Articolo 34 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
Articolo 33Articolo 35
Versione
15 agosto 1952
Art. 34. (Comunioni familiari)

Nessuna innovazione e' operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.
Entrata in vigore il 15 agosto 1952
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