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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/05/2024, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente di sezione dott. Lucia Schiaretti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2634/2021 promossa da:
1) Il C.F., nella persona del legale Parte_1
rappresentante, ; Parte_1
2) , in proprio;
Parte_1
la prima rappresentata dall'avv. Mauro Cimino ed elettivamente domiciliata presso il difensore;
OPPONENTE
contro
, C.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Giannerini, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il difensore;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: “Piaccia al
Tribunale Ecc.mo di Prato, per i titoli indicati nella narrativa, a) dichiarare l'inammissibilità della pretesa monitoria e la nullità del decreto ingiuntivo opposto b) in ogni caso, revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo c) con vittoria di spese diritti ed onorari di lite”.
Per la parte opposta: come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia il Tribunale di Prato, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a decreto
ingiuntivo proposta dal Sig. in proprio per assoluta mancanza della procura Parte_1 alle liti conferita al difensore e conseguente difetto dello ius postulandi di quest'ultimo; nel merito: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre accessori come per legge”. pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 809/2021 ON
del 23.07.2021, emesso nel procedimento rubricato al n. Rg. 2025/2021, con cui questo Tribunale
gli ha ingiunto, in solido con la società il pagamento immediato, in favore di ON
, della somma di € 129.500,00 - oltre interessi come da domanda e spese della Controparte_1 procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi professionali ed € 406,50 per anticipazioni, oltre il 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
La somma è stata ingiunta a titolo di corrispettivo pattuito tra le parti con scrittura privata del
[... 19.06.2019, in cui in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
si riconosceva quale debitore di ai ON Controparte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., per l'importo complessivo di € 131.000,00, impegnandosi al pagamento rateale della somma de qua.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha dedotto: in via preliminare, a) l'inammissibilità
della pretesa monitoria e la nullità del decreto ingiuntivo impugnato in quanto la condizione sub n.
9) del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti il 14.04.2006 - con il quale la società aveva promesso in vendita a la quota parte del 60% ON Controparte_1 dell'appezzamento di terreno sito in Calenzano e catastalmente individuato al foglio n. 17, part. nn.
94, 95 e 233 del predetto – prevede espressamente una clausola compromissoria per cui CP_3 qualunque controversia fosse insorta in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione dell'atto de quo sarebbe stata devoluta ad un arbitro e, dunque, il giudice ordinario non sarebbe competente a decidere della presente controversia;
b) il difetto di legittimazione passiva in capo a Parte_1
in proprio, non essendo parte formale del contratto preliminare di compravendita del
[...]
14.04.2006 né della scrittura privata di risoluzione consensuale del preliminare de quo del
29.06.2018, salvo il riconoscimento di debito assunto da quest'ultimo con successiva scrittura privata del 2019 che, tuttavia, è priva di data certa in quanto datata “giugno 2019” e sottoscritta dal solo in qualità di legale rappresentante della società nessun rapporto Parte_1 ON obbligatorio sussiste, dunque, tra il medesimo e l'ingiungente , non avendo mai Controparte_1 percepito alcuna somma da quest'ultimo, come dimostrato per tabulas dalle scritture allegate al ricorso monitorio. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa monitoria, in quanto il preliminare di compravendita del 2006 è viziato da nullità perché stipulato al fine esclusivo di pagina 2 di 9 garantire che le somme versate dal fossero destinate all'uso di “formazione fondo CP_1 comune” per un'attività in società tra la ed il convenuto opposto;
la nullità consegue CP_2
alla violazione del disposto di cui all'art. 2744 c.c., che prevede il divieto di patto commissorio e la cui applicabilità, nel caso di specie, è desumibile dalle seguenti circostanze: a) il convenuto opposto non ha mai chiesto il trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto di compravendita, lasciando il rapporto in uno stato di quiescenza prolungata per 13 anni;
b) l'opponente è rimasto pacificamente nel godimento del bene apparentemente compravenduto senza soluzione di continuità; c) una volta risolto il rapporto societario tra la società e l'opposto, ON quest'ultimo ha inteso utilizzare la garanzia attraverso il sistema della risoluzione di un contratto che, in verità, era privo dell'elemento essenziale della causa tipica;
d) il prezzo pattuito tra le parti era notevolmente inferiore al valore del bene immobile alienato;
e) non vi è stato alcun inadempimento da parte dell'opponente società posto che è stata effettivamente ON eseguita l'obbligazione di utilizzare i fondi per il progetto comune stabilito col CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2021, si è costituito in giudizio CP_1
contestando, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso spiegata
[...] per difetto di “ius postulandi” del legale di parte opponente e, nel merito, l'infondatezza della stessa perché basata su un titolo erroneo;
ha eccepito che: la procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a è stata sottoscritta da “quale legale Pt_1 Parte_1 rappresentante della e, pertanto, questi mai ha delegato ON all'Avv. Cimino la trattazione della presente causa in proprio;
il titolo giuridico su cui si fonda il credito ingiunto risiede nell'atto di ricognizione di debito del 19.06.2019 e non nel contratto preliminare precedentemente stipulato tra le parti, per cui l'exceptio compromissi dedotta da parte opponente sarebbe totalmente infondata in quanto il preliminare di compravendita del 14.04.2006, nel quale è contenuta ed a cui si riferisce la clausola arbitrale, è stato consensualmente risolto dalle parti con scrittura privata del 29.06.2018, in cui queste hanno pattuito che “qualunque controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente atto dovrà essere devoluta al Tribunale di Prato”; l'eccezione sollevata da controparte in ordine al difetto di legittimazione passiva in capo al in proprio è del tutto destituita di fondamento, in Parte_1 quanto la pretesa monitoria trova titolo nell'atto di ricognizione di debito del 19.06.2019, in cui il si è espressamente riconosciuto debitore del ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 CP_1 all'art. 1988 c.c., sia in proprio che quale legale rappresentante della società ON apponendo in calce all'atto la sottoscrizione “ nn” ovvero “nei nomi” e, Parte_1 pagina 3 di 9 dunque, in ogni sua qualità; la scrittura in contestazione è munita di data certa, desumibile dal timbro della spedizione postale che reca la data del 19.06.2019; è documentalmente provata la circostanza secondo la quale il prendendo atto del preliminare intercorso tra il Parte_1
e la società e della risoluzione dello stesso, si è reso garante in proprio della CP_1 ON
restituzione delle somme dovute al dalla società di cui è il legale rappresentante;
ai sensi CP_1 dell'art. 1988 c.c., che comporta un'inversione dell'onus probandi del rapporto fondamentale in capo al debitore, il avrebbe dovuto fornire prova della mancata instaurazione del Parte_1 rapporto de quo ovvero della sua invalidità o estinzione;
il non ha mai azionato l'asserito CP_1 patto commissorio sanzionato dall'art. 2744 c.c. dal momento che, in tal caso, l'azione sarebbe consistita nella domanda ex art. 2932 c.c. volta ad ottenere l'intestazione del bene promesso in vendita, che, peraltro, non sarebbe stata esperibile attesa l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato dalle parti nel 2006, per cui la tesi avversaria secondo la quale il patto commissorio si sarebbe perfezionato attraverso la simulazione del preliminare contestato è stata introdotta in maniera del tutto pretestuosa.
La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.02.2023, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A seguito del cambio del giudice, la causa è stata rimessa sul ruolo e nuovamente trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 30 aprile 2024.
***
1. Deve, innanzitutto, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione de qua tempestivamente avanzata da parte opposta in comparsa di costituzione e risposta per difetto di ius postulandi per mancanza assoluta di procura rilasciata da parte di in Parte_1
proprio.
L'eccezione appare meritevole di accoglimento: la procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione riporta, in calce, la sottoscrizione di “quale legale Parte_1 rappresentante della e non contiene alcuna altra ON
specifica o indicazione aggiuntiva nel corpo della delega da cui possa evincersi la volontà di in proprio di delegare la trattazione della presente causa all'Avv. Mauro Parte_1
Cimino. La giurisprudenza di legittimità in tema di difetto di rappresentanza processuale è concorde nel ritenere che “mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale pagina 4 di 9 difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio,
senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna
documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di
parte l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C.
ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato
la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici)” (cfr. Cass. ord. n. 24212 del 04/10/2018). Nel caso di specie, l'ordine previsto dall'art. 182 c.p.c. nel testo in vigore dal 04/07/2009 e applicabile ratione temporis al procedimento de quo (che ha previsto una possibilità di sanatoria retroattiva sia per il difetto sia per la nullità della procura al difensore con un preciso dovere del giudice di assegnare alla parte interessata un termine perentorio per la sanatoria della stessa) è reso inutile dalla già chiaramente formulata eccezione del , che imponeva all'opponente Controparte_1
di attivarsi per la sanatoria del rilevato difetto, in mancanza della quale la nullità diventa insanabile, assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione di controparte il rischio che quest'ultima possa essere condivisa in sede di decisione. Nella fattispecie che ci occupa, parte opponente non ha provveduto - né in sede di prima udienza né col deposito della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c. – a prendere posizione sull'eccezione de qua né, tanto meno, a depositare la necessaria documentazione, limitandosi a contestare le ultronee questioni sollevate da controparte. Deve, pertanto, rilevarsi che l'attività svolta dal legale privo di ius postulandi non produca alcun effetto nei confronti della parte, essendo l'atto di citazione in opposizione proposto da in proprio nullo per carenza di procura alle liti, con Parte_1 conseguente inammissibilità dell'opposizione stessa e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto nei suoi riguardi. Premesso quanto sopra, risulta, altresì, assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a in proprio Parte_1
sollevata da parte opponente.
2. Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di arbitrato – o exceptio compromissi – sollevata da parte opponente nel proprio atto introduttivo.
pagina 5 di 9 Premessa la tempestività dell'eccezione de qua, ritualmente sollevata da parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio – coerentemente al costante orientamento dottrinario e giurisprudenziale
(cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 19473 del 30/09/2016) secondo cui l'exceptio compromissi costituisce un'eccezione in senso stretto, non deducibile ex officio dal giudicante e rilevabile dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza ex art. 166 c.p.c. – deve, ad ogni modo, esserne disattesa la fondatezza.
L'opponente ha richiamato l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in materia secondo cui, seppure la sottoscrizione di una clausola compromissoria non osti all'emissione di un decreto ingiuntivo da parte del giudice ordinario qualora siano ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti a carattere monitorio (cfr., ex multis, Cass. n. 9035 del 01/04/2019), qualora il debitore ingiunto proponga successivamente opposizione al decreto ingiuntivo emesso si instaura un procedimento di cognizione ordinaria, per cui se l'opponente in tal sede eccepisse la competenza arbitrale si verificherebbero i presupposti fissati nella convenzione, con conseguente cessazione della competenza del giudice precedentemente adito e revoca del decreto ingiuntivo impugnato (cfr. Cass. SS. UU. n. 21550 del 18/09/2017). Tuttavia, nel caso di specie, non trova applicazione l'orientamento richiamato, posto che l'eccezione di arbitrato sollevata da parte opponente, fondata sulla clausola arbitrale sub n. 9) del contratto preliminare di compravendita stipulato dai due contraenti il 14.04.2006, che ha previsto la devoluzione all'arbitro territorialmente competente per il luogo in cui ha sede la società di qualunque controversia fosse insorta in relazione alla interpretazione ed esecuzione del contratto, è infondata e totalmente inconferente al presente giudizio, considerato che detto contratto preliminare è stato, altresì, consensualmente risolto dalle parti con successiva scrittura privata del 29.06.2018, perfettamente valida, in cui queste hanno inserito un'apposita clausola sub n. 8) secondo la quale “qualunque controversia dovesse insorgere in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente atto dovrà essere devoluta al Tribunale di Prato” (cfr. doc. n. 3, fascicolo monitorio). Infatti, il provvedimento monitorio ivi impugnato non trova titolo giuridico nel contratto preliminare di compravendita del
14.04.2006, poi risolto consensualmente con atto del 29.06.2018, bensì nella successiva scrittura privata stipulata tra le medesime parti in data 19.06.2019 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso monitorio), mediante la sottoscrizione della quale “il sig. in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società si riconosce debitore, ai ON sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 cod. civ., del sig. della somma di € Controparte_1 pagina 6 di 9 131.000,00”, impegnandosi a pagare il predetto importo secondo le modalità ed i termini indicati
(cfr. doc. n. 1, fascicolo monitorio). Pertanto, l'exceptio compromissi sollevata da Parte_1
deve essere respinta.
[...]
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e immeritevole, pertanto, di accoglimento.
Parte opponente ha eccepito l'infondatezza della domanda creditoria proposta in via monitoria da perché traente titolo da un contratto viziato da nullità in quanto stipulato in Controparte_1 violazione del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c., essendo stato asseritamente stipulato “al fine esclusivo di garantire che le somme versate dal fossero destinate all'uso CP_1 di formazione fondo comune” per un'attività in società tra ed il convenuto opposto, ON
con la conseguenza che, non esistendo alcun reale contratto preliminare valido, non sussisterebbe alcun legittimo titolo restitutorio.
Ferma restando l'erroneità del presupposto logico-giuridico su cui l'opponente fonda la propria eccezione – essendo il titolo giuridico alla base del decreto ingiuntivo emesso ed ivi impugnato la scrittura privata stipulata in data 19.06.2019 tra , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società e e non il richiamato contratto ON Controparte_1
preliminare del 2006, poi peraltro legittimamente risolto dalle parti in via consensuale – deve rilevarsi l'infondatezza delle dedotte argomentazioni, rimaste prive di qualsiasi pregio probatorio.
Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova ex art. 2967
c.c., grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e, pertanto, parte opposta – creditore e attore sostanziale – deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente – debitore e convenuto sostanziale – ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, quindi se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate (Cass. n. 12765 del 31 maggio 2007; Cass. n. 24815 del 24 novembre
2005; Cass. n. 2421 del 3 febbraio 2006; Trib. Roma, sez. XVII civ. del 31 gennaio 2018).
Nella fattispecie in esame, l'opponente ha fornito una ricostruzione del rapporto obbligatorio sussistente tra le parti attraverso l'introduzione di mere allegazioni, contestando che la violazione del disposto di cui all'art. 2744 c.c. sarebbe presuntivamente desumibile dall'analisi delle seguenti circostanze: dall'intervenuto versamento di denaro da parte dei contraenti ai fini della formazione di un fondo comune;
dal fatto che il convenuto opposto non abbia mai richiesto il trasferimento di proprietà del bene, lasciando la situazione contrattuale in uno stato di lunga quiescenza;
pagina 7 di 9 dall'evidente sproporzione tra il prezzo pattuito ed il valore del bene oggetto di compravendita;
dal mantenimento del possesso del bene da parte del venditore-debitore in maniera continuata, pacifica ed esclusiva, oltre che “uti dominus”. Seppure trova riscontro in giurisprudenza la tesi secondo la quale il patto commissorio sia ravvisabile anche rispetto a più negozi tra loro collegati e, dunque, anche rispetto ad un contratto preliminare di compravendita qualora la promessa di vendita abbia la funzione di garantire la restituzione, entro un certo termine, della somma precedentemente o contestualmente data a titolo di mutuo, tuttavia, parte opponente non ha fornito in giudizio alcuna prova, né documentale né testimoniale, dei propri assunti (cfr. Cass. n. 3385/2023, secondo cui la prova della simulazione del negozio finalizzato a garantire la restituzione di una somma concessa a titolo di prestito può essere fornita anche tramite testimoni). Dunque, le argomentazioni svolte da parte opponente sono rimaste prive di riscontro probatorio, non avendo questa ritenuto la necessità di formulare alcuna istanza istruttoria (non ha provveduto al deposito della memoria ex art. 183,
comma 6, n. 2, c.p.c. nei termini ex lege previsti), né dalla produzione documentale allegata in atti
è possibile desumere in via presuntiva alcun elemento a riprova dell'illecita coartazione del debitore a sottostare alla volontà del creditore attraverso la stipula del contratto preliminare di cui è
contestata la validità.
Ad abundantiam, preme evidenziare l'infondatezza dell'ulteriore eccezione spiegata da parte opponente, sempre nel merito, in merito all'invalidità della scrittura privata di ricognizione di debito del 19.06.2019 perché priva di data certa essendo leggibili soltanto il mese (giugno) e l'anno
(2019) della sua sottoscrizione, in quanto la giurisprudenza consolidata in materia ha avuto modo, a più riprese, di precisare che “in tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata, può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il
foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa
è stata eseguita. Qualora la data certa sia desumibile dal timbro postale, grava sulla parte interessata che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura
in un momento diverso, bastando a tal fine la prova contraria e non occorrendo il ricorso alla querela di falso. Questo principio non è condizionato dalla sussistenza di requisiti burocratico – formali di per sé solo insignificanti, quale la collocazione del timbro all'inizio o alla fine del documento, ovvero sul recto o sul verso di esso. Ciò che esclusivamente rilevante, viceversa, è che la scrittura faccia “corpo unico” col foglio su cui è apposto il timbro (sicché il timbro non rileva, ad esempio, ove si apposto sulla busta in cui è contenuto il documento), di modo che la certezza pagina 8 di 9 della data derivante da quest'ultimo possa essere riferita al primo. E così la certezza della data è ritenuta in ipotesi di timbro collocato a tergo del documento recante il contratto, come pure nella parte contenente l'indirizzo del destinatario” (cfr. Cass. n. 3046 dell'8.2.2018).
4. Sulle spese di lite.
Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico di parte opponente.
I compensi professionali sono liquidati come in dispositivo secondo i parametri di cui alla tabella n.
2 allegata al d.m. n. 55/2014, poi successivamente modificata con d.m. n. 147/2022, in base al valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, decisionale e nella misura minima per la fase istruttoria, tenuto conto del fatto che solo parte opponente ha provveduto al deposito della memoria
ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e che non è stata svolta attività istruttoria stricto sensu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ne contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da Parte_1 in proprio per difetto di “ius postulandi” e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 809/2021 emesso nei suoi confronti (RG n. 2025\21);
-rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da , in qualità di legale Parte_1
rappresentante della società nei confronti di ON CP_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 809/2021 emesso nei suoi confronti (rg.
[...]
n. 2025/2021);
- condanna in persona del legale rappresentante e CP_2 ON
in proprio, in solido tra loro, alla Parte_1 ON ON rifusione delle spese processuali in favore dell'opposto CA , che liquida in € CP_1
11.268,00 per compensi professionali, comprensivi delle spese già liquidate all'esito della fase monitoria, e in € 1.916,50 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%
dei predetti compensi, Cpa e Iva come per legge.
Prato, 2 maggio 2024 La Presidente di sezione
Lucia Schiaretti
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente di sezione dott. Lucia Schiaretti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2634/2021 promossa da:
1) Il C.F., nella persona del legale Parte_1
rappresentante, ; Parte_1
2) , in proprio;
Parte_1
la prima rappresentata dall'avv. Mauro Cimino ed elettivamente domiciliata presso il difensore;
OPPONENTE
contro
, C.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Giannerini, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il difensore;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: “Piaccia al
Tribunale Ecc.mo di Prato, per i titoli indicati nella narrativa, a) dichiarare l'inammissibilità della pretesa monitoria e la nullità del decreto ingiuntivo opposto b) in ogni caso, revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo c) con vittoria di spese diritti ed onorari di lite”.
Per la parte opposta: come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia il Tribunale di Prato, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a decreto
ingiuntivo proposta dal Sig. in proprio per assoluta mancanza della procura Parte_1 alle liti conferita al difensore e conseguente difetto dello ius postulandi di quest'ultimo; nel merito: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre accessori come per legge”. pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 809/2021 ON
del 23.07.2021, emesso nel procedimento rubricato al n. Rg. 2025/2021, con cui questo Tribunale
gli ha ingiunto, in solido con la società il pagamento immediato, in favore di ON
, della somma di € 129.500,00 - oltre interessi come da domanda e spese della Controparte_1 procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi professionali ed € 406,50 per anticipazioni, oltre il 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
La somma è stata ingiunta a titolo di corrispettivo pattuito tra le parti con scrittura privata del
[... 19.06.2019, in cui in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
si riconosceva quale debitore di ai ON Controparte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., per l'importo complessivo di € 131.000,00, impegnandosi al pagamento rateale della somma de qua.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha dedotto: in via preliminare, a) l'inammissibilità
della pretesa monitoria e la nullità del decreto ingiuntivo impugnato in quanto la condizione sub n.
9) del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti il 14.04.2006 - con il quale la società aveva promesso in vendita a la quota parte del 60% ON Controparte_1 dell'appezzamento di terreno sito in Calenzano e catastalmente individuato al foglio n. 17, part. nn.
94, 95 e 233 del predetto – prevede espressamente una clausola compromissoria per cui CP_3 qualunque controversia fosse insorta in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione dell'atto de quo sarebbe stata devoluta ad un arbitro e, dunque, il giudice ordinario non sarebbe competente a decidere della presente controversia;
b) il difetto di legittimazione passiva in capo a Parte_1
in proprio, non essendo parte formale del contratto preliminare di compravendita del
[...]
14.04.2006 né della scrittura privata di risoluzione consensuale del preliminare de quo del
29.06.2018, salvo il riconoscimento di debito assunto da quest'ultimo con successiva scrittura privata del 2019 che, tuttavia, è priva di data certa in quanto datata “giugno 2019” e sottoscritta dal solo in qualità di legale rappresentante della società nessun rapporto Parte_1 ON obbligatorio sussiste, dunque, tra il medesimo e l'ingiungente , non avendo mai Controparte_1 percepito alcuna somma da quest'ultimo, come dimostrato per tabulas dalle scritture allegate al ricorso monitorio. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa monitoria, in quanto il preliminare di compravendita del 2006 è viziato da nullità perché stipulato al fine esclusivo di pagina 2 di 9 garantire che le somme versate dal fossero destinate all'uso di “formazione fondo CP_1 comune” per un'attività in società tra la ed il convenuto opposto;
la nullità consegue CP_2
alla violazione del disposto di cui all'art. 2744 c.c., che prevede il divieto di patto commissorio e la cui applicabilità, nel caso di specie, è desumibile dalle seguenti circostanze: a) il convenuto opposto non ha mai chiesto il trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto di compravendita, lasciando il rapporto in uno stato di quiescenza prolungata per 13 anni;
b) l'opponente è rimasto pacificamente nel godimento del bene apparentemente compravenduto senza soluzione di continuità; c) una volta risolto il rapporto societario tra la società e l'opposto, ON quest'ultimo ha inteso utilizzare la garanzia attraverso il sistema della risoluzione di un contratto che, in verità, era privo dell'elemento essenziale della causa tipica;
d) il prezzo pattuito tra le parti era notevolmente inferiore al valore del bene immobile alienato;
e) non vi è stato alcun inadempimento da parte dell'opponente società posto che è stata effettivamente ON eseguita l'obbligazione di utilizzare i fondi per il progetto comune stabilito col CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2021, si è costituito in giudizio CP_1
contestando, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso spiegata
[...] per difetto di “ius postulandi” del legale di parte opponente e, nel merito, l'infondatezza della stessa perché basata su un titolo erroneo;
ha eccepito che: la procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a è stata sottoscritta da “quale legale Pt_1 Parte_1 rappresentante della e, pertanto, questi mai ha delegato ON all'Avv. Cimino la trattazione della presente causa in proprio;
il titolo giuridico su cui si fonda il credito ingiunto risiede nell'atto di ricognizione di debito del 19.06.2019 e non nel contratto preliminare precedentemente stipulato tra le parti, per cui l'exceptio compromissi dedotta da parte opponente sarebbe totalmente infondata in quanto il preliminare di compravendita del 14.04.2006, nel quale è contenuta ed a cui si riferisce la clausola arbitrale, è stato consensualmente risolto dalle parti con scrittura privata del 29.06.2018, in cui queste hanno pattuito che “qualunque controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente atto dovrà essere devoluta al Tribunale di Prato”; l'eccezione sollevata da controparte in ordine al difetto di legittimazione passiva in capo al in proprio è del tutto destituita di fondamento, in Parte_1 quanto la pretesa monitoria trova titolo nell'atto di ricognizione di debito del 19.06.2019, in cui il si è espressamente riconosciuto debitore del ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 CP_1 all'art. 1988 c.c., sia in proprio che quale legale rappresentante della società ON apponendo in calce all'atto la sottoscrizione “ nn” ovvero “nei nomi” e, Parte_1 pagina 3 di 9 dunque, in ogni sua qualità; la scrittura in contestazione è munita di data certa, desumibile dal timbro della spedizione postale che reca la data del 19.06.2019; è documentalmente provata la circostanza secondo la quale il prendendo atto del preliminare intercorso tra il Parte_1
e la società e della risoluzione dello stesso, si è reso garante in proprio della CP_1 ON
restituzione delle somme dovute al dalla società di cui è il legale rappresentante;
ai sensi CP_1 dell'art. 1988 c.c., che comporta un'inversione dell'onus probandi del rapporto fondamentale in capo al debitore, il avrebbe dovuto fornire prova della mancata instaurazione del Parte_1 rapporto de quo ovvero della sua invalidità o estinzione;
il non ha mai azionato l'asserito CP_1 patto commissorio sanzionato dall'art. 2744 c.c. dal momento che, in tal caso, l'azione sarebbe consistita nella domanda ex art. 2932 c.c. volta ad ottenere l'intestazione del bene promesso in vendita, che, peraltro, non sarebbe stata esperibile attesa l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato dalle parti nel 2006, per cui la tesi avversaria secondo la quale il patto commissorio si sarebbe perfezionato attraverso la simulazione del preliminare contestato è stata introdotta in maniera del tutto pretestuosa.
La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.02.2023, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A seguito del cambio del giudice, la causa è stata rimessa sul ruolo e nuovamente trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 30 aprile 2024.
***
1. Deve, innanzitutto, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione de qua tempestivamente avanzata da parte opposta in comparsa di costituzione e risposta per difetto di ius postulandi per mancanza assoluta di procura rilasciata da parte di in Parte_1
proprio.
L'eccezione appare meritevole di accoglimento: la procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione riporta, in calce, la sottoscrizione di “quale legale Parte_1 rappresentante della e non contiene alcuna altra ON
specifica o indicazione aggiuntiva nel corpo della delega da cui possa evincersi la volontà di in proprio di delegare la trattazione della presente causa all'Avv. Mauro Parte_1
Cimino. La giurisprudenza di legittimità in tema di difetto di rappresentanza processuale è concorde nel ritenere che “mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale pagina 4 di 9 difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio,
senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna
documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di
parte l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C.
ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato
la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici)” (cfr. Cass. ord. n. 24212 del 04/10/2018). Nel caso di specie, l'ordine previsto dall'art. 182 c.p.c. nel testo in vigore dal 04/07/2009 e applicabile ratione temporis al procedimento de quo (che ha previsto una possibilità di sanatoria retroattiva sia per il difetto sia per la nullità della procura al difensore con un preciso dovere del giudice di assegnare alla parte interessata un termine perentorio per la sanatoria della stessa) è reso inutile dalla già chiaramente formulata eccezione del , che imponeva all'opponente Controparte_1
di attivarsi per la sanatoria del rilevato difetto, in mancanza della quale la nullità diventa insanabile, assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione di controparte il rischio che quest'ultima possa essere condivisa in sede di decisione. Nella fattispecie che ci occupa, parte opponente non ha provveduto - né in sede di prima udienza né col deposito della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c. – a prendere posizione sull'eccezione de qua né, tanto meno, a depositare la necessaria documentazione, limitandosi a contestare le ultronee questioni sollevate da controparte. Deve, pertanto, rilevarsi che l'attività svolta dal legale privo di ius postulandi non produca alcun effetto nei confronti della parte, essendo l'atto di citazione in opposizione proposto da in proprio nullo per carenza di procura alle liti, con Parte_1 conseguente inammissibilità dell'opposizione stessa e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto nei suoi riguardi. Premesso quanto sopra, risulta, altresì, assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a in proprio Parte_1
sollevata da parte opponente.
2. Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di arbitrato – o exceptio compromissi – sollevata da parte opponente nel proprio atto introduttivo.
pagina 5 di 9 Premessa la tempestività dell'eccezione de qua, ritualmente sollevata da parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio – coerentemente al costante orientamento dottrinario e giurisprudenziale
(cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 19473 del 30/09/2016) secondo cui l'exceptio compromissi costituisce un'eccezione in senso stretto, non deducibile ex officio dal giudicante e rilevabile dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza ex art. 166 c.p.c. – deve, ad ogni modo, esserne disattesa la fondatezza.
L'opponente ha richiamato l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in materia secondo cui, seppure la sottoscrizione di una clausola compromissoria non osti all'emissione di un decreto ingiuntivo da parte del giudice ordinario qualora siano ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti a carattere monitorio (cfr., ex multis, Cass. n. 9035 del 01/04/2019), qualora il debitore ingiunto proponga successivamente opposizione al decreto ingiuntivo emesso si instaura un procedimento di cognizione ordinaria, per cui se l'opponente in tal sede eccepisse la competenza arbitrale si verificherebbero i presupposti fissati nella convenzione, con conseguente cessazione della competenza del giudice precedentemente adito e revoca del decreto ingiuntivo impugnato (cfr. Cass. SS. UU. n. 21550 del 18/09/2017). Tuttavia, nel caso di specie, non trova applicazione l'orientamento richiamato, posto che l'eccezione di arbitrato sollevata da parte opponente, fondata sulla clausola arbitrale sub n. 9) del contratto preliminare di compravendita stipulato dai due contraenti il 14.04.2006, che ha previsto la devoluzione all'arbitro territorialmente competente per il luogo in cui ha sede la società di qualunque controversia fosse insorta in relazione alla interpretazione ed esecuzione del contratto, è infondata e totalmente inconferente al presente giudizio, considerato che detto contratto preliminare è stato, altresì, consensualmente risolto dalle parti con successiva scrittura privata del 29.06.2018, perfettamente valida, in cui queste hanno inserito un'apposita clausola sub n. 8) secondo la quale “qualunque controversia dovesse insorgere in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente atto dovrà essere devoluta al Tribunale di Prato” (cfr. doc. n. 3, fascicolo monitorio). Infatti, il provvedimento monitorio ivi impugnato non trova titolo giuridico nel contratto preliminare di compravendita del
14.04.2006, poi risolto consensualmente con atto del 29.06.2018, bensì nella successiva scrittura privata stipulata tra le medesime parti in data 19.06.2019 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso monitorio), mediante la sottoscrizione della quale “il sig. in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società si riconosce debitore, ai ON sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 cod. civ., del sig. della somma di € Controparte_1 pagina 6 di 9 131.000,00”, impegnandosi a pagare il predetto importo secondo le modalità ed i termini indicati
(cfr. doc. n. 1, fascicolo monitorio). Pertanto, l'exceptio compromissi sollevata da Parte_1
deve essere respinta.
[...]
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e immeritevole, pertanto, di accoglimento.
Parte opponente ha eccepito l'infondatezza della domanda creditoria proposta in via monitoria da perché traente titolo da un contratto viziato da nullità in quanto stipulato in Controparte_1 violazione del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c., essendo stato asseritamente stipulato “al fine esclusivo di garantire che le somme versate dal fossero destinate all'uso CP_1 di formazione fondo comune” per un'attività in società tra ed il convenuto opposto, ON
con la conseguenza che, non esistendo alcun reale contratto preliminare valido, non sussisterebbe alcun legittimo titolo restitutorio.
Ferma restando l'erroneità del presupposto logico-giuridico su cui l'opponente fonda la propria eccezione – essendo il titolo giuridico alla base del decreto ingiuntivo emesso ed ivi impugnato la scrittura privata stipulata in data 19.06.2019 tra , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società e e non il richiamato contratto ON Controparte_1
preliminare del 2006, poi peraltro legittimamente risolto dalle parti in via consensuale – deve rilevarsi l'infondatezza delle dedotte argomentazioni, rimaste prive di qualsiasi pregio probatorio.
Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova ex art. 2967
c.c., grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e, pertanto, parte opposta – creditore e attore sostanziale – deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente – debitore e convenuto sostanziale – ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, quindi se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate (Cass. n. 12765 del 31 maggio 2007; Cass. n. 24815 del 24 novembre
2005; Cass. n. 2421 del 3 febbraio 2006; Trib. Roma, sez. XVII civ. del 31 gennaio 2018).
Nella fattispecie in esame, l'opponente ha fornito una ricostruzione del rapporto obbligatorio sussistente tra le parti attraverso l'introduzione di mere allegazioni, contestando che la violazione del disposto di cui all'art. 2744 c.c. sarebbe presuntivamente desumibile dall'analisi delle seguenti circostanze: dall'intervenuto versamento di denaro da parte dei contraenti ai fini della formazione di un fondo comune;
dal fatto che il convenuto opposto non abbia mai richiesto il trasferimento di proprietà del bene, lasciando la situazione contrattuale in uno stato di lunga quiescenza;
pagina 7 di 9 dall'evidente sproporzione tra il prezzo pattuito ed il valore del bene oggetto di compravendita;
dal mantenimento del possesso del bene da parte del venditore-debitore in maniera continuata, pacifica ed esclusiva, oltre che “uti dominus”. Seppure trova riscontro in giurisprudenza la tesi secondo la quale il patto commissorio sia ravvisabile anche rispetto a più negozi tra loro collegati e, dunque, anche rispetto ad un contratto preliminare di compravendita qualora la promessa di vendita abbia la funzione di garantire la restituzione, entro un certo termine, della somma precedentemente o contestualmente data a titolo di mutuo, tuttavia, parte opponente non ha fornito in giudizio alcuna prova, né documentale né testimoniale, dei propri assunti (cfr. Cass. n. 3385/2023, secondo cui la prova della simulazione del negozio finalizzato a garantire la restituzione di una somma concessa a titolo di prestito può essere fornita anche tramite testimoni). Dunque, le argomentazioni svolte da parte opponente sono rimaste prive di riscontro probatorio, non avendo questa ritenuto la necessità di formulare alcuna istanza istruttoria (non ha provveduto al deposito della memoria ex art. 183,
comma 6, n. 2, c.p.c. nei termini ex lege previsti), né dalla produzione documentale allegata in atti
è possibile desumere in via presuntiva alcun elemento a riprova dell'illecita coartazione del debitore a sottostare alla volontà del creditore attraverso la stipula del contratto preliminare di cui è
contestata la validità.
Ad abundantiam, preme evidenziare l'infondatezza dell'ulteriore eccezione spiegata da parte opponente, sempre nel merito, in merito all'invalidità della scrittura privata di ricognizione di debito del 19.06.2019 perché priva di data certa essendo leggibili soltanto il mese (giugno) e l'anno
(2019) della sua sottoscrizione, in quanto la giurisprudenza consolidata in materia ha avuto modo, a più riprese, di precisare che “in tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata, può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il
foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa
è stata eseguita. Qualora la data certa sia desumibile dal timbro postale, grava sulla parte interessata che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura
in un momento diverso, bastando a tal fine la prova contraria e non occorrendo il ricorso alla querela di falso. Questo principio non è condizionato dalla sussistenza di requisiti burocratico – formali di per sé solo insignificanti, quale la collocazione del timbro all'inizio o alla fine del documento, ovvero sul recto o sul verso di esso. Ciò che esclusivamente rilevante, viceversa, è che la scrittura faccia “corpo unico” col foglio su cui è apposto il timbro (sicché il timbro non rileva, ad esempio, ove si apposto sulla busta in cui è contenuto il documento), di modo che la certezza pagina 8 di 9 della data derivante da quest'ultimo possa essere riferita al primo. E così la certezza della data è ritenuta in ipotesi di timbro collocato a tergo del documento recante il contratto, come pure nella parte contenente l'indirizzo del destinatario” (cfr. Cass. n. 3046 dell'8.2.2018).
4. Sulle spese di lite.
Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico di parte opponente.
I compensi professionali sono liquidati come in dispositivo secondo i parametri di cui alla tabella n.
2 allegata al d.m. n. 55/2014, poi successivamente modificata con d.m. n. 147/2022, in base al valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, decisionale e nella misura minima per la fase istruttoria, tenuto conto del fatto che solo parte opponente ha provveduto al deposito della memoria
ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e che non è stata svolta attività istruttoria stricto sensu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ne contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da Parte_1 in proprio per difetto di “ius postulandi” e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 809/2021 emesso nei suoi confronti (RG n. 2025\21);
-rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da , in qualità di legale Parte_1
rappresentante della società nei confronti di ON CP_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 809/2021 emesso nei suoi confronti (rg.
[...]
n. 2025/2021);
- condanna in persona del legale rappresentante e CP_2 ON
in proprio, in solido tra loro, alla Parte_1 ON ON rifusione delle spese processuali in favore dell'opposto CA , che liquida in € CP_1
11.268,00 per compensi professionali, comprensivi delle spese già liquidate all'esito della fase monitoria, e in € 1.916,50 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%
dei predetti compensi, Cpa e Iva come per legge.
Prato, 2 maggio 2024 La Presidente di sezione
Lucia Schiaretti
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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