CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N.214/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 214/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di socio e amministratore della rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Rosario Rocchetto;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso NT C.F._2 dall'avv. Pasqualino Capalbo;
appellato
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_3 C.F._3 difeso dall'avv. Pasqualino Capalbo;
appellato
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._4 dall'avv. Giovanni Elevato;
appellato
1 e
C.F.: ), Controparte_5 P.IVA_1 in persona del Curatore avv. rappresentato e difeso dall'avv. Miria CP_6
Del Pace;
appellata
e
P.I.: ), in persona del Controparte_7 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, e;
CP_8 Controparte_9
appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 742/2017 del Tribunale di Crotone, pubblicata il 12.10.2017, avente ad oggetto azione di responsabilità degli amministratori sociali, di annullamento contrattuale e di simulazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si insiste affinché questa Corte d'Appello voglia, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: - annullare, o comunque dichiarare
l'inefficacia, di num. tre contratti di compravendita (contratto num. 59905/19939 , contratto num. 59906/19940 e contratto num. 59907/19941) attraverso cui il sig.
, amministratore della insieme al sig. , ha, in NT CP_1 Pt_1
violazione dei poteri di rappresentanza, proceduto alla cessione di diversi beni immobili, senza peraltro versare il prezzo di acquisto nella casse della società rappresentata;
- dichiarare la nullità o l'inefficacia di tutti gli atti di cessione degli stessi beni immobili successivamente stipulati dallo stesso sig. , NT
stavolta nella qualità di amministratore unico della società Controparte_10
in favore del sig. nonché della - in subordine, Controparte_3 CP_5 dichiarare l'inefficacia di tutti gli atti con conseguente condanna del sig. CP_2
alla restituzione del prezzo di vendita ricavato dalla cessione dei beni immobili, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni”.
Per e “precisa le conclusioni NT Controparte_3
riportandosi al proprio atto di costituzione ed ai verbali di causa, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese dell'appellante con distrazione in proprio favore”.
2 Per AR SQ: “precisa le conclusioni riportandosi al proprio atto di costituzione ed ai verbali di causa, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese dell'appellante con distrazione in proprio favore”. CP_ Per la Curatela del Fallimento Icad “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di
Catanzaro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere - rigettare
l'appello perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza
n. 742/2017 del Tribunale di Crotone;
- ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Pavia la cancellazione della domanda giudiziale di cui alla nota di trascrizione Registro Gen. N. 2107, Registro Part. N. 1281 del 04.02.2010 nei confronti di Con vittoria di spese e onorari da devolversi in favore CP_5 dell'Erario”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crotone, i sigg.ri in proprio e quale legale rappresentante della NT
, la Controparte_10 Controparte_3 Controparte_4
e la in persona dei rispettivi Controparte_7 CP_5
legali rappresentanti, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "annullare e, quindi, dichiarare privi di ogni effetto giuridico tutti i contratti indicati in narrativa in quanto stipulati dal
Sig. in nome e per conto della in NT CP_1
violazione dei poteri rappresentativi attribuiti dallo Statuto Sociale
[omissis] - dichiarare nulli e privi di efficacia, di conseguenza, tutti gli atti stipulati dal nella qualità di Amministratore NT
Unico della in favore di Controparte_10 Controparte_3
nonché della quale conseguenza dell'accoglimento della CP_5
precedente domanda"; chiedeva in via subordinata di dichiarare l'inefficacia dei predetti atti per simulazione assoluta con conseguente condanna del alla restituzione nelle casse sociali del CP_2
prezzo di vendita delle alienazioni indicate in citazione, e ulteriore condanna risarcitoria nei confronti della CP_1
Allegava a sostegno della domanda che con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 25.7.2005, la attribuiva CP_1
3 l'amministrazione della società in capo all'attore e al in CP_2
forma disgiunta per gli affari di ordinaria amministrazione e congiunta per le attività di straordinaria amministrazione. Esponeva che in violazione della deliberazione sociale il procedeva CP_2
alla vendita di diversi compendi immobiliari, che elencava dettagliatamente, in favore dei convenuti, evidenziando come il prezzo della alienazione non trovasse riscontro contabile nei libri sociali, cagionando pertanto una notevole decurtazione del patrimonio sociale senza alcun giovamento per il capitale sociale.
Evidenziava che in molti casi le alienazioni venivano poste in essere in palese conflitto di interessi, posto che la vendita rogata con atto
Contro rep.59907/racc. 19941 avveniva tra la e la Controparte_10
per entrambe le quali il era amministratore.
[...] CP_2
Allegava, infine, che il ritardava oltremodo la CP_2
deliberazione di scioglimento della società, pur richiesta, al fine di i ntentare due distinte procedure monitorie ai danni della società che lo stesso amministrava (procedimenti monitori nn. 3/08 e 4/08).
Si costituiva il Sig. i l q uale eccepiva, in via NT
preliminare, l'incompetenza del Tribunale per essere competente a conoscere della controversia l'arbitro unico previsto dall'art. 25 dello
Statuto. Nel merito, comunque, il convenuto rappresentava l'infondatezza della domanda proposta dall'attore evidenziando i l difetto di legittimazione ad agire, uti singulus;
rendicontava, inoltre, in maniera analitica l'attività di gestione, contestando qualsiasi profilo di mala gestio e ricostruendo la storia societaria della a far data CP_1
dall'assetto della compagine sociale preesistente al mutamento del
7.7.2005, a seguito del quale i l 75% del capitale sociale passava in favore della escludeva qualsiasi conflitto di Controparte_10
interesse, posto che alla data delle alienazioni in favore di quest'ultima, egli non risultava suo amministratore;
ribadiva infine la liceità della sua attività in quanto attività di amministrazione ordinaria, e non straordinaria, avuto riguardo all'oggetto sociale della quale CP_1
società commerciale, tra l'altro, intenta alla vendita di case e terreni
(cfr. art. 3 dello Statuto); chiariva infine che i procedimenti monitori
4 Contr intentati contro la riguardavano le spettanze che gli competevano quale amministratore, e che i decreti ingiuntivi erano divenuti definitivi.
Si costituivano, altresì, la e il Sig. CP_5 Controparte_3
quali alienatari di alcuni immobili, i quali si associavano alle eccezioni già formalizzate dal in più allegando la CP_2
inopponibilltà della simulazione ai loro danni, quali terzi subacquirenti in buona fede, ai sensi dell'art. 1415 comma 2 c.c..
Si costituivano, i nfine, e Controparte_4 [...]
i quali evidenziavano la loro estraneità alla Controparte_7
vicenda simulatoria, e richiamavano il principio dell'apparentia
i u r i s , vieppiù ribadito i n ambito societario dall'art. 2475 bis c.c., che sancisce la inopponibilità ai terzi delle limitazioni dei poteri degli amministratori di una società, salva la prova della exceptio doli in capo all'attore, nel caso di specie non versata in atti.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con le quali l'attore precisava di aver proposto azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., nonchè azione di annullamento dei contratti ai sensi dell'art. 2475 ter c.c., per conflitto di interessi e per simulazione, con sentenza n. 742/17 il
Tribunale così decideva: “1)dichiara improcedibile l'azione sociale di responsabilità dell' amministratore proposta, ai sensi NT
del terzo comma dell'art. 2476 c.c., dal Sig. ; 2)dichiara Parte_1
l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla domanda proposta dall'attore nei confronti del Sig. ai NT
sensi dell'art. 2476 sesto comma c.c. all'arbitro unico previsto dall'art 25 dello Statuto della C.A.M. S.r.l.; 3)fissa in giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio;
4)rigetta la domanda proposta, nei confronti dei Sig.ri Controparte_4
, 5)condanna Controparte_3 CP_5 Controparte_7
alla refusione, in favore di tutti i convenuti, delle Parte_1
spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 10.000,00 cadauno, oltre iva, cpa e altre occorrende, da distrarsi, ciascuno per la quota di spettanza, in favore dell'avvocato Pasqualino Capalbo e dell'avv.
Vincenzo Elevato.
Il Tribunale, premesso che il aveva instaurato il giudizio al fine di sentir Pt_1
5 condannare quale amministratore di diritto della al NT CP_1
risarcimento dei danni subiti dalla società e dai soci in proprio quale conseguenza dei comportamenti, inadempienti ai suoi obblighi gestori, e in via conseguenziale all'annullamento delle alienazioni effettuate in favore degli altri convenuti, siccome avvenute in difetto di potere rappresentativo, e comunque con intento simulatorio e fraudolento, ai danni della società stessa, con condanna del al risarcimento CP_2
in forma specifica (conferimento al capitale sociale dei prezzi non riscossi delle vendite effettuate), e che era dunque evidente che l'attore avesse proposto tanto l'azione di responsabilità per i danni cagionati dal alla rispetto CP_2 CP_1
alla quale il aveva documentato la qualità di socio di minoranza e di Pt_1 amministratore, quanto l'azione individuale spettante al socio per i danni direttamente ad esso cagionati dall'amministratore medesimo, richiamava l'art. 25 dello Statuto della a mente del quale "qualsiasi controversia dovesse CP_1
insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapport sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico minister, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Crotone il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società” ed evidenziava che, alla luce del tenore letterale della predetta disposizione, era indubbia la volontà dei soci di devolvere alla cognizione dell'arbitro unico tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che dovessero insorgere tra i soci, la società e gli amministratori, evidenziando che anche le azioni di responsabilità proposte nei confronti degli amministratori di società di capitali, tanto quella sociale quanto quella finalizzata al ristoro dei danni direttamente derivati ai soci dalle inadempienze gestorie addebitate agli amministratori, sono compromettibili in arbitri, riguardando esse diritti disponibili che possono formare oggetto di transazione.
Fatta tale premessa, il Tribunale si dichiarava incompetente in ordine all'azione di responsabilità esercitata dall'attore ai sensi del sesto comma dell'art. 2476 c.c. nei confronti del NT
Rilevava, poi, di dover procedere all'esame, nel merito, della medesima domanda
6 proposta nei confronti degli altri convenuti i quali, per la specifica qualità di alienatari degli immobili indicati in citazione, non avevano ritenuto di dover sollevare l'eccezione di compromesso. Riteneva, quindi, infondata la domanda di annullamento dei contratti di vendita per asserito difetto di potere rappresentativo, trattandosi di attività di ordinaria amministrazione in quanto rientrante nell'oggetto sociale. Quanto alla subordinata domanda di simulazione in frode alla CAM, il
Tribunale escludeva in capo all'attore sia la qualità di terzo che quella di creditore del simulato alienante e quindi la rigettava.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello sulla base dei Parte_1
seguenti motivi: 1) erroneità della motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta incompetenza in favore dell'intervento arbitrale previsto dallo statuto della atteso che l'azione spiegata, sebbene mettesse in evidenza CP_1
comportamenti di mala gestio dell'attività societaria, mirava sostanzialmente all'annullamento e/o alla nullità dei contratti che aveva stipulato NT
in difetto di potere rappresentativo ed in conflitto di interessi e tale domanda era rivolta a soggetti terzi, estranei sia ai soci che agli organi sociali della 2) CP_1
erroneità e carenza di motivazione con riguardo al discrimen tra attività di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché all'esercizio del diritto di veto;
il
Tribunale aveva omesso di accertare in concreto se le vendite erano avvenute a prezzi normali o anormali e se a seguito delle stesse il patrimonio sociale si era depauperato in maniera significativa;
quanto al rilievo contenuto in sentenza dell'omesso esercizio del diritto di veto, il Tribunale non aveva considerato che esso appellante non era a conoscenza dell'atto posto in essere dal sì da poter esercitare il CP_2
predetto diritto;
3) illegittimità della motivazione circa la dichiarazione di improcedibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del terzo comma dell'art. 2476
c.c.; il Tribunale era pervenuto a tale dichiarazione previo esame di questioni attinenti al merito della controversia (es. sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sul diritto di veto, sulla simulazione dei contratti) in ordine alle quali avrebbe dovuto astenersi a seguito della dichiarazione di incompetenza a favore dell'Arbitro; 4) iniquità e comunque eccessività della condanna alle spese del giudizio di primo grado.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)in via principale annullare e dichiarare privi di ogni effetto giuridico i contratti di
7 vendita come elencati nell'atto di citazione, stipulati dal sig. in NT
Cont nome e per conto della , in favore di terzi, conclusi in conflitto di interessi, in violazione dei poteri di rappresentanza attribuitigli dallo Statuto in quanto atti di straordinaria amministrazione;
2)di conseguenza annullare e/o dichiarare nulli e privi di efficacia gli atti stipulati dal nella qualità di Amministratore Unico CP_2
della in favore degli appellati;
3)in via subordinata Controparte_10
Cont condannare l'appellato alla restituzione nelle casse della di tutte le somme introitate a titolo di corrispettivo per le compravendite degli immobili di che trattasi;
4)con vittoria di spese, competenze e onorari del primo e secondo grado di giudizio, tutte da distrarsi in favore dell'intestatario procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;
5)in via gradata, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'appello, si chiede la compensazione delle spese di primo e secondo grado di giudizio o comunque si chiede, in subordine, che le stesse vengano ridotte”.
Con comparsa depositata in data 05.09.2018 si costituiva il quale Controparte_4
chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dello stesso.
In data 25.09.2018 si costituivano anche in proprio e nella NT
qualità di legale rappresentante della la e Controparte_10 CP_5 [...]
, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
Con ordinanza del 29.10-13.11.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.09.2018, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 25.05.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 12.04.2022 la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e successivamente rimessa sul ruolo, giusta ordinanza del 24.01-09.02.2023, al fine di invitare le parti a discutere “in merito alla regolarità dei pagamenti dei corrispettivi delle compravendite oggetto della domanda di nullità formulata dall'attore/appellante, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1 D. L. n. 143/1991, convertito in legge n.
197/1991, nonché di cui al D.M. 17.10.2002 ed all'art. 49 D.lgs. n.231/2007”.
Veniva, quindi, fissata l'udienza dell'11.4.2023 per la comparizione delle parti e dei difensori.
Alla predetta udienza compariva personalmente il sig. il quale depositava Pt_1
la sentenza n. 902/2022 di assoluzione del medesimo dalla imputazione di reato di
8 omessa dichiarazione dei redditi, ex art 5 d.lgs.74/2000, resa in grado di appello;
estratti della relazione conclusiva delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nell'ambito del predetto procedimento penale riguardanti gli accertamenti svolti in ordine alle cessioni immobiliari effettuate da in favore di NT [...]
, e nelle quali si CP_4 Controparte_10 Controparte_7
attestava che dalla contabilità della non risultava alcun incasso per la CP_1
compravendita dei beni ceduti.
Alla stessa udienza il difensore dell'appellante dava atto del fallimento della
[...]
CP_ e della cancellazione dal Registro Imprese della Controparte_10
La Corte dichiarava, quindi, l'interruzione del processo che veniva tempestivamente riassunto dall'appellante nei confronti degli ex soci della
[...]
e che rimanevano contumaci e CP_10 CP_8 Controparte_9
della che si costituiva in data 20.11.2023 Controparte_5
ribadendo le difese svolte dalla società in bonis e deducendo il regolare pagamento degli immobili oggetto della compravendita intercorsa tra e CP_5 [...]
Controparte_10
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 05.11.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 07.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato essendo il gravame rispettoso del contenuto Controparte_4 motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che "l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
9 di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass.
SS.UU. 27199/2017).
3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il difetto di competenza del giudice ordinario a favore dell'Arbitro
Unico in virtù della clausola arbitrale contenuta nell'art. 25 dello Statuto societario.
A fondamento del motivo il deduce che l'azione spiegata, sebbene mettesse Pt_1 in evidenza comportamenti di mala gestio dell'attività societaria, mirava sostanzialmente all'annullamento e/o alla nullità dei contratti che NT
aveva stipulato in difetto di potere rappresentativo ed in conflitto di interessi e tale domanda era rivolta a soggetti terzi, estranei sia ai soci che agli organi sociali della
CP_1
Il motivo è privo di pregio.
L'appellante trascura di considerare che il Tribunale ha dichiarato il difetto di competenza con riferimento alla domanda ex art. 2476 c.c., domanda che il , Pt_1
nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha precisato di aver proposto (cfr. pag. 3 laddove nell'esplicitare le azioni promosse viene indicata innanzitutto l'”azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore ), ribadendolo NT
anche nella comparsa conclusionale.
La domanda nei confronti dei terzi è stata invece esaminata nel merito, sicchè non
è dato comprendere le ragioni di doglianza dell'appellante.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta, con riferimento alla pronuncia di rigetto della domanda di annullamento dei contratti di compravendita per preteso difetto di potere rappresentativo, la erroneità e carenza di motivazione per avere il
Tribunale, in punto di distinzione tra attività di amministrazione ordinaria e straordinaria, omesso di accertare in concreto se le vendite erano avvenute a prezzi normali o anormali e se a seguito delle stesse il patrimonio sociale si era depauperato in maniera significativa;
ha poi aggiunto che, non essendo a conoscenza degli atti di compravendita posti in essere dal non avrebbe potuto esercitare il diritto CP_2
di veto.
Il motivo è infondato.
10 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale peraltro non vi
è motivo di discostarsi, "...la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dal codice civile in relazione ai beni degli incapaci (artt. 320, 374 e 394 c.c.) non coincide con quella applicabile in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle società, i quali vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell' "oggetto sociale"
- qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica, pur se eccedano i limiti della cosiddetta ordinaria amministrazione, con la conseguenza che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, devono ritenersi rientranti nella competenza dell'amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società ed eccedenti i suoi poteri, invece, quelli di disposizione o di alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell'ente e, perciò, esorbitanti (e contrastanti con) l'oggetto sociale" (cfr. Cass. n. 5152/2010; n. 8538/2004).
Sulla scorta di tale indirizzo giurisprudenziale, correttamente il Tribunale ha qualificato gli atti di compravendita stipulati da come atti di NT ordinaria amministrazione in quanto direttamente strumentali all'oggetto sociale Contr della che ricomprendeva, tra gli altri, la “costruzione e vendita di case e terreni”.
Quanto al rilievo involgente l'esercizio del diritto di veto, deve cogliersene l'inconferenza rispetto alla questione relativa alla sussistenza di valido potere rappresentativo in capo al trattandosi di argomentazione che il Tribunale CP_2
ha utilizzato al fine di escludere la legittimazione del a proporre azione di Pt_1
simulazione, statuizione che in questa sede non è stata impugnata.
3.3. Con il terzo motivo l'appellante denuncia la illegittimità della motivazione circa la dichiarazione di improcedibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del terzo comma dell'art. 2476 c.c. lamentando che il Tribunale è pervenuto a tale dichiarazione previo esame di questioni attinenti al merito della controversia (es. sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sul diritto di veto, sulla simulazione dei contratti) in ordine alle quali avrebbe dovuto astenersi a seguito della dichiarazione di incompetenza a favore dell'Arbitro.
Il motivo non coglie nel segno, avendo il Tribunale dichiarato l'improcedibilità della domanda ex art. 2476 comma 3 c.c. senza entrare nel merito della stessa, così mostrando di voler devolvere la cognizione su di essa all'Arbitro. Il giudice di primo
11 grado ha, infatti, esaminato le questioni indicate dall'appellante solo al fine di delibare la domanda proposta nei confronti degli altri convenuti.
3.4. Con il quarto e ultimo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese legali in favore delle altre parti, deducendo che in ragione della dichiarata improcedibilità della domanda ex art. 2476
c.c. e dell'incompetenza del Tribunale adito, avrebbe dovuto essere disposta la compensazione delle spese. Lamenta in ogni caso l'eccessività della liquidazione e ne chiede la riduzione.
Anche tale motivo è infondato.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente condannato il al Pt_1
pagamento delle spese del grado assumendo rilievo, ai fini del riparto delle spese di lite, non soltanto la soccombenza di merito, ma altresì quella per ragioni di ordine processuale.
Nella specie l'odierno appellante è risultato soccombente sotto entrambi i profili
(per ragioni di rito nei confronti di e nel merito nei confronti NT
delle altre parti).
L'importo di €10.000,00 liquidato a titolo di compensi legali in favore di ciascuna delle parti convenute appare poi del tutto congruo, risultando compreso tra i valori minimi e i valori medi fissati dalle tabelle vigenti pro-tempore con riferimento alle cause di valore compreso tra €520.001 e €1.000.000 (valore dichiarato dall'attore
€1.000.000).
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
§ 4. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, in favore delle parti costituie, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022
(scaglione da €520.001 a €1.000.000).
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
nei confronti di , Curatela NT Controparte_3 Controparte_4
12 del e Controparte_5 Controparte_7 CP_8 CP_9
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 742/2017, pubblicata il
[...]
12.10.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente grado, che liquida, per ciascuna parte, in euro 9.256,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, disponendo, relativamente a CP_2
e la distrazione, per la quota di
[...] Controparte_3 Controparte_4
spettanza, in favore degli avv.ti Pasqualino Capalbo e Giovanni Elevato, e quanto alla Curatela del Fallimento ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il CP_5
pagamento in favore dello Stato;
c) nulla sulle spese riguardo agli appellati non costituiti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 214/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di socio e amministratore della rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Rosario Rocchetto;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso NT C.F._2 dall'avv. Pasqualino Capalbo;
appellato
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_3 C.F._3 difeso dall'avv. Pasqualino Capalbo;
appellato
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._4 dall'avv. Giovanni Elevato;
appellato
1 e
C.F.: ), Controparte_5 P.IVA_1 in persona del Curatore avv. rappresentato e difeso dall'avv. Miria CP_6
Del Pace;
appellata
e
P.I.: ), in persona del Controparte_7 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, e;
CP_8 Controparte_9
appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 742/2017 del Tribunale di Crotone, pubblicata il 12.10.2017, avente ad oggetto azione di responsabilità degli amministratori sociali, di annullamento contrattuale e di simulazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si insiste affinché questa Corte d'Appello voglia, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: - annullare, o comunque dichiarare
l'inefficacia, di num. tre contratti di compravendita (contratto num. 59905/19939 , contratto num. 59906/19940 e contratto num. 59907/19941) attraverso cui il sig.
, amministratore della insieme al sig. , ha, in NT CP_1 Pt_1
violazione dei poteri di rappresentanza, proceduto alla cessione di diversi beni immobili, senza peraltro versare il prezzo di acquisto nella casse della società rappresentata;
- dichiarare la nullità o l'inefficacia di tutti gli atti di cessione degli stessi beni immobili successivamente stipulati dallo stesso sig. , NT
stavolta nella qualità di amministratore unico della società Controparte_10
in favore del sig. nonché della - in subordine, Controparte_3 CP_5 dichiarare l'inefficacia di tutti gli atti con conseguente condanna del sig. CP_2
alla restituzione del prezzo di vendita ricavato dalla cessione dei beni immobili, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni”.
Per e “precisa le conclusioni NT Controparte_3
riportandosi al proprio atto di costituzione ed ai verbali di causa, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese dell'appellante con distrazione in proprio favore”.
2 Per AR SQ: “precisa le conclusioni riportandosi al proprio atto di costituzione ed ai verbali di causa, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese dell'appellante con distrazione in proprio favore”. CP_ Per la Curatela del Fallimento Icad “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di
Catanzaro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere - rigettare
l'appello perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza
n. 742/2017 del Tribunale di Crotone;
- ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Pavia la cancellazione della domanda giudiziale di cui alla nota di trascrizione Registro Gen. N. 2107, Registro Part. N. 1281 del 04.02.2010 nei confronti di Con vittoria di spese e onorari da devolversi in favore CP_5 dell'Erario”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crotone, i sigg.ri in proprio e quale legale rappresentante della NT
, la Controparte_10 Controparte_3 Controparte_4
e la in persona dei rispettivi Controparte_7 CP_5
legali rappresentanti, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "annullare e, quindi, dichiarare privi di ogni effetto giuridico tutti i contratti indicati in narrativa in quanto stipulati dal
Sig. in nome e per conto della in NT CP_1
violazione dei poteri rappresentativi attribuiti dallo Statuto Sociale
[omissis] - dichiarare nulli e privi di efficacia, di conseguenza, tutti gli atti stipulati dal nella qualità di Amministratore NT
Unico della in favore di Controparte_10 Controparte_3
nonché della quale conseguenza dell'accoglimento della CP_5
precedente domanda"; chiedeva in via subordinata di dichiarare l'inefficacia dei predetti atti per simulazione assoluta con conseguente condanna del alla restituzione nelle casse sociali del CP_2
prezzo di vendita delle alienazioni indicate in citazione, e ulteriore condanna risarcitoria nei confronti della CP_1
Allegava a sostegno della domanda che con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 25.7.2005, la attribuiva CP_1
3 l'amministrazione della società in capo all'attore e al in CP_2
forma disgiunta per gli affari di ordinaria amministrazione e congiunta per le attività di straordinaria amministrazione. Esponeva che in violazione della deliberazione sociale il procedeva CP_2
alla vendita di diversi compendi immobiliari, che elencava dettagliatamente, in favore dei convenuti, evidenziando come il prezzo della alienazione non trovasse riscontro contabile nei libri sociali, cagionando pertanto una notevole decurtazione del patrimonio sociale senza alcun giovamento per il capitale sociale.
Evidenziava che in molti casi le alienazioni venivano poste in essere in palese conflitto di interessi, posto che la vendita rogata con atto
Contro rep.59907/racc. 19941 avveniva tra la e la Controparte_10
per entrambe le quali il era amministratore.
[...] CP_2
Allegava, infine, che il ritardava oltremodo la CP_2
deliberazione di scioglimento della società, pur richiesta, al fine di i ntentare due distinte procedure monitorie ai danni della società che lo stesso amministrava (procedimenti monitori nn. 3/08 e 4/08).
Si costituiva il Sig. i l q uale eccepiva, in via NT
preliminare, l'incompetenza del Tribunale per essere competente a conoscere della controversia l'arbitro unico previsto dall'art. 25 dello
Statuto. Nel merito, comunque, il convenuto rappresentava l'infondatezza della domanda proposta dall'attore evidenziando i l difetto di legittimazione ad agire, uti singulus;
rendicontava, inoltre, in maniera analitica l'attività di gestione, contestando qualsiasi profilo di mala gestio e ricostruendo la storia societaria della a far data CP_1
dall'assetto della compagine sociale preesistente al mutamento del
7.7.2005, a seguito del quale i l 75% del capitale sociale passava in favore della escludeva qualsiasi conflitto di Controparte_10
interesse, posto che alla data delle alienazioni in favore di quest'ultima, egli non risultava suo amministratore;
ribadiva infine la liceità della sua attività in quanto attività di amministrazione ordinaria, e non straordinaria, avuto riguardo all'oggetto sociale della quale CP_1
società commerciale, tra l'altro, intenta alla vendita di case e terreni
(cfr. art. 3 dello Statuto); chiariva infine che i procedimenti monitori
4 Contr intentati contro la riguardavano le spettanze che gli competevano quale amministratore, e che i decreti ingiuntivi erano divenuti definitivi.
Si costituivano, altresì, la e il Sig. CP_5 Controparte_3
quali alienatari di alcuni immobili, i quali si associavano alle eccezioni già formalizzate dal in più allegando la CP_2
inopponibilltà della simulazione ai loro danni, quali terzi subacquirenti in buona fede, ai sensi dell'art. 1415 comma 2 c.c..
Si costituivano, i nfine, e Controparte_4 [...]
i quali evidenziavano la loro estraneità alla Controparte_7
vicenda simulatoria, e richiamavano il principio dell'apparentia
i u r i s , vieppiù ribadito i n ambito societario dall'art. 2475 bis c.c., che sancisce la inopponibilità ai terzi delle limitazioni dei poteri degli amministratori di una società, salva la prova della exceptio doli in capo all'attore, nel caso di specie non versata in atti.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con le quali l'attore precisava di aver proposto azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., nonchè azione di annullamento dei contratti ai sensi dell'art. 2475 ter c.c., per conflitto di interessi e per simulazione, con sentenza n. 742/17 il
Tribunale così decideva: “1)dichiara improcedibile l'azione sociale di responsabilità dell' amministratore proposta, ai sensi NT
del terzo comma dell'art. 2476 c.c., dal Sig. ; 2)dichiara Parte_1
l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla domanda proposta dall'attore nei confronti del Sig. ai NT
sensi dell'art. 2476 sesto comma c.c. all'arbitro unico previsto dall'art 25 dello Statuto della C.A.M. S.r.l.; 3)fissa in giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio;
4)rigetta la domanda proposta, nei confronti dei Sig.ri Controparte_4
, 5)condanna Controparte_3 CP_5 Controparte_7
alla refusione, in favore di tutti i convenuti, delle Parte_1
spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 10.000,00 cadauno, oltre iva, cpa e altre occorrende, da distrarsi, ciascuno per la quota di spettanza, in favore dell'avvocato Pasqualino Capalbo e dell'avv.
Vincenzo Elevato.
Il Tribunale, premesso che il aveva instaurato il giudizio al fine di sentir Pt_1
5 condannare quale amministratore di diritto della al NT CP_1
risarcimento dei danni subiti dalla società e dai soci in proprio quale conseguenza dei comportamenti, inadempienti ai suoi obblighi gestori, e in via conseguenziale all'annullamento delle alienazioni effettuate in favore degli altri convenuti, siccome avvenute in difetto di potere rappresentativo, e comunque con intento simulatorio e fraudolento, ai danni della società stessa, con condanna del al risarcimento CP_2
in forma specifica (conferimento al capitale sociale dei prezzi non riscossi delle vendite effettuate), e che era dunque evidente che l'attore avesse proposto tanto l'azione di responsabilità per i danni cagionati dal alla rispetto CP_2 CP_1
alla quale il aveva documentato la qualità di socio di minoranza e di Pt_1 amministratore, quanto l'azione individuale spettante al socio per i danni direttamente ad esso cagionati dall'amministratore medesimo, richiamava l'art. 25 dello Statuto della a mente del quale "qualsiasi controversia dovesse CP_1
insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapport sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico minister, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Crotone il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società” ed evidenziava che, alla luce del tenore letterale della predetta disposizione, era indubbia la volontà dei soci di devolvere alla cognizione dell'arbitro unico tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che dovessero insorgere tra i soci, la società e gli amministratori, evidenziando che anche le azioni di responsabilità proposte nei confronti degli amministratori di società di capitali, tanto quella sociale quanto quella finalizzata al ristoro dei danni direttamente derivati ai soci dalle inadempienze gestorie addebitate agli amministratori, sono compromettibili in arbitri, riguardando esse diritti disponibili che possono formare oggetto di transazione.
Fatta tale premessa, il Tribunale si dichiarava incompetente in ordine all'azione di responsabilità esercitata dall'attore ai sensi del sesto comma dell'art. 2476 c.c. nei confronti del NT
Rilevava, poi, di dover procedere all'esame, nel merito, della medesima domanda
6 proposta nei confronti degli altri convenuti i quali, per la specifica qualità di alienatari degli immobili indicati in citazione, non avevano ritenuto di dover sollevare l'eccezione di compromesso. Riteneva, quindi, infondata la domanda di annullamento dei contratti di vendita per asserito difetto di potere rappresentativo, trattandosi di attività di ordinaria amministrazione in quanto rientrante nell'oggetto sociale. Quanto alla subordinata domanda di simulazione in frode alla CAM, il
Tribunale escludeva in capo all'attore sia la qualità di terzo che quella di creditore del simulato alienante e quindi la rigettava.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello sulla base dei Parte_1
seguenti motivi: 1) erroneità della motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta incompetenza in favore dell'intervento arbitrale previsto dallo statuto della atteso che l'azione spiegata, sebbene mettesse in evidenza CP_1
comportamenti di mala gestio dell'attività societaria, mirava sostanzialmente all'annullamento e/o alla nullità dei contratti che aveva stipulato NT
in difetto di potere rappresentativo ed in conflitto di interessi e tale domanda era rivolta a soggetti terzi, estranei sia ai soci che agli organi sociali della 2) CP_1
erroneità e carenza di motivazione con riguardo al discrimen tra attività di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché all'esercizio del diritto di veto;
il
Tribunale aveva omesso di accertare in concreto se le vendite erano avvenute a prezzi normali o anormali e se a seguito delle stesse il patrimonio sociale si era depauperato in maniera significativa;
quanto al rilievo contenuto in sentenza dell'omesso esercizio del diritto di veto, il Tribunale non aveva considerato che esso appellante non era a conoscenza dell'atto posto in essere dal sì da poter esercitare il CP_2
predetto diritto;
3) illegittimità della motivazione circa la dichiarazione di improcedibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del terzo comma dell'art. 2476
c.c.; il Tribunale era pervenuto a tale dichiarazione previo esame di questioni attinenti al merito della controversia (es. sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sul diritto di veto, sulla simulazione dei contratti) in ordine alle quali avrebbe dovuto astenersi a seguito della dichiarazione di incompetenza a favore dell'Arbitro; 4) iniquità e comunque eccessività della condanna alle spese del giudizio di primo grado.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)in via principale annullare e dichiarare privi di ogni effetto giuridico i contratti di
7 vendita come elencati nell'atto di citazione, stipulati dal sig. in NT
Cont nome e per conto della , in favore di terzi, conclusi in conflitto di interessi, in violazione dei poteri di rappresentanza attribuitigli dallo Statuto in quanto atti di straordinaria amministrazione;
2)di conseguenza annullare e/o dichiarare nulli e privi di efficacia gli atti stipulati dal nella qualità di Amministratore Unico CP_2
della in favore degli appellati;
3)in via subordinata Controparte_10
Cont condannare l'appellato alla restituzione nelle casse della di tutte le somme introitate a titolo di corrispettivo per le compravendite degli immobili di che trattasi;
4)con vittoria di spese, competenze e onorari del primo e secondo grado di giudizio, tutte da distrarsi in favore dell'intestatario procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;
5)in via gradata, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'appello, si chiede la compensazione delle spese di primo e secondo grado di giudizio o comunque si chiede, in subordine, che le stesse vengano ridotte”.
Con comparsa depositata in data 05.09.2018 si costituiva il quale Controparte_4
chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dello stesso.
In data 25.09.2018 si costituivano anche in proprio e nella NT
qualità di legale rappresentante della la e Controparte_10 CP_5 [...]
, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
Con ordinanza del 29.10-13.11.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.09.2018, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 25.05.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 12.04.2022 la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e successivamente rimessa sul ruolo, giusta ordinanza del 24.01-09.02.2023, al fine di invitare le parti a discutere “in merito alla regolarità dei pagamenti dei corrispettivi delle compravendite oggetto della domanda di nullità formulata dall'attore/appellante, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1 D. L. n. 143/1991, convertito in legge n.
197/1991, nonché di cui al D.M. 17.10.2002 ed all'art. 49 D.lgs. n.231/2007”.
Veniva, quindi, fissata l'udienza dell'11.4.2023 per la comparizione delle parti e dei difensori.
Alla predetta udienza compariva personalmente il sig. il quale depositava Pt_1
la sentenza n. 902/2022 di assoluzione del medesimo dalla imputazione di reato di
8 omessa dichiarazione dei redditi, ex art 5 d.lgs.74/2000, resa in grado di appello;
estratti della relazione conclusiva delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nell'ambito del predetto procedimento penale riguardanti gli accertamenti svolti in ordine alle cessioni immobiliari effettuate da in favore di NT [...]
, e nelle quali si CP_4 Controparte_10 Controparte_7
attestava che dalla contabilità della non risultava alcun incasso per la CP_1
compravendita dei beni ceduti.
Alla stessa udienza il difensore dell'appellante dava atto del fallimento della
[...]
CP_ e della cancellazione dal Registro Imprese della Controparte_10
La Corte dichiarava, quindi, l'interruzione del processo che veniva tempestivamente riassunto dall'appellante nei confronti degli ex soci della
[...]
e che rimanevano contumaci e CP_10 CP_8 Controparte_9
della che si costituiva in data 20.11.2023 Controparte_5
ribadendo le difese svolte dalla società in bonis e deducendo il regolare pagamento degli immobili oggetto della compravendita intercorsa tra e CP_5 [...]
Controparte_10
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 05.11.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 07.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato essendo il gravame rispettoso del contenuto Controparte_4 motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che "l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
9 di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass.
SS.UU. 27199/2017).
3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il difetto di competenza del giudice ordinario a favore dell'Arbitro
Unico in virtù della clausola arbitrale contenuta nell'art. 25 dello Statuto societario.
A fondamento del motivo il deduce che l'azione spiegata, sebbene mettesse Pt_1 in evidenza comportamenti di mala gestio dell'attività societaria, mirava sostanzialmente all'annullamento e/o alla nullità dei contratti che NT
aveva stipulato in difetto di potere rappresentativo ed in conflitto di interessi e tale domanda era rivolta a soggetti terzi, estranei sia ai soci che agli organi sociali della
CP_1
Il motivo è privo di pregio.
L'appellante trascura di considerare che il Tribunale ha dichiarato il difetto di competenza con riferimento alla domanda ex art. 2476 c.c., domanda che il , Pt_1
nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha precisato di aver proposto (cfr. pag. 3 laddove nell'esplicitare le azioni promosse viene indicata innanzitutto l'”azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore ), ribadendolo NT
anche nella comparsa conclusionale.
La domanda nei confronti dei terzi è stata invece esaminata nel merito, sicchè non
è dato comprendere le ragioni di doglianza dell'appellante.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta, con riferimento alla pronuncia di rigetto della domanda di annullamento dei contratti di compravendita per preteso difetto di potere rappresentativo, la erroneità e carenza di motivazione per avere il
Tribunale, in punto di distinzione tra attività di amministrazione ordinaria e straordinaria, omesso di accertare in concreto se le vendite erano avvenute a prezzi normali o anormali e se a seguito delle stesse il patrimonio sociale si era depauperato in maniera significativa;
ha poi aggiunto che, non essendo a conoscenza degli atti di compravendita posti in essere dal non avrebbe potuto esercitare il diritto CP_2
di veto.
Il motivo è infondato.
10 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale peraltro non vi
è motivo di discostarsi, "...la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dal codice civile in relazione ai beni degli incapaci (artt. 320, 374 e 394 c.c.) non coincide con quella applicabile in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle società, i quali vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell' "oggetto sociale"
- qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica, pur se eccedano i limiti della cosiddetta ordinaria amministrazione, con la conseguenza che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, devono ritenersi rientranti nella competenza dell'amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società ed eccedenti i suoi poteri, invece, quelli di disposizione o di alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell'ente e, perciò, esorbitanti (e contrastanti con) l'oggetto sociale" (cfr. Cass. n. 5152/2010; n. 8538/2004).
Sulla scorta di tale indirizzo giurisprudenziale, correttamente il Tribunale ha qualificato gli atti di compravendita stipulati da come atti di NT ordinaria amministrazione in quanto direttamente strumentali all'oggetto sociale Contr della che ricomprendeva, tra gli altri, la “costruzione e vendita di case e terreni”.
Quanto al rilievo involgente l'esercizio del diritto di veto, deve cogliersene l'inconferenza rispetto alla questione relativa alla sussistenza di valido potere rappresentativo in capo al trattandosi di argomentazione che il Tribunale CP_2
ha utilizzato al fine di escludere la legittimazione del a proporre azione di Pt_1
simulazione, statuizione che in questa sede non è stata impugnata.
3.3. Con il terzo motivo l'appellante denuncia la illegittimità della motivazione circa la dichiarazione di improcedibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del terzo comma dell'art. 2476 c.c. lamentando che il Tribunale è pervenuto a tale dichiarazione previo esame di questioni attinenti al merito della controversia (es. sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sul diritto di veto, sulla simulazione dei contratti) in ordine alle quali avrebbe dovuto astenersi a seguito della dichiarazione di incompetenza a favore dell'Arbitro.
Il motivo non coglie nel segno, avendo il Tribunale dichiarato l'improcedibilità della domanda ex art. 2476 comma 3 c.c. senza entrare nel merito della stessa, così mostrando di voler devolvere la cognizione su di essa all'Arbitro. Il giudice di primo
11 grado ha, infatti, esaminato le questioni indicate dall'appellante solo al fine di delibare la domanda proposta nei confronti degli altri convenuti.
3.4. Con il quarto e ultimo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese legali in favore delle altre parti, deducendo che in ragione della dichiarata improcedibilità della domanda ex art. 2476
c.c. e dell'incompetenza del Tribunale adito, avrebbe dovuto essere disposta la compensazione delle spese. Lamenta in ogni caso l'eccessività della liquidazione e ne chiede la riduzione.
Anche tale motivo è infondato.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente condannato il al Pt_1
pagamento delle spese del grado assumendo rilievo, ai fini del riparto delle spese di lite, non soltanto la soccombenza di merito, ma altresì quella per ragioni di ordine processuale.
Nella specie l'odierno appellante è risultato soccombente sotto entrambi i profili
(per ragioni di rito nei confronti di e nel merito nei confronti NT
delle altre parti).
L'importo di €10.000,00 liquidato a titolo di compensi legali in favore di ciascuna delle parti convenute appare poi del tutto congruo, risultando compreso tra i valori minimi e i valori medi fissati dalle tabelle vigenti pro-tempore con riferimento alle cause di valore compreso tra €520.001 e €1.000.000 (valore dichiarato dall'attore
€1.000.000).
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
§ 4. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, in favore delle parti costituie, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022
(scaglione da €520.001 a €1.000.000).
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
nei confronti di , Curatela NT Controparte_3 Controparte_4
12 del e Controparte_5 Controparte_7 CP_8 CP_9
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 742/2017, pubblicata il
[...]
12.10.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente grado, che liquida, per ciascuna parte, in euro 9.256,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, disponendo, relativamente a CP_2
e la distrazione, per la quota di
[...] Controparte_3 Controparte_4
spettanza, in favore degli avv.ti Pasqualino Capalbo e Giovanni Elevato, e quanto alla Curatela del Fallimento ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il CP_5
pagamento in favore dello Stato;
c) nulla sulle spese riguardo agli appellati non costituiti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
13