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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11907 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. Dott. Luigi Manzi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3921/2021 R. Gen. Aff. Cont.
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Torre del Greco (NA) al C.F._2
Vico II San Vito n. 51/B presso lo studio dell'Avv. Alberto De Giorgio (c.f.
) che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._3 all'atto di citazione.
- RI -
E
(c.f. ) e CP_1 C.F._4 Controparte_2
(c.f. ) entrambi elettivamente domiciliati in Napoli al C.F._5
Centro Direzionale Isola G.1 presso gli Avv.ti Luigi De SC (c.f.
) e SA De SC (c.f. ) C.F._6 CodiceFiscale_7 che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuti –
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione del processo e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c.. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
* * * * * * *
Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti e Parte_1
proponevano opposizione avverso l'ordinanza cron. 467/2021 del Parte_2
21.01,2021, resa nel procedimento possessorio in corso di causa r.g. 65080-
1/2006, del Tribunale di Napoli, Sez. XI, con la quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna degli istanti al pagamento delle spese di lite in favore degli odierni convenuti.
Gli attori proponevano opposizione esclusivamente avverso il solo capo delle spese deducendo che le spese di lite della fase cautelare dovevano essere decise solo al termine del giudizio di merito (richiamando Cass. n. 3436 del 11.02.2011).
Sostenevano, in particolare, che, trattandosi di cautela proposta "in corso di causa", la liquidazione delle spese dovesse essere differita alla sentenza definitiva del giudizio di merito (divisione), invocando il regime previsto dalla formulazione ante riforma dell'art. 669 septies c.p.c. applicabile ratione temporis (essendo il giudizio divisorio iniziato nel 2006, prima dell'entrata in vigore della L. 69/2009).
Su tale premessa, gli istanti chiedevano l'annullamento e/o revoca dell'ordinanza opposta per la parte in cui essa condanna gli opponenti al pagamento delle spese del relativo giudizio cautelare liquidate in €. 3.600,00 oltre oneri accessori.
Si costituivano in giudizio e che CP_1 Controparte_2 eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge. I convenuti sostenevano l'autonomia del giudizio possessorio rispetto a quello della divisione della comunione immobiliare in quanto hanno petitum e causa petendi diversi. Deducevano, pertanto, che tra i due giudizi non sussiste alcun collegamento nemmeno indiretto o incidentale con la domanda di divisione immobiliare e, conseguentemente,
l'ordinanza impugnata era pienamente legittima
Non necessitando di istruttoria la causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 6 La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente giova osservare che il ricorso per la manutenzione del possesso ex artt. 703 e 669 bis c.p.c., pur essendo stato depositato formalmente all'interno del fascicolo del giudizio di divisione – r.g. 65080/2006 -, ha costituito un procedimento cautelare dotato di propria autonomia funzionale rispetto alla causa di divisione ereditaria. Tale impostazione confonde il concetto di "sub- procedimento incidentale endoprocessuale" con quello di procedimento cautelare avente petitum e causa petendi distinti e non coincidenti col giudizio di merito.
Come correttamente evidenziato dai resistenti, il possessorio ha ad oggetto la tutela del compossesso (situazione di fatto), mentre la divisione concerne lo scioglimento della comunione (diritto di comproprietà).
Secondo un consolidato orientamento dei giudici di legittimità (Cass. ordinanza n. 17780 del 27 agosto 2020) le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi della domanda, vale a dire del petitum e della causa petendi. In caso di contestuale pendenza dei giudizi, non è neppure ravvisabile alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza, agli effetti dell'articolo 295 codice procedura civile, tra causa petitoria e causa possessoria, poiché l'una è volta alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre l'altra soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde (Corte di cassazione, Sez. VI- 2, Ordinanza 16 luglio 2015 n. 14979).
L'autonomia funzionale tra i giudizi è provata peraltro dalla circostanza che, nell'ordinanza impugnata, il Giudice ha qualificato espressamente il provvedimento come "ordinanza ex art. 669 sexies c.p.c. a definizione del sub procedimento aperto a seguito di ricorso possessorio durante il giudizio di divisione".
La previsione di cui all'art. 704, comma 1, c.p.c., secondo cui la competenza funzionale del giudice del petitorio a conoscere anche delle domande possessorie sorte durante la pendenza del giudizio sul diritto, non implica tuttavia che il
Pag. 3 di 6 possessorio diventi un mero incidente del petitorio, perdendo la propria fisionomia e autonomia, bensì configura solo una regola di competenza per connessione finalizzata ad evitare contrasti tra decisioni.
Ciò posto, non può essere condiviso l'assunto attoreo secondo cui nei procedimenti cautelari promossi in corso di causa, il giudice non regolamenta le spese di lite della fase cautelare, dovendo essere decise solo al termine del giudizio di merito.
Orbene, tale principio opera effettivamente quando la cautela è strumentale al merito e configura un vero e proprio sub-procedimento privo di autonomia sostanziale, destinato ad essere riassorbito nell'esito finale del giudizio principale
(es. sequestro conservativo, misure cautelari anticipatorie strettamente funzionali alla tutela del diritto azionato nel merito).
Nel caso in esame, invece, il possessorio non è strumentale alla divisione: la tutela del compossesso prescinde dall'esito della divisione, attiene a situazioni di fatto (turbative, molestie) che si esauriscono in sé e che non vengono riassorbite dalla pronuncia sulla comproprietà.
La cessazione della materia del contendere è poi intervenuta nel giudizio possessorio per fatti autonomi (accordo transattivo con il pagamento di indennità di occupazione a carico degli attori ed in favore dei convenuti, cessazione delle condotte molestative), non per l'esito del giudizio di divisione che, al momento della declaratoria, era ancora pendente e si trovava in fase di vendita all'incanto.
Questo conferma la separazione funzionale dei due procedimenti e legittima l'applicazione dell'art. 669 septies, comma 2, c.p.c..
Dichiarata la cessazione della materia del contendere, il Giudice ha legittimamente applicato il criterio della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese, valutando prognosticamente quale sarebbe stato l'esito del possessorio ove fosse proseguito fino alla decisione di merito.
La giurisprudenza pacificamente afferma che "la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse
Pag. 4 di 6 intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata " e che "la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite". Nel caso concreto, la valutazione prognostica ha tenuto conto delle ordinanze esecutive del G.E.
(12/03/2019 Dr. 19/06/2019 Dr. che, respingendo le Per_1 CP_3 opposizioni degli attuali attori e confermando la legittimità dell'esecuzione del titolo di rilascio nei limiti ivi indicati, hanno delineato l'infondatezza sostanziale delle lamentate "molestie", essendo la condotta degli odierni convenuti conforme al titolo esecutivo passato in giudicato.
La condanna alle spese riflette quindi correttamente la causalità della lite: gli istanti hanno azionato una tutela possessoria - a seguito della quale raggiungevano un accordo- rivelatasi infondata in base alle emergenze processuali, costringendo i convenuti a difendersi in un giudizio.
L'art. 669 septies, comma 2, c.p.c. prevede che “ se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare “. La norma si applica ai procedimenti cautelari ante causam ma anche a quelli che, pur proposti formalmente durante un altro giudizio, non danno luogo a una causa di merito collegata.
Nel caso di specie, il possessorio si è chiuso con la cessazione della materia del contendere senza che fosse instaurato un giudizio di merito sul possesso.
Pertanto, trattandosi di ordinanza che chiude definitivamente il procedimento possessorio senza prospettive di un merito autonomo (diverso dalla divisione), la liquidazione immediata delle spese era non solo legittima ma doverosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 91 c.p.c., dovendosi regolare le spese di ogni fase processuale che si conclude senza riserva alla decisione finale.
L'opposizione va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza cron. 467/2021 del 21.01,2021, resa nel procedimento possessorio r.g. 65080-1/2006, del Tribunale di Napoli,
Sez. XI;
2) condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2
e le spese del presente giudizio che si CP_1 Controparte_2 liquidano in euro 2.552,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore degli Avv.ti Luigi De SC e SA De SC, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli in data 15 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott. Luigi Manzi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. Dott. Luigi Manzi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3921/2021 R. Gen. Aff. Cont.
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Torre del Greco (NA) al C.F._2
Vico II San Vito n. 51/B presso lo studio dell'Avv. Alberto De Giorgio (c.f.
) che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._3 all'atto di citazione.
- RI -
E
(c.f. ) e CP_1 C.F._4 Controparte_2
(c.f. ) entrambi elettivamente domiciliati in Napoli al C.F._5
Centro Direzionale Isola G.1 presso gli Avv.ti Luigi De SC (c.f.
) e SA De SC (c.f. ) C.F._6 CodiceFiscale_7 che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuti –
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione del processo e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c.. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
* * * * * * *
Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti e Parte_1
proponevano opposizione avverso l'ordinanza cron. 467/2021 del Parte_2
21.01,2021, resa nel procedimento possessorio in corso di causa r.g. 65080-
1/2006, del Tribunale di Napoli, Sez. XI, con la quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna degli istanti al pagamento delle spese di lite in favore degli odierni convenuti.
Gli attori proponevano opposizione esclusivamente avverso il solo capo delle spese deducendo che le spese di lite della fase cautelare dovevano essere decise solo al termine del giudizio di merito (richiamando Cass. n. 3436 del 11.02.2011).
Sostenevano, in particolare, che, trattandosi di cautela proposta "in corso di causa", la liquidazione delle spese dovesse essere differita alla sentenza definitiva del giudizio di merito (divisione), invocando il regime previsto dalla formulazione ante riforma dell'art. 669 septies c.p.c. applicabile ratione temporis (essendo il giudizio divisorio iniziato nel 2006, prima dell'entrata in vigore della L. 69/2009).
Su tale premessa, gli istanti chiedevano l'annullamento e/o revoca dell'ordinanza opposta per la parte in cui essa condanna gli opponenti al pagamento delle spese del relativo giudizio cautelare liquidate in €. 3.600,00 oltre oneri accessori.
Si costituivano in giudizio e che CP_1 Controparte_2 eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge. I convenuti sostenevano l'autonomia del giudizio possessorio rispetto a quello della divisione della comunione immobiliare in quanto hanno petitum e causa petendi diversi. Deducevano, pertanto, che tra i due giudizi non sussiste alcun collegamento nemmeno indiretto o incidentale con la domanda di divisione immobiliare e, conseguentemente,
l'ordinanza impugnata era pienamente legittima
Non necessitando di istruttoria la causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 6 La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente giova osservare che il ricorso per la manutenzione del possesso ex artt. 703 e 669 bis c.p.c., pur essendo stato depositato formalmente all'interno del fascicolo del giudizio di divisione – r.g. 65080/2006 -, ha costituito un procedimento cautelare dotato di propria autonomia funzionale rispetto alla causa di divisione ereditaria. Tale impostazione confonde il concetto di "sub- procedimento incidentale endoprocessuale" con quello di procedimento cautelare avente petitum e causa petendi distinti e non coincidenti col giudizio di merito.
Come correttamente evidenziato dai resistenti, il possessorio ha ad oggetto la tutela del compossesso (situazione di fatto), mentre la divisione concerne lo scioglimento della comunione (diritto di comproprietà).
Secondo un consolidato orientamento dei giudici di legittimità (Cass. ordinanza n. 17780 del 27 agosto 2020) le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi della domanda, vale a dire del petitum e della causa petendi. In caso di contestuale pendenza dei giudizi, non è neppure ravvisabile alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza, agli effetti dell'articolo 295 codice procedura civile, tra causa petitoria e causa possessoria, poiché l'una è volta alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre l'altra soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde (Corte di cassazione, Sez. VI- 2, Ordinanza 16 luglio 2015 n. 14979).
L'autonomia funzionale tra i giudizi è provata peraltro dalla circostanza che, nell'ordinanza impugnata, il Giudice ha qualificato espressamente il provvedimento come "ordinanza ex art. 669 sexies c.p.c. a definizione del sub procedimento aperto a seguito di ricorso possessorio durante il giudizio di divisione".
La previsione di cui all'art. 704, comma 1, c.p.c., secondo cui la competenza funzionale del giudice del petitorio a conoscere anche delle domande possessorie sorte durante la pendenza del giudizio sul diritto, non implica tuttavia che il
Pag. 3 di 6 possessorio diventi un mero incidente del petitorio, perdendo la propria fisionomia e autonomia, bensì configura solo una regola di competenza per connessione finalizzata ad evitare contrasti tra decisioni.
Ciò posto, non può essere condiviso l'assunto attoreo secondo cui nei procedimenti cautelari promossi in corso di causa, il giudice non regolamenta le spese di lite della fase cautelare, dovendo essere decise solo al termine del giudizio di merito.
Orbene, tale principio opera effettivamente quando la cautela è strumentale al merito e configura un vero e proprio sub-procedimento privo di autonomia sostanziale, destinato ad essere riassorbito nell'esito finale del giudizio principale
(es. sequestro conservativo, misure cautelari anticipatorie strettamente funzionali alla tutela del diritto azionato nel merito).
Nel caso in esame, invece, il possessorio non è strumentale alla divisione: la tutela del compossesso prescinde dall'esito della divisione, attiene a situazioni di fatto (turbative, molestie) che si esauriscono in sé e che non vengono riassorbite dalla pronuncia sulla comproprietà.
La cessazione della materia del contendere è poi intervenuta nel giudizio possessorio per fatti autonomi (accordo transattivo con il pagamento di indennità di occupazione a carico degli attori ed in favore dei convenuti, cessazione delle condotte molestative), non per l'esito del giudizio di divisione che, al momento della declaratoria, era ancora pendente e si trovava in fase di vendita all'incanto.
Questo conferma la separazione funzionale dei due procedimenti e legittima l'applicazione dell'art. 669 septies, comma 2, c.p.c..
Dichiarata la cessazione della materia del contendere, il Giudice ha legittimamente applicato il criterio della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese, valutando prognosticamente quale sarebbe stato l'esito del possessorio ove fosse proseguito fino alla decisione di merito.
La giurisprudenza pacificamente afferma che "la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse
Pag. 4 di 6 intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata " e che "la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite". Nel caso concreto, la valutazione prognostica ha tenuto conto delle ordinanze esecutive del G.E.
(12/03/2019 Dr. 19/06/2019 Dr. che, respingendo le Per_1 CP_3 opposizioni degli attuali attori e confermando la legittimità dell'esecuzione del titolo di rilascio nei limiti ivi indicati, hanno delineato l'infondatezza sostanziale delle lamentate "molestie", essendo la condotta degli odierni convenuti conforme al titolo esecutivo passato in giudicato.
La condanna alle spese riflette quindi correttamente la causalità della lite: gli istanti hanno azionato una tutela possessoria - a seguito della quale raggiungevano un accordo- rivelatasi infondata in base alle emergenze processuali, costringendo i convenuti a difendersi in un giudizio.
L'art. 669 septies, comma 2, c.p.c. prevede che “ se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare “. La norma si applica ai procedimenti cautelari ante causam ma anche a quelli che, pur proposti formalmente durante un altro giudizio, non danno luogo a una causa di merito collegata.
Nel caso di specie, il possessorio si è chiuso con la cessazione della materia del contendere senza che fosse instaurato un giudizio di merito sul possesso.
Pertanto, trattandosi di ordinanza che chiude definitivamente il procedimento possessorio senza prospettive di un merito autonomo (diverso dalla divisione), la liquidazione immediata delle spese era non solo legittima ma doverosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 91 c.p.c., dovendosi regolare le spese di ogni fase processuale che si conclude senza riserva alla decisione finale.
L'opposizione va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza cron. 467/2021 del 21.01,2021, resa nel procedimento possessorio r.g. 65080-1/2006, del Tribunale di Napoli,
Sez. XI;
2) condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2
e le spese del presente giudizio che si CP_1 Controparte_2 liquidano in euro 2.552,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore degli Avv.ti Luigi De SC e SA De SC, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli in data 15 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott. Luigi Manzi
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