Art. 10.
Le norme di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 , si applicano anche agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza comunque arruolati nel Corpo stesso, dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane.
Le norme di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 , si applicano anche agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza comunque arruolati nel Corpo stesso, dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane.