e venerdì, alle 2.00 del mattino si occupava, altresì, di coadiuvarli nell'attività di rifornimento dei mezzi fornendo loro la carta carburante della ditta che, pertanto, il ricorrente Controparte_2 avrebbe osservato un orario di lavoro a tempo pieno con molte ore di lavoro straordinario e notturno mai remunerate;
che alla cessazione del rapporto di lavoro la resistente non ha provveduto a corrispondere neppure il TFR nonché gli ulteriori emolumenti;
di avere, dunque, diritto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive maturate.
La ditta individuale non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_1 contumace.
La causa è stata istruita in via documentale e con testimoni e, all'udienza odierna, è stata decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
I fatti allegati in ricorso possono ritenersi provati all'esito dell'istruttoria documentale ed orale espletata. Il sig. ha lavorato alle dipendenze della ditta individuale a far data Parte_1 Controparte_2 dal 15.2.2023 fino al 23.8.2023 in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di autista ed inquadramento nel livello 3S del CCNL Trasporto, Merci e Logistica (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
Il rapporto di lavoro è terminato in data 23-8.2023 per effetto delle rassegnate dimissioni volontarie da parte del dipendente (circostanza ammessa in ricorso).
All'atto di assunzione il sig. a sottoscritto un contratto di lavoro con la previsione di svolgimento del Pt_1 proprio orario di lavoro settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle 14:00 alle 18:00 e con assegnazione alla sede di lavoro situata a Pistoia in Via Modenese n. 503/H (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
Di fatto, nell'intero arco temporale alle dipendenze della ditta il ricorrente risulta Controparte_2 aver svolto, oltre alle mansioni di autista, anche il ruolo di responsabile di tutti gli autisti assunti dalla ditta datrice di lavoro occupandosi, sempre per conto della ditta del trasporto e della Controparte_2 consegna di medicinali alle farmacie situate principalmente nella provincia di Firenze.
In tal senso si richiamano le deposizioni dei testimoni escussi, da ritenersi senz'altro attendibili ed a conoscenza diretta dei fatti per aver lavorato, quali colleghi di lavoro, nel medesimo arco temporale del ricorrente alle dipendenze della ditta CP_2
- Teste Capineri: “si è vero e oltre che l'autista faceva il responsabili dell'autisti”. Il teste ha altresì specificato che “in quanto responsabile dell'autisti, tutti i problemi che avevamo, come anche fare gasolio, ci pensava il (cfr. verbale udienza 6.11.2024); Pt_1
- Teste : “i responsabili dell'autisti voleva dire che era lui che organizzava le gite, i turni e un po' Tes_1 di contabilità perché dovevamo chiedere a lui per quanto riguardava i rifornimenti e le autostrade”
(cfr. verbale udienza 6.11.2024).
Quanto al maggior orario di lavoro osservato rispetto a quello pattuito nel contratto di lavoro individuale, si osserva che le allegazioni contenute in ricorso, su cui sono state articolate prove per testimoni e per interrogatorio formale, hanno trovato pieno riscontro all'esito dell'istruttoria espletate.
In particolare, entrambi i testimoni escussi hanno confermato l'orario di lavoro osservato dal ricorrente per come dedotto in ricorso (dal lunedì al sabato dalle 04:00 alle 18:00):
- teste Capineri: “Posso dire che il ntrava a al lavoro la mattina alle 4 e doveva far festa verso le 18:00 Pt_1 che però non era mai quell'orario perché è capitato che se io avessi avuto bisogno di fare gasolio, lui veniva per me verso le 2:30. AD giudice: Io personalmente facevo un orario dalle 3:00 e finivo alle 16:30 massimo.
Ad giudice: Capitava sempre che entrasse prima del suo orario che era appunto le 4:00 perché come doveva fare gasolio a me, lo faceva anche ad altri” … “si lavorava tutti i giorni dal lunedì al sabato” (cfr. verbale udienza 6.11.2024);
- teste : “io e il i caricava nello stesso magazzino che era a Firenze Sud – ditta BTC [poi rettificato Tes_1 Pt_1 in ] e quindi si caricava insieme alle 4 del mattino e poi lui era sempre in giro a fare consegne e CP_4 questo fino alle 18/19 perché io lo trovavo sempre a giro. Ad giudice: io personalmente facevo un orario di mattina dalle 4 alle 10:00 e poi dalle 14:30/18:00” aggiungendo che “È capitato che a volte il entrasse Pt_1 anche prima delle 4:00 e questo dipendeva dal carico che avevamo. Ad giudice: Ricordo che è capitato anche che entrasse alle 2:30 di notte perché specie a fine mese quando finivano i soldi in ditta, il titolare con il Pt_1 ci davano appuntamento al distributore per fare benzina e noi si faceva il rifornimento e pagava il titolare personalmente mentre il aveva la carta della ditta. Ad giudice: si lavorava tutti i giorni dal lunedì al Pt_1 sabato compreso ed ad eccezione della domenica” (cfr. verbale udienza 6.11.2024).
Si aggiunga che lo svolgimento del maggior orario di lavoro dedotto in ricorso deve in ogni caso ritenersi ammesso ex art. 232 co. 1 c.p.c. in ragione della mancata comparizione - senza giustificato motivo – del sig.
titolare dell'omonima impresa individuale convenuta, all'udienza del 6.11.2024, alla quale CP_1 era stato ritualmente citato per rendere l'interrogatorio formale sulle seguenti circostanze: “dal 15/02/2023 al 23/08/2023 ha lavorato osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 4:00 fino alle
17:30/18:00” e che “per tre giorni alla settimana (generalmente il lunedì, mercoledì e venerdì), iniziava la propria giornata lavorativa intorno alle 2:00 del mattino coadiuvando gli autisti nell'attività di rifornimento dei mezzi con l'utilizzo della carta carburante intestata alla ditta datrice di lavoro e concessa in uso al solo sig.
(cfr. capitoli di prova n. 3 e 4 a pagina 6 del ricorso introduttivo). Pt_1
In definitiva sono da ritenersi provati, in quanto emergenti dall'istruttoria orale espletata e comunque ammessi ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c., i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla ricorrente a titolo di differenze retributive in ragione del maggior orario di lavoro straordinario, diurno e notturno, svolto oltre il normale orario di lavoro pattuito in contratto, così come dedotto in ricorso.
Esse sono dovute nella misura indicata nei conteggi analitici prodotti, da ritenersi immuni da vizi logico- motivazionali ed effettuati nel solco di tutti i parametri del rapporto di lavoro sopra accertati, e quindi pari al complessivo importo di euro 16.803,46, di cui euro 10.562,19 per straordinario diurno ed euro 6.241,27 per straordinario notturno (cfr. doc. 9 fasc. ric.).
Sulle somme dovute a titolo di retribuzione straordinaria, deve essere riconosciuto a titolo di TFR lordo ex art. 2120 c.c. (cfr. Cass. 33278/2021; 8086/2016) l'ulteriore importo di euro 1.161,00.
Posto che società convenuta, scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio, ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti modificativi impeditivi o estintivi dei crediti ex adverso vantati a titolo di straordinari, quest'ultima deve essere condannata al pagamento della somma di euro 17.964,46
(=16.803,46 +1.161,00) a titolo di differenze retributive per straordinari e TFR. Su tale somma è dovuta la rivalutazione e gli interessi dal dì dovuto al saldo Con riferimento alla domanda di pagamento di ulteriori differenze retributive a titolo di lavoro notturno, festivo, ferie, permessi, mensilità aggiuntive, R.O.L. per le attività lavorative svolte, si ritiene che il ricorrente non abbia assolto al rigoroso onere di allegazione, oltre che di prova, dei relativi fatti costitutivi, i quali sono stati dedotti in ricorso in maniera del tutto generico, e non potendo questo giudice supplire a tali carenze con valutazione equitativa (Cass. n. 3194/2009).
Detta domanda non può pertanto trovare accoglimento, siccome infondata.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta e vanno liquidate ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 5.200 ad euro 26.000) e in considerazione dell'attività processuale espletata, con applicazione di compensi inferiori ai valori medi di scaglione per le fasi istruttoria e decisionale stante la contumacia della convenuta. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione parziale delle spese di lite in misura pari a 9/11 dell'intero, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso in misura parziale rispetto al petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 17.964,46 per le causali indicate in parte motiva, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la convenuta a rifondere al ricorrente 9/11 delle spese processuali che si liquidano per l'intero in euro 3.994,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 25.2.2025
Il giudice
Emanuele Venzo