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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 6.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4332 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Menza Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San Gregorio Magno alla via
E. Berlinguer n. 10;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NN LI con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.8.2024 rappresentava Parte_1
di aver lavorato quale bracciante agricola negli anni 2018 e 2019 alle dipendenze dell'azienda agricola LI IU ma che ciononostante l' aveva cancellato il suo nominativo dagli elenchi dei braccianti agricoli CP_1
per i predetti anni. Chiedeva, quindi, che - accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola LI IU per gli anni, appunto, 2018 e 2019 -
fosse ordinata la sua reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del
Comune di residenza per le suddette annualità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo l'inammissibilità della avversa domanda per intervenuta decadenza e, comunque, l'infondatezza della stessa, alla luce delle risultanze dell'indagine ispettiva. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso o che, in ogni caso, fosse rigettato.
In via istruttoria venivano escussi vari testi. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono a indicare.
Va anzitutto rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
Com'è noto, l'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1979 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, prima abrogato dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, la cui efficacia è stata tuttavia ripristinata dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011), così recita: «Contro i provvedimenti definitivi
adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti
soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel
termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto
conoscenza».
Orbene, nel caso di specie dall'avvenuta notifica del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli occorsa in data 26.7.2024 (si vedano le ricevute allegate dallo stesso alla sua memoria difensiva CP_1
tempestivamente depositata) al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuto in data 12.8.2024 (come risulta dal sistema telematico) sono passati soltanto 17 giorni, ben prima, quindi, della scadenza dei 120 giorni previsti dal legislatore.
Scendendo nel merito è opportuno evidenziare, con preliminare rilievo, che,
secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore
nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando
una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne
consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata
e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere
previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n.
7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28
giugno 2011 n. 14296).
L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente,
e in maniera quanto più dettagliata possibile, i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento,
dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212,
può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).
Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU.
1133/2000; Cass.18400/2003; Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940,
il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento, ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo (cfr. Cass.15147/2007).
Quanto, poi, alla rilevanza probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio.
E invero nel caso in esame le deposizioni dei dipendenti dell'azienda agricola
LI IU escussi come testi - tali e - Testimone_1 Testimone_2
che pure riferiscono un'attività lavorativa della sui campi della LI Pt_1
per gli anni 2018 e 2019 contrastano con le risultanze del verbale ispettivo e,
in particolare, con le dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dallo stesso titolare dell'azienda che in quell'occasione ha riferito di aver avuto alle proprie dipendenze soltanto un ristretto gruppo di braccianti - tra l'altro l'unico compatibile con le ridotte dimensioni dei suoi campi - e ne ha anche indicato il nominativo. non ha affatto fatto menzione. Dichiarazione del Parte_2
titolare confermata in ogni caso da quella dei vari lavoratori che parimenti sentiti in sede ispettiva non hanno mai menzionato la ricorrente anche dopo lettura del suo nominativo da parte degli ispettori . Tra questi lavoratori CP_1
compare lo stesso teste escusso che manco indica le ragioni Testimone_1
per le quali in sede ispettiva ha riferito una data circostanza e adesso un'altra.
Pertanto, le deposizioni dei testi di parte ricorrente non sono attendibili o comunque dotate di una sufficiente valenza probatoria.
Quanto alla deposizione di si consideri, inoltre, che questa Testimone_2
proviene da persona, portatrice di pretese (giudiziarie) di analogo contenuto (detta teste infatti, a sua volta, ha promosso analogo ricorso avverso il disconoscimento delle loro giornate di lavoro).
E invero, a proposito della valutazione di attendibilità preme osservare come la stessa afferisca alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente effettuare alla stregua di plurimi elementi, sia di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) che di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) e che "anche uno solo
degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può
essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (Cass. n. 21239
del 2019).
Si tenga conto altresì che occorre attribuire maggior rilievo e credibilità alla dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'ispezione rispetto a quelle, certamente più meditate, rese in sede giudiziale (Cfr. Cass. n.
23800/2014). Proprio l'immediatezza e compattezza della verifica devono ritenersi strumentali all'efficacia dei controlli eseguiti tali da rendere particolarmente genuine e attendibili le dichiarazioni rese in quel contesto in quanto non ancora filtrate da possibili remore difensive od opportunismi insorgenti, ad es., dall'adozione di un atto sanzionatorio o da un contenzioso giudiziale. Ancora preme sottolineare che un accertamento per sua natura dev'essere estemporaneo in vista della migliore efficacia dei riscontri esplicabili, non richiedendosi una specifica preparazione o allerta per il destinatario e che un'eventuale inadeguatezza del livello culturale/cognitivo dei dichiaranti non incide sulla bontà degli accertamenti stessi non essendo in nuce dimostrata alcuna incapacità o limitazione (pur transeunte) di capacità giuridica degli stessi. In difetto - come nel caso di specie dove manco vengono allegate - di diverse evidenze, quindi, non vi è motivo per dubitare della consapevolezza e volontarietà di quanto riferito nel frangente agli ispettori, anche perché in quel contesto non si chiedeva al dichiarante di riferire su circostanze tecniche o di esprimere pareri giuridici ma unicamente di riportare fatti storici o dati materiali
(oggetto, appunto, della valutazione ispettiva).
Non avendo, quindi, la ricorrente provato, per tutti detti rilievi critici, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola LI IU negli anni 2018 e 2019 in cui risulta aver lavorato contrariamente a quanto accertato nel verbale ispettivo
, la sua domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per CP_1
detti anni deve essere rigettata.
A tale soccombenza non segue, tuttavia, condanna alle spese di lite essendo agli atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. a firma personale della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4332 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da nei confronti dell , in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' . CP_1
Salerno, 6.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 6.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4332 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Menza Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San Gregorio Magno alla via
E. Berlinguer n. 10;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NN LI con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.8.2024 rappresentava Parte_1
di aver lavorato quale bracciante agricola negli anni 2018 e 2019 alle dipendenze dell'azienda agricola LI IU ma che ciononostante l' aveva cancellato il suo nominativo dagli elenchi dei braccianti agricoli CP_1
per i predetti anni. Chiedeva, quindi, che - accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola LI IU per gli anni, appunto, 2018 e 2019 -
fosse ordinata la sua reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del
Comune di residenza per le suddette annualità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo l'inammissibilità della avversa domanda per intervenuta decadenza e, comunque, l'infondatezza della stessa, alla luce delle risultanze dell'indagine ispettiva. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso o che, in ogni caso, fosse rigettato.
In via istruttoria venivano escussi vari testi. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono a indicare.
Va anzitutto rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
Com'è noto, l'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1979 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, prima abrogato dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, la cui efficacia è stata tuttavia ripristinata dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011), così recita: «Contro i provvedimenti definitivi
adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti
soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel
termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto
conoscenza».
Orbene, nel caso di specie dall'avvenuta notifica del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli occorsa in data 26.7.2024 (si vedano le ricevute allegate dallo stesso alla sua memoria difensiva CP_1
tempestivamente depositata) al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuto in data 12.8.2024 (come risulta dal sistema telematico) sono passati soltanto 17 giorni, ben prima, quindi, della scadenza dei 120 giorni previsti dal legislatore.
Scendendo nel merito è opportuno evidenziare, con preliminare rilievo, che,
secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore
nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando
una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne
consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata
e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere
previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n.
7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28
giugno 2011 n. 14296).
L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente,
e in maniera quanto più dettagliata possibile, i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento,
dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212,
può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).
Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU.
1133/2000; Cass.18400/2003; Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940,
il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento, ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo (cfr. Cass.15147/2007).
Quanto, poi, alla rilevanza probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio.
E invero nel caso in esame le deposizioni dei dipendenti dell'azienda agricola
LI IU escussi come testi - tali e - Testimone_1 Testimone_2
che pure riferiscono un'attività lavorativa della sui campi della LI Pt_1
per gli anni 2018 e 2019 contrastano con le risultanze del verbale ispettivo e,
in particolare, con le dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dallo stesso titolare dell'azienda che in quell'occasione ha riferito di aver avuto alle proprie dipendenze soltanto un ristretto gruppo di braccianti - tra l'altro l'unico compatibile con le ridotte dimensioni dei suoi campi - e ne ha anche indicato il nominativo. non ha affatto fatto menzione. Dichiarazione del Parte_2
titolare confermata in ogni caso da quella dei vari lavoratori che parimenti sentiti in sede ispettiva non hanno mai menzionato la ricorrente anche dopo lettura del suo nominativo da parte degli ispettori . Tra questi lavoratori CP_1
compare lo stesso teste escusso che manco indica le ragioni Testimone_1
per le quali in sede ispettiva ha riferito una data circostanza e adesso un'altra.
Pertanto, le deposizioni dei testi di parte ricorrente non sono attendibili o comunque dotate di una sufficiente valenza probatoria.
Quanto alla deposizione di si consideri, inoltre, che questa Testimone_2
proviene da persona, portatrice di pretese (giudiziarie) di analogo contenuto (detta teste infatti, a sua volta, ha promosso analogo ricorso avverso il disconoscimento delle loro giornate di lavoro).
E invero, a proposito della valutazione di attendibilità preme osservare come la stessa afferisca alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente effettuare alla stregua di plurimi elementi, sia di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) che di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) e che "anche uno solo
degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può
essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (Cass. n. 21239
del 2019).
Si tenga conto altresì che occorre attribuire maggior rilievo e credibilità alla dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'ispezione rispetto a quelle, certamente più meditate, rese in sede giudiziale (Cfr. Cass. n.
23800/2014). Proprio l'immediatezza e compattezza della verifica devono ritenersi strumentali all'efficacia dei controlli eseguiti tali da rendere particolarmente genuine e attendibili le dichiarazioni rese in quel contesto in quanto non ancora filtrate da possibili remore difensive od opportunismi insorgenti, ad es., dall'adozione di un atto sanzionatorio o da un contenzioso giudiziale. Ancora preme sottolineare che un accertamento per sua natura dev'essere estemporaneo in vista della migliore efficacia dei riscontri esplicabili, non richiedendosi una specifica preparazione o allerta per il destinatario e che un'eventuale inadeguatezza del livello culturale/cognitivo dei dichiaranti non incide sulla bontà degli accertamenti stessi non essendo in nuce dimostrata alcuna incapacità o limitazione (pur transeunte) di capacità giuridica degli stessi. In difetto - come nel caso di specie dove manco vengono allegate - di diverse evidenze, quindi, non vi è motivo per dubitare della consapevolezza e volontarietà di quanto riferito nel frangente agli ispettori, anche perché in quel contesto non si chiedeva al dichiarante di riferire su circostanze tecniche o di esprimere pareri giuridici ma unicamente di riportare fatti storici o dati materiali
(oggetto, appunto, della valutazione ispettiva).
Non avendo, quindi, la ricorrente provato, per tutti detti rilievi critici, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola LI IU negli anni 2018 e 2019 in cui risulta aver lavorato contrariamente a quanto accertato nel verbale ispettivo
, la sua domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per CP_1
detti anni deve essere rigettata.
A tale soccombenza non segue, tuttavia, condanna alle spese di lite essendo agli atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. a firma personale della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4332 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da nei confronti dell , in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' . CP_1
Salerno, 6.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro