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15 agosto 1952
15 agosto 1952
Art. 34. (Comunioni familiari)
Nessuna innovazione e' operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.
Nessuna innovazione e' operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.
Commentario • 1
- 1. Gli usi civiciAfiorellibertoli@Gmail.Com · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 18 febbraio 2023 · 7.1550794
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/04/2016, n. 7021Provvedimento: […] St., parere 14 aprile 1964, n. 525), già avvenuto, specificamente per le Regole cadorine, con il d.lgs. 3 maggio 1948, n. 1104, e, in generale, con l'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991 - in virtù del quale "nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo- pastorale;Leggi di più...
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