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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 794/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4224/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - P.zza Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2022
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna il provvedimento di diniego espresso di rimborso emesso dal Comune di Salerno –
Ufficio IMU-TASI ai fini IMU per i periodi di imposta 2020-2021-2022-2023, notificato il 4 agosto 2025 a mezzo PEC, con cui, in relazione all'immobile di proprietà, censito al Dati_Catastali_1 cat. A07 - lamenta il mancato riconoscimento dell'agevolazione IMU prevista nel caso di locazione a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998, impugnando il provvedimento con cui l'Ufficio ha negato il rimborso delle somme versate per le predette annualità, in ragione della mancata presentazione della dichiarazione all'uopo prevista dal Comune, riconosciuta solo per l'IMU dovuta a far data dal 01.01.2024. Deduce il ricorrente la illegittimità del diniego di rimborso impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 760, L. n. 160/2019 in quanto l'Agevolazione IMU si applica ope legis senza alcun onere per il contribuente di presentare apposita istanza o di produrre documentazione giustificativa, avendo dimostrato la sussistenza delle condizioni oggettive per la fruizione dell'Agevolazione
IMU, ora per allora, in relazione ai periodi di imposta 2020-2024, risultando palesemente inconferente inconferente la distinzione operata dall'Ufficio tra periodo di imposta 2024 ed i precedenti periodi di imposta
2020-2023.
Si costituisce il Comune di Salerno in data 15.10.2025 che contesta le avverse deduzioni, precisando con successive memorie illustrative ex. art 32 che - per quanto attiene al mancato riconoscimento del rimborso per l'IMU relativa alle annualità dal 2020 al 2023 - ai fini della concessione dell'agevolazione prevista dalla l. 431/98 (come recepita dal Regolamento Comunale vigente), il contratto di locazione deve: a) essere sottoscritto ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98; b) avere una durata obbligatoria per un periodo non inferiore a tre anni, prorogabili di diritto per altri due anni (3+2); c) essere provvisto, a partire dall'anno 2017, del visto di una delle Associazioni firmatarie dell'accordo territoriale (Decreto MIT del 16/01/2017). Ai predetti requisiti si aggiunge, invero, l'obbligo di presentazione dell'istanza di agevolazione corredata dalla richiesta documentazione, come previsto dalle delibere approvate dal Consiglio Comunale in relazione alle aliquote fissate per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
La questione controversa, dall'esame della documentazione in atti e per come prospettata nelle difese delle controparti, fatto salvo ed incontestato il diritto alla agevolazione IMU prevista nel caso di locazione a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998, a partire dal 01.01.2024, consiste nella spettanza del predetto beneficio invocato dal contribuente anche per le annualità 2020-2021-2022-2023, in assenza di espressa istanza di agevolazione, corredata dal contratto di locazione a canone concordato e dal visto di una delle Associazioni firmatarie dell'accordo territoriale (Decreto MIT del 16/01/2017).
Al riguardo, la Corte osserva che nella disciplina dell'IMU, diversamente da quanto affermato dal Comune, il diritto all'agevolazione discende direttamente dalla legge n. 160/2019 che all'art. 1, comma 760 introduce una forma di agevolazione tributaria collegata alla locazione a canone concordato, con efficacia di legge diretta, senza necessità di deliberazione comunale per l'attivazione del beneficio per quel tipo specifico di contratto, come era invece previsto dall'art. 2, comma 4, della L. n. 431/1998 relativa alla disciplina dell'ICI, la quale prevedeva che i Comuni potevano stabilire aliquote ICI inferiori al minimo legale per gli immobili concessi in locazione a canone agevolato, ma non attribuiva ai locatori un diritto generalizzato alla riduzione d'imposta.
Ne deriva l'inconferenza della giurisprudenza di legittimità richiamata dal Comune a supporto delle proprie difese (Cfr: Cass. Sent. n. 7414/2019) e di quella di merito di questa Corte in materia di ICI, in quanto appunto relative alla disciplina dell'ICI e non dell'IMU.
Pertanto, avendo la legge attribuito ai locatori il diritto generalizzato alla riduzione d'imposta, senza espressamente prevedere ipotesi di decadenza in mancanza di apposita istanza documentata entro il termine dell'anno di imposta durante il quale se ne verificano i presupposti, il potere regolamentare del Comune non può essere esercitato in violazione del diritto previsto dalla normativa. Al riguardo, la Corte osserva che le
Delibere del Comune di Salerno di approvazione dell'IMU per le annualità contestate prevedono testualmente che le riduzioni di imposta, tra cui quella invocata dal contribuente, "devono essere richieste mediante apposita istanza corredata da idonea documentazione entro l'anno di imposta durante il quale si verificano i presupposti, al fine di consentirne la verifica e di disporre l'applicazione dei benefici", potendosi per quanto argomentato ritenere che il termine indicato sia "ordinatorio" e non "perentorio", non essendo nella legge istitutiva dell'IMU prevista alcun termine decadenziale espresso del diritto alla agevolazione, e non potendo il Comune disciplinare in un ambito sottratto alla propria podesta regolamentare in violazione dei limiti posti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Pertanto, avendo provato il contribuente la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione invocata negli anni 2020-2021-2022-2023, anche se tardivamente, non si è determinata alcuna decadenza dal beneficio.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, compensando le spese di lite attesa complessità e novità della questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4224/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - P.zza Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2022
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna il provvedimento di diniego espresso di rimborso emesso dal Comune di Salerno –
Ufficio IMU-TASI ai fini IMU per i periodi di imposta 2020-2021-2022-2023, notificato il 4 agosto 2025 a mezzo PEC, con cui, in relazione all'immobile di proprietà, censito al Dati_Catastali_1 cat. A07 - lamenta il mancato riconoscimento dell'agevolazione IMU prevista nel caso di locazione a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998, impugnando il provvedimento con cui l'Ufficio ha negato il rimborso delle somme versate per le predette annualità, in ragione della mancata presentazione della dichiarazione all'uopo prevista dal Comune, riconosciuta solo per l'IMU dovuta a far data dal 01.01.2024. Deduce il ricorrente la illegittimità del diniego di rimborso impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 760, L. n. 160/2019 in quanto l'Agevolazione IMU si applica ope legis senza alcun onere per il contribuente di presentare apposita istanza o di produrre documentazione giustificativa, avendo dimostrato la sussistenza delle condizioni oggettive per la fruizione dell'Agevolazione
IMU, ora per allora, in relazione ai periodi di imposta 2020-2024, risultando palesemente inconferente inconferente la distinzione operata dall'Ufficio tra periodo di imposta 2024 ed i precedenti periodi di imposta
2020-2023.
Si costituisce il Comune di Salerno in data 15.10.2025 che contesta le avverse deduzioni, precisando con successive memorie illustrative ex. art 32 che - per quanto attiene al mancato riconoscimento del rimborso per l'IMU relativa alle annualità dal 2020 al 2023 - ai fini della concessione dell'agevolazione prevista dalla l. 431/98 (come recepita dal Regolamento Comunale vigente), il contratto di locazione deve: a) essere sottoscritto ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98; b) avere una durata obbligatoria per un periodo non inferiore a tre anni, prorogabili di diritto per altri due anni (3+2); c) essere provvisto, a partire dall'anno 2017, del visto di una delle Associazioni firmatarie dell'accordo territoriale (Decreto MIT del 16/01/2017). Ai predetti requisiti si aggiunge, invero, l'obbligo di presentazione dell'istanza di agevolazione corredata dalla richiesta documentazione, come previsto dalle delibere approvate dal Consiglio Comunale in relazione alle aliquote fissate per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
La questione controversa, dall'esame della documentazione in atti e per come prospettata nelle difese delle controparti, fatto salvo ed incontestato il diritto alla agevolazione IMU prevista nel caso di locazione a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998, a partire dal 01.01.2024, consiste nella spettanza del predetto beneficio invocato dal contribuente anche per le annualità 2020-2021-2022-2023, in assenza di espressa istanza di agevolazione, corredata dal contratto di locazione a canone concordato e dal visto di una delle Associazioni firmatarie dell'accordo territoriale (Decreto MIT del 16/01/2017).
Al riguardo, la Corte osserva che nella disciplina dell'IMU, diversamente da quanto affermato dal Comune, il diritto all'agevolazione discende direttamente dalla legge n. 160/2019 che all'art. 1, comma 760 introduce una forma di agevolazione tributaria collegata alla locazione a canone concordato, con efficacia di legge diretta, senza necessità di deliberazione comunale per l'attivazione del beneficio per quel tipo specifico di contratto, come era invece previsto dall'art. 2, comma 4, della L. n. 431/1998 relativa alla disciplina dell'ICI, la quale prevedeva che i Comuni potevano stabilire aliquote ICI inferiori al minimo legale per gli immobili concessi in locazione a canone agevolato, ma non attribuiva ai locatori un diritto generalizzato alla riduzione d'imposta.
Ne deriva l'inconferenza della giurisprudenza di legittimità richiamata dal Comune a supporto delle proprie difese (Cfr: Cass. Sent. n. 7414/2019) e di quella di merito di questa Corte in materia di ICI, in quanto appunto relative alla disciplina dell'ICI e non dell'IMU.
Pertanto, avendo la legge attribuito ai locatori il diritto generalizzato alla riduzione d'imposta, senza espressamente prevedere ipotesi di decadenza in mancanza di apposita istanza documentata entro il termine dell'anno di imposta durante il quale se ne verificano i presupposti, il potere regolamentare del Comune non può essere esercitato in violazione del diritto previsto dalla normativa. Al riguardo, la Corte osserva che le
Delibere del Comune di Salerno di approvazione dell'IMU per le annualità contestate prevedono testualmente che le riduzioni di imposta, tra cui quella invocata dal contribuente, "devono essere richieste mediante apposita istanza corredata da idonea documentazione entro l'anno di imposta durante il quale si verificano i presupposti, al fine di consentirne la verifica e di disporre l'applicazione dei benefici", potendosi per quanto argomentato ritenere che il termine indicato sia "ordinatorio" e non "perentorio", non essendo nella legge istitutiva dell'IMU prevista alcun termine decadenziale espresso del diritto alla agevolazione, e non potendo il Comune disciplinare in un ambito sottratto alla propria podesta regolamentare in violazione dei limiti posti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Pertanto, avendo provato il contribuente la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione invocata negli anni 2020-2021-2022-2023, anche se tardivamente, non si è determinata alcuna decadenza dal beneficio.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, compensando le spese di lite attesa complessità e novità della questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.