Articolo 39 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 38Articolo 40
Versione
28 marzo 1989
Art. 39. Competenze del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali). 1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 38 ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della gestione, nonche' sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio; le proposte sono trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;
c) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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