CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4405/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027408881000 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027408881000 IRAP 2015 proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303G303667/2019 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303G303667/2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1675/2025 depositato il
03/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società R.M. s.r.l. con sede legale in Luogo_1 Indirizzo_1 in persona del suo amministratore pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 296 2024 90274088 81000 notificata in data 13.09.2024 per un importo complessivo pari ad euro 182.190,12 elevata da Agenzia delle Entrate-Riscossione di PALERMO per la parte resistente sopra specificata, che impugna e contesta limitatamente alle somme di competenza della Corte di Giustizia, e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dall'Avviso di Accertamento n. TY303G303667/2019, asseritamente notificato in data 24/12/2019, avente quale ente impositore la Dir. Prov.le di Palermo – uff. 2 controlli - e relativo a IRES, sanzioni pecuniarie, IRES interessi e IRAP, anno 2015, per un importo totale, oggetto di impugnazione, pari ad euro 180.108,24.
Conviene in giudizio:
1. AGENZIA delle Entrate – Riscossione
2. AGENZIA delle Entrate con sede legale in Palermo (90144) – via Toscana n. 20 MOTIVI DI RICORSO
1. NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSA NOTIFICA DELLO STESSO E
CONSEGUENTE NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO. Per la parte ricorrente la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale intimazione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata”. Fa riferimento a ordinanza del
15/09/2023 n. 26660 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5.
2. NULLITA' DELLA PRETESA CREDITORIA PER INTERVENUTA DECADENZA E PRESCRIZIONE.
La pretesa creditoria fa riferimento ad atti risalenti all'anno 2015 per IRES, sanzioni pecuniarie, IRES interessi e IRAP. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, è di palmare evidenza che fra l'anno di imposta
(2015) e la notifica (13.09.204) dell'intimazione di pagamento de qua è decorso un lasso di tempo decisamente superiore a 5 anni.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO
L'operato erariale, per quello che riguarda l'atto in esame (avviso di accertamento per anno d'imposta 2015)
è legittimo ed immune da censure.Come si evince dalla documentazione versata in atti l'avviso di accertamento in parola è stato regolarmente notificato alla contribuente società con sede in Luogo_1 Indirizzo_1
Ai fini che qui rilevano, in particolare, l'atto impositivo era stata notificato alla odierna ricorrente secondo il rito degli irreperibili previsto dall'art. 60 lettera e) del DPR n.600/1973 tramite avviso di deposito presso la casa comunale e pubblicazione nell'albo pretorio del suddetto comune di Partinico per 8 giorni (dal 24 dicembre 2019 all'1 gennaio 2020). Il ricorso, per quanto sopra esposto assolutamente infondato, risulta pure inammissibile per violazione dell'art. 21 del D.Lgs n.546/1992. L'accertamento de quo, infatti, a seguito dell'avvenuta notifica, non era stato impugnato sicché si era reso definitivo e le somme iscritte a ruolo risultavano cristallizzate in favore dell'Ente impositore emittente.
Non merita miglior sorte la successiva censura con cui la controparte riferisce dell'avvenuta prescrizione per le somme iscritte a ruolo di cui all'intimazione impugnata, stante il notevole lasso di tempo intercorso sino ad oggi e stante la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione. Secondo la ricorrente, infatti, la pretesa creditoria fa riferimento ad atti risalenti all'anno 2015 (IRES, sanzioni pecuniarie, IRES interessi e IRAP) essendo nel caso di specie di palmare evidenza che fra l'anno di imposta (2015) e la notifica dell'intimazione di pagamento de qua (13 settembre
2024) è decorso un lasso di tempo decisamente superiore a 5 anni.
Nel respingere il motivo, al netto della proroga dei termini stabilita per l'emergenza epidemiologica da
“COVID-19” (cfr., DL n. 18/2020, cosiddetto decreto “Cura Italia”, che dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi.
In particolare, l'articolo 6, comma 1, prevede che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto legge maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122....) e della presenza di ulteriori atti interruttivi (che ADeR, anch'essa parte del presente giudizio potrà eventualmente documentare) il termine di prescrizione applicabile, in presenza di crediti di natura erariale, è di natura decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. e non, viceversa, quello breve (di 5 anni) stabilito dall'art. 2948 c.c. (cfr., Cass., ex multis, sent., n. 4258 del 10 febbraio 2022; n.8297 del 29 aprile 2020; n.10549 e n. 10547 del 15 aprile 2019; n. 9906 del 20 aprile 2018; n.12910 del 24 maggio 2018). Nella fattispecie, dunque, nessuna prescrizione risulta maturata di guisa che il motivo si appalesa ictu oculi privo di pregio e meritevole di rigetto.
AD oppone il proprio difetto di legittimazione passiva.
Replicava la parte ricorrente con memoria illustrativa insistendo nei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura del suddetto avviso di intimazione di pagamento n. 296 2024 90274088 81000, si evince l'irregolarità della notifica che sarebbe stata eseguita secondo il rito degli irreperibili assoluti previsto dall'art. 60 lettera e) del DPR n.600/1973
Non emerge che il messo notificatore abbia accertato preventivamente l'irreperibilità relativa e l'effettiva residenza del destinatario, ma ha solo depositato l'atto nella casa comunale e non ha inviato allo stesso regolare raccomandata contenente l'avviso del deposito. Prima di effettuare la notifica ex art. 60 Dpr n.
600/1973, il messo avrebbe dovuto svolgere ricerche finalizzate a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente ossia che questi non aveva più né l'abitazione né l'ufficio o azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. Nel caso specifico l'ufficiale giudiziario non ha fornito alcuna informazione sulla effettività del trasferimento.
La Suprema Corte, nel richiamare propri precedenti (Cass. 6788/2017), ha ricordato che il procedimento di notifica in caso di c.d. irreperibilità relativa prevede che la notificazione degli atti tributari impositivi debba essere eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. solo nel caso in cui sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto. Diversamente, il giudice di legittimità ha ribadito che la notificazione degli atti tributari debba essere eseguita ai sensi dell'art. 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta). (ORDINANZA DEL 17/04/2024 N. 10356/5 -
CORTE DI CASSAZIONE).
Pertanto, se l'irreperibilità assoluta non viene documentata, la notifica ex art. 60 non può essere utilizzata.
Considerato che dette ricerche non sono state effettuate e, conseguentemente, l'irreperibilità non è stata documentata, la procedura di notifica di cui al citato art. 60 non poteva essere utilizzata. Al riguardo nessuna prova è stata rinvenuta in ordine alla effettuazione delle ricerche.
Ebbene, la notifica dell'avviso di accertamento n. TY303G303667/2019 è nulla poiché non vi è prova di avere provveduto ad inviare alla società R.M. s.r.l., successivamente al deposito dell'atto presso la Casa
Comunale, la raccomandata necessaria per il perfezionamento della notifica stessa e non ha depositato l'avviso di ricevimento.
La circostanza che la sede legale della società è ancora in Luogo_1 Indirizzo_4, è comprovata dalla circostanza che l'intimazione impugnata è stata lì notificata.
In ordine all'altro carico esattoriale contenuto nell'intimazione Cartella n. 29620190034851614000, notificata il 03/05/2019 esso non risulta impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell'Agenzia delle Entrate di Palermo, essendo estranea alla controversia ADER.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori dovuti per legge. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate-riscossione. Palermo, 2 lugluio 2025.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4405/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027408881000 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027408881000 IRAP 2015 proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303G303667/2019 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303G303667/2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1675/2025 depositato il
03/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società R.M. s.r.l. con sede legale in Luogo_1 Indirizzo_1 in persona del suo amministratore pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 296 2024 90274088 81000 notificata in data 13.09.2024 per un importo complessivo pari ad euro 182.190,12 elevata da Agenzia delle Entrate-Riscossione di PALERMO per la parte resistente sopra specificata, che impugna e contesta limitatamente alle somme di competenza della Corte di Giustizia, e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dall'Avviso di Accertamento n. TY303G303667/2019, asseritamente notificato in data 24/12/2019, avente quale ente impositore la Dir. Prov.le di Palermo – uff. 2 controlli - e relativo a IRES, sanzioni pecuniarie, IRES interessi e IRAP, anno 2015, per un importo totale, oggetto di impugnazione, pari ad euro 180.108,24.
Conviene in giudizio:
1. AGENZIA delle Entrate – Riscossione
2. AGENZIA delle Entrate con sede legale in Palermo (90144) – via Toscana n. 20 MOTIVI DI RICORSO
1. NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSA NOTIFICA DELLO STESSO E
CONSEGUENTE NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO. Per la parte ricorrente la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale intimazione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata”. Fa riferimento a ordinanza del
15/09/2023 n. 26660 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5.
2. NULLITA' DELLA PRETESA CREDITORIA PER INTERVENUTA DECADENZA E PRESCRIZIONE.
La pretesa creditoria fa riferimento ad atti risalenti all'anno 2015 per IRES, sanzioni pecuniarie, IRES interessi e IRAP. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, è di palmare evidenza che fra l'anno di imposta
(2015) e la notifica (13.09.204) dell'intimazione di pagamento de qua è decorso un lasso di tempo decisamente superiore a 5 anni.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO
L'operato erariale, per quello che riguarda l'atto in esame (avviso di accertamento per anno d'imposta 2015)
è legittimo ed immune da censure.Come si evince dalla documentazione versata in atti l'avviso di accertamento in parola è stato regolarmente notificato alla contribuente società con sede in Luogo_1 Indirizzo_1
Ai fini che qui rilevano, in particolare, l'atto impositivo era stata notificato alla odierna ricorrente secondo il rito degli irreperibili previsto dall'art. 60 lettera e) del DPR n.600/1973 tramite avviso di deposito presso la casa comunale e pubblicazione nell'albo pretorio del suddetto comune di Partinico per 8 giorni (dal 24 dicembre 2019 all'1 gennaio 2020). Il ricorso, per quanto sopra esposto assolutamente infondato, risulta pure inammissibile per violazione dell'art. 21 del D.Lgs n.546/1992. L'accertamento de quo, infatti, a seguito dell'avvenuta notifica, non era stato impugnato sicché si era reso definitivo e le somme iscritte a ruolo risultavano cristallizzate in favore dell'Ente impositore emittente.
Non merita miglior sorte la successiva censura con cui la controparte riferisce dell'avvenuta prescrizione per le somme iscritte a ruolo di cui all'intimazione impugnata, stante il notevole lasso di tempo intercorso sino ad oggi e stante la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione. Secondo la ricorrente, infatti, la pretesa creditoria fa riferimento ad atti risalenti all'anno 2015 (IRES, sanzioni pecuniarie, IRES interessi e IRAP) essendo nel caso di specie di palmare evidenza che fra l'anno di imposta (2015) e la notifica dell'intimazione di pagamento de qua (13 settembre
2024) è decorso un lasso di tempo decisamente superiore a 5 anni.
Nel respingere il motivo, al netto della proroga dei termini stabilita per l'emergenza epidemiologica da
“COVID-19” (cfr., DL n. 18/2020, cosiddetto decreto “Cura Italia”, che dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi.
In particolare, l'articolo 6, comma 1, prevede che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto legge maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122....) e della presenza di ulteriori atti interruttivi (che ADeR, anch'essa parte del presente giudizio potrà eventualmente documentare) il termine di prescrizione applicabile, in presenza di crediti di natura erariale, è di natura decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. e non, viceversa, quello breve (di 5 anni) stabilito dall'art. 2948 c.c. (cfr., Cass., ex multis, sent., n. 4258 del 10 febbraio 2022; n.8297 del 29 aprile 2020; n.10549 e n. 10547 del 15 aprile 2019; n. 9906 del 20 aprile 2018; n.12910 del 24 maggio 2018). Nella fattispecie, dunque, nessuna prescrizione risulta maturata di guisa che il motivo si appalesa ictu oculi privo di pregio e meritevole di rigetto.
AD oppone il proprio difetto di legittimazione passiva.
Replicava la parte ricorrente con memoria illustrativa insistendo nei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura del suddetto avviso di intimazione di pagamento n. 296 2024 90274088 81000, si evince l'irregolarità della notifica che sarebbe stata eseguita secondo il rito degli irreperibili assoluti previsto dall'art. 60 lettera e) del DPR n.600/1973
Non emerge che il messo notificatore abbia accertato preventivamente l'irreperibilità relativa e l'effettiva residenza del destinatario, ma ha solo depositato l'atto nella casa comunale e non ha inviato allo stesso regolare raccomandata contenente l'avviso del deposito. Prima di effettuare la notifica ex art. 60 Dpr n.
600/1973, il messo avrebbe dovuto svolgere ricerche finalizzate a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente ossia che questi non aveva più né l'abitazione né l'ufficio o azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. Nel caso specifico l'ufficiale giudiziario non ha fornito alcuna informazione sulla effettività del trasferimento.
La Suprema Corte, nel richiamare propri precedenti (Cass. 6788/2017), ha ricordato che il procedimento di notifica in caso di c.d. irreperibilità relativa prevede che la notificazione degli atti tributari impositivi debba essere eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. solo nel caso in cui sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto. Diversamente, il giudice di legittimità ha ribadito che la notificazione degli atti tributari debba essere eseguita ai sensi dell'art. 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta). (ORDINANZA DEL 17/04/2024 N. 10356/5 -
CORTE DI CASSAZIONE).
Pertanto, se l'irreperibilità assoluta non viene documentata, la notifica ex art. 60 non può essere utilizzata.
Considerato che dette ricerche non sono state effettuate e, conseguentemente, l'irreperibilità non è stata documentata, la procedura di notifica di cui al citato art. 60 non poteva essere utilizzata. Al riguardo nessuna prova è stata rinvenuta in ordine alla effettuazione delle ricerche.
Ebbene, la notifica dell'avviso di accertamento n. TY303G303667/2019 è nulla poiché non vi è prova di avere provveduto ad inviare alla società R.M. s.r.l., successivamente al deposito dell'atto presso la Casa
Comunale, la raccomandata necessaria per il perfezionamento della notifica stessa e non ha depositato l'avviso di ricevimento.
La circostanza che la sede legale della società è ancora in Luogo_1 Indirizzo_4, è comprovata dalla circostanza che l'intimazione impugnata è stata lì notificata.
In ordine all'altro carico esattoriale contenuto nell'intimazione Cartella n. 29620190034851614000, notificata il 03/05/2019 esso non risulta impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell'Agenzia delle Entrate di Palermo, essendo estranea alla controversia ADER.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori dovuti per legge. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate-riscossione. Palermo, 2 lugluio 2025.