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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 983/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 983/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MAURIZIO MARCELLA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI DONATO ADRIANO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/05/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 31/12/2016 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito civile, in COLLCORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 05/06/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05/06/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 05/06/2025:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) Ogni genitore comunicherà all'altro eventuale cambio di residenza, affinché ciascuno sia in grado di sapere dove il minore dimori.
3) I coniugi dichiarano di rinunciare a qualsivoglia reciproca richiesta di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti: il sig. è dipendente della Complicato S.r.l., mentre la sig.ra ha CP_1 Pt_1 lavorato alle dipendenze della Baker Hughes S.r.l. fino al 31.3.2024, ed è attualmente in attesa di occupazione.
4) Il figlio minorenne viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
5) Il verserà alla un contributo al mantenimento in favore del CP_1 Pt_1 figlio dell'importo complessivo di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese.
Il padre e la madre provvederanno altresì, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie al figlio, come da “Protocollo Spese Straordinarie” del
Tribunale Ordinario di Pescara.
6) L'assegno unico ed universale per i figli a carico di cui al D. Lgs. n. 230/2021 continuerà ad essere richiesto e percepito unicamente dalla sig.ra quale Pt_1 genitore collocatario prevalente.
7) Il minore, ormai prossimo al compimento dei 16 (sedici) anni, sarà libero di recarsi e/o trattenersi dal padre ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni e le esigenze reciproche.
Il papà, nei giorni feriali, avrà il figlio con sé per due cene a settimana, delle quali una seguita da pernotto, da concordare di volta in volta tenendo conto degli impegni di entrambi.
pagina 3 di 5 Il sig. , inoltre, terrà con sé il figlio, compatibilmente con i reciproci CP_1 impegni, durante i fine settimana alternati, dal sabato dopo l'uscita da scuola, o dalle
9 a.m. durante le vacanze estive, fino alla domenica sera.
Salvo diverso accordo tra le parti, e ad anni alterni, il figlio trascorrerà l'8 dicembre, la vigilia del Natale, il giorno di Capodanno e la vigilia dell'Epifania con il padre;
il giorno di Natale, il 31 dicembre e l'Epifania con la madre.
Salvo diverso accordo tra le parti, e ad anni alterni, il figlio trascorrerà il Venerdì
Santo ed il giorno di Pasqua con il padre;
il Sabato Santo ed il Lunedì dell'Angelo con la madre.
Salvo diverso accordo tra le parti, il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno, alternando un anno con il papà ed uno con la madre, oppure il pranzo con un genitore e la cena con l'altro.
Per le vacanze estive il figlio resterà con ciascun genitore per 15 (quindici) giorni consecutivi, o anche non consecutivi, previa comunicazione all'altro genitore entro il giorno 15 (quindici) giugno di ciascun anno.
Durante questo periodo le visite infrasettimanali saranno sospese, al fine di consentire la fruizione di vacanze anche fuori dal Comune di residenza.
Il figlio trascorrerà il pomeriggio e/o la serata con il genitore che compirà gli anni,
l'onomastico, o in occasione di ricorrenze quali la Festa del Papà e della Mamma.
8) I genitori prestano reciproco ed incondizionato consenso al rilascio del passaporto e all'espatrio del figlio minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLCORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 4 di 5 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05/06/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 983/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MAURIZIO MARCELLA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI DONATO ADRIANO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/05/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 31/12/2016 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito civile, in COLLCORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 05/06/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05/06/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 05/06/2025:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) Ogni genitore comunicherà all'altro eventuale cambio di residenza, affinché ciascuno sia in grado di sapere dove il minore dimori.
3) I coniugi dichiarano di rinunciare a qualsivoglia reciproca richiesta di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti: il sig. è dipendente della Complicato S.r.l., mentre la sig.ra ha CP_1 Pt_1 lavorato alle dipendenze della Baker Hughes S.r.l. fino al 31.3.2024, ed è attualmente in attesa di occupazione.
4) Il figlio minorenne viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
5) Il verserà alla un contributo al mantenimento in favore del CP_1 Pt_1 figlio dell'importo complessivo di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese.
Il padre e la madre provvederanno altresì, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie al figlio, come da “Protocollo Spese Straordinarie” del
Tribunale Ordinario di Pescara.
6) L'assegno unico ed universale per i figli a carico di cui al D. Lgs. n. 230/2021 continuerà ad essere richiesto e percepito unicamente dalla sig.ra quale Pt_1 genitore collocatario prevalente.
7) Il minore, ormai prossimo al compimento dei 16 (sedici) anni, sarà libero di recarsi e/o trattenersi dal padre ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni e le esigenze reciproche.
Il papà, nei giorni feriali, avrà il figlio con sé per due cene a settimana, delle quali una seguita da pernotto, da concordare di volta in volta tenendo conto degli impegni di entrambi.
pagina 3 di 5 Il sig. , inoltre, terrà con sé il figlio, compatibilmente con i reciproci CP_1 impegni, durante i fine settimana alternati, dal sabato dopo l'uscita da scuola, o dalle
9 a.m. durante le vacanze estive, fino alla domenica sera.
Salvo diverso accordo tra le parti, e ad anni alterni, il figlio trascorrerà l'8 dicembre, la vigilia del Natale, il giorno di Capodanno e la vigilia dell'Epifania con il padre;
il giorno di Natale, il 31 dicembre e l'Epifania con la madre.
Salvo diverso accordo tra le parti, e ad anni alterni, il figlio trascorrerà il Venerdì
Santo ed il giorno di Pasqua con il padre;
il Sabato Santo ed il Lunedì dell'Angelo con la madre.
Salvo diverso accordo tra le parti, il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno, alternando un anno con il papà ed uno con la madre, oppure il pranzo con un genitore e la cena con l'altro.
Per le vacanze estive il figlio resterà con ciascun genitore per 15 (quindici) giorni consecutivi, o anche non consecutivi, previa comunicazione all'altro genitore entro il giorno 15 (quindici) giugno di ciascun anno.
Durante questo periodo le visite infrasettimanali saranno sospese, al fine di consentire la fruizione di vacanze anche fuori dal Comune di residenza.
Il figlio trascorrerà il pomeriggio e/o la serata con il genitore che compirà gli anni,
l'onomastico, o in occasione di ricorrenze quali la Festa del Papà e della Mamma.
8) I genitori prestano reciproco ed incondizionato consenso al rilascio del passaporto e all'espatrio del figlio minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLCORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 4 di 5 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05/06/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
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