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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 16/04/2021, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00434/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NN RI ET, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Graziosi, Giacomo Graziosi, Antonella Almerigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Jesolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 269;
nei confronti
Immobiliare Veneta Lido S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Tessier, Pierfrancesco Zen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dei provvedimenti con cui la Giunta Comunale ha concordato con la Imm.re Veneta Lido S.r.l. l'accoglimento della istanza di costituire su di una porzione di area privata confinante con l'immobile della ricorrente una servitù pubblica di passaggio pedonale (delibera di G.C. laddove esistente, parere dell'Ufficio Patrimonio del 10.9.2019);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/7/2020:
della delibera della G.C. n. 201 del 12.8.2019;
della delibera della G.C. n. 106 del 19.5.2020;
della determina n. 666 del 21.5.2020.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/8/2020:
della delibera del Cons. Com. n. 45 del 16.7.2020 di “CONVALIDA” della delibera del Cons. Com. n. 106 del 19.5.2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Jesolo e di Immobiliare Veneta Lido S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ordinanza n. 136/2021, il Collegio ha disposto la sospensione del giudizio di merito in attesa della decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla controinteressata;
Considerato che la tutela cautelare è indefettibile e deve essere, pertanto, assicurata, se del caso, anche durante la pendenza del ricorso per regolamento di giurisdizione;
Ritenuto, tuttavia, che l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente non meriti accoglimento per difetto del requisito del pregiudizio “grave ed irreparabile” in quanto:
- tra la proprietà della ricorrente e il pubblico passaggio esiste una recinzione; inoltre, il viottolo di cui trattasi è illuminato e videosorvegliato;
- non consta che l’estate scorsa, durante la quale gli atti impugnati hanno già trovato esecuzione, si siano verificati atti vandalici, violazioni di domicilio, danneggiamenti o altri episodi tali da fondare un giudizio prognostico di pericolosità derivante dall’apertura della stradina per cui è causa, che consente l’accesso pubblico al mare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in misura pari a € 1000 in favore di ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge, se dovuti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO