Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8440 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08440/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04257/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4257 del 2025, proposto da
LE VE, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pecorario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego tacito del Comune di Aversa in merito all’accesso agli atti afferente la copia della documentazione amministrativa in possesso del Comune inerente copia dei seguenti accertamenti: Verbale CDS SVE 530\2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa AN NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 24 luglio 2025, la ricorrente ha formulato al Comune di Aversa una istanza di accesso volta ad acquisire gli atti del procedimento di applicazione di sanzione amministrativa per violazione delle norme del Codice della Strada, di cui al verbale CDS SVE 530\2021.
In particolare, la ricorrente, con la detta istanza chiedeva: 1) Copia integrale della documentazione amministrativa che ha determinato il verbale e relativa notifica; 2) Eventuale documentazione probatoria a supporto della contestazione in particolare segnaletica stradale e fotografica attestante la commissione dell’infrazione; 3) Qualsiasi altro documento utile alla verifica del verbale contestato.
Con il ricorso in esame, la ricorrente rappresenta che il Comune di Aversa non ha consentito l’accesso ed in tali sensi deduce la violazione degli art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
Si è costituito il Comune di Aversa che ha eccepito la inammissibilità del ricorso in quanto il Comando P.M., in data 7/09/2025, prima della iscrizione a ruolo del ricorso, ha provveduto giusta nota prot. 52293 (allegata in atti) ad inviare la documentazione richiesta e per la mancanza di un obbligo a provvedere in capo all’amministrazione.
Con memoria depositata in vista della odierna udienza, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere
Rilevato che, come dichiarato dalla parte, l’interesse ostensivo è stato pienamente soddisfatto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese possono essere compensate rilevato che gli atti erano stati ostesi alla parte prima della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI LL, Presidente
AN NT, Consigliere, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NT | TI LL |
IL SEGRETARIO