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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 21.1.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2469/22 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del pro tempore e in Controparte_1 CP_2 Controparte_3
persona del Ministro pro tempore rappresentati e difesi ex lege da Avvocatura Distrettuale dello Stato
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 10.10.22 l'appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza 2057/22 del 15.9.22 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di
Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda per i benefici, quale soggetto “equiparato”, previsti per la vittima del dovere, ovvero quale infermiere dell'esercito italiano con il grado di Maresciallo;
benefici in relazioni ai quali lamentava la patologia della “tiroidite cronica autoimmune di
Hashimoto”; allegava vari periodi di missione in Kosovo (due mesi nel 2000, un mese nel 2001, un mese e mezzo circa nel 2004, poco più di due mesi nel 2007), nei pressi di Chernobyl per circa venti giorni nel 2002, per tre mesi in Afghanistan nel 2005.
Il Tribunale, inquadrata la vicenda nell'ambito delle previsioni normative di cui all'art. 1 commi 563
e 564 della legge 266/05, circa il requisito soggettivo della qualità di equiparato alla “vittima del dovere”, ed al dpr 243/06 riguardo i benefici invocabili ed al requisito oggettivo della missione in “particolari condizioni ambientali” (su cui comunque rilevava un deficit di allegazione circa le concrete circostanze operative, avendo il ricorrente fatto mero rimando ad esiti dei lavori di commissioni parlamentari in argomento e alla luce delle difese ministeriali che rimandavano alla effettuazione di operazioni in “sicurezza” ed alla brevità dei periodi di missione del ricorrente, in particolare per la missione in Ucraina alla distanza tra i luoghi di attività e i luoghi dell'incidente nucleare), richiamate le conclusioni della ctu -che escludevano anche solo la mera possibilità di relazione causale tra la patologia denunciata e il contatto e/o inalazione di metalli pesanti e/o la presenza in ambienti inquinati da residui bellici con uranio impoverito- rigettava il ricorso.
L'appellante lamenta una errata valutazione dei dati clinici a disposizione ed una errata interpretazione della normativa di riferimento;
conclude per l'accoglimento delle pretese originarie.
Gli enti ministeriali in epigrafe si sono costituiti per la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato. L'esito di giudizio cui è pervenuto il primo Giudice risulta del tutto condivisibile. Ne deve seguire, per le motivazioni di cui di seguito, il rigetto della impugnazione riassunta in narrativa.
L'operato del medico legale incaricato dal primo Giudice risulta inappuntabile e condivisibilmente fatto proprio da quest'ultimo. In quell'elaborato peritale risulta rimarcata la, prevalente, etiologia familiare (“predisposizione genetica”) con la natura autoimmunitaria della tiroidite rilevata in carico al ricorrente;
sono richiamati studi nazionali e internazionali sulla relazione efficiente tra Pt_1
esposizione a uranio impoverito o radiazioni e patologie tumorali, ma è sottolineata -in maniera chiara e inequivoca- l'assenza di studi che anche solo ipotizzino una relazione tra esposizione a metalli
“pesanti” e/o a residui di uranio impoverito e la tiroidite (“Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile riconoscere con certezza scientifica ai metalli pesanti, ed in particolare all'Uranio depleto, ipoteticamente inglobati nell'organismo del ricorrente, un ruolo significativo nell'eziologia della tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto. Si può, infine, escludere, in base alla natura autoimmunologica, che l'Uranio depleto, cui potrebbe essere stato esposto il ricorrente durante i circa 6 mesi di impiego in teatro balcanico, abbiano potuto cagionare la tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto, poiché il bersaglio di tali agenti chimici è il tessuto emopoietico, con conseguente insorgere, in ipotesi, di leucemie e/o linfomi. D'altronde in nessuna ricerca sulla contaminazione da inalazione o da ingestione dell'uranio viene contemplata l'ipotesi secondo cui tale sostanza, penetrata nell'organismo venga depositata nelle strutture tiroidee, così come non è mai stato dimostrato che la radiazione dell'uranio depleto possa specificamente colpire la tiroide.
Appare, pertanto molto problematica l'attribuzione all'uranio depleto di una induzione di una patologia autoimmunitaria.”). La disamina di quel ctu è assai scrupolosa e completa nei suoi riferimenti e precisazioni su tale giudizio di esclusione (“…anche da studi condotti su lavoratori civili
a diretto contatto con scorie nucleari dove è possibile l'inalazione di aerosol di uranio, ma sempre e solo relativamente all'incremento di tumori del sistema linfoemopoietico, cervello, reni, polmone, ossa, seno, prostata e apparato digerente superiore e mai di malattie autoimmunitarie come enfatizzato dai consulenti di parte.” ). Non ignora, poi, come già risulta essere stato motivo di adesione ragionata da parte del primo Giudice, le tesi propugnate dai consulenti di parte ma ne stigmatizza il peso assolutamente al di sotto anche del “possibile” e mal e poco suffragato da evidenze scientifiche (“In verità alcuni studi immunologici hanno ipotizzato che i metalli pesanti potrebbero esplicare azione immunoattiva, capaci di dare luogo ad infiammazioni che si producono attraverso meccanismi immunologici che determinano la liberazione di citochine infiammatorie le quali, rilasciate costantemente in ragione di un danno continuativo, sarebbero in grado di procurare una evoluzione della patologia flogistica cronica. …………………. Si arguisce, dunque, che ci si muove in quell'area borderline della medicina legale del “più probabile che non”, senza evenienza scientificamente provata, che non offre una valenza di piena attendibilità scientifica riguardo il nesso di causalità diretto o quantomeno concausale predominante. Quanto affermato dalla parte ricorrente resta da ritenere una mera ipotesi debolmente suffragata da studi scientifici epidemiologici e clinici
e, pertanto, non appare possibile ammettere, in sede e secondo la corretta criteriologia medico legale, il nesso di causalità (causa unica e diretta) né di concausalità (causa efficiente e preponderante) tra esposizione a metalli pesanti e tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto.” ).
Va anche notato il più che completo richiamo del ctu a tutti i criteri in base ai quali escludere la rilevanza della esposizione nella causazione della tiroidite.
A fronte di ciò la parte appellante ritiene ingiustificata la adesione conseguitane nella sentenza gravata;
richiama gli esiti di propria consulenza di parte, ritrascrivendo un brano che sottolinea la presenza di metalli nel sangue che sono quelli utilizzati da forze armate statunitensi;
il consulente di parte parla di “lunga permanenza” in Kosovo. Poi, lamenta che il ctu abbia ignorato i più recenti esiti in materia: ma evoca soltanto lavori parlamentari o pronunzie giurisprudenziali senza indicare dati concreti particolarmente attinenti quella specifica patologia per cui è il presente giudizio;
richiama l'esito di cui al verbale della commissione medico ospedaliera (antefatto del presente giudizio) per il ricorrente nel novembre 2012: ebbene, tale verbale evoca soltanto il giudizio espresso, ai fini dell'equo indennizzo, in altro verbale per lo stesso soggetto e poi applica-definisce una percentuale di invalidità permanente al 21 % ma rimanda alla superiore commissione di verifica quanto al nesso causale;
nulla, quindi, sappiamo dei motivi del precedente giudizio in sede medico-amministrativa che ben il ricorrente avrebbe potuto fornire, allo scopo di dimostrare esiti di valutazione medica che intendessero mettere in relazione la tiroidite con le ridette condizioni ambientali, relazione -va ribadito- su cui alcuno studio clinico / epidemiologico risulta essersi mai espresso in termini di relazione degna di considerazione medico legale.
Dunque, il ricorso risulta rifiutare l'esito in primo grado ma non offre dati utili anche solo a considerare un rinnovo delle operazioni peritali.
Invero, l'appellante appare riferirsi ad altre fattispecie nello specifico delle sue difese;
conclude la impugnazione, dopo aver fatto consimili riferimenti nelle difese, facendo riferimento ad una
“patologia tumorale”; cosa che non corrisponde alla patologia per cui è causa, la cui natura non tumorale porta a giudicare della irrilevanza di ogni, ripetuto, riferimento nelle difese del alla Pt_1 presenza di un “rischio tipizzato” (che per giurisprudenza di legittimità sarebbe requisito necessario e sufficiente al riconoscimento delle elargizioni per cui è causa) in ragione del dato della presenza nel suo organismo di metalli pesanti, della notorietà delle condizioni ambientali dei luoghi teatro delle missioni a cui lui partecipava, della dimostrata relazione tra tale presenza e patologie tumorali. Anche volendo considerare un dato valutabile l'esito della spettrografia massiva che evidenziava la presenza dei metalli nel sangue;
quindi, pur volendo prescindere dal rilievo del ctu circa la distanza di 15 anni tra epoca dei fatti dedotti e indagini cliniche, su cui la controdeduzione è abbastanza vuota (“Laddove poi l'ausiliare insinua il dubbio che quest'ultima sia stata effettuata 15 anni dopo l'ultimo impiego in area balcanica, dimentica che, comunque, l'appellante, in questi quindici anni, è rimasto in servizio ed ha continuato ad operare per l'Esercito Italiano e, soprattutto, che il periodo in cui il
è stato all'Estero impiegato nelle varie missioni internazionali di pace è stato prolungato Pt_1 nel corso del tempo.”) resterebbe una insufficienza, anche solo ad intravedere un esito favorevole del giudizio, per la dirimente ragione dell'assenza di elementi forniti in tema di nesso causale.
Come sopra già rilevato, non risulta per nulla adeguatamente censurato il rilievo del ctu sulla inconferenza tra metalli e quella tiroidite;
la censura al giudizio di probabile scarsa rilevanza ezio patogenica dei periodi di missione all'estero non va oltre la mera negazione della scarsità/brevità di ciascuno di essi e la invocazione di una -indimostrata- “intensità” di esposizione;
si insiste nel rivendicare la “particolarità” delle condizioni “operative” in cui il avrebbe partecipato alle Pt_1
missioni allegate arrivando ad affermare la sufficienza -per l'accoglimento della pretesa- di quelle condizioni ma riferendosi, più volte, all'evento di una malattia “tumorale” / “neoplastica” che non è assolutamente l'oggetto della presente causa.
E' di particolare interesse sul punto la pronuncia del Consiglio Stato 1695 del 2022 (offerta in lettura dalla difesa erariale) che richiama un giudizio medico amministrativo che -come nel caso presente- esclude nesso tra esposizione e tiroidite “in quanto trattasi di un quadro di tipo autoimmune e anche costituzionale” con la rilevante sottolineatura della sua “origine in fattori endogeni che nulla possono avere a che vedere con le condizioni di lavoro”.
Insomma, data pur per accertata la presenza nel sangue di metalli nocivi -perché riconducibili a operazioni allegate stante la composizione analoga del materiale bellico ivi utilizzato e pur non tralasciato il tempo trascorso tra operazioni / missioni e esami- resta ingiustificato solo perciò legare tale concentrazione/ presenza alla malattia della cui relazione alcun studio utile risulta offerto e la cui natura auto immune ha già condotto il ctu nominato nel primo grado ad escludere alcuna incidenza con circostanze “operative”. Non resta che condividere in argomento gli assunti della difesa dei resistenti che sottolinea l'assenza della dimostrazione di legame tra esposizione a metalli e la specifica patologia , con la natura autoimmune rimarcata nel parere negativo della Commissione verifica
(“…infermità caratterizzata dalla presenza di anticorpi tiroidei circolanti. La forma è pertanto squisitamente costituzionale e quindi non influenzabile da eventi esterni, che non possono in alcun modo costituirne la causa e neppure la concausa efficiente e determinante….”). Altrettanto, assolutamente da sposare la ulteriore affermazione per cui “non è scientificamente corretto ritenere da un punto di vista causalistico che, considerata la nocività di certe sostanze, esse possano essere poste alla base dell'insorgenza di qualsivoglia malattia.”
Per tutte le suesposte considerazioni si impone il rigetto del ricorso dell'appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza con la liquidazione di cui in dispositivo che tiene conto del valore “indeterminabile” della causa e, poi, della assenza di fase istruttoria.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
L Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado, in favore degli appellati in solido tra loro, liquidate in euro 2500,00 complessivi oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.. Così deciso in Napoli il 21.1.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 21.1.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2469/22 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del pro tempore e in Controparte_1 CP_2 Controparte_3
persona del Ministro pro tempore rappresentati e difesi ex lege da Avvocatura Distrettuale dello Stato
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 10.10.22 l'appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza 2057/22 del 15.9.22 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di
Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda per i benefici, quale soggetto “equiparato”, previsti per la vittima del dovere, ovvero quale infermiere dell'esercito italiano con il grado di Maresciallo;
benefici in relazioni ai quali lamentava la patologia della “tiroidite cronica autoimmune di
Hashimoto”; allegava vari periodi di missione in Kosovo (due mesi nel 2000, un mese nel 2001, un mese e mezzo circa nel 2004, poco più di due mesi nel 2007), nei pressi di Chernobyl per circa venti giorni nel 2002, per tre mesi in Afghanistan nel 2005.
Il Tribunale, inquadrata la vicenda nell'ambito delle previsioni normative di cui all'art. 1 commi 563
e 564 della legge 266/05, circa il requisito soggettivo della qualità di equiparato alla “vittima del dovere”, ed al dpr 243/06 riguardo i benefici invocabili ed al requisito oggettivo della missione in “particolari condizioni ambientali” (su cui comunque rilevava un deficit di allegazione circa le concrete circostanze operative, avendo il ricorrente fatto mero rimando ad esiti dei lavori di commissioni parlamentari in argomento e alla luce delle difese ministeriali che rimandavano alla effettuazione di operazioni in “sicurezza” ed alla brevità dei periodi di missione del ricorrente, in particolare per la missione in Ucraina alla distanza tra i luoghi di attività e i luoghi dell'incidente nucleare), richiamate le conclusioni della ctu -che escludevano anche solo la mera possibilità di relazione causale tra la patologia denunciata e il contatto e/o inalazione di metalli pesanti e/o la presenza in ambienti inquinati da residui bellici con uranio impoverito- rigettava il ricorso.
L'appellante lamenta una errata valutazione dei dati clinici a disposizione ed una errata interpretazione della normativa di riferimento;
conclude per l'accoglimento delle pretese originarie.
Gli enti ministeriali in epigrafe si sono costituiti per la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato. L'esito di giudizio cui è pervenuto il primo Giudice risulta del tutto condivisibile. Ne deve seguire, per le motivazioni di cui di seguito, il rigetto della impugnazione riassunta in narrativa.
L'operato del medico legale incaricato dal primo Giudice risulta inappuntabile e condivisibilmente fatto proprio da quest'ultimo. In quell'elaborato peritale risulta rimarcata la, prevalente, etiologia familiare (“predisposizione genetica”) con la natura autoimmunitaria della tiroidite rilevata in carico al ricorrente;
sono richiamati studi nazionali e internazionali sulla relazione efficiente tra Pt_1
esposizione a uranio impoverito o radiazioni e patologie tumorali, ma è sottolineata -in maniera chiara e inequivoca- l'assenza di studi che anche solo ipotizzino una relazione tra esposizione a metalli
“pesanti” e/o a residui di uranio impoverito e la tiroidite (“Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile riconoscere con certezza scientifica ai metalli pesanti, ed in particolare all'Uranio depleto, ipoteticamente inglobati nell'organismo del ricorrente, un ruolo significativo nell'eziologia della tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto. Si può, infine, escludere, in base alla natura autoimmunologica, che l'Uranio depleto, cui potrebbe essere stato esposto il ricorrente durante i circa 6 mesi di impiego in teatro balcanico, abbiano potuto cagionare la tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto, poiché il bersaglio di tali agenti chimici è il tessuto emopoietico, con conseguente insorgere, in ipotesi, di leucemie e/o linfomi. D'altronde in nessuna ricerca sulla contaminazione da inalazione o da ingestione dell'uranio viene contemplata l'ipotesi secondo cui tale sostanza, penetrata nell'organismo venga depositata nelle strutture tiroidee, così come non è mai stato dimostrato che la radiazione dell'uranio depleto possa specificamente colpire la tiroide.
Appare, pertanto molto problematica l'attribuzione all'uranio depleto di una induzione di una patologia autoimmunitaria.”). La disamina di quel ctu è assai scrupolosa e completa nei suoi riferimenti e precisazioni su tale giudizio di esclusione (“…anche da studi condotti su lavoratori civili
a diretto contatto con scorie nucleari dove è possibile l'inalazione di aerosol di uranio, ma sempre e solo relativamente all'incremento di tumori del sistema linfoemopoietico, cervello, reni, polmone, ossa, seno, prostata e apparato digerente superiore e mai di malattie autoimmunitarie come enfatizzato dai consulenti di parte.” ). Non ignora, poi, come già risulta essere stato motivo di adesione ragionata da parte del primo Giudice, le tesi propugnate dai consulenti di parte ma ne stigmatizza il peso assolutamente al di sotto anche del “possibile” e mal e poco suffragato da evidenze scientifiche (“In verità alcuni studi immunologici hanno ipotizzato che i metalli pesanti potrebbero esplicare azione immunoattiva, capaci di dare luogo ad infiammazioni che si producono attraverso meccanismi immunologici che determinano la liberazione di citochine infiammatorie le quali, rilasciate costantemente in ragione di un danno continuativo, sarebbero in grado di procurare una evoluzione della patologia flogistica cronica. …………………. Si arguisce, dunque, che ci si muove in quell'area borderline della medicina legale del “più probabile che non”, senza evenienza scientificamente provata, che non offre una valenza di piena attendibilità scientifica riguardo il nesso di causalità diretto o quantomeno concausale predominante. Quanto affermato dalla parte ricorrente resta da ritenere una mera ipotesi debolmente suffragata da studi scientifici epidemiologici e clinici
e, pertanto, non appare possibile ammettere, in sede e secondo la corretta criteriologia medico legale, il nesso di causalità (causa unica e diretta) né di concausalità (causa efficiente e preponderante) tra esposizione a metalli pesanti e tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto.” ).
Va anche notato il più che completo richiamo del ctu a tutti i criteri in base ai quali escludere la rilevanza della esposizione nella causazione della tiroidite.
A fronte di ciò la parte appellante ritiene ingiustificata la adesione conseguitane nella sentenza gravata;
richiama gli esiti di propria consulenza di parte, ritrascrivendo un brano che sottolinea la presenza di metalli nel sangue che sono quelli utilizzati da forze armate statunitensi;
il consulente di parte parla di “lunga permanenza” in Kosovo. Poi, lamenta che il ctu abbia ignorato i più recenti esiti in materia: ma evoca soltanto lavori parlamentari o pronunzie giurisprudenziali senza indicare dati concreti particolarmente attinenti quella specifica patologia per cui è il presente giudizio;
richiama l'esito di cui al verbale della commissione medico ospedaliera (antefatto del presente giudizio) per il ricorrente nel novembre 2012: ebbene, tale verbale evoca soltanto il giudizio espresso, ai fini dell'equo indennizzo, in altro verbale per lo stesso soggetto e poi applica-definisce una percentuale di invalidità permanente al 21 % ma rimanda alla superiore commissione di verifica quanto al nesso causale;
nulla, quindi, sappiamo dei motivi del precedente giudizio in sede medico-amministrativa che ben il ricorrente avrebbe potuto fornire, allo scopo di dimostrare esiti di valutazione medica che intendessero mettere in relazione la tiroidite con le ridette condizioni ambientali, relazione -va ribadito- su cui alcuno studio clinico / epidemiologico risulta essersi mai espresso in termini di relazione degna di considerazione medico legale.
Dunque, il ricorso risulta rifiutare l'esito in primo grado ma non offre dati utili anche solo a considerare un rinnovo delle operazioni peritali.
Invero, l'appellante appare riferirsi ad altre fattispecie nello specifico delle sue difese;
conclude la impugnazione, dopo aver fatto consimili riferimenti nelle difese, facendo riferimento ad una
“patologia tumorale”; cosa che non corrisponde alla patologia per cui è causa, la cui natura non tumorale porta a giudicare della irrilevanza di ogni, ripetuto, riferimento nelle difese del alla Pt_1 presenza di un “rischio tipizzato” (che per giurisprudenza di legittimità sarebbe requisito necessario e sufficiente al riconoscimento delle elargizioni per cui è causa) in ragione del dato della presenza nel suo organismo di metalli pesanti, della notorietà delle condizioni ambientali dei luoghi teatro delle missioni a cui lui partecipava, della dimostrata relazione tra tale presenza e patologie tumorali. Anche volendo considerare un dato valutabile l'esito della spettrografia massiva che evidenziava la presenza dei metalli nel sangue;
quindi, pur volendo prescindere dal rilievo del ctu circa la distanza di 15 anni tra epoca dei fatti dedotti e indagini cliniche, su cui la controdeduzione è abbastanza vuota (“Laddove poi l'ausiliare insinua il dubbio che quest'ultima sia stata effettuata 15 anni dopo l'ultimo impiego in area balcanica, dimentica che, comunque, l'appellante, in questi quindici anni, è rimasto in servizio ed ha continuato ad operare per l'Esercito Italiano e, soprattutto, che il periodo in cui il
è stato all'Estero impiegato nelle varie missioni internazionali di pace è stato prolungato Pt_1 nel corso del tempo.”) resterebbe una insufficienza, anche solo ad intravedere un esito favorevole del giudizio, per la dirimente ragione dell'assenza di elementi forniti in tema di nesso causale.
Come sopra già rilevato, non risulta per nulla adeguatamente censurato il rilievo del ctu sulla inconferenza tra metalli e quella tiroidite;
la censura al giudizio di probabile scarsa rilevanza ezio patogenica dei periodi di missione all'estero non va oltre la mera negazione della scarsità/brevità di ciascuno di essi e la invocazione di una -indimostrata- “intensità” di esposizione;
si insiste nel rivendicare la “particolarità” delle condizioni “operative” in cui il avrebbe partecipato alle Pt_1
missioni allegate arrivando ad affermare la sufficienza -per l'accoglimento della pretesa- di quelle condizioni ma riferendosi, più volte, all'evento di una malattia “tumorale” / “neoplastica” che non è assolutamente l'oggetto della presente causa.
E' di particolare interesse sul punto la pronuncia del Consiglio Stato 1695 del 2022 (offerta in lettura dalla difesa erariale) che richiama un giudizio medico amministrativo che -come nel caso presente- esclude nesso tra esposizione e tiroidite “in quanto trattasi di un quadro di tipo autoimmune e anche costituzionale” con la rilevante sottolineatura della sua “origine in fattori endogeni che nulla possono avere a che vedere con le condizioni di lavoro”.
Insomma, data pur per accertata la presenza nel sangue di metalli nocivi -perché riconducibili a operazioni allegate stante la composizione analoga del materiale bellico ivi utilizzato e pur non tralasciato il tempo trascorso tra operazioni / missioni e esami- resta ingiustificato solo perciò legare tale concentrazione/ presenza alla malattia della cui relazione alcun studio utile risulta offerto e la cui natura auto immune ha già condotto il ctu nominato nel primo grado ad escludere alcuna incidenza con circostanze “operative”. Non resta che condividere in argomento gli assunti della difesa dei resistenti che sottolinea l'assenza della dimostrazione di legame tra esposizione a metalli e la specifica patologia , con la natura autoimmune rimarcata nel parere negativo della Commissione verifica
(“…infermità caratterizzata dalla presenza di anticorpi tiroidei circolanti. La forma è pertanto squisitamente costituzionale e quindi non influenzabile da eventi esterni, che non possono in alcun modo costituirne la causa e neppure la concausa efficiente e determinante….”). Altrettanto, assolutamente da sposare la ulteriore affermazione per cui “non è scientificamente corretto ritenere da un punto di vista causalistico che, considerata la nocività di certe sostanze, esse possano essere poste alla base dell'insorgenza di qualsivoglia malattia.”
Per tutte le suesposte considerazioni si impone il rigetto del ricorso dell'appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza con la liquidazione di cui in dispositivo che tiene conto del valore “indeterminabile” della causa e, poi, della assenza di fase istruttoria.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
L Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado, in favore degli appellati in solido tra loro, liquidate in euro 2500,00 complessivi oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.. Così deciso in Napoli il 21.1.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone