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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/10/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 20 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2760/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ALESSANDRA Parte_1
IT TA e NA RI ZZ
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: indennità di disoccupazione (SP)
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' deducendo di aver presentato in data 2 luglio 2024 CP_1 domanda volta alla corresponsione dell'indennità SP (Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego), domanda che l' aveva respinto CP_1 con provvedimento del 24.07.2024 con la seguente motivazione: “assenza contributo IVS-DS”.
Aggiungeva che il ricorso amministrativo era stato respinto in ragione del fatto che il datore di lavoro “ha trasmesso parte degli emens come se la sig. avrebbe un contratto a tempo indeterminato nella scuola”. Dedotta Pt_1
l'illegittimità della determinazione assunta dall' in sede CP_1 amministrativa, attesa la sussistenza di pregressi rapporti a tempo
1 determinato alle dipendenze del Controparte_2 presso istituti scolastici della provincia di Cosenza, la ricorrente chiedeva una condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione dell'indennità non corrisposta.
Si costituiva l' in via preliminare sollevando eccezione di CP_1 improcedibilità per mancata presentazione del ricorso amministrativo ed eccezione di omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
All'odierna udienza del 20.10.2025 la causa veniva discussa e, quindi, decisa con sentenza contestuale.
La domanda è procedibile, avendo la ricorrente proposto ricorso amministrativo.
Infondata è, inoltre, la richiesta avanzata dall' di una integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, atteso che gli errori che l'istituto previdenziale addebita a quest'ultimo non ne giustificano la legittimazione passiva, in ragione dell'oggetto della domanda (prestazione previdenziale e non risarcimento del danno).
Ciò premesso, si osserva che dal 1° maggio 2015 è operativa la Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego (SP) introdotta dal Decreto
Legislativo del 4 marzo 2015 n.22.
L'ASPI e la mini-ASPI sono così sostituite e non potranno più essere richieste a partire da tale data.
La SP, il nuovo ammortizzatore sociale introdotto quale sostegno per coloro che versano in stato di disoccupazione, è stato definito dal legislatore secondo i principi di equità ed universalizzazione tracciati dalla Legge
Delega 183/2014.
Il Decreto Legislativo n. 22/2015 ha previsto che la fruizione e la durata della SP siano legate principalmente alla contribuzione versata del soggetto beneficiario, slegandola quindi dall'anzianità anagrafica o
2 assicurativa. La Naspi può essere erogata nei confronti dei lavoratori privati dipendenti (con l'esclusione dei lavoratori agricoli per i quali resta in vigore la disoccupazione agricola) e dei lavoratori a tempo determinato del settore pubblico.
La prestazione spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione involontaria;
b) almeno 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione;
c) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.
Con riferimento alla disoccupazione involontaria, possono fruire della
Naspi anche i lavoratori che si sono dimessi per giusta causa (tra cui, in particolare, le lavoratrici madri), coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 604/1966.
Sono esclusi, invece, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per motivi diversi dalla giusta causa o di risoluzione consensuale dato che, in tale circostanza, la perdita del rapporto di lavoro non risulterebbe involontaria.
Ebbene, l' ha respinto la domanda sulla base di una errata CP_1 informazione proveniente dal datore di lavoro, da cui è risultata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente con una pubblica amministrazione;
rapporto la cui cessazione non dà luogo alla specifica prestazione invocata dalla parte.
Ora, dalla documentazione versata in atti (contratti di assunzione, cedolini, estratto contributivo, certificato del Centro per l'Impiego di Castrovillari,
C2 storico) risulta a chiare lettere che la ricorrente ha lavorato in forza di contratti a termine dal 2019 al 30 giugno 2024, svolgendo mansioni di collaboratore scolastico.
I suddetti documenti (in alcun modo contestati nella memoria di costituzione) consentono di ritenere che la ricorrente, in stato di disoccupazione dal 2 luglio 2024, con il pregresso versamento sistematico
3 della relativa contribuzione, ha correttamente chiesto la corresponsione della SP.
La Sig.ra ha, infatti, lavorato alle dipendenze un datore di lavoro Pt_1 pubblico per ben più di 30 giorni nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, risultando, inoltre, dall'estratto contributivo e dall'ulteriore documentazione il requisito delle 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione.
La domanda pertanto merita accoglimento.
L'importo richiesto risulta correttamente calcolato e non è stato oggetto di contestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Non è, infatti, accoglibile la richiesta dell di essere sollevato dalle CP_1 spese di lite in ragione degli iniziali errori commessi dal datore di lavoro (e dal MEF) atteso che al ricorso amministrativo erano allegati documenti da cui si evinceva chiaramente la reale situazione lavorativa pregressa della ricorrente (coerente con la contribuzione versata all'istituto) risultando, pertanto, del tutto privo di giustificazione il rigetto del ricorso amministrativo, che ha dato luogo al contenzioso.
P.Q.M.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennità di CP_1 disoccupazione SP richiesta con domanda amministrativa del 2 luglio
2024, per un importo di euro 12.243,86, oltre interessi legali.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione.
Cosenza, 20/10/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 20 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2760/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ALESSANDRA Parte_1
IT TA e NA RI ZZ
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: indennità di disoccupazione (SP)
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' deducendo di aver presentato in data 2 luglio 2024 CP_1 domanda volta alla corresponsione dell'indennità SP (Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego), domanda che l' aveva respinto CP_1 con provvedimento del 24.07.2024 con la seguente motivazione: “assenza contributo IVS-DS”.
Aggiungeva che il ricorso amministrativo era stato respinto in ragione del fatto che il datore di lavoro “ha trasmesso parte degli emens come se la sig. avrebbe un contratto a tempo indeterminato nella scuola”. Dedotta Pt_1
l'illegittimità della determinazione assunta dall' in sede CP_1 amministrativa, attesa la sussistenza di pregressi rapporti a tempo
1 determinato alle dipendenze del Controparte_2 presso istituti scolastici della provincia di Cosenza, la ricorrente chiedeva una condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione dell'indennità non corrisposta.
Si costituiva l' in via preliminare sollevando eccezione di CP_1 improcedibilità per mancata presentazione del ricorso amministrativo ed eccezione di omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
All'odierna udienza del 20.10.2025 la causa veniva discussa e, quindi, decisa con sentenza contestuale.
La domanda è procedibile, avendo la ricorrente proposto ricorso amministrativo.
Infondata è, inoltre, la richiesta avanzata dall' di una integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, atteso che gli errori che l'istituto previdenziale addebita a quest'ultimo non ne giustificano la legittimazione passiva, in ragione dell'oggetto della domanda (prestazione previdenziale e non risarcimento del danno).
Ciò premesso, si osserva che dal 1° maggio 2015 è operativa la Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego (SP) introdotta dal Decreto
Legislativo del 4 marzo 2015 n.22.
L'ASPI e la mini-ASPI sono così sostituite e non potranno più essere richieste a partire da tale data.
La SP, il nuovo ammortizzatore sociale introdotto quale sostegno per coloro che versano in stato di disoccupazione, è stato definito dal legislatore secondo i principi di equità ed universalizzazione tracciati dalla Legge
Delega 183/2014.
Il Decreto Legislativo n. 22/2015 ha previsto che la fruizione e la durata della SP siano legate principalmente alla contribuzione versata del soggetto beneficiario, slegandola quindi dall'anzianità anagrafica o
2 assicurativa. La Naspi può essere erogata nei confronti dei lavoratori privati dipendenti (con l'esclusione dei lavoratori agricoli per i quali resta in vigore la disoccupazione agricola) e dei lavoratori a tempo determinato del settore pubblico.
La prestazione spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione involontaria;
b) almeno 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione;
c) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.
Con riferimento alla disoccupazione involontaria, possono fruire della
Naspi anche i lavoratori che si sono dimessi per giusta causa (tra cui, in particolare, le lavoratrici madri), coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 604/1966.
Sono esclusi, invece, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per motivi diversi dalla giusta causa o di risoluzione consensuale dato che, in tale circostanza, la perdita del rapporto di lavoro non risulterebbe involontaria.
Ebbene, l' ha respinto la domanda sulla base di una errata CP_1 informazione proveniente dal datore di lavoro, da cui è risultata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente con una pubblica amministrazione;
rapporto la cui cessazione non dà luogo alla specifica prestazione invocata dalla parte.
Ora, dalla documentazione versata in atti (contratti di assunzione, cedolini, estratto contributivo, certificato del Centro per l'Impiego di Castrovillari,
C2 storico) risulta a chiare lettere che la ricorrente ha lavorato in forza di contratti a termine dal 2019 al 30 giugno 2024, svolgendo mansioni di collaboratore scolastico.
I suddetti documenti (in alcun modo contestati nella memoria di costituzione) consentono di ritenere che la ricorrente, in stato di disoccupazione dal 2 luglio 2024, con il pregresso versamento sistematico
3 della relativa contribuzione, ha correttamente chiesto la corresponsione della SP.
La Sig.ra ha, infatti, lavorato alle dipendenze un datore di lavoro Pt_1 pubblico per ben più di 30 giorni nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, risultando, inoltre, dall'estratto contributivo e dall'ulteriore documentazione il requisito delle 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione.
La domanda pertanto merita accoglimento.
L'importo richiesto risulta correttamente calcolato e non è stato oggetto di contestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Non è, infatti, accoglibile la richiesta dell di essere sollevato dalle CP_1 spese di lite in ragione degli iniziali errori commessi dal datore di lavoro (e dal MEF) atteso che al ricorso amministrativo erano allegati documenti da cui si evinceva chiaramente la reale situazione lavorativa pregressa della ricorrente (coerente con la contribuzione versata all'istituto) risultando, pertanto, del tutto privo di giustificazione il rigetto del ricorso amministrativo, che ha dato luogo al contenzioso.
P.Q.M.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennità di CP_1 disoccupazione SP richiesta con domanda amministrativa del 2 luglio
2024, per un importo di euro 12.243,86, oltre interessi legali.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione.
Cosenza, 20/10/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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