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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE IA ZZ GE, Presidente e Relatore BIANCO ANTONIO, Giudice DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 518/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120249016443679000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120060034432849000 IRPEF-ALTRO 2003 Pag. 1 di 4 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120060034432849000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120070038607320000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120070038607320000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120080044598119000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120080044598119000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120100000240519000 C.O.S.A.P. 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120100018445467000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120100045714582000 C.O.S.A.P. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120120017698504000 C.O.S.A.P. 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 629/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
per il ricorrente: “- nel merito, annullare e/o dichiarare inefficace l'Avviso d'intimazione n. 04120249016443679000, nonché, con riferimento alle cartelle n. 04120060034432849000, n. 04120070038607320000 e n. 04120100018445467000, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. delle pretese creditorie alle medesime presupposte e, con riferimento alla cartella n. 04120100018445467000, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità del relativo procedimento di notifica per tutti i motivi esposti in narrativa. Quanto alle cartelle n. 04120100000240519000, n. 04120100045714582000 e n. 04120120017698504000 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. dei crediti alle stesse sottesi. Infine, quanto alla cartella n. 04120080044598119000, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 20, n. 3, D.Lgs. n. 472/1997, dei crediti alla stessa sottesi. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”;
per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione: “accertare e dichiarare inammissibile la domanda del Ricorrente in ragione della prova dell'assoluta regolarità e tempestività dell'azione della scrivente. - In ogni caso, disporre la condanna alle spese di giustizia di parte Ricorrente come da nota spese che si produce, stante la palese pretestuosità dei motivi di contestazione sollevati con la presente impugnativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso datato 27/5/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione e le cartelle presupposte limitatamente a quelle in epigrafe specificate chiedendone l'annullamento.
Affidava il ricorso ai motivi di seguito succintamente enucleati:
- I – prescrizione dei crediti tributari relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 ex art. 2946 c.c. (termine decennale), ex art. 2948 n°4 (termine quinquennale) ed ex art. 20 n°3
D.Lgs.472/1997.
- II – inesistenza o nullità della cartella n.04120100018445467000 per vizio radicale della sua notifica. Pag. 2 di 4 Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
2) L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni datate 30/6/2025 alle quali allegava i referti di notifica delle cartelle contestate nonché quelli degli atti interruttivi medio tempore notificati.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione il ricorso non può essere accolto.
In primo luogo le cartelle nn. 00410412006003443284900,
00410412007003860732000, 004104120080044598119000,
004104120100000240519000, 004104120100045714582000 e
004104120120017698504000 sono state tutte notificate a mani del destinatario, ovvero di delegati al ritiro.
Gli avvisi di ricevimento comprovano la regolarità di tale procedimento di notifica.
Tuttavia esse non sono state impugnate e sono divenute irretrattabili.
In secondo luogo, la cartella n°004104120100018445467000 è stata anch'essa regolarmente notificata, ancorché il ricorrente sostenga il contrario assumendo che l'avviso di deposito del relativo piego presso la casa comunale non recherebbe la sottoscrizione del destinatario.
Senonché alla data del compimento di quell'incombente (24/9/2010) non era stata ancora pronunciata la declaratoria di incostituzionalità dell'art.26, III co., D.P.R. n. 602/1973 pronunciata con sentenza 2012 n°258 (cfr. Cass. 2025 n°8910).
Dunque il procedimento di notifica in allora si è perfezionato con il mero invio dell'avviso di deposito al destinatario.
Anche detta cartella è dunque divenuta irretrattabile.
In terzo luogo, la resistente ha validatamente notificato due atti di intimazione quello n°04120129014325628000 e n°04120139013159063000 entrambi afferenti l'IRPEF di cui alle cartelle nn.00410412006003443284900 e 00410412007003860732000.
Pertanto, con riguardo ai crediti IRPEF da esse portati, ammontanti ad €.7.031,29 ed
€.9.279,87, l'Erario ha in tal modo interrotto la prescrizione.
In quarto luogo, in ordine all'avviso di intimazione n°04120169000715208 il ricorrente sostiene che la sua notifica non si sia perfezionata poiché l'avviso di avvenuto deposito nella casa comunale recherebbe una firma apocrifa che ha disconosciuto formalmente fornendo, Pag. 3 di 4 sempre secondo la sua prospettazione, le scritture utili alla comparazione onde valutarne l'autenticità o meno (docc. nn.22 e 23 all. alla memoria integrativa).
Senonché le dichiarazioni ed i fatti attestati dagli Ufficiali notificatori integrano piena prova salvo che, tramite querela di falso - nella fattispecie non proposta dall'odierno ricorrente - non ne venga constatata la falsità.
Ne consegue che il mero disconoscimento della sottoscrizione del destinatario raccolta dall'Ufficiale notificatore è del tutto inidoneo ad inficiare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento in esame (ex plurimis Cass. 2018, VI Sez., n°32350).
In definitiva tutte le cartelle impugnate e gli atti di intimazione medio tempore emessi sono stati regolarmente notificati.
Le domande del ricorrente devono essere quindi integramente disattese con la sua conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente che liquida in
€.1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Firenze, 20/10/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Pag. 4 di 4
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE IA ZZ GE, Presidente e Relatore BIANCO ANTONIO, Giudice DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 518/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120249016443679000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120060034432849000 IRPEF-ALTRO 2003 Pag. 1 di 4 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120060034432849000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120070038607320000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120070038607320000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120080044598119000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120080044598119000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120100000240519000 C.O.S.A.P. 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120100018445467000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120100045714582000 C.O.S.A.P. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120120017698504000 C.O.S.A.P. 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 629/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
per il ricorrente: “- nel merito, annullare e/o dichiarare inefficace l'Avviso d'intimazione n. 04120249016443679000, nonché, con riferimento alle cartelle n. 04120060034432849000, n. 04120070038607320000 e n. 04120100018445467000, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. delle pretese creditorie alle medesime presupposte e, con riferimento alla cartella n. 04120100018445467000, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità del relativo procedimento di notifica per tutti i motivi esposti in narrativa. Quanto alle cartelle n. 04120100000240519000, n. 04120100045714582000 e n. 04120120017698504000 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. dei crediti alle stesse sottesi. Infine, quanto alla cartella n. 04120080044598119000, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 20, n. 3, D.Lgs. n. 472/1997, dei crediti alla stessa sottesi. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”;
per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione: “accertare e dichiarare inammissibile la domanda del Ricorrente in ragione della prova dell'assoluta regolarità e tempestività dell'azione della scrivente. - In ogni caso, disporre la condanna alle spese di giustizia di parte Ricorrente come da nota spese che si produce, stante la palese pretestuosità dei motivi di contestazione sollevati con la presente impugnativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso datato 27/5/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione e le cartelle presupposte limitatamente a quelle in epigrafe specificate chiedendone l'annullamento.
Affidava il ricorso ai motivi di seguito succintamente enucleati:
- I – prescrizione dei crediti tributari relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 ex art. 2946 c.c. (termine decennale), ex art. 2948 n°4 (termine quinquennale) ed ex art. 20 n°3
D.Lgs.472/1997.
- II – inesistenza o nullità della cartella n.04120100018445467000 per vizio radicale della sua notifica. Pag. 2 di 4 Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
2) L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni datate 30/6/2025 alle quali allegava i referti di notifica delle cartelle contestate nonché quelli degli atti interruttivi medio tempore notificati.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione il ricorso non può essere accolto.
In primo luogo le cartelle nn. 00410412006003443284900,
00410412007003860732000, 004104120080044598119000,
004104120100000240519000, 004104120100045714582000 e
004104120120017698504000 sono state tutte notificate a mani del destinatario, ovvero di delegati al ritiro.
Gli avvisi di ricevimento comprovano la regolarità di tale procedimento di notifica.
Tuttavia esse non sono state impugnate e sono divenute irretrattabili.
In secondo luogo, la cartella n°004104120100018445467000 è stata anch'essa regolarmente notificata, ancorché il ricorrente sostenga il contrario assumendo che l'avviso di deposito del relativo piego presso la casa comunale non recherebbe la sottoscrizione del destinatario.
Senonché alla data del compimento di quell'incombente (24/9/2010) non era stata ancora pronunciata la declaratoria di incostituzionalità dell'art.26, III co., D.P.R. n. 602/1973 pronunciata con sentenza 2012 n°258 (cfr. Cass. 2025 n°8910).
Dunque il procedimento di notifica in allora si è perfezionato con il mero invio dell'avviso di deposito al destinatario.
Anche detta cartella è dunque divenuta irretrattabile.
In terzo luogo, la resistente ha validatamente notificato due atti di intimazione quello n°04120129014325628000 e n°04120139013159063000 entrambi afferenti l'IRPEF di cui alle cartelle nn.00410412006003443284900 e 00410412007003860732000.
Pertanto, con riguardo ai crediti IRPEF da esse portati, ammontanti ad €.7.031,29 ed
€.9.279,87, l'Erario ha in tal modo interrotto la prescrizione.
In quarto luogo, in ordine all'avviso di intimazione n°04120169000715208 il ricorrente sostiene che la sua notifica non si sia perfezionata poiché l'avviso di avvenuto deposito nella casa comunale recherebbe una firma apocrifa che ha disconosciuto formalmente fornendo, Pag. 3 di 4 sempre secondo la sua prospettazione, le scritture utili alla comparazione onde valutarne l'autenticità o meno (docc. nn.22 e 23 all. alla memoria integrativa).
Senonché le dichiarazioni ed i fatti attestati dagli Ufficiali notificatori integrano piena prova salvo che, tramite querela di falso - nella fattispecie non proposta dall'odierno ricorrente - non ne venga constatata la falsità.
Ne consegue che il mero disconoscimento della sottoscrizione del destinatario raccolta dall'Ufficiale notificatore è del tutto inidoneo ad inficiare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento in esame (ex plurimis Cass. 2018, VI Sez., n°32350).
In definitiva tutte le cartelle impugnate e gli atti di intimazione medio tempore emessi sono stati regolarmente notificati.
Le domande del ricorrente devono essere quindi integramente disattese con la sua conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente che liquida in
€.1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Firenze, 20/10/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
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